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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. ZI AM - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.917/2023 promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo.
APPELLANTE Contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Raoul Scotto di Tella Controparte_1
e Silvia Cordova.
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 9.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. IN FATTO Con ricorso depositato il 17.06.2022 aveva evocato in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l' contestando le note del 29.08.2017 e Pt_1 del 12.04.2022 con la quale l'Istituto gli aveva chiesto la restituzione degli importi, rispettivamente, di euro 4.019,00 (relativo al periodo 01.08.2009/30.11.2009) e di euro 66.144,74 (relativo al periodo 01.01.2016/30.11.2018) indebitamente erogati sulla pensione cat. ET n.00528821. Aveva dedotto il ricorrente l'infondatezza delle pretese creditorie e la decadenza dell'Istituto dalla possibilità di avanzare domanda di restituzione.
Nel costituirsi in giudizio l' aveva precisato che la pensione cat.ET Pt_1
n.00528821 (originante l'indebito di €4.019,00) era cessata a seguito di sentenza del Tribunale di Palermo (che aveva riconosciuto “il diritto alla prestazione con decorrenza 01/01/2010, e non dalla data di scadenza del triennio della prestazione (01/08/2009), tale soluzione di continuità, giustificava la chiusura dell'assegno n.00528821 che nelle more l aveva continuato ad erogare”) Pt_1
e sostituita da un nuovo assegno di invalidità, cat.ET n.00531441, dal quale era scaturito l'ulteriore indebito di €66.144,74, per non avere il beneficiario, alla scadenza del triennio, presentato domanda di conferma.
L'adito Tribunale, con sentenza n.735/2023, pubblicata il 6.03.2023, dichiarava che nulla era dovuto dal ricorrente per gli indebiti pagamenti reclamati nelle impugnate note e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare rilevava il decidente, quanto all'indebito di €4.019,00, afferente al periodo dallo 01.08.2009 al 30.11.2009 sulla pensione categoria ET 00528821 la cui ripetizione era stata chiesta con nota del 29.08.2017 che:
- “l , in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto Pt_1 dimostrare o almeno comunicare al pensionato le precise ragioni del mutamento del titolo, che aveva fatto venire meno il suo diritto, ciò che non ha fatto, con la conseguenza che il ricorrente non è stato posto in grado di approntare la propria difesa – nella specie il ricorso per l' accertamento negativo – nel merito, atteso che l' , nella predetta nota del Pt_1
2017, non ha esplicitata la ragione per cui si sarebbe verificato il pagamento di somme non dovute”;
- “Di più, nel caso di specie, l ha indicato nella nota di indebito una motivazione Pt_1 diversa da quella reale, di natura sanitaria, comunicando al ricorrente di avere “riscosso rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta,” senza, peraltro, fornire alcuna altra indicazione sulle ragioni che avrebbero determinato l' indebito”;
- “Solo nella memoria di costituzione l ha motivato la ripetizione dell' indebito con Pt_1 la breve soluzione di continuità del requisito sanitario del ricorrente, dall' 01.08.2009 al 30.11.2009, durante il quale l'Istituto aveva continuato a corrispondere i ratei di pensione. La mancata chiara comunicazione da parte dell' al pensionato delle Pt_1 ragioni del mutamento del titolo, che avevano determinato l' indebito, da sola, sarebbe sufficiente per l' accoglimento del ricorso”; - “Nella fattispecie, inoltre, la lettura della sentenza allegata porta a ritenere anche l'infondatezza del motivo addotto dall e l'assoluta insussistenza dell'indebito: la
Pt_1 sentenza ha accertato – in conformità alla relazione di CTU medico legale – che il ricorrente aveva diritto all'assegno ordinario di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa - del 19.03.2019 come risulta dal ricorso introduttivo di quel giudizio e dal provvedimento di rigetto di quella domanda amministrativa di conferma -, sicché non risulta legittima alcuna soluzione di continuità nell'erogazione della pensione, atteso che l aveva rigettato una domanda di conferma presentata quasi tre mesi prima della
Pt_1 scadenza della prestazione (il 19.03.2009 per la scadenza del 1.08.2009) e su tale rigetto verteva il giudizio, sicché nella sentenza appare esservi un errore materiale sulla data della domanda amministrativa (confusa con quella del ricorso amministrativo sul rigetto, del 3.12.2009), che tuttavia si rileva dal provvedimento dell di rigetto della
Pt_1 medesima e dal ricorso introduttivo (allegati in atti dallo stesso )”;
Pt_1
- “In ogni caso, quindi, l'indebito in questione - anche ove sussistente - deve ritenersi non ripetibile per l'assenza di dolo del ricorrente, anzi per la sussistenza del suo legittimo affidamento, atteso che esso conseguirebbe da un errore materiale nella redazione della sentenza allegata sulla data di spettanza della prestazione, dovuta a un errore materiale sulla data della domanda medesima (che era quella del 19.03.2009 e non del 3.12.2009, data del ricorso amministrativo)”;
- “Nella specie, inoltre, si tratta di indebito relativo alla corresponsione di prestazioni di invalidità non dovute a seguito del venir meno del requisito sanitario, che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti”.
In ordine alla contestazione del successivo indebito per € 66.144,74, richiesto con nota dell'Istituto del 12.04.2022, relativo al periodo 01.01.2016 al 30.11.2019, sulla nuova pensione cat. ET n. 00531441, a detta del primo giudice:
- “è pacifico che si sia verificato un indebito e che il ricorrente chiede che ne venga dichiarata l'irripetibilità, a sensi di legge, poiché l'errore nell'erogazione della prestazione è dipeso esclusivamente da colpa dell ”; Pt_1
- “Il provvedimento con cui venne riconosciuto al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità era un provvedimento definitivo, contrariamente a quanto in causa dedotto dall , perché esso era definitivo sino alla data di scadenza triennale”, come Pt_1 desumibile dalla circolare dell'Istituto del 16.03.2018 n.47 sopra riportata, “che annovera tra i casi di errori successivi alla liquidazione proprio la scadenza dell'assegno di invalidità”;
- “L'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del beneficiario, qualora permangano le condizioni per il diritto”; - “La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, qualora presenti la domanda nel semestre precedente tale data oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'assegno”;
- “Non è dubbio che il provvedimento sia un provvedimento definitivo, non modificabile se non per fatti sopravvenuti per i tre anni previsti per la sua durata, alla scadenza, sicché, in mancanza di deposito della domanda di conferma entro 120 giorni, l Pt_1 avrebbe dovuto cessare il pagamento dell'assegno per la sua scadenza successiva”;
- “Orbene, nella specie, non è dubbio che il pensionato non aveva l'obbligo di comunicare alcunché in relazione alla scadenza della prestazione, ma solo l'obbligo di comunicare i propri redditi annualmente nel corso della corresponsione della stessa (ciò che pacificamente fece), avendo semmai l'onere di presentare domanda di conferma (ciò che non fece, verosimilmente, per ignoranza, vedendo arrivare lo stesso i pagamenti), che avrebbe fatto sorgere il suo diritto a ricevere legittimamente la prestazione dopo la sua scadenza”;
- “Poiché, quindi, il ricorrente nulla doveva comunicare all in ordine alla scadenza Pt_1 della prestazione, ben nota all e l'errore nella prosecuzione dell'erogazione della Pt_1 prestazione scaduta dipende unicamente dall l'indebito risulta irripetibile ai sensi Pt_1 della normativa sopra richiamata, poiché esso non può essere ascritto né a dolo né a colpa grave del pensionato, che si è limitato a ricevere la prestazione, che peraltro, verosimilmente, gli sarebbe spettata se solo avesse presentato la domanda di conferma”;
- “L'indebito pagamento si è quindi verificato, ma l non lo può ripetere dal Pt_1 ricorrente per le ragioni dette”.
Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 6.9.2023, l' rilevando, con riferimento all'assegno cat.ET Pt_1
n.00528821, riconosciuto per tre anni decorrenti dall'1.08.2006, che:
- la domanda di conferma dell'assegno in parola, presentata da Controparte_1 il 19.03.2009, era stata respinta il 9.10.2009 per insussistenza del requisito sanitario;
- il Tribunale di Palermo, innanzi al quale l'odierno appellato aveva incoato la relativa azione giudiziaria, aveva riconosciuto il diritto alla prestazione con decorrenza 01.01.2010 e non dalla data di scadenza del triennio della prestazione (01.08.2009), con conseguente diritto dell al recupero dell'indebito Pt_1 rappresentato dai ratei non riscossi dal 01.08.2009 (data di scadenza del triennio della prestazione ET n.00528821) al 30.11.2009 (tenuto conto che il mese di dicembre 2009 non era stato corrisposto) per un importo di €4.019,00; - non era configurabile alcun legittimo affidamento della debenza delle somme in capo al percipiente per l'assorbente considerazione che egli non poteva non essere consapevole che i ratei in questione “avrebbero potuto essere restituiti, stante il rigetto della domanda di conferma dell'assegno (lettera del 09.10.2009, allegata nel ricorso iscritto al n. 11845/2022 RG) e l'ulteriore rigetto del Comitato provinciale, nonché per la conseguenziale pendenza del giudizio n.11845/2011 RG a cui lo stesso dava appunto avvio, proprio in opposizione all'esito sanitario negativo che aveva determinato la mancata conferma dell'assegno ordinario”;
- le argomentazioni del giudicante volte a ravvisare un errore materiale nella determinazione del dies a quo di decorrenza della prestazione non sono condivisibili non avendo controparte “mai dedotto tale presunto errore materiale, supposto dal Giudice di prime cure – nemmeno a seguito della costituzione dell' nel giudizio - e a fronte di un giudicato, mai messo in Pt_1 discussione dall'avente titolo, la sentenza in parte qua deve ritenersi palesemente viziata per ultrapetita e violazione del giudicato”.
Rilevava altresì l'appellante, con riferimento all'indebito reclamato con nota del 12.04.2022, che:
- la sentenza n.2857/2013, di riconoscimento del diritto alla prestazione a far data dal 01.01.2010 e in applicazione della quale l' aveva liquidato il secondo Pt_1 assegno n.00531441, era stata pubblicata il 20.09.2013 e, pertanto, successivamente alla data in cui avrebbe già dovuto terminare il primo triennio (01.01.2013) stante la decorrenza riconosciuta dal 01/01/2010, senza che l'interessato avesse avuto modo di presentare la domanda per la prima conferma, ragion per cui, a tutela dell'interessato, l' aveva riconosciuto la Pt_1 prima conferma d'ufficio;
- nel modello TE08 datato 27/02/2014 (parimenti al TE08 di liquidazione del primo AO), inviato al beneficiario, era stato espressamente chiarito che
“L'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su sua domanda, qualora permangano le condizioni per il diritto. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, qualora presenti la domanda nel semestre precedente tale data oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'assegno”;
- “la seconda conferma avrebbe dovuto essere richiesta dall'interessato entro il termine di scadenza del II triennio del 01/01/2016”, ma ciò non è avvenuto, mentre invece, erroneamente, la prestazione ha continuato ad essere erogata fino a quando nel gennaio 2019, a seguito di verifica da parte della Pensioni su questa ed altre prestazioni, previa immediata sospensione del pagamento e all'esito di più approfonditi accertamenti, l'Istituto aveva eliminato l'assegno d'invalidità del sig. , n. 00531441, stante la mancata presentazione della CP_1 domanda di conferma, e aveva domandato, con la nota del 12.04.2022 per le somme erogate successivamente allo scadere del triennio spettante, dal 01/01/2016 al 30/11/2019, la restituzione dell'importo netto di € 66.144,74”;
- “la tesi del Giudicante secondo la quale deve ritenersi che l'appellato abbia percepito in buona fede i ratei in questione, ignorando la necessità di presentare la domanda di conferma, deve ritenersi platealmente smentita dal fatto che già in ordine al primo assegno la parte aveva correttamente proceduto alla domanda per la conferma, il 19.03.2009, per la scadenza del primo triennio 01.08.2009, così da escludere ogni ignoranza circa l'onere a suo carico”;
- il primo giudice non aveva considerato adeguatamente che la mancata presentazione della domanda di conferma della prestazione (circostanza incontestata) aveva di fatto precluso l'espletamento dell'iter amministrativo che ne sarebbe conseguito, ivi compreso l'accertamento delle condizioni invalidanti nelle forme previste, rendendo le somme percepite dal 01.01.2016 al 30.11.2019, indebite perché sine titulo;
- non avendo l'appellato presentato domanda per la seconda conferma (come espressamente indicato nella comunicazione di liquidazione datata 27.02.2014), ne conseguiva incontestabilmente che, da un lato, egli non poteva non sapere di non avere diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità dopo la scadenza del primo triennio per non avere presentato la necessaria ed indefettibile domanda amministrativa e, dall'altro, di non essere in possesso di alcun valido titolo definitivo di concessione della prestazione;
- il non avrebbe potuto neppure rivendicare, al fine di trattenere quanto CP_1 indebitamente corrispostogli, il principio di buona fede dell'accipiens, in quanto egli non poteva non essere consapevole della necessità di una formale domanda di conferma della prestazione allo scadere del triennio, sia alla luce dell'esplicata indicazione in tal senso contenuta nel TE08 del 27.02.2014, sia perché con riferimento l'assegno originariamente elargitogli egli aveva presentato tempestiva domanda di conferma (il 19.03.2009) in prossimità dello scadere del triennio.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 30.09.2025, , Controparte_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse ragioni di gravame ed insistendo per la conferma della sentenza appellata. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa all'udienza del 9.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti. IN DIRITTO L'appello è fondato. Con riferimento all'indebito, pari ad €4.019,00, reclamato con nota del Pt_1
29.08.2017, relativo alla pensione categoria ET n.00528821, limitatamente al periodo dall'1.08.2009 al 30.11.2019, osserva questo collegio che:
- come è noto (Cass. sent. n.2739 del 11/02/2016) “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”;
- ai sensi dell'art.1, comma 7, L. n.222/1984, l'assegno ordinario di invalidità “… è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.”;
- il , già titolare del trattamento pensionistico in parola con decorrenza CP_1 dall'1.08.2006, nell'approssimarsi della scadenza del prescritto triennio (evento che si sarebbe perfezionato il 31.07.2009), aveva presentato il 19.03.2009 domanda di conferma della pensione;
domanda rigettata dall' - a seguito di Pt_1 visita di revisione, per insussistenza del requisito sanitario – con provvedimento impugnato dall'odierno appellato innanzi al Tribunale G.L. di Palermo che, con sentenza n.2857/2013, passata in giudicato, così testualmente decideva
“condanna l a corrispondere a favore di l'assegno ordinario Pt_1 Controparte_1
d'invalidità a decorrere dall'1.1.2010, oltre accessori come per legge”;
- dall'esame del suddetto pronunciamento non è riscontrabile ictu oculi l'errore materiale affermato dal primo giudice leggendosi anzi nel corpo del provvedimento “con ricorso depositato il 28.12.2011 il ricorrente convenne in giudizio l chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla percezione dell'assegno ordinario Pt_1
d'invalidità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (3.12.2009)” e ancora “Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che a causa delle Controparte_1 patologie da cui è affetta, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'assegno ordinario d'invalidità a partire dalla data della domanda amministrativa (3.12.2009) … Deve, pertanto, concludersi che, a causa delle malattie diagnosticate ed in relazione ad altri fattori quali l'età, l'attività di lavoro, le attitudini ed il contesto socio-economico, la capacità di lavoro della ricorrente si è ridotta, a partire dall'1.1.2010 (e cioè dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa)”;
- il nel giudizio conclusosi con la sentenza n.2857/2013, non ha CP_1 impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Appello, non ha mai presentato istanza di correzione dello stesso ex art.288 c.p.c., né, nel depositare il ricorso in opposizione che ha dato avvio al processo definito con la sentenza oggi impugnata, ha formulato un qualsiasi accenno ad un presunto errore commesso dal decidente nella fissazione della data di decorrenza della rinnovata prestazione previdenziale;
- deve essere, dunque, stigmatizzata l'opzione decisoria del primo giudice perché frutto di un'unilaterale opzione motivazionale, non solo preclusagli, perché giuridicamente rimessa all'esclusiva iniziativa della parte processuale interessata, ma altresì infondata, non ravvisandosi dalla lettura della sentenza de qua gli elementi caratterizzanti il prospettato errore materiale.
In conformità a quanto esposto, ravvisandosi il diritto del , per effetto CP_1 della sentenza n.2857/2013, al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'1.01.2010 (prestazione che costituisce un nuovo beneficio previdenziale, identificato dal codice ET n.00531441, e non una mera prosecuzione di quello già in precedenza in godimento, dall'1.01.2006 al 31.07.2009, identificato dal codice EET n.00528821) e non dall'1.08.2016 (come erroneamente ritenuto dall'adito Tribunale), deve essere affermata la legittimità dell'azione di ripetizione avviata dall' con nota 29.08.2017. Pt_1
Deve essere del pari disconosciuto il diritto del a trattenere le somme CP_1 indebitamente a lui corrisposte dall'Istituto previdenziale a titolo di assegno di invalidità con riferimento al periodo dall'1.01.2016 al 30.11.2019, come rivendicate con nota del 12.04.2022. Pt_1
Si osserva in proposito, riprendendo il disposto dell'art.1, comma 7, L. n.222/1984, che:
- la prestazione de qua è destinata pacificamente a scadere al termine del triennio e solo ove venga presentata domanda di conferma da parte dell'interessato l'assegno potrà continuare ad essere erogata, nella persistenza dei requisiti di legge, suscettibili di verifica da parte dell in qualsiasi momento, anche Pt_1 anteriore alla scadenza del triennio;
- per la Suprema Corte (Cass. sent. n.12040/2003) “L'assegno di invalidità, riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla originaria liquidazione, e sempre che siano rimaste immutate le condizioni del beneficiario, la valutazione delle quali non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale e quella esistente al momento del riconoscimento del beneficio. In caso di mancata conferma, il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità nel periodo successivo alla scadenza del triennio deve considerarsi indebito” ed ancora (Cass. ord. n.17281/2024, ma già sent. n.21709/2016, sent. n.25934/2018) “Ai sensi dell'art.1 comma 7 della legge n.222 del 1984 l'assegno di invalidità è una prestazione temporanea che può essere confermata per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare. La stessa legge regola termini ed effetti della domanda amministrativa e da tale regolamentazione se ne trae che la stessa è indispensabile per ciascuno dei tre periodi di fruizione triennale al termine dei quali il godimento diviene automatico come disposto dal successivo comma 8 dell'art.
1. Neppure in pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio l'assicurato è esonerato dall'onere di inoltrare la domanda per il successivo triennio e l'accertamento giudiziario pendente non si estende automaticamente al triennio successivo”;
- nel caso di specie risulta incontestato che il ricorrente non ha presentato domanda di conferma della prestazione per il secondo triennio, a decorrere cioè dall'1.01.2016, ragion per cui egli non avrebbe avuto più alcun diritto a percepire la prestazione medesima;
- acclarata la natura indebita delle somme versate al ricorrente dall' Pt_1 quantomeno a far data dalla scadenza del secondo termine triennale previsto dall'art.1, comma 7, legge 222/1984, in assenza di una tempestiva domanda di riconferma da parte dell'interessato, rimane da accertare la ripetibilità dei suddetti ratei in considerazione della supposta assenza di dolo dell'accipiens;
- stato soggettivo quest'ultimo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente, rilevando a tal fine la piena consapevolezza del beneficiario di percepire una prestazione il cui carattere non scaturiva dalla mancanza di un qualsiasi requisito legale necessario alla sua erogazione (il cui apprezzamento poteva non essergli del tutto evidente, o dipendere da un provvedimento di revoca o modifica adottato dall' , quanto piuttosto, a monte, dalla Pt_1 mancanza di una domanda amministrativa diretta al suo ottenimento, imprescindibile presupposto all'attivazione del procedimento di riconoscimento della prestazione da parte dell' (in al senso Cass. n.1978/2004); Pt_1
- ai fini dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale è necessario che ricorrano le quattro condizioni seguenti: il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
l' insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente;
“ove difetti anche una sola delle citate condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” ( cfr. Cass. sent. n.5984/2022). Tanto premesso, ritiene questo Collegio che nella fattispecie di causa non si ricada nell'ambito dell'indebito di natura previdenziale, vertendosi, piuttosto, in un'ipotesi assimilabile all'indebito oggettivo regolato dall'art.2033 c.c. stante l'assoluta mancanza, dopo la scadenza del secondo triennio, della domanda che avrebbe legittimato nel concorso delle condizioni di legge il riconoscimento della prestazione per altri tre anni. In assenza, dunque, della definitiva costituzione di un rapporto previdenziale necessario ai fini dell'applicazione della disciplina speciale sull'indebito, inconferente appare l'accertamento dello stato soggettivo del percipiente. In ogni caso nessun legittimo affidamento può invocare il , essendo egli CP_1 ben consapevole che la conservazione della prestazione previdenziale in parola era normativamente condizionata alla previa presentazione, alla scadenza dei primi due trienni, di apposita domanda amministrativa ad iniziativa del beneficiario. L'odierno appellato aveva, infatti, presentato in tempo utile alla scadenza del primo triennio dell'assegno di invalidità (corrispostagli dall'1.01.2006 al 31.07.2009) - identificato dal codice EET n.00528821 - la prescritta istanza (inoltrata il 19.03.2009), così mostrando di conoscere il contenuto della disciplina di settore e le scadenze dettate dal legislatore in materia. Inoltre nella comunicazione del 27.02.2014 (modello TE08) - di liquidazione Pt_1 dell'assegno di invalidità, categoria ET numero 00531441, con decorrenza dall.1.01.2010 - il era reso edotto che “L'assegno di invalidità è CP_1 riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su sua domanda, qualora permangano le condizioni per il diritto. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, qualora presenti la domanda nel semestre precedente tale data oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'assegno”. Espressioni dall'inequivocabile valore lessicale e scevre da qualsiasi incertezza circa l'onere per l'interessato alla conservazione della prestazione previdenziale in godimento di presentare apposita e tempestiva domanda di conferma.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.735/2023 emessa dal Tribunale di Palermo G.L., rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell' delle spese di lite del Pt_1 doppio grado, che liquida, per il primo, in euro 2.906,00 e per l'appello in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge.
Così deciso in Palermo il 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
ZI AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. ZI AM - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.917/2023 promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo.
APPELLANTE Contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Raoul Scotto di Tella Controparte_1
e Silvia Cordova.
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 9.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. IN FATTO Con ricorso depositato il 17.06.2022 aveva evocato in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l' contestando le note del 29.08.2017 e Pt_1 del 12.04.2022 con la quale l'Istituto gli aveva chiesto la restituzione degli importi, rispettivamente, di euro 4.019,00 (relativo al periodo 01.08.2009/30.11.2009) e di euro 66.144,74 (relativo al periodo 01.01.2016/30.11.2018) indebitamente erogati sulla pensione cat. ET n.00528821. Aveva dedotto il ricorrente l'infondatezza delle pretese creditorie e la decadenza dell'Istituto dalla possibilità di avanzare domanda di restituzione.
Nel costituirsi in giudizio l' aveva precisato che la pensione cat.ET Pt_1
n.00528821 (originante l'indebito di €4.019,00) era cessata a seguito di sentenza del Tribunale di Palermo (che aveva riconosciuto “il diritto alla prestazione con decorrenza 01/01/2010, e non dalla data di scadenza del triennio della prestazione (01/08/2009), tale soluzione di continuità, giustificava la chiusura dell'assegno n.00528821 che nelle more l aveva continuato ad erogare”) Pt_1
e sostituita da un nuovo assegno di invalidità, cat.ET n.00531441, dal quale era scaturito l'ulteriore indebito di €66.144,74, per non avere il beneficiario, alla scadenza del triennio, presentato domanda di conferma.
L'adito Tribunale, con sentenza n.735/2023, pubblicata il 6.03.2023, dichiarava che nulla era dovuto dal ricorrente per gli indebiti pagamenti reclamati nelle impugnate note e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare rilevava il decidente, quanto all'indebito di €4.019,00, afferente al periodo dallo 01.08.2009 al 30.11.2009 sulla pensione categoria ET 00528821 la cui ripetizione era stata chiesta con nota del 29.08.2017 che:
- “l , in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto Pt_1 dimostrare o almeno comunicare al pensionato le precise ragioni del mutamento del titolo, che aveva fatto venire meno il suo diritto, ciò che non ha fatto, con la conseguenza che il ricorrente non è stato posto in grado di approntare la propria difesa – nella specie il ricorso per l' accertamento negativo – nel merito, atteso che l' , nella predetta nota del Pt_1
2017, non ha esplicitata la ragione per cui si sarebbe verificato il pagamento di somme non dovute”;
- “Di più, nel caso di specie, l ha indicato nella nota di indebito una motivazione Pt_1 diversa da quella reale, di natura sanitaria, comunicando al ricorrente di avere “riscosso rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta,” senza, peraltro, fornire alcuna altra indicazione sulle ragioni che avrebbero determinato l' indebito”;
- “Solo nella memoria di costituzione l ha motivato la ripetizione dell' indebito con Pt_1 la breve soluzione di continuità del requisito sanitario del ricorrente, dall' 01.08.2009 al 30.11.2009, durante il quale l'Istituto aveva continuato a corrispondere i ratei di pensione. La mancata chiara comunicazione da parte dell' al pensionato delle Pt_1 ragioni del mutamento del titolo, che avevano determinato l' indebito, da sola, sarebbe sufficiente per l' accoglimento del ricorso”; - “Nella fattispecie, inoltre, la lettura della sentenza allegata porta a ritenere anche l'infondatezza del motivo addotto dall e l'assoluta insussistenza dell'indebito: la
Pt_1 sentenza ha accertato – in conformità alla relazione di CTU medico legale – che il ricorrente aveva diritto all'assegno ordinario di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa - del 19.03.2019 come risulta dal ricorso introduttivo di quel giudizio e dal provvedimento di rigetto di quella domanda amministrativa di conferma -, sicché non risulta legittima alcuna soluzione di continuità nell'erogazione della pensione, atteso che l aveva rigettato una domanda di conferma presentata quasi tre mesi prima della
Pt_1 scadenza della prestazione (il 19.03.2009 per la scadenza del 1.08.2009) e su tale rigetto verteva il giudizio, sicché nella sentenza appare esservi un errore materiale sulla data della domanda amministrativa (confusa con quella del ricorso amministrativo sul rigetto, del 3.12.2009), che tuttavia si rileva dal provvedimento dell di rigetto della
Pt_1 medesima e dal ricorso introduttivo (allegati in atti dallo stesso )”;
Pt_1
- “In ogni caso, quindi, l'indebito in questione - anche ove sussistente - deve ritenersi non ripetibile per l'assenza di dolo del ricorrente, anzi per la sussistenza del suo legittimo affidamento, atteso che esso conseguirebbe da un errore materiale nella redazione della sentenza allegata sulla data di spettanza della prestazione, dovuta a un errore materiale sulla data della domanda medesima (che era quella del 19.03.2009 e non del 3.12.2009, data del ricorso amministrativo)”;
- “Nella specie, inoltre, si tratta di indebito relativo alla corresponsione di prestazioni di invalidità non dovute a seguito del venir meno del requisito sanitario, che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti”.
In ordine alla contestazione del successivo indebito per € 66.144,74, richiesto con nota dell'Istituto del 12.04.2022, relativo al periodo 01.01.2016 al 30.11.2019, sulla nuova pensione cat. ET n. 00531441, a detta del primo giudice:
- “è pacifico che si sia verificato un indebito e che il ricorrente chiede che ne venga dichiarata l'irripetibilità, a sensi di legge, poiché l'errore nell'erogazione della prestazione è dipeso esclusivamente da colpa dell ”; Pt_1
- “Il provvedimento con cui venne riconosciuto al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità era un provvedimento definitivo, contrariamente a quanto in causa dedotto dall , perché esso era definitivo sino alla data di scadenza triennale”, come Pt_1 desumibile dalla circolare dell'Istituto del 16.03.2018 n.47 sopra riportata, “che annovera tra i casi di errori successivi alla liquidazione proprio la scadenza dell'assegno di invalidità”;
- “L'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del beneficiario, qualora permangano le condizioni per il diritto”; - “La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, qualora presenti la domanda nel semestre precedente tale data oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'assegno”;
- “Non è dubbio che il provvedimento sia un provvedimento definitivo, non modificabile se non per fatti sopravvenuti per i tre anni previsti per la sua durata, alla scadenza, sicché, in mancanza di deposito della domanda di conferma entro 120 giorni, l Pt_1 avrebbe dovuto cessare il pagamento dell'assegno per la sua scadenza successiva”;
- “Orbene, nella specie, non è dubbio che il pensionato non aveva l'obbligo di comunicare alcunché in relazione alla scadenza della prestazione, ma solo l'obbligo di comunicare i propri redditi annualmente nel corso della corresponsione della stessa (ciò che pacificamente fece), avendo semmai l'onere di presentare domanda di conferma (ciò che non fece, verosimilmente, per ignoranza, vedendo arrivare lo stesso i pagamenti), che avrebbe fatto sorgere il suo diritto a ricevere legittimamente la prestazione dopo la sua scadenza”;
- “Poiché, quindi, il ricorrente nulla doveva comunicare all in ordine alla scadenza Pt_1 della prestazione, ben nota all e l'errore nella prosecuzione dell'erogazione della Pt_1 prestazione scaduta dipende unicamente dall l'indebito risulta irripetibile ai sensi Pt_1 della normativa sopra richiamata, poiché esso non può essere ascritto né a dolo né a colpa grave del pensionato, che si è limitato a ricevere la prestazione, che peraltro, verosimilmente, gli sarebbe spettata se solo avesse presentato la domanda di conferma”;
- “L'indebito pagamento si è quindi verificato, ma l non lo può ripetere dal Pt_1 ricorrente per le ragioni dette”.
Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 6.9.2023, l' rilevando, con riferimento all'assegno cat.ET Pt_1
n.00528821, riconosciuto per tre anni decorrenti dall'1.08.2006, che:
- la domanda di conferma dell'assegno in parola, presentata da Controparte_1 il 19.03.2009, era stata respinta il 9.10.2009 per insussistenza del requisito sanitario;
- il Tribunale di Palermo, innanzi al quale l'odierno appellato aveva incoato la relativa azione giudiziaria, aveva riconosciuto il diritto alla prestazione con decorrenza 01.01.2010 e non dalla data di scadenza del triennio della prestazione (01.08.2009), con conseguente diritto dell al recupero dell'indebito Pt_1 rappresentato dai ratei non riscossi dal 01.08.2009 (data di scadenza del triennio della prestazione ET n.00528821) al 30.11.2009 (tenuto conto che il mese di dicembre 2009 non era stato corrisposto) per un importo di €4.019,00; - non era configurabile alcun legittimo affidamento della debenza delle somme in capo al percipiente per l'assorbente considerazione che egli non poteva non essere consapevole che i ratei in questione “avrebbero potuto essere restituiti, stante il rigetto della domanda di conferma dell'assegno (lettera del 09.10.2009, allegata nel ricorso iscritto al n. 11845/2022 RG) e l'ulteriore rigetto del Comitato provinciale, nonché per la conseguenziale pendenza del giudizio n.11845/2011 RG a cui lo stesso dava appunto avvio, proprio in opposizione all'esito sanitario negativo che aveva determinato la mancata conferma dell'assegno ordinario”;
- le argomentazioni del giudicante volte a ravvisare un errore materiale nella determinazione del dies a quo di decorrenza della prestazione non sono condivisibili non avendo controparte “mai dedotto tale presunto errore materiale, supposto dal Giudice di prime cure – nemmeno a seguito della costituzione dell' nel giudizio - e a fronte di un giudicato, mai messo in Pt_1 discussione dall'avente titolo, la sentenza in parte qua deve ritenersi palesemente viziata per ultrapetita e violazione del giudicato”.
Rilevava altresì l'appellante, con riferimento all'indebito reclamato con nota del 12.04.2022, che:
- la sentenza n.2857/2013, di riconoscimento del diritto alla prestazione a far data dal 01.01.2010 e in applicazione della quale l' aveva liquidato il secondo Pt_1 assegno n.00531441, era stata pubblicata il 20.09.2013 e, pertanto, successivamente alla data in cui avrebbe già dovuto terminare il primo triennio (01.01.2013) stante la decorrenza riconosciuta dal 01/01/2010, senza che l'interessato avesse avuto modo di presentare la domanda per la prima conferma, ragion per cui, a tutela dell'interessato, l' aveva riconosciuto la Pt_1 prima conferma d'ufficio;
- nel modello TE08 datato 27/02/2014 (parimenti al TE08 di liquidazione del primo AO), inviato al beneficiario, era stato espressamente chiarito che
“L'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su sua domanda, qualora permangano le condizioni per il diritto. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, qualora presenti la domanda nel semestre precedente tale data oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'assegno”;
- “la seconda conferma avrebbe dovuto essere richiesta dall'interessato entro il termine di scadenza del II triennio del 01/01/2016”, ma ciò non è avvenuto, mentre invece, erroneamente, la prestazione ha continuato ad essere erogata fino a quando nel gennaio 2019, a seguito di verifica da parte della Pensioni su questa ed altre prestazioni, previa immediata sospensione del pagamento e all'esito di più approfonditi accertamenti, l'Istituto aveva eliminato l'assegno d'invalidità del sig. , n. 00531441, stante la mancata presentazione della CP_1 domanda di conferma, e aveva domandato, con la nota del 12.04.2022 per le somme erogate successivamente allo scadere del triennio spettante, dal 01/01/2016 al 30/11/2019, la restituzione dell'importo netto di € 66.144,74”;
- “la tesi del Giudicante secondo la quale deve ritenersi che l'appellato abbia percepito in buona fede i ratei in questione, ignorando la necessità di presentare la domanda di conferma, deve ritenersi platealmente smentita dal fatto che già in ordine al primo assegno la parte aveva correttamente proceduto alla domanda per la conferma, il 19.03.2009, per la scadenza del primo triennio 01.08.2009, così da escludere ogni ignoranza circa l'onere a suo carico”;
- il primo giudice non aveva considerato adeguatamente che la mancata presentazione della domanda di conferma della prestazione (circostanza incontestata) aveva di fatto precluso l'espletamento dell'iter amministrativo che ne sarebbe conseguito, ivi compreso l'accertamento delle condizioni invalidanti nelle forme previste, rendendo le somme percepite dal 01.01.2016 al 30.11.2019, indebite perché sine titulo;
- non avendo l'appellato presentato domanda per la seconda conferma (come espressamente indicato nella comunicazione di liquidazione datata 27.02.2014), ne conseguiva incontestabilmente che, da un lato, egli non poteva non sapere di non avere diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità dopo la scadenza del primo triennio per non avere presentato la necessaria ed indefettibile domanda amministrativa e, dall'altro, di non essere in possesso di alcun valido titolo definitivo di concessione della prestazione;
- il non avrebbe potuto neppure rivendicare, al fine di trattenere quanto CP_1 indebitamente corrispostogli, il principio di buona fede dell'accipiens, in quanto egli non poteva non essere consapevole della necessità di una formale domanda di conferma della prestazione allo scadere del triennio, sia alla luce dell'esplicata indicazione in tal senso contenuta nel TE08 del 27.02.2014, sia perché con riferimento l'assegno originariamente elargitogli egli aveva presentato tempestiva domanda di conferma (il 19.03.2009) in prossimità dello scadere del triennio.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 30.09.2025, , Controparte_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse ragioni di gravame ed insistendo per la conferma della sentenza appellata. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa all'udienza del 9.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti. IN DIRITTO L'appello è fondato. Con riferimento all'indebito, pari ad €4.019,00, reclamato con nota del Pt_1
29.08.2017, relativo alla pensione categoria ET n.00528821, limitatamente al periodo dall'1.08.2009 al 30.11.2019, osserva questo collegio che:
- come è noto (Cass. sent. n.2739 del 11/02/2016) “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”;
- ai sensi dell'art.1, comma 7, L. n.222/1984, l'assegno ordinario di invalidità “… è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.”;
- il , già titolare del trattamento pensionistico in parola con decorrenza CP_1 dall'1.08.2006, nell'approssimarsi della scadenza del prescritto triennio (evento che si sarebbe perfezionato il 31.07.2009), aveva presentato il 19.03.2009 domanda di conferma della pensione;
domanda rigettata dall' - a seguito di Pt_1 visita di revisione, per insussistenza del requisito sanitario – con provvedimento impugnato dall'odierno appellato innanzi al Tribunale G.L. di Palermo che, con sentenza n.2857/2013, passata in giudicato, così testualmente decideva
“condanna l a corrispondere a favore di l'assegno ordinario Pt_1 Controparte_1
d'invalidità a decorrere dall'1.1.2010, oltre accessori come per legge”;
- dall'esame del suddetto pronunciamento non è riscontrabile ictu oculi l'errore materiale affermato dal primo giudice leggendosi anzi nel corpo del provvedimento “con ricorso depositato il 28.12.2011 il ricorrente convenne in giudizio l chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla percezione dell'assegno ordinario Pt_1
d'invalidità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (3.12.2009)” e ancora “Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che a causa delle Controparte_1 patologie da cui è affetta, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'assegno ordinario d'invalidità a partire dalla data della domanda amministrativa (3.12.2009) … Deve, pertanto, concludersi che, a causa delle malattie diagnosticate ed in relazione ad altri fattori quali l'età, l'attività di lavoro, le attitudini ed il contesto socio-economico, la capacità di lavoro della ricorrente si è ridotta, a partire dall'1.1.2010 (e cioè dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa)”;
- il nel giudizio conclusosi con la sentenza n.2857/2013, non ha CP_1 impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Appello, non ha mai presentato istanza di correzione dello stesso ex art.288 c.p.c., né, nel depositare il ricorso in opposizione che ha dato avvio al processo definito con la sentenza oggi impugnata, ha formulato un qualsiasi accenno ad un presunto errore commesso dal decidente nella fissazione della data di decorrenza della rinnovata prestazione previdenziale;
- deve essere, dunque, stigmatizzata l'opzione decisoria del primo giudice perché frutto di un'unilaterale opzione motivazionale, non solo preclusagli, perché giuridicamente rimessa all'esclusiva iniziativa della parte processuale interessata, ma altresì infondata, non ravvisandosi dalla lettura della sentenza de qua gli elementi caratterizzanti il prospettato errore materiale.
In conformità a quanto esposto, ravvisandosi il diritto del , per effetto CP_1 della sentenza n.2857/2013, al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'1.01.2010 (prestazione che costituisce un nuovo beneficio previdenziale, identificato dal codice ET n.00531441, e non una mera prosecuzione di quello già in precedenza in godimento, dall'1.01.2006 al 31.07.2009, identificato dal codice EET n.00528821) e non dall'1.08.2016 (come erroneamente ritenuto dall'adito Tribunale), deve essere affermata la legittimità dell'azione di ripetizione avviata dall' con nota 29.08.2017. Pt_1
Deve essere del pari disconosciuto il diritto del a trattenere le somme CP_1 indebitamente a lui corrisposte dall'Istituto previdenziale a titolo di assegno di invalidità con riferimento al periodo dall'1.01.2016 al 30.11.2019, come rivendicate con nota del 12.04.2022. Pt_1
Si osserva in proposito, riprendendo il disposto dell'art.1, comma 7, L. n.222/1984, che:
- la prestazione de qua è destinata pacificamente a scadere al termine del triennio e solo ove venga presentata domanda di conferma da parte dell'interessato l'assegno potrà continuare ad essere erogata, nella persistenza dei requisiti di legge, suscettibili di verifica da parte dell in qualsiasi momento, anche Pt_1 anteriore alla scadenza del triennio;
- per la Suprema Corte (Cass. sent. n.12040/2003) “L'assegno di invalidità, riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla originaria liquidazione, e sempre che siano rimaste immutate le condizioni del beneficiario, la valutazione delle quali non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale e quella esistente al momento del riconoscimento del beneficio. In caso di mancata conferma, il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità nel periodo successivo alla scadenza del triennio deve considerarsi indebito” ed ancora (Cass. ord. n.17281/2024, ma già sent. n.21709/2016, sent. n.25934/2018) “Ai sensi dell'art.1 comma 7 della legge n.222 del 1984 l'assegno di invalidità è una prestazione temporanea che può essere confermata per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare. La stessa legge regola termini ed effetti della domanda amministrativa e da tale regolamentazione se ne trae che la stessa è indispensabile per ciascuno dei tre periodi di fruizione triennale al termine dei quali il godimento diviene automatico come disposto dal successivo comma 8 dell'art.
1. Neppure in pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio l'assicurato è esonerato dall'onere di inoltrare la domanda per il successivo triennio e l'accertamento giudiziario pendente non si estende automaticamente al triennio successivo”;
- nel caso di specie risulta incontestato che il ricorrente non ha presentato domanda di conferma della prestazione per il secondo triennio, a decorrere cioè dall'1.01.2016, ragion per cui egli non avrebbe avuto più alcun diritto a percepire la prestazione medesima;
- acclarata la natura indebita delle somme versate al ricorrente dall' Pt_1 quantomeno a far data dalla scadenza del secondo termine triennale previsto dall'art.1, comma 7, legge 222/1984, in assenza di una tempestiva domanda di riconferma da parte dell'interessato, rimane da accertare la ripetibilità dei suddetti ratei in considerazione della supposta assenza di dolo dell'accipiens;
- stato soggettivo quest'ultimo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente, rilevando a tal fine la piena consapevolezza del beneficiario di percepire una prestazione il cui carattere non scaturiva dalla mancanza di un qualsiasi requisito legale necessario alla sua erogazione (il cui apprezzamento poteva non essergli del tutto evidente, o dipendere da un provvedimento di revoca o modifica adottato dall' , quanto piuttosto, a monte, dalla Pt_1 mancanza di una domanda amministrativa diretta al suo ottenimento, imprescindibile presupposto all'attivazione del procedimento di riconoscimento della prestazione da parte dell' (in al senso Cass. n.1978/2004); Pt_1
- ai fini dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale è necessario che ricorrano le quattro condizioni seguenti: il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
l' insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente;
“ove difetti anche una sola delle citate condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” ( cfr. Cass. sent. n.5984/2022). Tanto premesso, ritiene questo Collegio che nella fattispecie di causa non si ricada nell'ambito dell'indebito di natura previdenziale, vertendosi, piuttosto, in un'ipotesi assimilabile all'indebito oggettivo regolato dall'art.2033 c.c. stante l'assoluta mancanza, dopo la scadenza del secondo triennio, della domanda che avrebbe legittimato nel concorso delle condizioni di legge il riconoscimento della prestazione per altri tre anni. In assenza, dunque, della definitiva costituzione di un rapporto previdenziale necessario ai fini dell'applicazione della disciplina speciale sull'indebito, inconferente appare l'accertamento dello stato soggettivo del percipiente. In ogni caso nessun legittimo affidamento può invocare il , essendo egli CP_1 ben consapevole che la conservazione della prestazione previdenziale in parola era normativamente condizionata alla previa presentazione, alla scadenza dei primi due trienni, di apposita domanda amministrativa ad iniziativa del beneficiario. L'odierno appellato aveva, infatti, presentato in tempo utile alla scadenza del primo triennio dell'assegno di invalidità (corrispostagli dall'1.01.2006 al 31.07.2009) - identificato dal codice EET n.00528821 - la prescritta istanza (inoltrata il 19.03.2009), così mostrando di conoscere il contenuto della disciplina di settore e le scadenze dettate dal legislatore in materia. Inoltre nella comunicazione del 27.02.2014 (modello TE08) - di liquidazione Pt_1 dell'assegno di invalidità, categoria ET numero 00531441, con decorrenza dall.1.01.2010 - il era reso edotto che “L'assegno di invalidità è CP_1 riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su sua domanda, qualora permangano le condizioni per il diritto. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, qualora presenti la domanda nel semestre precedente tale data oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata entro i 120 giorni successivi alla scadenza dell'assegno”. Espressioni dall'inequivocabile valore lessicale e scevre da qualsiasi incertezza circa l'onere per l'interessato alla conservazione della prestazione previdenziale in godimento di presentare apposita e tempestiva domanda di conferma.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.735/2023 emessa dal Tribunale di Palermo G.L., rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell' delle spese di lite del Pt_1 doppio grado, che liquida, per il primo, in euro 2.906,00 e per l'appello in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge.
Così deciso in Palermo il 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
ZI AM