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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 147/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,147/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ALESSIA COLONNA RICORRENTE E
( ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.04.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in IN (VT) in data 11.05.2013 CP_1
(atto 5 parte II serie A 2013) dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda deduceva che: a) dalla loro unione erano nati due figli, nato a [...] il [...] e Persona_1 nata a [...], il [...]; Persona_2
b) che in data 22.04.2022, il Pm presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia aveva omologato l'accordo di separazione personale consensuale dei coniugi ex DL 132/2014 convertito in L 162/2014, che prevedeva le seguenti condizioni: 1. “ La casa coniugale sita in Capranica, Viale Europa 6B, di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà Parte_1 ad essa assegnata;
il SI. se ne è già allontanato asportando tutti i propri effetti CP_1 personali e non vanta sulla stessa, alcun tipo di diritto;
2. I figli minori resteranno collocati in via prevalente presso l'abitazione materna e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
3. Il padre potrà vedere e tenere con se' i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la SI.ra , e comunque in caso di disaccordo: 1) due fine Parte_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alla domenica sera. In inverno li ricondurrà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 ed in estate entro le ore 21:00; 2) almeno un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui non terrà con se' i minori concordandolo con la SI.ra . Per le festività natalizie, i minori potranno Parte_1 restare dal 24 dicembre al 30 dicembre pomeriggio con la madre e dal 30 dicembre ore 16:00 al 6 gennaio con il padre. I genitori alterneranno le annualità o potranno concordare modalità diverse. Per le vacanze estive, i minori potranno rimanere con il padre per almeno 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la SI.ra gni anno, almeno 7 giorni prima Pt_1 del periodo di riferimento.
4. Il genitore non collocatario potrà telefonare o fare videochiamate ai propri figli minori negli orari pomeridiani o preserali.
5. Il marito contribuirà al mantenimento dei figli versando la somma pari ad € 300,00 mensili, per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT, alle coordinate già note, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, noto alle parti e da considerarsi trasfuso nel presente atto. I coniugi richiederanno l'assegno unico familiare per i minori, ciascuno per il proprio 50 %.
6. I coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro i beni mobili ed oggetti personali regolarizzato i loro rapporti patrimoniali a qualsivoglia titolo e ragione e nulla hanno a pretendere e provvedendo in modo autonomo al loro mantenimento.
7. I coniugi si autorizzano, reciprocamente, al rilascio dei rispettivi passaporti o di documenti equiparati”. c) che dalla separazione i coniugi avevano vissuto sempre separati, senza che tra gli stessi fosse mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale, sussistendo, pertanto le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett b) della Legge n. 898/1970, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) che il SI. pur vedendo regolarmente i figli, con molta difficoltà riusciva a CP_1 rispettare il diritto di visita infrasettimanale, anche a causa della distanza tra la residenza dello stesso e quella dei minori. Pertanto, era la stessa ricorrente ad occuparsi in via principale del sostentamento morale ed economico dei figli, gestendo le eSIenze ed i bisogni quotidiani degli stessi;
e) che in relazione al contributo al mantenimento dei figli, in ragione del tempo e delle maggiori eSIenze dei minore, l'entità del contributo doveva essere incrementato fino ad euro 400 mensili. Nel corso del processo, contumace il resistente, in assenza di richieste istruttorie all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in udienza.
La domanda di divorzio è fondata. Risulta, l'emanazione del provvedimento relativo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, ricorrendo, quindi, una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987. Quanto alle ulteriori questioni – il contributo relativo al mantenimento dei due figli minori, la collocazione dei figli e le modalità di incontro degli stessi con il genitore non collocatario – in assenza di elementi di novità rispetto a quanto le stesse parti avevano di recente stabilito in sede di separazione, possono essere confermate le condizioni già stabilite dalle stesse parti in sede di seprazione, salvo le determinazioni in merito all'assegno unico che, in ragione della prevalente collocazione dei due figli presso la madre, dovrà essere corrisposto in favore della ricorrente. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] CP_1 il 17/01/1983, atto celebrato in IN (VT) in data 11.05.2013 (atto 5 parte II serie A 2013) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. La casa coniugale sita in Capranica, Viale Europa 6B, di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà ad essa assegnata;
Parte_1
3. I figli minori resteranno collocati in via prevalente presso l'abitazione materna e affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Il padre potrà vedere e tenere con se' i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la SI.ra e comunque in caso di Parte_1 disaccordo: 1) due fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alla domenica sera. In inverno li ricondurrà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 ed in estate entro le ore 21:00; 2) almeno un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui non terrà con se' i minori concordandolo con la SI.ra Per le festività Parte_1 natalizie, i minori potranno restare dal 24 dicembre al 30 dicembre pomeriggio con la madre e dal 30 dicembre ore 16:00 al 6 gennaio con il padre. I genitori alterneranno le annualità o potranno concordare modalità diverse. Per le vacanze estive, i minori potranno rimanere con il padre per almeno 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la SI.ra ogni anno, almeno 7 giorni prima del periodo di riferimento. Il genitore Pt_1 non collocatario potrà telefonare o fare videochiamate ai propri figli minori negli orari pomeridiani o preserali.
4. entro il 5 di ogni mese verserà in favore della ricorrente la somma di € CP_1
300,00, per il mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT, alle coordinate bancarie già note, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Viterbo da considerarsi trasfuso nel presente atto. 5. L'INPS corrisponderà l'assegno unico familiare per intero alla Sig. Parte_1
.
[...]
6. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Viterbo nella camera di conSIlio del 23.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,147/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ALESSIA COLONNA RICORRENTE E
( ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.04.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in IN (VT) in data 11.05.2013 CP_1
(atto 5 parte II serie A 2013) dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda deduceva che: a) dalla loro unione erano nati due figli, nato a [...] il [...] e Persona_1 nata a [...], il [...]; Persona_2
b) che in data 22.04.2022, il Pm presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia aveva omologato l'accordo di separazione personale consensuale dei coniugi ex DL 132/2014 convertito in L 162/2014, che prevedeva le seguenti condizioni: 1. “ La casa coniugale sita in Capranica, Viale Europa 6B, di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà Parte_1 ad essa assegnata;
il SI. se ne è già allontanato asportando tutti i propri effetti CP_1 personali e non vanta sulla stessa, alcun tipo di diritto;
2. I figli minori resteranno collocati in via prevalente presso l'abitazione materna e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
3. Il padre potrà vedere e tenere con se' i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la SI.ra , e comunque in caso di disaccordo: 1) due fine Parte_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alla domenica sera. In inverno li ricondurrà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 ed in estate entro le ore 21:00; 2) almeno un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui non terrà con se' i minori concordandolo con la SI.ra . Per le festività natalizie, i minori potranno Parte_1 restare dal 24 dicembre al 30 dicembre pomeriggio con la madre e dal 30 dicembre ore 16:00 al 6 gennaio con il padre. I genitori alterneranno le annualità o potranno concordare modalità diverse. Per le vacanze estive, i minori potranno rimanere con il padre per almeno 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la SI.ra gni anno, almeno 7 giorni prima Pt_1 del periodo di riferimento.
4. Il genitore non collocatario potrà telefonare o fare videochiamate ai propri figli minori negli orari pomeridiani o preserali.
5. Il marito contribuirà al mantenimento dei figli versando la somma pari ad € 300,00 mensili, per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT, alle coordinate già note, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, noto alle parti e da considerarsi trasfuso nel presente atto. I coniugi richiederanno l'assegno unico familiare per i minori, ciascuno per il proprio 50 %.
6. I coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro i beni mobili ed oggetti personali regolarizzato i loro rapporti patrimoniali a qualsivoglia titolo e ragione e nulla hanno a pretendere e provvedendo in modo autonomo al loro mantenimento.
7. I coniugi si autorizzano, reciprocamente, al rilascio dei rispettivi passaporti o di documenti equiparati”. c) che dalla separazione i coniugi avevano vissuto sempre separati, senza che tra gli stessi fosse mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale, sussistendo, pertanto le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett b) della Legge n. 898/1970, come successivamente novellato dall'art. 5 della Legge 74/87, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) che il SI. pur vedendo regolarmente i figli, con molta difficoltà riusciva a CP_1 rispettare il diritto di visita infrasettimanale, anche a causa della distanza tra la residenza dello stesso e quella dei minori. Pertanto, era la stessa ricorrente ad occuparsi in via principale del sostentamento morale ed economico dei figli, gestendo le eSIenze ed i bisogni quotidiani degli stessi;
e) che in relazione al contributo al mantenimento dei figli, in ragione del tempo e delle maggiori eSIenze dei minore, l'entità del contributo doveva essere incrementato fino ad euro 400 mensili. Nel corso del processo, contumace il resistente, in assenza di richieste istruttorie all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in udienza.
La domanda di divorzio è fondata. Risulta, l'emanazione del provvedimento relativo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, ricorrendo, quindi, una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987. Quanto alle ulteriori questioni – il contributo relativo al mantenimento dei due figli minori, la collocazione dei figli e le modalità di incontro degli stessi con il genitore non collocatario – in assenza di elementi di novità rispetto a quanto le stesse parti avevano di recente stabilito in sede di separazione, possono essere confermate le condizioni già stabilite dalle stesse parti in sede di seprazione, salvo le determinazioni in merito all'assegno unico che, in ragione della prevalente collocazione dei due figli presso la madre, dovrà essere corrisposto in favore della ricorrente. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] CP_1 il 17/01/1983, atto celebrato in IN (VT) in data 11.05.2013 (atto 5 parte II serie A 2013) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. La casa coniugale sita in Capranica, Viale Europa 6B, di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà ad essa assegnata;
Parte_1
3. I figli minori resteranno collocati in via prevalente presso l'abitazione materna e affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Il padre potrà vedere e tenere con se' i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la SI.ra e comunque in caso di Parte_1 disaccordo: 1) due fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alla domenica sera. In inverno li ricondurrà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 ed in estate entro le ore 21:00; 2) almeno un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui non terrà con se' i minori concordandolo con la SI.ra Per le festività Parte_1 natalizie, i minori potranno restare dal 24 dicembre al 30 dicembre pomeriggio con la madre e dal 30 dicembre ore 16:00 al 6 gennaio con il padre. I genitori alterneranno le annualità o potranno concordare modalità diverse. Per le vacanze estive, i minori potranno rimanere con il padre per almeno 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la SI.ra ogni anno, almeno 7 giorni prima del periodo di riferimento. Il genitore Pt_1 non collocatario potrà telefonare o fare videochiamate ai propri figli minori negli orari pomeridiani o preserali.
4. entro il 5 di ogni mese verserà in favore della ricorrente la somma di € CP_1
300,00, per il mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT, alle coordinate bancarie già note, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Viterbo da considerarsi trasfuso nel presente atto. 5. L'INPS corrisponderà l'assegno unico familiare per intero alla Sig. Parte_1
.
[...]
6. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Viterbo nella camera di conSIlio del 23.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco