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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3106/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3106/2025 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 novembre 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per l'avv. BUSCO ENRICA che insiste per Parte_3 l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria integrativa, precisando che la morosità ammonta, ad oggi, ad € 11.750,00 non avendo il conduttore pagato i canoni di locazione dal luglio 2024. Per nessuno compare fino ad ore 11.40. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da memoria integrativa depositata il
30.9.2025.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al primo pomeriggio, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.05
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 3 N. R.G. 3106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3106/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. BUSCO ENRICA e dell'avv. ASPERTI SIMONA NADIA ( ), elettivamente domiciliato in Milano, viale Monte Nero 33 presso il difensore C.F._2 avv. BUSCO ENRICA
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTO IRREPERIBILE
CONCLUSIONI come da memoria integrativa del 30.9.2025: ” dichiarare cessato il contratto stipulato tra le parti per finita locazione alla data del 2.11.2024; per l'effetto, condannare il resistente intimato al rilascio dell'immobile situato in Sesto San Giovanni, Via Breda n.46, piano quattro, foglio 21, mapp. 206, sub. 29, composto da n. 2 (due) locali oltre servizi;
fissare a breve la data dell'esecuzione; condannare il resistente intimato al pagamento della somma indicata in citazione, oltre ai canoni scaduti e da scadere fino al rilascio, in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c.; con vittoria di spese”. Assegnata in decisione all' udienza del 5 novembre 2025 e discussa in pari data Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per il giudizio di convalida, la sig.ra
[...]
denunciava la finita locazione alla data del 2.11.2024 del contratto di Parte_3 locazione ad uso transitorio per motivi di lavoro sottoscritto con il sig. in data 3.5.2023 CP_1 ed avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Sesto San Giovanni, via Breda n. 46. Riferiva che il conduttore alla data del 2.11.2024 non liberava l'immobile nonostante il contratto fosse cessato e concludeva chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per finita locazione. All'udienza fissata per il giudizio di convalida del 17.7.2025 l'intimato non compariva ed il giudice, atteso che la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc, ed attesa l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento in oggetto, provvedeva al mutamento del rito al fine della prosecuzione del giudizio.
pagina 2 di 3 Ritualmente notificata al convenuto anche l'ordinanza di mutamento del rito, sempre ai sensi dell'art. 413 cpc, all'udienza del 5 novembre 2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione e lettura della sentenza. Preliminarmente, deve ribadirsi l'impossibilità di convalidare lo sfratto ove la notifica sia avvenuta, come nel caso di specie quanto alla conduttrice, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., implicante una presunzione legale di conoscenza incompatibile con la specialità del procedimento di convalida che presuppone, per il tipo di impostazione, una qualche forma di conoscenza effettiva da parte del destinatario.
Passando al merito della controversia, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta.
Risulta, infatti documentalmente provato, mediante la produzione in giudizio del contratto, l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione ad uso transitorio per motivi di lavoro del 3.5.2023, regolarmente registrato, con la previsione di durata di 18 anni con scadenza del rapporto locatizio al 2 novembre 2024 senza necessità di disdetta;
parimenti, le parti, come indicato nel contratto di locazione, hanno concordato un canone annuo di € 7800,00 oltre ad € 1200,00 per oneri condominiali, salvo conguaglio (Doc. 2). Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova della esistenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi delle pretese di parte attrice.
Il conduttore, non costituendosi in giudizio, non ha fornito detta prova né ha sollevato eccezioni estintive, impeditive o modificative delle pretese azionate da parte attrice.
Il conduttore si è altresì reso irreperibile sia all'atto della notifica della intimazione di sfratto che dell'ordinanza di mutamento del rito, nonostante risulti residente in [...], come risulta dal certificato di residenza in atti.
Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di cessazione del contratto di locazione intercorso tra le parti alla data del 2.11.2024, con condanna del conduttore al rilascio immediato dell'immobile. Parimenti, merita accoglimento la domanda di parte attrice di condanna del convenuto al pagamento della somma di € 11.750,00 a titolo di canoni di locazioni non pagati dal luglio 2024 ad oggi, come dichiarato all'udienza del 5.11.2025 dal procuratore dell'attrice, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, liquidate in complessive € 2.834,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 210,00 fase decisionale € 746,00) di cui € 250,00 per spese, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara l'intervenuta cessazione del contratto di locazione inter partes alla data del 2 novembre 2024 relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Sesto San Giovanni, via Breda n. 46;
- Dichiara tenuto e condanna il sig. al rilascio immediato in favore dell'attrice CP_1 dell'immobile sito in Sesto San Giovanni, via Breda n. 46;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a corrispondere all'attrice la somma di € 11.750,00 CP_1
a titolo di canoni di locazione e oneri accessori scaduti ad oggi, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a rifondere a parte attrice le spese del presente CP_1 giudizio che liquida in complessive euro 2.834,00, di cui € 250,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 5 novembre 2025 Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3106/2025 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 novembre 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per l'avv. BUSCO ENRICA che insiste per Parte_3 l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria integrativa, precisando che la morosità ammonta, ad oggi, ad € 11.750,00 non avendo il conduttore pagato i canoni di locazione dal luglio 2024. Per nessuno compare fino ad ore 11.40. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da memoria integrativa depositata il
30.9.2025.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al primo pomeriggio, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.05
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 3 N. R.G. 3106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3106/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. BUSCO ENRICA e dell'avv. ASPERTI SIMONA NADIA ( ), elettivamente domiciliato in Milano, viale Monte Nero 33 presso il difensore C.F._2 avv. BUSCO ENRICA
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTO IRREPERIBILE
CONCLUSIONI come da memoria integrativa del 30.9.2025: ” dichiarare cessato il contratto stipulato tra le parti per finita locazione alla data del 2.11.2024; per l'effetto, condannare il resistente intimato al rilascio dell'immobile situato in Sesto San Giovanni, Via Breda n.46, piano quattro, foglio 21, mapp. 206, sub. 29, composto da n. 2 (due) locali oltre servizi;
fissare a breve la data dell'esecuzione; condannare il resistente intimato al pagamento della somma indicata in citazione, oltre ai canoni scaduti e da scadere fino al rilascio, in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c.; con vittoria di spese”. Assegnata in decisione all' udienza del 5 novembre 2025 e discussa in pari data Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per il giudizio di convalida, la sig.ra
[...]
denunciava la finita locazione alla data del 2.11.2024 del contratto di Parte_3 locazione ad uso transitorio per motivi di lavoro sottoscritto con il sig. in data 3.5.2023 CP_1 ed avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Sesto San Giovanni, via Breda n. 46. Riferiva che il conduttore alla data del 2.11.2024 non liberava l'immobile nonostante il contratto fosse cessato e concludeva chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per finita locazione. All'udienza fissata per il giudizio di convalida del 17.7.2025 l'intimato non compariva ed il giudice, atteso che la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc, ed attesa l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento in oggetto, provvedeva al mutamento del rito al fine della prosecuzione del giudizio.
pagina 2 di 3 Ritualmente notificata al convenuto anche l'ordinanza di mutamento del rito, sempre ai sensi dell'art. 413 cpc, all'udienza del 5 novembre 2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione e lettura della sentenza. Preliminarmente, deve ribadirsi l'impossibilità di convalidare lo sfratto ove la notifica sia avvenuta, come nel caso di specie quanto alla conduttrice, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., implicante una presunzione legale di conoscenza incompatibile con la specialità del procedimento di convalida che presuppone, per il tipo di impostazione, una qualche forma di conoscenza effettiva da parte del destinatario.
Passando al merito della controversia, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta.
Risulta, infatti documentalmente provato, mediante la produzione in giudizio del contratto, l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione ad uso transitorio per motivi di lavoro del 3.5.2023, regolarmente registrato, con la previsione di durata di 18 anni con scadenza del rapporto locatizio al 2 novembre 2024 senza necessità di disdetta;
parimenti, le parti, come indicato nel contratto di locazione, hanno concordato un canone annuo di € 7800,00 oltre ad € 1200,00 per oneri condominiali, salvo conguaglio (Doc. 2). Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova della esistenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi delle pretese di parte attrice.
Il conduttore, non costituendosi in giudizio, non ha fornito detta prova né ha sollevato eccezioni estintive, impeditive o modificative delle pretese azionate da parte attrice.
Il conduttore si è altresì reso irreperibile sia all'atto della notifica della intimazione di sfratto che dell'ordinanza di mutamento del rito, nonostante risulti residente in [...], come risulta dal certificato di residenza in atti.
Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di cessazione del contratto di locazione intercorso tra le parti alla data del 2.11.2024, con condanna del conduttore al rilascio immediato dell'immobile. Parimenti, merita accoglimento la domanda di parte attrice di condanna del convenuto al pagamento della somma di € 11.750,00 a titolo di canoni di locazioni non pagati dal luglio 2024 ad oggi, come dichiarato all'udienza del 5.11.2025 dal procuratore dell'attrice, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, liquidate in complessive € 2.834,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 210,00 fase decisionale € 746,00) di cui € 250,00 per spese, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara l'intervenuta cessazione del contratto di locazione inter partes alla data del 2 novembre 2024 relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Sesto San Giovanni, via Breda n. 46;
- Dichiara tenuto e condanna il sig. al rilascio immediato in favore dell'attrice CP_1 dell'immobile sito in Sesto San Giovanni, via Breda n. 46;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a corrispondere all'attrice la somma di € 11.750,00 CP_1
a titolo di canoni di locazione e oneri accessori scaduti ad oggi, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a rifondere a parte attrice le spese del presente CP_1 giudizio che liquida in complessive euro 2.834,00, di cui € 250,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 5 novembre 2025 Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 3 di 3