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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11281 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 40496/2024 R.G.A.C. promossa da
in in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Parte_1
Avv. Andrea Mario Martucci) contro
Avv. Guido Alimena) Controparte_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 6140/2024 del 24.09.2024, con il quale questo Ufficio disponeva il pagamento, in favore dell'opposto, a titolo di indennità aeroportuale per il periodo gennaio 2022 - dicembre 2023, della somma di € 16.079,20, oltre interessi legali, rivalutazione e spese del giudizio monitorio;
in subordine, chiedeva la rideterminazione della somma ingiunta, stante la residuale attività prestata dal lavoratore presso l'Aeroporto di Fiumicino a far data dal mese di gennaio 2022; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. La società opponente deduceva di aver assunto il con mansione di addetto ai CP_1 servizi di portineria;
che tale mansione veniva dallo stesso svolta presso l'Aeroporto di Fiumicino a favore di Alitalia S.p.A.; che, a partire dal 2021, stante le note vicende che hanno coinvolto la predetta società, questa andava via via riducendo la richiesta del servizio di portineria, finendo per circoscriverla alle sole palazzine “Bravo” e “Medicina” del citato aeroporto;
che, infatti, le unità richieste per tali presidi, al 31.12.2021, venivano ridotte a due e le parti, con accordo del 08.04.2022, convenivano la definitiva cessazione dell'appalto al 30.06.2022. Rappresentava che, stante la riduzione della commessa in esame, a far data dal 01.01.2022, provvedeva a riallocare il personale adibito all'Aeroporto di Fiumicino presso altri appalti in essere a Roma e provincia, mantenendo presso la citata sede aeroportuale, in via residuale e con rotazione, solo poche unità, tra cui rientrava anche il che la situazione sopra CP_1 descritta avrebbe reso di fatto inesigibile l'indennità richiesta, dovendo intendersi la sua erogazione subordinata allo svolgimento della prestazione lavorativa, in via esclusiva, presso la sede aeroportuale. Da ultimo, chiedeva decurtarsi dalla somma intimata quanto già corrisposto al lavoratore in esecuzione del precedente decreto ingiuntivo n. 5923/2022 del 13.09.2022, avente ad oggetto le indennità relative al periodo gennaio – luglio 2022. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il lavoratore chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto. Eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione e d'interesse ad agire in capo alla società opponente a fronte dell'intervenuta cessione dell'azienda; nel merito, contestava la ricostruzione ex adverso offerta, evidenziando in particolare come le mansioni svolte presso l'aeroporto di Fiumicino non si fossero affatto ridotte a partire dal mese di gennaio 2022. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. Preliminarmente si rende necessario affrontare l'eccezione preliminare sollevata dal lavoratore, il quale sostiene che – a seguito dell'affitto d'azienda e dell'accollo dei debiti da lavoro dipendente da parte della cessionaria – la società opponente non avrebbe più legittimazione ovvero interesse ad agire in giudizio. Tale eccezione non può trovare accoglimento, alla luce delle argomentazioni di seguito esposte. E' in atti che, dopo l'emissione del provvedimento opposto, sia intervenuto un affitto di ramo d'azienda (cfr. doc. 12, fasc. opposto) tra la e la Parte_1 Controparte_2
società quest'ultima alla cui dipendenze il lavoratore risulta trasferito (cfr.
[...] doc. 13, fasc. opposto). Ebbene, l'affitto di ramo d'azienda rientra tra le ipotesi espressamente richiamate dall'art. 2112 c.c., con conseguente insorgenza del vincolo solidaristico fra cedente e cessionario relativamente ai “crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, salvo il caso in cui sia proprio quest'ultimo, “con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c”, a decidere di liberare il debitore originario. Non potendo certamente attribuirsi all'eccezione in esame il suddetto effetto liberatorio, deve pertanto ritenersi che, nonostante l'intervenuta stipula del predetto accordo, pagina 2 di 6 permanga, in capo alla la legittimazione passiva nell'ambito del Parte_1 rapporto obbligatorio da cui deriva il credito azionato dal lavoratore in sede monitoria, con conseguente sussistenza, nel presente giudizio, della legittimazione e dell'interesse ad agire della società opponente. Nel merito, si rammenta che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tanto nel suo rapporto con il procedimento monitorio quanto in punto di riparto dell'onere della prova), è un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.; difatti, nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo posticipato al momento dell'eventuale incardinamento dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, ma ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione;
pertanto, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, e l'opponente conserva la posizione tipica del convenuto (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013 n. 14444). Ne consegue che al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta provare, ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, e al debitore il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
il creditore, quindi, è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni e, quindi, il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nel caso di specie, quindi, il lavoratore opposto che rivendica il mancato pagamento dell'indennità aeroportuale, dovrà fornire la prova del titolo da cui trae origine detto emolumento. Ebbene, deve ritenersi che tale onere probatorio sia stato dallo stesso assolto, avendo questi prodotto il contratto individuale di lavoro (cfr. doc. 1, fasc. monitorio), da cui risulta ricompresa nel trattamento retributivo mensile anche l'indennità aeroportuale, quantificata in € 600,00 lordi. Dall'esame di detto accordo emerge altresì la subordinazione dell'erogazione di tale emolumento alle sole attività svolte presso l'Aeroporto di Fiumicino (“Si precisa che l'indennità aeroportuale è riconosciuta esclusivamente per le attività specifiche che Lei svolgerà presso l'Aeroporto di Fiumicino” cfr. doc. cit.) e l'individuazione di quest'ultimo quale luogo di lavoro, pur riservandosi l'azienda il potere di impiegare il lavoratore in altri appalti. Per quanto attiene, in particolare, allo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede aeroportuale quale presupposto per l'erogazione dell'indennità in esame, si ritiene di condividere l'interpretazione della predetta clausola da parte di questo Tribunale, secondo il quale l'indennità aeroportuale prescinde “… totalmente dalla quantità delle ore effettivamente che pagina 3 di 6 l'odierno opposto ha dedicato al servizio di portierato. Nel contratto non è richiesto che il lavoratore sia dedito in via esclusiva all'aeroporto, né è richiesto che dedichi a detta postazione un minimo numero di ore cui condizionare la percezione della indennità de qua” (Trib. di Roma, sent. 10131/2024). A fronte della prova fornita dal a supporto delle proprie pretese, parte datoriale CP_1 non ha compiutamente dimostrato l'esistenza di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto per cui è causa. Si osserva infatti come la nelle difese spiegate, si sia limitata a Parte_1 sostenere di aver drasticamente ridotto il personale impiegato presso il citato aeroporto, vedendosi costretta ad assumere tale determinazione a fronte della drastica contrazione della richiesta del servizio di portineria da parte di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui deduce la definitiva cessazione nel mese di giugno 2022. Ebbene, si ritiene che tali argomentazioni non siano sufficienti a dimostrare il venir meno dei presupposti legittimanti l'indennità in esame e, quindi, l'estinzione del relativo diritto a richiederla. La più volte rimarcata contrazione del servizio erogato a favore di Alitalia S.p.A. non esclude, intanto, che la società opponente potesse destinare i lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Fiumicino ad altri appalti. Del resto è la medesima a riconoscere di aver mantenuto il Parte_1 CP_1
a far data dal mese di gennaio 2022, presso l'Aeroporto di Fiumicino, sebbene in via residuale e turnaria (“…nell'intento di gestire scrupolosamente l'esubero del personale, garantendo gli orari di lavoro ed evitando licenziamenti collettivi, provvedeva al trasferimento, a far data dal 01.01.2022, di tutte le maestranze prima adibite presso l'aeroporto di Fiumicino presso altri appalti affidatialla
lasciando ad alcuni lavoratori, tra i quali l'odierno opposto, per pochi giorni al mese, la Parte_1 possibilità, a rotazione, di svolgere, in maniera residuale, le mansioni anche, e non esclusivamente, presso l'aeroporto di Fiumicino nelle palazzine Bravo e Medicina.”, cfr. pag. 4 e 5 ric.). Tale circostanza, però, per le ragioni sopra esposte, non può risultare affatto sufficiente a ritenere caducati i presupposti su cui fonda l'indennità in esame. Il suddetto scopo, invero, sarebbe stato raggiunto laddove parte datoriale avesse dedotto e provato di aver definitivamente trasferito il dipendente presso altra sede di lavoro. Tale circostanza, però, non risulta ne' allegata ne' dimostrata dalla società opposta. Quest'ultima, infatti, si è limitata a versare in atti una comunicazione, indirizzata al convenuto e risalente al 21.12.2021, da cui risulta la revoca della precedente determinazione di trasferirlo presso la sede di Milano e l'intenzione di utilizzarlo, a far data dal 01.01.2022, presso la provincia di Roma, senza tuttavia fornire alcuna ulteriore prova in ordine a quanto avvenuto successivamente e, in particolare, se tale trasferimento si sia effettivamente realizzato. A completezza, si ritiene altresì opportuno precisare che l'asserita contrazione della prestazione lavorativa resa presso l'Aeroporto di Fiumicino, non sarebbe neppure idonea a pagina 4 di 6 giustificare un ricalcolo della somma ingiunta, come richiesto in via gradata dalla Parte_1
.
[...]
Alla luce della giurisprudenza di merito sopra richiamata, infatti, l'importo dell'emolumento in esame non risulta affatto influenzato dalle ore di servizio effettivamente svolte presso la sede aeroportuale. Né rileva, ai fini del decidere la difesa della società opponente nella parte in cui chiede di scomputare, dalla somma ingiunta, quanto dalla stessa medio tempore corrisposto in esecuzione del primo decreto ingiuntivo (n. 5923/2022). Dai conteggi versati in atti dal lavoratore si evince, infatti, come questo abbia provveduto a decurtare la predetta somma, pari ad € 4.200,00, dall'importo richiesto (cfr. doc. 4 fasc. monitorio). A ciò si aggiunga che le contestazioni mosse dalla citata società in ordine al quantum debeatur, oltre che fondate su presupposti errati, risultano altresì generiche, circostanza questa che, nel rito del lavoro, depone invece per l'accertamento in via definitiva della somma ex adverso rivendicata (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006). Quanto alla richiesta, avanzata dal lavoratore opposto, di condanna della società resistente al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, questa non può trovare accoglimento, attesa la non applicabilità ai crediti di lavoro della richiamata disciplina civilistica. A tal fine si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., una recente pronuncia della Corte di Appello di Torino che, nel descrivere i più recenti arresti cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, afferma quanto segue: “… Ancora di recente Cassazione n.11343/2025, nell'escludere l'applicabilità dell'art.1284 co.4 c.c. ai crediti di lavoro privato, non ha mancato di evidenziare, tra l'altro, che nella relazione illustrativa all'art. 17 del D.L. 132/2014 (poi convertito) è dichiarata l'esigenza di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”. Chiarito che il tasso di interessi maggiorato svolge la funzione di vera e propria pena privata a carico del debitore, la S.C. ha dunque rilevato come tale funzione di “remora” sia già contemplata dall'art.429 c.p.c. co.3, laddove prevede che gli interessi debbano calcolarsi sulla somma via via rivalutata, sicchè, se al cumulo di interessi e rivalutazione andassero ad aggiungersi anche gli interessi punitivi, ex art.1284 co.4 c.c., si integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, suscettibile di costituzionale per manifesta irrazionalità ex art.3 Cost.” (Corte di Appello di Torino, sent. 357/2025). In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste si pongono a carico dell'opponente in forza del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6140/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 24.09.2024;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Così deciso in Roma, 5 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 6 di 6
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 40496/2024 R.G.A.C. promossa da
in in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Parte_1
Avv. Andrea Mario Martucci) contro
Avv. Guido Alimena) Controparte_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 6140/2024 del 24.09.2024, con il quale questo Ufficio disponeva il pagamento, in favore dell'opposto, a titolo di indennità aeroportuale per il periodo gennaio 2022 - dicembre 2023, della somma di € 16.079,20, oltre interessi legali, rivalutazione e spese del giudizio monitorio;
in subordine, chiedeva la rideterminazione della somma ingiunta, stante la residuale attività prestata dal lavoratore presso l'Aeroporto di Fiumicino a far data dal mese di gennaio 2022; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. La società opponente deduceva di aver assunto il con mansione di addetto ai CP_1 servizi di portineria;
che tale mansione veniva dallo stesso svolta presso l'Aeroporto di Fiumicino a favore di Alitalia S.p.A.; che, a partire dal 2021, stante le note vicende che hanno coinvolto la predetta società, questa andava via via riducendo la richiesta del servizio di portineria, finendo per circoscriverla alle sole palazzine “Bravo” e “Medicina” del citato aeroporto;
che, infatti, le unità richieste per tali presidi, al 31.12.2021, venivano ridotte a due e le parti, con accordo del 08.04.2022, convenivano la definitiva cessazione dell'appalto al 30.06.2022. Rappresentava che, stante la riduzione della commessa in esame, a far data dal 01.01.2022, provvedeva a riallocare il personale adibito all'Aeroporto di Fiumicino presso altri appalti in essere a Roma e provincia, mantenendo presso la citata sede aeroportuale, in via residuale e con rotazione, solo poche unità, tra cui rientrava anche il che la situazione sopra CP_1 descritta avrebbe reso di fatto inesigibile l'indennità richiesta, dovendo intendersi la sua erogazione subordinata allo svolgimento della prestazione lavorativa, in via esclusiva, presso la sede aeroportuale. Da ultimo, chiedeva decurtarsi dalla somma intimata quanto già corrisposto al lavoratore in esecuzione del precedente decreto ingiuntivo n. 5923/2022 del 13.09.2022, avente ad oggetto le indennità relative al periodo gennaio – luglio 2022. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il lavoratore chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto. Eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione e d'interesse ad agire in capo alla società opponente a fronte dell'intervenuta cessione dell'azienda; nel merito, contestava la ricostruzione ex adverso offerta, evidenziando in particolare come le mansioni svolte presso l'aeroporto di Fiumicino non si fossero affatto ridotte a partire dal mese di gennaio 2022. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. Preliminarmente si rende necessario affrontare l'eccezione preliminare sollevata dal lavoratore, il quale sostiene che – a seguito dell'affitto d'azienda e dell'accollo dei debiti da lavoro dipendente da parte della cessionaria – la società opponente non avrebbe più legittimazione ovvero interesse ad agire in giudizio. Tale eccezione non può trovare accoglimento, alla luce delle argomentazioni di seguito esposte. E' in atti che, dopo l'emissione del provvedimento opposto, sia intervenuto un affitto di ramo d'azienda (cfr. doc. 12, fasc. opposto) tra la e la Parte_1 Controparte_2
società quest'ultima alla cui dipendenze il lavoratore risulta trasferito (cfr.
[...] doc. 13, fasc. opposto). Ebbene, l'affitto di ramo d'azienda rientra tra le ipotesi espressamente richiamate dall'art. 2112 c.c., con conseguente insorgenza del vincolo solidaristico fra cedente e cessionario relativamente ai “crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, salvo il caso in cui sia proprio quest'ultimo, “con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c”, a decidere di liberare il debitore originario. Non potendo certamente attribuirsi all'eccezione in esame il suddetto effetto liberatorio, deve pertanto ritenersi che, nonostante l'intervenuta stipula del predetto accordo, pagina 2 di 6 permanga, in capo alla la legittimazione passiva nell'ambito del Parte_1 rapporto obbligatorio da cui deriva il credito azionato dal lavoratore in sede monitoria, con conseguente sussistenza, nel presente giudizio, della legittimazione e dell'interesse ad agire della società opponente. Nel merito, si rammenta che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tanto nel suo rapporto con il procedimento monitorio quanto in punto di riparto dell'onere della prova), è un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.; difatti, nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo posticipato al momento dell'eventuale incardinamento dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, ma ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione;
pertanto, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, e l'opponente conserva la posizione tipica del convenuto (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013 n. 14444). Ne consegue che al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta provare, ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, e al debitore il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
il creditore, quindi, è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni e, quindi, il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). Nel caso di specie, quindi, il lavoratore opposto che rivendica il mancato pagamento dell'indennità aeroportuale, dovrà fornire la prova del titolo da cui trae origine detto emolumento. Ebbene, deve ritenersi che tale onere probatorio sia stato dallo stesso assolto, avendo questi prodotto il contratto individuale di lavoro (cfr. doc. 1, fasc. monitorio), da cui risulta ricompresa nel trattamento retributivo mensile anche l'indennità aeroportuale, quantificata in € 600,00 lordi. Dall'esame di detto accordo emerge altresì la subordinazione dell'erogazione di tale emolumento alle sole attività svolte presso l'Aeroporto di Fiumicino (“Si precisa che l'indennità aeroportuale è riconosciuta esclusivamente per le attività specifiche che Lei svolgerà presso l'Aeroporto di Fiumicino” cfr. doc. cit.) e l'individuazione di quest'ultimo quale luogo di lavoro, pur riservandosi l'azienda il potere di impiegare il lavoratore in altri appalti. Per quanto attiene, in particolare, allo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede aeroportuale quale presupposto per l'erogazione dell'indennità in esame, si ritiene di condividere l'interpretazione della predetta clausola da parte di questo Tribunale, secondo il quale l'indennità aeroportuale prescinde “… totalmente dalla quantità delle ore effettivamente che pagina 3 di 6 l'odierno opposto ha dedicato al servizio di portierato. Nel contratto non è richiesto che il lavoratore sia dedito in via esclusiva all'aeroporto, né è richiesto che dedichi a detta postazione un minimo numero di ore cui condizionare la percezione della indennità de qua” (Trib. di Roma, sent. 10131/2024). A fronte della prova fornita dal a supporto delle proprie pretese, parte datoriale CP_1 non ha compiutamente dimostrato l'esistenza di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto per cui è causa. Si osserva infatti come la nelle difese spiegate, si sia limitata a Parte_1 sostenere di aver drasticamente ridotto il personale impiegato presso il citato aeroporto, vedendosi costretta ad assumere tale determinazione a fronte della drastica contrazione della richiesta del servizio di portineria da parte di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui deduce la definitiva cessazione nel mese di giugno 2022. Ebbene, si ritiene che tali argomentazioni non siano sufficienti a dimostrare il venir meno dei presupposti legittimanti l'indennità in esame e, quindi, l'estinzione del relativo diritto a richiederla. La più volte rimarcata contrazione del servizio erogato a favore di Alitalia S.p.A. non esclude, intanto, che la società opponente potesse destinare i lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Fiumicino ad altri appalti. Del resto è la medesima a riconoscere di aver mantenuto il Parte_1 CP_1
a far data dal mese di gennaio 2022, presso l'Aeroporto di Fiumicino, sebbene in via residuale e turnaria (“…nell'intento di gestire scrupolosamente l'esubero del personale, garantendo gli orari di lavoro ed evitando licenziamenti collettivi, provvedeva al trasferimento, a far data dal 01.01.2022, di tutte le maestranze prima adibite presso l'aeroporto di Fiumicino presso altri appalti affidatialla
lasciando ad alcuni lavoratori, tra i quali l'odierno opposto, per pochi giorni al mese, la Parte_1 possibilità, a rotazione, di svolgere, in maniera residuale, le mansioni anche, e non esclusivamente, presso l'aeroporto di Fiumicino nelle palazzine Bravo e Medicina.”, cfr. pag. 4 e 5 ric.). Tale circostanza, però, per le ragioni sopra esposte, non può risultare affatto sufficiente a ritenere caducati i presupposti su cui fonda l'indennità in esame. Il suddetto scopo, invero, sarebbe stato raggiunto laddove parte datoriale avesse dedotto e provato di aver definitivamente trasferito il dipendente presso altra sede di lavoro. Tale circostanza, però, non risulta ne' allegata ne' dimostrata dalla società opposta. Quest'ultima, infatti, si è limitata a versare in atti una comunicazione, indirizzata al convenuto e risalente al 21.12.2021, da cui risulta la revoca della precedente determinazione di trasferirlo presso la sede di Milano e l'intenzione di utilizzarlo, a far data dal 01.01.2022, presso la provincia di Roma, senza tuttavia fornire alcuna ulteriore prova in ordine a quanto avvenuto successivamente e, in particolare, se tale trasferimento si sia effettivamente realizzato. A completezza, si ritiene altresì opportuno precisare che l'asserita contrazione della prestazione lavorativa resa presso l'Aeroporto di Fiumicino, non sarebbe neppure idonea a pagina 4 di 6 giustificare un ricalcolo della somma ingiunta, come richiesto in via gradata dalla Parte_1
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[...]
Alla luce della giurisprudenza di merito sopra richiamata, infatti, l'importo dell'emolumento in esame non risulta affatto influenzato dalle ore di servizio effettivamente svolte presso la sede aeroportuale. Né rileva, ai fini del decidere la difesa della società opponente nella parte in cui chiede di scomputare, dalla somma ingiunta, quanto dalla stessa medio tempore corrisposto in esecuzione del primo decreto ingiuntivo (n. 5923/2022). Dai conteggi versati in atti dal lavoratore si evince, infatti, come questo abbia provveduto a decurtare la predetta somma, pari ad € 4.200,00, dall'importo richiesto (cfr. doc. 4 fasc. monitorio). A ciò si aggiunga che le contestazioni mosse dalla citata società in ordine al quantum debeatur, oltre che fondate su presupposti errati, risultano altresì generiche, circostanza questa che, nel rito del lavoro, depone invece per l'accertamento in via definitiva della somma ex adverso rivendicata (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006). Quanto alla richiesta, avanzata dal lavoratore opposto, di condanna della società resistente al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, questa non può trovare accoglimento, attesa la non applicabilità ai crediti di lavoro della richiamata disciplina civilistica. A tal fine si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., una recente pronuncia della Corte di Appello di Torino che, nel descrivere i più recenti arresti cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, afferma quanto segue: “… Ancora di recente Cassazione n.11343/2025, nell'escludere l'applicabilità dell'art.1284 co.4 c.c. ai crediti di lavoro privato, non ha mancato di evidenziare, tra l'altro, che nella relazione illustrativa all'art. 17 del D.L. 132/2014 (poi convertito) è dichiarata l'esigenza di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”. Chiarito che il tasso di interessi maggiorato svolge la funzione di vera e propria pena privata a carico del debitore, la S.C. ha dunque rilevato come tale funzione di “remora” sia già contemplata dall'art.429 c.p.c. co.3, laddove prevede che gli interessi debbano calcolarsi sulla somma via via rivalutata, sicchè, se al cumulo di interessi e rivalutazione andassero ad aggiungersi anche gli interessi punitivi, ex art.1284 co.4 c.c., si integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, suscettibile di costituzionale per manifesta irrazionalità ex art.3 Cost.” (Corte di Appello di Torino, sent. 357/2025). In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste si pongono a carico dell'opponente in forza del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6140/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 24.09.2024;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Così deciso in Roma, 5 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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