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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 13 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 485/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANSELMI ROBERTO del Foro di Ferrara
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso CP C.F._2
dall'Avv. RICCIUTI GIANNI del Foro di Ferrara
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
SUSANNI STEFANO del Foro di Ferrara;
RESISTENTI
OGGETTO: azione generale di arricchimento-convivenza more uxorio
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 13 marzo 2025.
MOTIVAZIONE
Con ricorso semplificato depositato il 4 marzo 2024 , premesso Parte_1 di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con dal 2015 CP fino al maggio 2021 e di avere abitato insieme alla prole in Ferrara, via
Arginone 41-45 in un immobile costituito da due distinti ma contigui appartamenti l'uno, al civico 41, di proprietà di in ragione di ¾ CP
e del fratello per ¼ e l'altro al civico 45 pure in comproprietà tra i CP_2 fratelli ma a quote invertite, ha convenuto in giudizio e CP CP_2 per la condanna a restituirle quanto speso e quanto ancora da versarsi in
[...] relazione a contratti di finanziamento utilizzati per la ristrutturazione dell'immobile predetto.
1 Ha precisato di avere affrontato nel 2018 lavori di ristrutturazione dell'immobile e di avere contratto, allo scopo di sovvenzionare i lavori, un finanziamento di
€30.000 con in data 24 gennaio 2018, rata di 442,50 mensili per Parte_2
96 mesi, addebitata sul conto comune;
di avere contratto nel marzo 2018 un ulteriore finanziamento con OM, intestato alla sola esponente, per
€15.000 con rata di €275 ciascuna a cui aggiungere €13,60 per la copertura assicurativa;
di avere chiesto insieme al compagno a OM un rifinanziamento della gravosa esposizione mensile (€442+275+13,60 pari a
€730,60); che OM aveva concesso il rifinanziamento alla sola esponente, con la fideiussione di , sotto forma di prestito CP personale di €50.000 con rata mensile ridotta ad €585,80 a fronte di un tempo di restituzione decennale con scadenza al giugno 2029.
Chiuso il conto corrente comune per effetto della separazione, la ricorrente ha dedotto che il compagno si era rifiutato di accollarsi la rata la quale quindi rimaneva a proprio esclusivo carico fino a giugno 2029. Ha quindi chiesto ai convenuti, metà per ciascuno, la restituzione della somma di € 25.473,10 di cui €3978 per il primo finanziamento (ossia la metà delle 18 rate pagate insieme a ), €2164,50 per il secondo finanziamento (ossia la CP metà di 15 rate pagate insieme a ) €19330,60 ossia 33 rate alla data del CP marzo 2024 corrisposte dalla sola esponente e riguardanti il “rifinanziamento” concesso da OM (vedi aggiornati conteggi nel foglio di conclusioni
Avv. Anselmi). Ha chiesto inoltre la restituzione di € 585,80 mensili, a decorrere dalla rata successiva a quella del 5 marzo 2024, a titolo di rate ancora da versare1 fino al giugno 2029 a OM spa per un totale di €50.964,60. In punto di diritto la ricorrente ha dedotto che quanto pagato costituisce arricchimento dei convenuti privo di giusta causa;
i pagamenti invero sono serviti esclusivamente al miglioramento di un immobile che è rimasto in proprietà dei fratelli . Quanto a , nessun rapporto contrattuale, CP CP_2 personale o di liberalità era intercorso con costui;
quanto all'ex compagno il venir meno con la separazione del progetto di vita comune per il quale l'immobile avrebbe dovuto rappresentare la casa familiare porta ad escludere che il contributo economico della ricorrente avesse titolo contrattuale o di liberalità (Cass. n.5086/2022). Si è costituito resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto il CP rigetto. Premesso che l'azione doveva dichiararsi improcedibile in ragione della mancata effettuazione della negoziazione assistita, la parte convenuta ha sostenuto l'irripetibilità di tutto quanto versato e da versarsi da Parte_1 in relazione ai finanziamenti contratti in costanza di convivenza, ai sensi dell'art.143 c.c. in quanto contributo spontaneamente assunto destinato ai
2 bisogni della famiglia, come ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n.
5385/2023. Il convenuto ha dedotto che , a seguito della CP Parte_1 separazione, si era trasferita in via Barlam il 9 agosto 2021 in spregio al provvedimento del Tribunale di Ferrara che le aveva assegnato l'appartamento al civico 41 di via Arginone in modo che i figli, presso di lei collocati, potessero facilmente vedere il padre, alloggiato nella proprietà civico 45. Ha soggiunto che le spese per la ristrutturazione dell'immobile, come da documenti prodotti dalla controparte, sono state pari ad € 35.339,60 e che, conseguentemente, la aveva contribuito per la metà ossia €17.669,80; Parte_1
l'indebito arricchimento dell'ex compagno ammonterebbe quindi al più ad
€8.834,90 ossia la metà di 17.669,80 dalla qual somma deve essere detratto l'incentivo fiscale ossia il 50 % di detrazione IRPEF ai sensi dell'art.16 bis del DPR 917/86. Ha osservato inoltre che il secondo finanziamento era stato contratto per l'acquisto di un veicolo usato, come scritto nel finanziamento stesso. Ha osservato che il denaro conferito con i finanziamenti era stato speso anche per sopperire ai bisogni della famiglia e non solo per ristrutturare la casa e quindi non risultavano ripetibili. Si è costituito anche per resistere all'avversa azione. Ha dedotto CP_2
di avere concesso verbalmente in comodato gratuito alla CP_2 Parte_1 gli immobili di proprietà affinché ne facesse uso. Ai sensi dell'art.1808 c.c. di conseguenza non era dovuta alla ricorrente alcuna somma. Sussistendo quindi un contratto di comodato, l'azione di indebito arricchimento era non esperibile ai sensi dell'art.2042 c.c.. Nel merito ha dedotto, similmente al fratello, che le spese per la ristrutturazione dell'immobile, come da documenti prodotti dalla controparte, sono state pari ad
€ 35.339,60 e che, conseguentemente, la aveva contribuito per la metà Parte_1 ossia €17.669,80; l'indebito arricchimento ammonterebbe quindi al più ad
€8.834,90 ossia la metà di 17.669,80 dalla qual somma deve essere detratto l'incentivo fiscale ossia il 50 % di detrazione IRPEF ai sensi dell'art.16 bis del DPR 917/86. Non tutti i denari quindi sono stati spesi per la ristrutturazione dell'immobile e quindi solo per questo la controparte non aveva diritto all'integrale rimborso delle somme pagate per i suddetti finanziamenti. Depositate le memorie ex art.281 duodecies c.p.c. ed esperita la prova per interpello, la causa era discussa oralmente all'udienza del 13 marzo 2025. Eccezioni preliminari. La procura della parte ricorrente è stata rinnovata per ordine del giudice a seguito della celebrazione della prima udienza. Ogni nullità è stata quindi sanata. La causa è procedibile in quanto, come osservato nell'ordinanza del 7 giugno 2024, la questione di improcedibilità deve essere valutata a seguito della prospettazione dell'attore. Orbene la sig.ra ha avanzato una domanda Parte_1 restitutoria superiore ad €50.000 e quindi superiore al limite previsto per la 3 negoziazione assistita. L'eventuale rigetto parziale o totale della domanda non comporta ovviamente l'improcedibilità dell'azione. Nel merito La questione del secondo finanziamento contratto per comprare un'auto non è vera. nell'interpello ha dichiarato che il secondo finanziamento è Persona_1 stato aggiunto per l'aumento del costo dei lavori e che è stato intestato solo alla sig.ra in ragione di altre sue esposizioni finanziarie. Parte_1
Entrambi finanziamenti sono stati quindi contratti dai conviventi al fine di ristrutturare l'abitazione di proprietà dei fratelli . CP
Posizione di CP_2
ha dedotto di avere dato gratuitamente alla ricorrente l'uso
[...] dell'immobile. In effetti tale prospettazione in fatto non è stata mai smentita da
. Il rapporto con può quindi correttamente prospettarsi Parte_1 CP_2 come un rapporto di comodato, nell'ambito del quale “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa” (art.1808 comma 1 c.c.). Anche se le spese di ristrutturazione dell'immobile dovessero ritenersi “straordinarie” finalizzate alla conservazione della cosa non vi è certamente la prova che le stesse fossero necessarie ed urgenti (art.1808 secondo comma;
vedi doc.10 preventivo lavori).
nulla deve, quindi, a . CP_2 Parte_1
Sotto altro profilo, sussistendo un rapporto di comodato, l'azione di indebito arricchimento non è esperibile ai sensi dell'art.2042 c.c. Posizione di CP
deduce innanzitutto l'improponibilità dell'azione esercitata da CP
. Parte_1
La ricorrente non avrebbe provato di non avere a sua disposizione altra azione diversa dall'azione generale di arricchimento. Ai sensi dell'art.2042 c.c. infatti,
“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. A giudizio del Tribunale chi eccepisce l'improponibilità dell'azione generale di arricchimento ha l'onere di allegare quale diversa azione la persona impoverita avrebbe potuto proporre. Non vi è traccia nelle memorie della parte della prospettazione di una tale azione. L'eccezione di improponibilità è pertanto respinta.
ha dedotto che quanto è stato speso e sarà da spendersi dalla CP RA non è ripetibile in quanto i finanziamenti sono stati contratti Parte_1 per i bisogni della famiglia, e quindi irripetibili ex art.143 del codice civile secondo il quale “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
4 La disposizione invocata dal convenuto è dettata in materia di matrimonio mentre è pacifico che e non fossero uniti in matrimonio. La Parte_1 CP disposizione di cui all'art.143 c.c. non è quindi direttamente applicabile, né è applicabile ai sensi dell'art.1 commi 36-67 della l.76/2015 dedicati ai
“conviventi di fatto”. La legge in questione non sancisce per la coppia di fatto gli obblighi di cui all'art.143 c.c. (vedi art.1 commi da 37 a 67) né risulta che le parti abbiano redatto un contratto di convivenza (art.1 comma 50) al fine di regolare i rapporti patrimoniali. Non può quindi dirsi irripetibile indipendentemente dal quantum versato (vedi Cass. 5385/2023) ciò che è stato dato dal convivente di fatto per contribuire ai bisogni della famiglia, data l'inapplicabilità dell'art.143 del codice civile alla fattispecie.
Quanto versato a tale scopo, in adempimento comunque del dovere morale di contribuire ai bisogni della famiglia di fatto, può essere ripetuto allorché la prestazione travalica i limiti di proporzionalità ed adeguatezza, in quanto, oltre questi limiti, è privo di giusta causa. Senza dubbio tale condizione si è verificata per la RA , in quanto la Parte_1 coppia – nella quale svolgeva l'attività di cuoco per un reddito di circa CP
1500 mensili e la la commessa Ovs per un reddito di 900 mensili e CP pensione di €285 (vedi doc.2 e 6 fasc. Avv. Ricciuti) - non era in grado di sostenere la rata di €730,60 ed ha dovuto rifinanziare l'importo per ridurre l'impatto sul ménage familiare. Il fatto che il ri-finanziamento sia stato intestato solo alla che lo paga integralmente dal marzo 2021 ad € 585,80 al Parte_1 mese rende ancora più evidente che l'esborso esula dall'adempimento del dovere di assistenza e travalica i limiti suddetti (vedi anche Cass. 3 febbraio 2020 n.2392) dovendosi calcolare, oltre alle somme sborsate in costanza di convivenza, in €50.964 la somma che ha sborsato dall'aprile Parte_1
2021 e sborserà fino al giugno 2029 in relazione al finanziamento contratto per i lavori edili effettuati nella casa dei fratelli . CP
“L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Cass. Sez. 3, 15/05/2009, n. 11330, Rv. 608287 - 01)”. E' evidente il pregiudizio della , l'arricchimento di e la Parte_1 CP mancanza di giusta causa dell'attribuzione.
5 Sussistono quindi i presupposti dell'azione di arricchimento di cui all'art.2041
c.c. A mente della disposizione appena citata, chi si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. L'arricchimento dei è determinato dall'importo di quanto speso per la CP ristrutturazione dell'immobile. In causa tale somma risulta essere stata provata in € 35.339,60 (vedi interpello
). Parte_1
La ricorrente sostiene che le somme spese sono maggiori, ma non dà prova di tale assunto. Così come sostiene che ha usufruito di sconti fiscali su tali CP Parte_1 spese, ma non ne dà prova, avendo negato la ricorrente detta circostanza.
potrà essere quindi indennizzata nei limiti dell'arricchimento Parte_1 dei e quindi nei limiti di €35.339,60 di cui la metà solo imputabili a CP
€17669,80. CP
La domanda è quindi accoglibile in questi termini. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo gli onorari minimi di cui al DM55/2014 per la fascia di valore di quanto attribuito e quindi da €5201 a
€26.000 (€460, €389, €840, €851 oltre €381 per spese forfettarie)
p.q.m.
ogni contraria istanza disattesa, Respinge la domanda di nei confronti di Parte_1
Condanna a rifondere a le spese di CP_2 Parte_1 CP_2 lite, che liquida in €2921 oltre IVA e Cpa. Accerta che si è arricchito senza una giusta causa ai danni di CP
e per l'effetto condanna a pagare a Parte_1 CP Parte_1
un indennizzo pari ad €17.669,60 oltre interessi legali dalla notifica del
[...] ricorso introduttivo al saldo. Condanna a corrispondere a le spese di lite, che CP Parte_1 liquida in €2921, oltre IVA e Cpa e rimborso contributo unificato in €786,00.
Così deciso in Ferrara il 4 aprile 2025
Il giudice Monica Bighetti
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fino alla rata di marzo 2021 la somma di €585,80 era stata pagata dal conto comune. Dalla rata di aprile 2021 la rata era addebitata sul conto della sola (doc.9 e 9bis fasc. ricorrente). Parte_1