Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1629/2024 del Ruolo Generale
Tra
Parte 1 con l'Avv. ANANIA LUIGI
Parte attrice
E
Controparte 1 con l'Avv. LORUSSO DONATO SILVANO
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione" (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Parte 1
dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto, rideterminando l'importo dovuto dal signor Parte 1 alla signora CP 1 in euro 29.813,18 e con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato di parte attrice.
Si costituiva in giudizio parte convenuta aderendo alla domanda di nullità
parziale dell'atto di precetto con rideterminazione della somma intimata in euro.
29.813,18 e con rigetto della domanda di condanna alle spese di lite.
Il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione parziale.
Senza necessità di istruttoria alcuna, il giudice fissava udienza ex art. 189 cpc.
A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Le conclusioni venivano precisate come di seguito:
Conclusioni per parte attrice opponente:
Piaccia all'll.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi:
Nel merito, dare atto che con provvedimento del 02 dicembre 2024, pubblicato in data 04 dicembre 2024, reso a definizione del giudizio cautelare R.G. n. 1629/2024-1 ("Accoglimento totale n. cronol. 15226/2024") l'On.le Tribunale sospendeva l'esecutività del titolo limitatamente alle somme prescritte pari ad euro 5.587,86 e per l'effetto dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto notificato dalla sig.ra Controparte_1 in relazione alla parte contestata ex art. 615, comma I, c.p.c. rideterminando l'importo dovuto in forza del titolo esecutivo nella minor somma di euro 29.813,18= o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Dare atto che il valore della domanda del presente procedimento è pari ad euro 29.813,18 e, per l'effetto, stante la soccombenza totale condannare la convenuta Controparte 1 alla refusione delle spese, onorari ed accessori di legge sia del giudizio cautelare R.G. n. 1629/2024-1 che del presente giudizio di merito in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi innanzi esposti e che qui abbiasi per integralmente ripetuti e trascritti: Parte 1- in adesione alla domanda formulata dal sig. dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto notificato dalla sig.ra CP_1 nei confronti del sig. e, per l'effetto, dichiarare che l'importo dovuto in forza del titolo Parte 1 esecutivo e portato dall'atto di precetto opposto, nella misura così come rideterminata sia pari a Euro 29.813,18 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
- rigettare la domanda volta alla condanna alle spese di lite della convenuta e per l'effetto disporsi la compensazione delle stesse tra le parti. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito, dovesse ritenere la sig.ra CP 1 comunque soccombente, graduare la rifusione alle spese di lite in ragione delle circostanze esposte nella superiore narrativa.
Trattasi di opposizione ad atto di precetto relativo al mancato pagamento dal di assegni di mantenimento dal 1parte del signor Parte 1
ottobre 2018 al 30 aprile 2024.
L'opponente ha eccepito la prescrizione di tutte le somme dovute dall'ottobre
2018 al maggio 2019 in quanto mai richieste dalla creditrice.
Parte convenuta nulla ha opposto in merito all'eccezione di prescrizione chiedendo in ogni caso la liquidazione delle spese legali stante il fatto che il credito della signora CP 1 pur stornando la parte prescritta rimane di euro
29.813,18, mai pagati dall'odierno attore sin dal maggio 2019.
L'attore, per contro chiede la condanna delle spese della controparte stante la parziale soccombenza.
Il Tribunale, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rilevato che il caso di specie rientra nella fattispecie della reciproca soccombenza che si verifica quando si è in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti.
Precisamente, da una parte l'attore chiede che venga riconosciuta la prescrizione di parte del debito (euro 5.587,86) e dall'altra parte la convenutal chiede comunque la condanna dell'attore al restante importo non pagato (euro
29.813,18).
Occorre tenere conto anche del comportamento processuale della convenuta che ha aderito alla domanda di riduzione.
Le spese di lite, alla luce di quanto sopra seguono la soccombenza reciproca e sono liquidate nella misura dei tre quarti a carico dell'attore, in misura forfettaria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità parziale dell'atto di precetto opposto per l'importo di euro.
5.587,86 oltre interessi;
- ridetermina l'importo dovuto dal signor Parte 1 in euro
29.813,18;
- condanna il signor Parte 1 al pagamento in favore della signora Controparte 1 delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre
RF, cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 16 aprile 2025.
II G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini