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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi dell'anno 2023, a cui è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 1469/2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Francesco Romanello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Negri n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTORE - OPPONENTE (R.G. n. 1013/2023)
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Francesco Romanello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Negri n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione pagina 1 di 6 ATTRICE - OPPONENTE (R.G. n. 1469/2023)
NONCHÉ
(P.I. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(P.I. , P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Adriano D'Amico ed elettivamente domiciliata in San Demetrio Corone, alla via Castriota n. 10, in virtù di procura alle liti allegata alle comparse di costituzione;
CONVENUTA - OPPOSTA (R.G. nn. 1013/2023 e 1469/2023)
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel giudizio R.G. n. 1013/2023, con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva opposizione avverso il precetto notificato in data 20.04.2023, con il quale Parte_1
veniva intimato a esso opponente di pagare, in favore di e per essa a Controparte_2
la somma di € 32.220,58, oltre interessi e spese, sulla base del decreto ingiuntivo CP_3
n. 4/2005 del 17.10.2025, emesso dal Tribunale di Castrovillari, dichiarato definitivamente esecutivo dalla sentenza n. 754/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, e sul quale veniva apposta formula esecutiva in data 25.07.2022.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'omessa notifica del titolo esecutivo munito della formula esecutiva e la carenza di legittimazione passiva di . Controparte_1
1.2 Si costituiva in giudizio e per essa che, Controparte_2 CP_4
contestando gli assunti attorei, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto dei termini di cui art. 617 c.p.c., e, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
2.1 Nel giudizio R.G. n. 1469/2023, con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva opposizione avverso il medesimo atto di precetto notificato alla stessa in data CP_1
26.06.2023 e sollevava le stesse contestazioni avanzate da . Parte_1
pagina 2 di 6 2.2 Si costituiva in giudizio da e per essa che, Controparte_2 CP_4 contestando gli assunti attorei, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto dei termini di cui art. 617 c.p.c., e, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 20.10.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione del precetto avanzata da . Parte_1
Assegnato a questo giudice il giudizio iscritto al n R.G. 1469/2023 in data 27.06.2024, con ordinanza del 14.05.2025 veniva disposta la riunione dei fascicoli e veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata da . Controparte_1
All'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, sollevata da parte opposta, secondo cui parte opponente avrebbe introdotto in presente giudizio oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto, in violazione della previsione di cui all'art. 617 c.p.c.
Invero, si rileva che l'atto di precetto risulta essere stato notificato nei confronti di
[...]
in data 20.04.2023, come ammesso dalla stessa parte opposta, e che lo stesso ha Parte_1
notificato l'atto di citazione, introduttivo dell'odierno giudizio, in data 02.05.2023, entro il predetto termine di 20 giorni.
Per quanto concerne , si rileva che alla stessa è stato notificato l'atto di precetto Controparte_1 in data 19.06.2023 e che l'atto di citazione risulta notificato in data 04.07.2023, entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
5. Ciò premesso, risulta infondata la contestazione relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo con l'apposizione della formula esecutiva.
Orbene, si segnala che in caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come avvenuto nel caso di specie, il titolo esecutivo è comunque costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, se non limitatamente alle spese del giudizio di opposizione con essa liquidate.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “solo la sentenza di accoglimento anche parziale dell'opposizione sostituisce comunque il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l'art. 653 c.p.c., comma 2 (Cass., sez. 50, 20 maggio 2004, m. 9626, m. 572971, Cass., sez.
3, 12 febbraio 1994, n. 1421, m. 485292). La sentenza di rigetto dell'opposizione, invece, non si pagina 3 di 6 sostituisce al decreto opposto, perché, "in tal caso, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza che integralmente lo conferma", come dispone l'art. 653 c.p.c., comma 1 (Cass., sez. 1, 30 dicembre 1968, n. 4082, m. 337734, Cass., sez. 3, 3 giugno 1978, n.
2795, m. 392219)” (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 4071/2010).
Ebbene, come detto, nel caso in esame il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, ovvero da un titolo giudiziale a formazione progressiva al quale si applica l'art. 654, c. II, c.p.c., ratione temporis vigente, in virtù del quale “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”.
Ciò premesso, si segnala che nel precetto è stato correttamente menzionato il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (sentenza n. 754/2017 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro) e l'indicazione dell'apposizione della formula esecutiva, sebbene detta menzione non è più necessaria in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022.
Inoltre, se anche nel precetto vi fossero dette omissioni, le stesse risulterebbero sanate dal raggiungimento dello scopo, avendo parte odierna opponente proposto tempestiva opposizione al predetto decreto ingiuntivo e partecipato al relativo giudizio (circostanza non contestata ex art. 115
c.p.c.), e avendo, pertanto, piena consapevolezza del contenuto della pretesa creditoria e del soggetto creditore, tenuto conto, altresì, che la stessa non ha dedotto alcun motivo di illegittimità del precetto, essendosi limitata a denunciare l'irregolarità formale dello stesso.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione
(nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1928/2020); ancora “L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo pagina 4 di 6 medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 3967/2019; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 14275/2022).
6. Ciò detto, si segnala che il secondo motivo di opposizione, relativo alla limitata responsabilità patrimoniale di , attesa la posizione di socia accomandante della Controparte_1
società debitrice, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
7. Per tutto quanto precede l'opposizione deve essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, in favore di che si liquidano in € 4.500,00 (di cui € Controparte_2
1.000,00 per la fase di studio € 800,00 per la fase introduttive, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale), per compensi, altre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1013 del Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi dell'anno 2023, a cui è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 1469/2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Francesco Romanello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Negri n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTORE - OPPONENTE (R.G. n. 1013/2023)
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Francesco Romanello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Negri n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione pagina 1 di 6 ATTRICE - OPPONENTE (R.G. n. 1469/2023)
NONCHÉ
(P.I. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(P.I. , P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Adriano D'Amico ed elettivamente domiciliata in San Demetrio Corone, alla via Castriota n. 10, in virtù di procura alle liti allegata alle comparse di costituzione;
CONVENUTA - OPPOSTA (R.G. nn. 1013/2023 e 1469/2023)
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel giudizio R.G. n. 1013/2023, con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva opposizione avverso il precetto notificato in data 20.04.2023, con il quale Parte_1
veniva intimato a esso opponente di pagare, in favore di e per essa a Controparte_2
la somma di € 32.220,58, oltre interessi e spese, sulla base del decreto ingiuntivo CP_3
n. 4/2005 del 17.10.2025, emesso dal Tribunale di Castrovillari, dichiarato definitivamente esecutivo dalla sentenza n. 754/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, e sul quale veniva apposta formula esecutiva in data 25.07.2022.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'omessa notifica del titolo esecutivo munito della formula esecutiva e la carenza di legittimazione passiva di . Controparte_1
1.2 Si costituiva in giudizio e per essa che, Controparte_2 CP_4
contestando gli assunti attorei, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto dei termini di cui art. 617 c.p.c., e, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
2.1 Nel giudizio R.G. n. 1469/2023, con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva opposizione avverso il medesimo atto di precetto notificato alla stessa in data CP_1
26.06.2023 e sollevava le stesse contestazioni avanzate da . Parte_1
pagina 2 di 6 2.2 Si costituiva in giudizio da e per essa che, Controparte_2 CP_4 contestando gli assunti attorei, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto dei termini di cui art. 617 c.p.c., e, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 20.10.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione del precetto avanzata da . Parte_1
Assegnato a questo giudice il giudizio iscritto al n R.G. 1469/2023 in data 27.06.2024, con ordinanza del 14.05.2025 veniva disposta la riunione dei fascicoli e veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata da . Controparte_1
All'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, sollevata da parte opposta, secondo cui parte opponente avrebbe introdotto in presente giudizio oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto, in violazione della previsione di cui all'art. 617 c.p.c.
Invero, si rileva che l'atto di precetto risulta essere stato notificato nei confronti di
[...]
in data 20.04.2023, come ammesso dalla stessa parte opposta, e che lo stesso ha Parte_1
notificato l'atto di citazione, introduttivo dell'odierno giudizio, in data 02.05.2023, entro il predetto termine di 20 giorni.
Per quanto concerne , si rileva che alla stessa è stato notificato l'atto di precetto Controparte_1 in data 19.06.2023 e che l'atto di citazione risulta notificato in data 04.07.2023, entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
5. Ciò premesso, risulta infondata la contestazione relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo con l'apposizione della formula esecutiva.
Orbene, si segnala che in caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come avvenuto nel caso di specie, il titolo esecutivo è comunque costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, se non limitatamente alle spese del giudizio di opposizione con essa liquidate.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “solo la sentenza di accoglimento anche parziale dell'opposizione sostituisce comunque il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l'art. 653 c.p.c., comma 2 (Cass., sez. 50, 20 maggio 2004, m. 9626, m. 572971, Cass., sez.
3, 12 febbraio 1994, n. 1421, m. 485292). La sentenza di rigetto dell'opposizione, invece, non si pagina 3 di 6 sostituisce al decreto opposto, perché, "in tal caso, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza che integralmente lo conferma", come dispone l'art. 653 c.p.c., comma 1 (Cass., sez. 1, 30 dicembre 1968, n. 4082, m. 337734, Cass., sez. 3, 3 giugno 1978, n.
2795, m. 392219)” (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 4071/2010).
Ebbene, come detto, nel caso in esame il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, ovvero da un titolo giudiziale a formazione progressiva al quale si applica l'art. 654, c. II, c.p.c., ratione temporis vigente, in virtù del quale “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”.
Ciò premesso, si segnala che nel precetto è stato correttamente menzionato il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (sentenza n. 754/2017 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro) e l'indicazione dell'apposizione della formula esecutiva, sebbene detta menzione non è più necessaria in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022.
Inoltre, se anche nel precetto vi fossero dette omissioni, le stesse risulterebbero sanate dal raggiungimento dello scopo, avendo parte odierna opponente proposto tempestiva opposizione al predetto decreto ingiuntivo e partecipato al relativo giudizio (circostanza non contestata ex art. 115
c.p.c.), e avendo, pertanto, piena consapevolezza del contenuto della pretesa creditoria e del soggetto creditore, tenuto conto, altresì, che la stessa non ha dedotto alcun motivo di illegittimità del precetto, essendosi limitata a denunciare l'irregolarità formale dello stesso.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione
(nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1928/2020); ancora “L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo pagina 4 di 6 medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 3967/2019; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 14275/2022).
6. Ciò detto, si segnala che il secondo motivo di opposizione, relativo alla limitata responsabilità patrimoniale di , attesa la posizione di socia accomandante della Controparte_1
società debitrice, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
7. Per tutto quanto precede l'opposizione deve essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, in favore di che si liquidano in € 4.500,00 (di cui € Controparte_2
1.000,00 per la fase di studio € 800,00 per la fase introduttive, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale), per compensi, altre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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