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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/08/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G.301/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
Oggi 07/08/2025 ad ore 10.45 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA OSCAR per il terzo chiamato l'avv. Lorenzo Agnoli in sostituzione dell'avv. DI TORO
MAMMARELLA CRISTIANO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Arnò si riporta agli atti ed alla precedente discussione facendo anche presente di aver depositato una nota spese.
L'avv. Lombardo si riporta agli atti ed alla discussione già fatta;
chiede inoltre che ai fini della liquidazione delle spese di tenga conto della divergenza tra la somma richiesta e quella liquidabile sulla base del conteggio congiunto. L'avv. Agnoli si associa alla difesa dell'avv. Lombardo riportandosi ai propri atti ed alla discussione precedente.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare: 1) accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge CP_ e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per la convenuta per il periodo dal 1.8.2018 al
14.4.2019 e dal 12.1.2020 al 31.12.2021 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2) accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa 3) accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Tras. Sped. in premessa indicato e CP_5 comunque applicare al predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal
CCNL sopra citato;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di
E.a.r. - Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario, TFR ed errato inquadramento, conseguentemente, 5) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 5.571,60, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità 6) in ogni caso, condannare le convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare parte convenuta al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del
CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. 7)
Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e iva 22% di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale diretta sui fatti narrati nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare 1) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di GSL – Gestione Servizi
Logistici S.r.l., C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via P.IVA_3
Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420
c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 2) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e al pagamento della minor somma che sarà Controparte_2 CP_1 ritenuta di giustizia e, per nei limiti della responsabilità solidale;
Nei confronti del CP_1
Terzo Chiamato: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi GSL – Gestione Servizi Logistici S.r.l., C.F. / P.I.V.A. CP_1
, con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia CP_1 conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
TERZO CHIAMATO in principalità 1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di G.S.L. – Gestione Servizi
Logistici S.r.l., anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare G.S.L. –
Gestione Servizi Logistici S.r.l. al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 301/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per il cui Parte_1 accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente della (d'ora in avanti Controparte_2 anche soltanto ) dal 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 12/1/2020 al 31/12/2021 presso lo CP_2 stabilimento sito in Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti anche soltanto;
CP_1 Controparte_1 CP_1 di essere stato assunto con inquadramento al livello 6J fino al 30/9/2020 sebbene avesse sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute e la terza chiamata si sono costituite in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che con sentenza non definitiva del
15 aprile 2025 il Tribunale ha statuito nei seguenti termini:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento al 5° livello di cui al CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per tutto il periodo durante il quale è stato alle dipendenze della Coop. compreso tra il 1/8/2018 ed il 30/9/2020 ed ottenere le CP_6 differenze retributive specificate in parte motiva;
2. rigetta le domande risarcitorie per ferie, permessi e festività non godute;
3. accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e della terza chiamata in relazione ai crediti riconosciuti in favore di parte ricorrente;
4. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla GSL S.r.l. Controparte_1 da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza del presente provvedimento.
Con successiva ordinanza le parti sono state invitate a depositare un conteggio congiunto sulla base dei seguenti criteri: inquadramento del ricorrente nel 5° livello nei periodi durante i quali è stato dipendente della - quantificazione della Controparte_2 retribuzione ordinaria in misura corrispondente alla durata di 39 ore lavorative alla settimana anche per quelle mensilità per le quali risulta corrisposta una retribuzione inferiore a quella riconoscibile sulla base del normale orario di lavoro, ad eccezione dei periodi nei quali l'ammontare delle ore risulti inferiore per cause imputabili al lavoratore;
- ricalcolo della retribuzione ordinaria, straordinaria, notturna e per i giorni festivi in base alla retribuzione spettante per l'inquadramento superiore e in conseguenza dei criteri di cui sopra;
- quantificazione di un e.a.r. pari a 25 euro per 13 mensilità e di 5 euro per 12 mensilità fino al
31/12/2020 da conteggiare in tutti gli istituti retributivi, escluso il tfr;
- calcolo scatto di anzianità in base al nuovo livello dal 1/8/2020; - ricalcolo della 13^ e 14^ mensilità e del tfr in base ai criteri dianzi evidenziati;
- calcolo della differenza tra quanto erogato per le medesime voci e quanto quantificato nuovamente in base ai criteri di cui sopra..
All'udienza del 5 giugno 2025 parte resistente ha depositato un conteggio sviluppato sulla base dell'ordinanza menzionata il cui ammontare non è stato contestato dalle controparti, le quali tuttavia ha fatto espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva;
ugualmente ha fatto la parte resistente con ciò evidenziando il mancato riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il credito determinato in base all'elaborato depositato.
In via definitiva, sussiste un credito di parte ricorrente per le ragioni esplicitate nella sentenza non definitiva che qui espressamente si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ. pari ad euro 5.571,60 € di cui euro 384,25 a titolo di tfr ed euro 5.187,35 per differenze retributive maturare a decorrere da quella di cui al mese di agosto 2018, oltre interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata.
3. L'accoglimento parziale della domanda nei confronti delle parti resistenti comporta la condanna di queste ultime al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Riccardo
Arnò, dichiaratosi anticipatario, previa compensazione delle stesse nella misura del 60% tenuto conto del divario sussistente tra le differenze retributive indicate nel ricorso e quelle riconosciute nel presente provvedimento oltre che del rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese devono, invece, essere compensate tra la resistente e la terza chiamata in quanto quest'ultima non ha contestato la domanda di manlevava svolta dalla prima.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, al netto della indicata compensazione, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro rito lavoro e dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 del medesimo Decreto che si quantifica nella misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel 5° livello di cui al
CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per tutto il periodo durante il quale è stato alle dipendenze della Coop. compreso tra il CP_6
1/8/2018 ed il 30/9/2020 ed alle differenze retributive specificate in parte motiva;
2. accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e della terza chiamata in relazione ai crediti riconosciuti in favore di parte ricorrente e per l'effetto le condanna al pagamento in favore di della somma di euro 5.571,60 di cui euro 384,25 Parte_1 a titolo di tfr ed euro 5.187,35 per differenze retributive maturare a decorrere da quella di cui al mese di agosto 2018, oltre interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata;
3. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla GSL Controparte_1
S.r.l. da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza del presente provvedimento;
4. accerta e dichiara il diritto di GSL S.r.l. ad ottenere il pagamento dalla CP_6 CP_2
a titolo di regresso, di tutte le somme che la stessa avrà pagato in favore del ricorrente in forza della presente sentenza;
5. condanna altresì la parte resistente e la terza chiamata a rimborsare, in solido tra loro, all'avv. Riccardo Arnò le spese di lite, che si liquidano in € 2.801,76 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 7 agosto 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
Oggi 07/08/2025 ad ore 10.45 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA OSCAR per il terzo chiamato l'avv. Lorenzo Agnoli in sostituzione dell'avv. DI TORO
MAMMARELLA CRISTIANO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Arnò si riporta agli atti ed alla precedente discussione facendo anche presente di aver depositato una nota spese.
L'avv. Lombardo si riporta agli atti ed alla discussione già fatta;
chiede inoltre che ai fini della liquidazione delle spese di tenga conto della divergenza tra la somma richiesta e quella liquidabile sulla base del conteggio congiunto. L'avv. Agnoli si associa alla difesa dell'avv. Lombardo riportandosi ai propri atti ed alla discussione precedente.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare: 1) accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge CP_ e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per la convenuta per il periodo dal 1.8.2018 al
14.4.2019 e dal 12.1.2020 al 31.12.2021 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2) accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa 3) accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Tras. Sped. in premessa indicato e CP_5 comunque applicare al predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal
CCNL sopra citato;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di
E.a.r. - Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario, TFR ed errato inquadramento, conseguentemente, 5) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 5.571,60, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità 6) in ogni caso, condannare le convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare parte convenuta al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del
CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. 7)
Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e iva 22% di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale diretta sui fatti narrati nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare 1) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di GSL – Gestione Servizi
Logistici S.r.l., C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via P.IVA_3
Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420
c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 2) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e al pagamento della minor somma che sarà Controparte_2 CP_1 ritenuta di giustizia e, per nei limiti della responsabilità solidale;
Nei confronti del CP_1
Terzo Chiamato: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi GSL – Gestione Servizi Logistici S.r.l., C.F. / P.I.V.A. CP_1
, con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia CP_1 conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
TERZO CHIAMATO in principalità 1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di G.S.L. – Gestione Servizi
Logistici S.r.l., anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare G.S.L. –
Gestione Servizi Logistici S.r.l. al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 301/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per il cui Parte_1 accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente della (d'ora in avanti Controparte_2 anche soltanto ) dal 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 12/1/2020 al 31/12/2021 presso lo CP_2 stabilimento sito in Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti anche soltanto;
CP_1 Controparte_1 CP_1 di essere stato assunto con inquadramento al livello 6J fino al 30/9/2020 sebbene avesse sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute e la terza chiamata si sono costituite in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che con sentenza non definitiva del
15 aprile 2025 il Tribunale ha statuito nei seguenti termini:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento al 5° livello di cui al CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per tutto il periodo durante il quale è stato alle dipendenze della Coop. compreso tra il 1/8/2018 ed il 30/9/2020 ed ottenere le CP_6 differenze retributive specificate in parte motiva;
2. rigetta le domande risarcitorie per ferie, permessi e festività non godute;
3. accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e della terza chiamata in relazione ai crediti riconosciuti in favore di parte ricorrente;
4. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla GSL S.r.l. Controparte_1 da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza del presente provvedimento.
Con successiva ordinanza le parti sono state invitate a depositare un conteggio congiunto sulla base dei seguenti criteri: inquadramento del ricorrente nel 5° livello nei periodi durante i quali è stato dipendente della - quantificazione della Controparte_2 retribuzione ordinaria in misura corrispondente alla durata di 39 ore lavorative alla settimana anche per quelle mensilità per le quali risulta corrisposta una retribuzione inferiore a quella riconoscibile sulla base del normale orario di lavoro, ad eccezione dei periodi nei quali l'ammontare delle ore risulti inferiore per cause imputabili al lavoratore;
- ricalcolo della retribuzione ordinaria, straordinaria, notturna e per i giorni festivi in base alla retribuzione spettante per l'inquadramento superiore e in conseguenza dei criteri di cui sopra;
- quantificazione di un e.a.r. pari a 25 euro per 13 mensilità e di 5 euro per 12 mensilità fino al
31/12/2020 da conteggiare in tutti gli istituti retributivi, escluso il tfr;
- calcolo scatto di anzianità in base al nuovo livello dal 1/8/2020; - ricalcolo della 13^ e 14^ mensilità e del tfr in base ai criteri dianzi evidenziati;
- calcolo della differenza tra quanto erogato per le medesime voci e quanto quantificato nuovamente in base ai criteri di cui sopra..
All'udienza del 5 giugno 2025 parte resistente ha depositato un conteggio sviluppato sulla base dell'ordinanza menzionata il cui ammontare non è stato contestato dalle controparti, le quali tuttavia ha fatto espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva;
ugualmente ha fatto la parte resistente con ciò evidenziando il mancato riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il credito determinato in base all'elaborato depositato.
In via definitiva, sussiste un credito di parte ricorrente per le ragioni esplicitate nella sentenza non definitiva che qui espressamente si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ. pari ad euro 5.571,60 € di cui euro 384,25 a titolo di tfr ed euro 5.187,35 per differenze retributive maturare a decorrere da quella di cui al mese di agosto 2018, oltre interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata.
3. L'accoglimento parziale della domanda nei confronti delle parti resistenti comporta la condanna di queste ultime al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Riccardo
Arnò, dichiaratosi anticipatario, previa compensazione delle stesse nella misura del 60% tenuto conto del divario sussistente tra le differenze retributive indicate nel ricorso e quelle riconosciute nel presente provvedimento oltre che del rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese devono, invece, essere compensate tra la resistente e la terza chiamata in quanto quest'ultima non ha contestato la domanda di manlevava svolta dalla prima.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, al netto della indicata compensazione, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro rito lavoro e dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 del medesimo Decreto che si quantifica nella misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel 5° livello di cui al
CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per tutto il periodo durante il quale è stato alle dipendenze della Coop. compreso tra il CP_6
1/8/2018 ed il 30/9/2020 ed alle differenze retributive specificate in parte motiva;
2. accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e della terza chiamata in relazione ai crediti riconosciuti in favore di parte ricorrente e per l'effetto le condanna al pagamento in favore di della somma di euro 5.571,60 di cui euro 384,25 Parte_1 a titolo di tfr ed euro 5.187,35 per differenze retributive maturare a decorrere da quella di cui al mese di agosto 2018, oltre interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata;
3. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla GSL Controparte_1
S.r.l. da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza del presente provvedimento;
4. accerta e dichiara il diritto di GSL S.r.l. ad ottenere il pagamento dalla CP_6 CP_2
a titolo di regresso, di tutte le somme che la stessa avrà pagato in favore del ricorrente in forza della presente sentenza;
5. condanna altresì la parte resistente e la terza chiamata a rimborsare, in solido tra loro, all'avv. Riccardo Arnò le spese di lite, che si liquidano in € 2.801,76 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 7 agosto 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina