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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 452/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 452 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019 e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Nocera Terinese (CZ) alla via Santa Caterina, presso lo studio dell'avv. Fernanda
Gigliotti, dalla quale è rappresentato e difeso come in atti;
- parte attrice -
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla via F. Turati n.
13, presso lo studio dell'avv. Francesco Cortellaro, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: vendita immobile gravato da ipoteca;
pagamento dei creditori iscritti;
risarcimento del danno;
effettività del pregiudizio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 16.9.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, adiva in giudizio, Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale, il , deducendo che: - in data Controparte_1
20.04.2011 era indetta dal Comune di Nocera Terinese una pubblica asta, all'esito della quale si aggiudicava il terreno censito al Catasto fabbricati del Parte_1
Comune di Nocera Terinese, foglio 20, p.lla 535, per il prezzo di € 24.099,90; - in
1 data 10.10.2011 si procedeva, così, al trasferimento del terreno - con annesso fabbricato rurale - all'attore; - detto terreno, in data 30.10.2013, veniva però sottoposto all'esecuzione immobiliare n. 111/2013 R.G.Es. (per complessivi €
29.119,93) da parte di e AI Italia, avendo i creditori procedenti Persona_1
iscritto sullo stesso bene - anteriormente alla compravendita di cui sopra - ipoteca giudiziale in danno del loro debitore;
- l'attore – Controparte_1
ignaro, sino al momento del pignoramento, dell'esistenza del gravame – si trovava
costretto a costituirsi nella procedura esecutiva, avendo nel frattempo eretto sulla proprietà trasferita la propria abitazione;
- a seguito del deposito, da parte del debitore (non esecutato), di istanza di conversione con richiesta di sostituzione ai beni pignorati di un pagamento rateale del debito, interveniva la sospensione della procedura esecutiva;
- tuttavia, l'Ente debitore non ottemperava al pagamento delle rate della conversione;
- espletate e andate deserte alcune aste giudiziarie,
interveniva la sentenza n. 502/2017 (proc. n. 365/2015 R.G.A.C.) del Tribunale di
Lamezia Terme, per effetto della quale, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615,
co. 2 c.p.c. svolta dal contro i sig.ri e AI, Controparte_1 Per_1
riduceva il credito azionato da costoro nei confronti dell'opponente-odierno convenuto ad € 18.328,32; - allora, a fronte della richiesta inoltrata dai creditori procedenti al G.E. per l'assegnazione dell'immobile de quo, l'attore invitava e diffidava il – dichiarato, nelle more, in stato di dissesto Controparte_1
finanziario - a pagare immediatamente i creditori e a provvedere alla cancellazione di ogni trascrizione sulla proprietà, nonché a rimborsargli e risarcirgli spese e danni subiti;
- atteso il silenzio del l'attore si rendeva disponibile al versamento CP_1
della somma dovuta in favore dei creditori procedenti, al fine di evitare l'assegnazione del proprio immobile;
- a quel punto, il Commissario Straordinario di Liquidazione del informava l'esecutato che era stato Controparte_1
avviato apposito procedimento per l'inserimento del credito vantato dagli esecutanti nella massa passiva del dissesto dell'Ente locale debitore, e che era stata già inoltrata al G.E. apposita istanza per l'estinzione della procedura esecutiva n. 111/2013
R.G.Es.; - il G.E., rigettata però tale istanza, assegnava ai sig.ri e AI il Per_1
lotto oggetto di contestazione;
- l'attore, allo scopo di evitare l'espropriazione,
concludeva una transazione con i creditori procedenti, per effetto della quale si obbligava a pagare il debito ipotecario del corrispondendo agli Pt_1 CP_1
2 esecutanti la somma di € 30.000,00 – comprensiva di sorte capitale, spese di lite,
spese di c.t.u., spese di procedura, interessi legali, ecc. –, mentre i creditori procedenti si impegnavano a rinunciare all'esecuzione, con successiva effettiva estinzione della procedura n. 111/2013 R.G.E. e cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Parte attrice chiedeva, dunque, che il convenuto fosse condannato al CP_1
“risarcimento dei danni subiti dal quantificati in € 50.479,36 di cui €. Pt_1
30.000,00 versati al in sostituzione del debitore principale Per_1 [...]
€ 15.479,36 a titolo di spese legali, calcolate al medio tariffario, Controparte_1
relative alla procedura espropriativa immobiliare n. 111/2013 RGE Trib. Lamezia
Terme; € 5.000,00 a titolo di danno morale, ovvero in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta”, con vittoria delle spese di lite.
1.1 Si costituiva, con apposita comparsa di costituzione, il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestava tutto quanto
[...]
asserito da parte attrice deducendo che nessuna responsabilità poteva essere attribuita al nella vicenda in esame, in quanto dalla documentazione a CP_1
corredo della compravendita non risultava iscritta alcuna ipoteca sul terreno oggetto dell'atto, e neppure dalle visure e accertamenti catastali, approvati da tutte le parti e allegati all'atto di compravendita.
L'Ente convenuto chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
1.2 La causa veniva istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti e trattenuta in decisione dal magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data
19.1.2023), all'udienza del 16.9.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e che, dunque sia meritevole di accoglimento, pur nei limiti di seguito indicati.
Deve osservarsi che il fatto generatore della responsabilità addebitata da Parte_1
al va individuato, anzitutto, in una violazione del
[...] Controparte_1
dovere di correttezza e buona fede operante in materia contrattuale, avendo – in tesi attorea - l'Ente locale venduto un immobile omettendo di rappresentare e rendere edotto l'acquirente che si trattava di bene ipotecato.
3 Nel costituirsi in giudizio, la parte convenuta si è di fatto limitata ad affermare la propria ignoranza circa l'esistenza dell'ipoteca sul bene oggetto di asta pubblica cd. di dismissione, deducendo sostanzialmente una sua assenza di colpa, dal momento che dalla documentazione a corredo della compravendita non risultava alcun gravame a carico del bene trasferito al privato, come si poteva evincere dall'atto di vendita rogato dal Segretario comunale sulla scorta delle visure ed accertamenti
catastali visionati, studiati e approvati da tutte le parti.
Detta difesa non persuade e assume, anzi, valenza latamente confessoria di un inadempimento imputabile al Controparte_1
È noto infatti che la piena proprietà e l'assenza di vincoli o pregiudizi su un immobile
risulta – non tanto, come vorrebbe la parte convenuta, dall'estratto del catasto (in atti), ma – da certificati attestanti la situazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sullo stesso (visure c.d. ipocatastali) (o, alternativamente, da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari).
Quest'ultima documentazione non è prodotta nel presente giudizio da alcuna delle parti in lite.
Non può sfuggire, però, che si tratta della medesima documentazione che occorre ai creditori procedenti nell'espropriazione immobiliare (oltre al titolo esecutivo) per chiedere la vendita del bene pignorato, alla stregua di quanto previsto dall'art. 567
c.p.c.. Da tanto consegue che, per quanto qui rileva, i sig.ri e AI devono Per_1
aver provveduto a depositare la suddetta documentazione nella procedura n.
111/2013 R.G.Es. Trib. Lamezia Terme, non avendo altrimenti la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata l'immobile del terzo – - avente causa dal Pt_1
Comune debitore;
diversamente, infatti, il giudice dell'esecuzione avrebbe dichiarato l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile de quo, cosa che non è avvenuta.
Nella fattispecie in esame, dunque, oltre a non essere efficacemente dedotta, né
provata, dalla parte convenuta - su cui gravava, a mente del disposto degli artt. 1218
e 2697 c.c., il relativo onus - l'assenza di ipoteche iscritte sull'immobile compravenduto anteriormente al trasferimento dello stesso bene al vi è Pt_1
prova indiretta dell'esistenza effettiva di detta ipoteca: incontestata la dismissione all'asta dell'immobile de quo a favore di e la soggezione del terzo Pt_1
acquirente al processo esecutivo avviato dai creditori del sig.ri e CP_1 Per_1
4 AI (cfr. riconoscimento di debito – cfr. “Ricorso per conversione di pignoramento del 10.10.2015” allegato al fascicolo di parte attrice), anche se non risulta versata in atti la visura ipotecaria da cui poter evincere l'esistenza dell'ipoteca, vi è, dunque, da rilevare che se detta ipoteca fosse stata inesistente, di certo i creditori non avrebbero potuto sottoporre ad esecuzione un immobile di proprietà di un soggetto diverso dal proprio debitore.
L'ipoteca infatti assolve a una funzione di garanzia, destinando i beni (o i diritti) vincolati alla soddisfazione del creditore beneficiario, cui viene riservata priorità
assoluta, anche rispetto a terzi (cd. diritto di espropriazione), oltre che ai creditori di grado successivo o non privilegiati (cd. diritto di prelazione).
Il vincolo non comporta indisponibilità o inalienabilità della cosa: se l'ipoteca è
opponibile a qualunque terzo (ossia, gli aventi causa del debitore e i creditori in concorso sul ricavato dalla vendita forzata) in virtù della sola iscrizione nei registri immobiliari, tale opponibilità rileva solo ai fini dell'esercizio di poteri strettamente processuali, ossia in particolare del diritto conferito al creditore ipotecario di espropriare la cosa contro il terzo proprietario (cd. diritto di seguito), nonché, del diritto ad essere soddisfatto con preferenza sul prezzo in sede di distribuzione.
L'ipoteca non attribuisce al creditore alcun potere ulteriore sulla cosa oggetto di garanzia rispetto a quello ordinariamente conferito a qualsiasi creditore, anche chirografario;
l'unica differenza consiste nel fatto che, a seguito dell'iscrizione della garanzia, lo stato di soggezione si estende anche a soggetti terzi: in forza dell'iscrizione ipotecaria, il creditore acquista il potere di espropriare il bene ipotecato anche contro i terzi aventi causa.
Tornando alla vicenda in esame, si ribadisce che l'espropriazione contro il terzo-non debitore non poteva che essere giustificata dall'esistenza di un'iscrizione Pt_1
ipotecaria precedente rispetto alla stipula dell'atto di compravendita, ipoteca non
correttamente riscontrata dal che - ancora nel presente giudizio - si dice CP_1
inconsapevole della esistenza del gravame.
Da tutto quanto appena esposto, può dirsi provato il titolo contrattuale della pretesa attorea, nonché l'inadempimento del (nella persona del Controparte_1
Segretario comunale rogante l'atto di compravendita) all'obbligo di svolgere una attività di verifica propedeutica al rogito per difetto dei dovuti accertamenti ipotrascrizionali, o comunque di informazione dell'acquirente, avendo omesso di
5 dichiarare l'esistenza del gravame sull'immobile oggetto d'asta, così venendo meno alla tutela delle ragioni dell'acquirente, che pur poteva legittimamente confidare nell'autorevolezza della controparte contrattuale, pubblica.
2.2 Ora, “colui che propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni, da accertare e liquidare in unico giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte” (Cass. n. 2228/2012).
È noto infatti che la liquidazione del risarcimento non può avvenire sulla base dell'accertamento del solo danno-evento (qui, inadempimento), ma richiede l'ulteriore accertamento del danno-conseguenza (sub specie di danno emergente o lucro cessante) giuridicamente determinato dall'evento lesivo (Cass. n.
19502/2024).
Detto danno-conseguenza deve essere allegato e provato, anche sotto il profilo causale, da chi lo deduce.
In particolare, agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, il terzo acquirente di immobili ipotecati cui l'art. 2858 c.c. attribuisce il diritto potestativo di pagare i creditori iscritti, o di rilasciare i beni, o di liberarli dalle ipoteche, deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una di tali condotte.
Nel caso di specie, il danno individuato dall'attore-terzo acquirente del bene ipotecato è da ricercarsi, più che nell'esecuzione forzata cui si è trovato sottoposto da parte dei creditori ipotecari senza essere previamente edotto dell'esistenza del gravame, nella necessità di estinguere il pignoramento immobiliare, pagando il debito del e cancellando l'ipoteca iscritta sul bene di cui Controparte_1
aveva interesse a mantenere la proprietà. Pt_1
L'attore ha quantificato il danno subito in € 50.479,36 “di cui €. 30.000,00 versati al in sostituzione del debitore principale € Per_1 Controparte_1
15.479,36 a titolo di spese legali, calcolate al medio tariffario, relative alla
procedura espropriativa immobiliare n. 111/2013 RGE TRib. Lamezia Terme;
€
5.000,00 a titolo di danno morale …”.
Ebbene, quanto alla somma di € 30.000,00, ha prodotto l'accordo di Pt_1
transazione (d.d. 16.07.2018) dal medesimo raggiunto con i creditori esproprianti,
e AI Italia;
da detta scrittura privata risulta che , Persona_1 Parte_1
proprio al fine di liberare l'immobile di sua proprietà dalla soggezione ad ipoteca, si
6 è impegnato a corrispondere € 30.000,00 in favore dei creditori procedenti, così
sostituendosi al debitore (non esecutato), . CP_1 Controparte_1
La predetta scrittura privata fonda il convincimento di questo Tribunale circa l'intervenuto pagamento della predetta somma da parte di (peraltro, Pt_1
circostanza non espressamente contestata dalla parte convenuta) unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 8938/2015). Ed infatti, la transazione trova perfetta collocazione entro la documentazione relativa all'esecuzione immobiliare recante il n. 111/2013 R.G.Es. allegata dalla difesa attorea.
In particolare, è datata 18.07.2018 l'ordinanza di estinzione del G.E. da cui risulta la
rinuncia alla procedura da parte dei creditori procedenti. Orbene, pare evidente,
anche alla luce della prossimità temporale tra i due momenti (transazione –
estinzione), che detta rinuncia sia avvenuta proprio alla luce del raggiunto accordo transattivo verosimilmente ottemperato da con il versamento della Parte_1
somma concordata.
Di contro, quanto alla somma di € 15.479,36 che l'attore chiede a titolo di spese legali relativamente alla procedura espropriativa immobiliare n. 111/2013 R.G.Es., risulta in atti esclusivamente una semplice “nota spese” - presumibilmente ricavata con calcolatore online - priva di valore probatorio. Al fine di ottenere il rimborso di dette somme, l'attore avrebbe, invece, dovuto dimostrare l'effettivo esborso della somma o, quantomeno, specificamente dedurre che il suo procuratore costituito (avv.
Bevacqua Tiziana) aveva preteso detta cifra a titolo di spese legali per l'attività difensionale prestata, allegando la ricevuta dall'avvenuto pagamento o comunque una espressa richiesta avanzata, in tal senso, dal suo difensore.
In ragione di tanto, l'attore ha diritto a vedersi risarcito dell'esborso di € 30.000,00
quale danno patrimoniale derivatogli dall'inadempimento dell'Ente convenuto, ma non anche dell'ulteriore importo di € 15.479,36, non avendo correttamente assolto,
in merito, all'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c..
Sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerato anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro (già liquida) dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Tale danno può essere liquidato in
7 via equitativa con la tecnica degli interessi, qui calcolati nella misura legale dalla domanda giudiziale (qui, unica data certa quando) sino al saldo.
2.3 Quanto, poi, al danno non patrimoniale, occorre evidenziare che anch'esso – e finanche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona -
costituisce danno conseguenza (ex multis, Cass. nn. 8827 e 8828/2003; n.
16004/2003) che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identificava il danno con l'evento dannoso (cd. “danno-evento”) enunciata dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, superata già dalla successiva sentenza n. 372/1994, con pronunciamento poi condiviso dalla Cassazione entro le citate sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003.
Del pari, non pare meritevole di adesione la variante interpretativa che afferma che
(solo) nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché
anche tale interpretazione snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (argom. da Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).
Invero, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (vds., tra le tante, Cass. n. 9834/2002);
il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie,
siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008 cit. e Sez. Un. n. 3677/2009).
Tanto detto, nel caso in esame, è completamente mancata da parte di Pt_1
l'indicazione specifica e puntuale di circostanze dalle quali poter ricavare, anche in via presuntiva, l'effettiva determinazione di un pregiudizio di carattere non patrimoniale a suo carico.
Difatti, l'attore ha riferito genericamente di un danno morale “consistito nello stress fisico e psicologico subito a causa dell'ingiusta esecuzione”, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni, né riscontro alcuno del riferito stress fisico e psicologico.
Segue il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale.
3. Con riguardo alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate per ½ in ragione dell'avvenuto accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria,
8 mentre, nella restante misura di ½, vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta, in quanto parte soccombente.
Pertanto, avuto riguardo al valore (€ 30.000,00, quale somma liquidata) della causa e alla modesta complessità delle questioni trattate, detta quota viene liquidata nei minimi dello scaglione di riferimento in € 1.904,50 (scaglione da € 26.001 a € 52.000
- di cui € 425,50 per la fase di studio, € 301,00 per la fase introduttiva, € 451,50 per la fase istruttoria ed € 726,50 per la fase decisionale), oltre esborsi nella misura di €
545,00 (Cass. n. 18529/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare, in favore di ,
[...] Parte_1 la somma di € 30.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate da;
Parte_1
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla Controparte_1
rifusione in favore di di € 545,00 per esborsi, nonché della quota di Parte_1
1/2 delle spese processuali per compensi, quota che si liquida in complessivi €
1.904,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- compensa le spese processuali per la restante quota di 1/2.
Lamezia Terme, 9 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
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