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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1617/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Pescara, viale Bovio n. 95, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Francesco, che la rappresenta e difende nel presente giudizio in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
, in persona del Sindaco p.t. , Controparte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in L'Aquila, viale F. Crispi n. 19/B, presso lo studio dell'Avv. Adelaide Prescenzo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.05.2021;
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 16.10.2024, si riportava alle conclusioni svolte nel ricorso, mentre la parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 16.10.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 08.10.2020 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale de l'Aquila, reiectis adversis,- Condannare il
, per le causali di cui in premessa, al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente della somma di € 260.018, 94, o quella diversa che sarà di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del costo di ricostruzione e adeguamento sismico dell'immobile di proprietà della ricorrente in , Via CP_1
San Francesco n.10 o comunque a titolo di ristoro del danno subito dall'immobile a seguito del sisma dell'aprile 2009; - Disporre - previo riconoscimento del diritto della ricorrente all'indennizzo di cui sopra -
l'acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune di dell'immobile di CP_1
proprietà della ricorrente in , Via San Francesco n.10, identificato al CP_1
catasto al foglio 19, part.940, sub 6.12.13.17; - Condannare il CP_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
[...]
In data 15.01.2021 si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1 concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente memoria di costituzione, così statuire: - in via principale e nel merito, rigettare perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande avanzate da Parte_1
per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Alla prima udienza del 26.01.2021, rilevato che il procedimento necessitava di una istruttoria non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito in quello ordinario, ai sensi dell'art. 702ter, comma III c.p.c., con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 22.03.2021.
In tale data, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI comma c.p.c. e, con successiva ordinanza del
09.03.2022, veniva ritenuta non necessaria la C.T.U. prospettata dalla ricorrente e la controversia rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del pagina 2 di 9 19.09.2023, successivamente differita al 22.10.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza indicata, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione tempestivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La ricorrente rappresenta che, dopo la morte del fratello Per_2 avvenuta il 23.11.2015, è divenuta unica proprietaria dell'immobile in CP_1
Via San Francesco n. 10, identificato al catasto al foglio 19, part. 940, sub 6-12-
13-17, che risulta inserito nella struttura edilizia costituente il Convento con annessa Chiesa di san Francesco, di proprietà del comune di CP_1
Evidenzia che sia la struttura edilizia costituente il Convento con annessa
Chiesa di San Francesco che gli immobili di proprietà in esso inseriti Pt_1 hanno riportato gravi danni dal sisma dell'Aquila del 6.4.2009, tanto che il
Comune di nell'individuare gli aggregati edilizi danneggiati dal sisma CP_1
da sottoporre a interventi di riparazione/ricostruzione unitaria, ha indentificato l'aggregato “Ofena 80” all'interno del quale sono ricomprese le proprietà comunali e la proprietà della ricorrente. In particolare, il la cui quota CP_1 di proprietà supera il 90% dell'intero complesso edilizio, con atto del
20.08.2014 ha costituito il Consorzio Obbligatorio per la realizzazione degli interventi di ricostruzione post sisma dell'aggregato edilizio pubblico/privato denominato “Ofena 80”, al quale in data 08.10.2014 hanno aderito la ricorrente e il fratello Precisa, inoltre, che tutto il complesso edilizio ha Per_2 ottenuto il riconoscimento di “bene di notevole interesse storico-artistico”, con nota del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 27.11.96, e che gli immobili compresi nell'aggregato sono stati dichiarati inagibili con provvedimento del Sindaco del 22.07.2015, con esito di inagibilità “E – edificio inagibile”.
Deduce la che dalla data di costituzione dell'aggregato non è stata Pt_1
svolta alcuna attività finalizzata alla riparazione degli immobili, tanto che la ricorrente, in data 13.10.2016, richiedeva formalmente al Comune di di CP_1
farle ottenere la riparazione dei danni subiti, anche eventualmente in forme pagina 3 di 9 alternative all'intervento edilizio diretto. A tale richiesta il rispondeva CP_1
con nota del 26.10.2016, sottolineando la particolarità del caso ed evidenziando la necessità di acquisire il parere dell'Avvocatura dello Stato prima di ogni determinazione. Nonostante l'ulteriore sollecito della del 20.02.2017, Pt_1
l'odierno resistente rispondeva in data 15.03.2017, ribadendo che il parere dell'Avvocatura era stato richiesto ma non ancora acquisito.
In considerazione dell'inerzia mostrata dal Comune, la in data Pt_1
11.12.2018 conferiva incarico all'Ing. di effettuare una perizia Persona_3
sull'immobile, descrivendone lo stato e stimando il costo degli interventi di ricostruzione. In data 27.01.2020 l'Ing. completava e consegnava alla Per_3 ricorrente l'elaborato peritale, che determinava nella somma di € 260.018,94, comprensiva di tutti i costi necessari - acquisto terreno, spese tecniche e di costruzione, con l'esclusione delle spese di demolizione - per la realizzazione di un alloggio equivalente a quello danneggiato.
Per l'effetto, la ricorrente evocava in giudizio il al fine di Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento della somma sopra indicata, a titolo di indennità sostitutiva del costo di ricostruzione e adeguamento sismico dell'immobile di proprietà della ricorrente in Via San Francesco n.10 o CP_1
comunque a titolo di ristoro del danno subito dall'immobile a seguito del sisma dell'aprile 2009, nonché disporre l'acquisizione al patrimonio immobiliare del
Comune di dell'immobile di proprietà della ricorrente. CP_1
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, da un lato negava le CP_1 responsabilità addebitate per il ritardo nella riparazione dell'aggregato, evidenziando di essersi piuttosto attivata al fine di poter risolvere la situazione, non avendo tuttavia mai ricevuto il parere richiesto all'Avvocatura dello Stato.
Dall'altro, eccepisce l'inesistenza del diritto al pagamento della somma indicata da controparte, atteso che la ben avrebbe potuto, ma non lo ha fatto, Pt_1
accedere alle diverse forme di contributo previste dalla disciplina speciale post sisma del 2009, non suscettibile di estensione analogica al di fuori delle ipotesi previste.
2. Tanto premesso, venendo all'esame del merito, osserva il Tribunale che, sulla base delle circostanze rappresentate e della documentazione prodotta, la pagina 4 di 9 domanda della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non può essere accolta.
La infatti, chiede la condanna del alla corresponsione di Pt_1 CP_1
una somma di denaro, unilateralmente determinata, a titolo di indennizzo per la riparazione dell'immobile di sua proprietà, con il contestuale trasferimento del bene al convenuto.
Tuttavia, la richiesta si pone al di fuori delle opzioni previste dalla normativa emergenziale post sisma del 2009.
In primo luogo, si osserva che l'odierna attrice ha aderito in maniera spontanea, in data 08.10.2024, al Consorzio obbligatorio costituito in data
20.08.2014 e denominato “Ofena 80”, in tal modo delegando le operazioni finalizzate alla riparazione dell'immobile di sua proprietà compreso nell'aggregato edilizio individuato dal Comune. A tal riguardo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2, comma V del Decreto n. 12/2010 del Commissario
Delegato per la Ricostruzione, che ha regolato la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modificazioni, “I titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono attribuire al l'esecuzione degli interventi sulle singole unità CP_2 immobiliari”.
Ne consegue che, a fronte dell'inerzia lamentata nel ricorso la oltre Pt_1
alle missive inviate direttamente al Comune in data 13.10.2016 e 20.02.2017, ben avrebbe potuto, ma non lo ha fatto, sollecitare i poteri sostitutivi espressamente previsti dall'art. 12 del suddetto Decreto, non essendo peraltro prevista alcuna quota minima per esercitare tale facoltà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in sede di comparsa conclusionale. In caso di ulteriore inerzia relativa all'avvio della procedura per il riconoscimento del contributo di ricostruzione per il , inoltre, la avrebbe potuto esperire azione CP_2 Pt_1
avverso il silenzio della P.A. dinanzi al T.A.R., per ottenere – non già
l'accertamento del suo diritto al contributo di ricostruzione, pacificamente di competenza del giudice ordinario – bensì una pronuncia espressa da parte dell'Ente comunale in relazione all'avvio del procedimento amministrativo.
pagina 5 di 9 In secondo luogo, mette conto rilevare che la disciplina speciale prevista per i Consorzi non esclude espressamente la facoltà del singolo proprietario di un immobile situato all'interno dell'aggregato edilizio di poter presentare autonoma domanda di contributo per la riparazione ovvero, con riferimento alla peculiare vicenda oggetto di causa, per la sostituzione edilizia. In relazione a tale ultima ipotesi, infatti, l'art. 3, comma I, lett. a) del d.l n. 39/2009 e l'art. 1, comma II dell'O.P.C.M. n. 3790/2009, prevedono – per la parte che qui interessa - la spettanza del contributo per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, intesa come “l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. A sua volta, la normativa richiamata specifica che “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. Ne consegue che il contributo economico per la riparazione o sostituzione edilizia può essere concesso alla duplice condizione che l'istante possieda l'abitazione a titolo di proprietà o altro diritto reale e che lo stesso dimorava effettivamente – alla data del sisma – nell'immobile in questione.
Posto che, nel caso di specie, il non ha mai messo in dubbio la CP_1 sussistenza dei requisiti in parola in capo alla quest'ultima ben avrebbe Pt_1
potuto presentare domanda per l'ottenimento dell'acquisto dell'abitazione sostitutiva, come del resto sottolineato anche dalla parte resistente.
Anzi, la stessa nella comparsa conclusionale, menziona l'art. 2, Pt_1
comma Ia del Decreto Commissariale n. 43 del 17.02.2011, che consente al proprietario in aggregato (qualunque aggregato, anche tra privati) di rinunciare alla ricostruzione del proprio immobile e di avvalersi della facoltà di acquistare o costruire altrove un'abitazione equivalente, cedendo in cambio al Comune la proprietà dell'immobile danneggiato.
Non risulta, tuttavia, che la ricorrente abbia formulato una domanda formale per l'acquisto dell'abitazione sostituiva al Comune, ai sensi della disciplina speciale di ricostruzione, che avrebbe comportato l'attivazione della relativa istruttoria da parte dell' competente, con la conseguenza che il CP_3
Tribunale non può emettere una sentenza costitutiva in relazione ad una pagina 6 di 9 domanda mai presentata in sede amministrativa dal privato. D'altronde, nella stessa perizia di parte prodotta dalla si riconosce che “L'alternativa a) Pt_1
di acquisto di abitazione equivalente non è stata mai presa in considerazione dal danneggiato, né dalla sua unica erede sig.ra perché non di Parte_1 loro interesse e perché nell'ambito del comune di non esiste offerta di CP_1
nuovi edifici realizzati a norma delle NTC 2008 (ora NTC 2018) sulla sicurezza sismica” (cfr. perizia Ing. , fascicolo ricorrente). Persona_3
In relazione al secondo profilo, ribadito anche in sede giudiziale dalla ricorrente, la parte non ha tuttavia offerto alcun supporto probatorio a suffragio del fatto che nel Comune di non esisterebbe alcuna abitazione CP_1
equivalente a quella danneggiata dal sisma, che rispetti le norme sulla sicurezza sismica e l'adeguamento energetico. Pur volendo prescindere dalla lacuna probatoria evidenziata, si osserva che non emerge dalla disciplina speciale alcun limite in relazione alla ubicazione dell'abitazione sostitutiva, con la conseguenza che la stessa poteva essere reperita anche al di fuori del Comune di CP_1
Evidentemente tardive, inoltre, devono considerarsi le contestazioni effettuate dalla ricorrente nella comparsa conclusionale in relazione alla inadeguatezza delle valutazioni economiche che sarebbero state effettuate dal in relazione al valore dell'abitazione di sua proprietà, in quanto mai CP_1
dedotte in precedenza e sulle quali non si è sviluppato alcun contraddittorio.
Infine, si osserva che, se da un lato la ricorrente potrebbe attendere la ricostruzione dell'intero aggregato da parte del ovvero, in CP_2 alternativa, presentare domanda per l'acquisto di un'abitazione sostituiva, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 1, comma II dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 ovvero dall'art. 2, comma Ia del Decreto
Commissariale n. 43 del 17.02.2011, dall'altro, non sarebbe in alcun modo possibile condannare il resistente al pagamento della somma richiesta. CP_1
Infatti, i contributi di ricostruzione concessi dallo Stato, per mezzo dei Comuni, sono strettamente vincolati alla finalità di consentire il soddisfacimento del diritto di abitazione del richiedente. Tale vincolo si esprime, nel contributo diretto di riparazione, nell'obbligo di destinare le somme – versate in apposito conto corrente vincolato – ai soli operatori intervenuti nella ricostruzione,
pagina 7 di 9 mentre nell'acquisto sostitutivo, nell'obbligo di utilizzare la somma per acquistare uno specifico immobile. L'eventuale pronuncia di condanna nei confronti del dunque, non sarebbe suscettibile di imporre alcun CP_1
vincolo di destinazione rispetto alle somme di denaro assegnate, che rimarrebbero nella libera disponibilità del richiedente, in tal modo frustrando la ratio della disciplina speciale post sisma.
Da ultimo, rileva il Tribunale che la domanda avanzata dalla ricorrente non potrebbe essere accolta nemmeno se qualificata come risarcimento del danno extracontrattuale per effetto del comportamento posto in essere dal CP_1
resistente.
Infatti, quest'ultimo ha fornito la prova di essersi negli anni attivato al fine di trovare una soluzione rispetto alla situazione peculiare in cui si trova l'immobile di proprietà della incluso nella struttura edilizia costituente Pt_1
il Convento con annessa Chiesa di San Francesco, di proprietà del comune di mediante la richiesta di informazioni e pareri all' (cfr. doc. n. 9, CP_1 CP_4
12, 13, 14, 15 e 16 fascicolo resistente), senza tuttavia ricevere soluzioni definitive, sia riscontrando puntualmente le istanze dei proprietari dell'immobile sito in Via San Francesco n. 10, identificato al catasto al CP_1
foglio 19, part. 940, sub 6-12-13-17 (cfr. doc. n.
2-8 fascicolo resistente).
Nemmeno appare dimostrata la presunta colpa dell' in CP_5
relazione al mancato inserimento dei lavori di riparazione nella programmazione pluriennale. Invero, nella nota del 08.11.2017 n. 5744 l' CP_4
si limitava a chiedere chiarimenti al Comune al fine di poter chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato, che sono stati verosimilmente forniti negli incontri successivamente svolti, come si evince dalle premesse della nota prot. n. 49 dell'08.01.2020 (cfr. doc. n. 16 fascicolo resistente).
Inoltre, il ha chiarito di non aver potuto inserire i lavori Controparte_1
dell'aggregato nella programmazione pluriennale, come intervento a carico dell'Ente, atteso che tale strumento riguarda esclusivamente le opere pubbliche: rispetto a tale assunto nulla ha replicato la ricorrente.
Ne consegue che oltre all'assenza di danno, giacché la ben CP_6 potrebbe accedere al contributo per l'acquisto di abitazione sostituiva, manca altresì la prova della condotta colposa addebitabile alla parte resistente, con la pagina 8 di 9 conseguenza che la domanda, anche se intesa come finalizzata ad ottenere una pronuncia di condanna ex art. 2043 c.c., sarebbe egualmente infondata.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda formulata da nei confronti del dovrà essere rigettata in Parte_1 Controparte_1
quanto infondata.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, sulla base dei parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1617/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...]
2) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento Parte_1 nei confronti del che vengono liquidate in € 12.046,00 Controparte_1
oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Pescara, viale Bovio n. 95, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Francesco, che la rappresenta e difende nel presente giudizio in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
, in persona del Sindaco p.t. , Controparte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in L'Aquila, viale F. Crispi n. 19/B, presso lo studio dell'Avv. Adelaide Prescenzo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.05.2021;
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 16.10.2024, si riportava alle conclusioni svolte nel ricorso, mentre la parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 16.10.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 08.10.2020 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale de l'Aquila, reiectis adversis,- Condannare il
, per le causali di cui in premessa, al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente della somma di € 260.018, 94, o quella diversa che sarà di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del costo di ricostruzione e adeguamento sismico dell'immobile di proprietà della ricorrente in , Via CP_1
San Francesco n.10 o comunque a titolo di ristoro del danno subito dall'immobile a seguito del sisma dell'aprile 2009; - Disporre - previo riconoscimento del diritto della ricorrente all'indennizzo di cui sopra -
l'acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune di dell'immobile di CP_1
proprietà della ricorrente in , Via San Francesco n.10, identificato al CP_1
catasto al foglio 19, part.940, sub 6.12.13.17; - Condannare il CP_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
[...]
In data 15.01.2021 si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1 concludendo nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente memoria di costituzione, così statuire: - in via principale e nel merito, rigettare perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande avanzate da Parte_1
per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Alla prima udienza del 26.01.2021, rilevato che il procedimento necessitava di una istruttoria non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito in quello ordinario, ai sensi dell'art. 702ter, comma III c.p.c., con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al 22.03.2021.
In tale data, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI comma c.p.c. e, con successiva ordinanza del
09.03.2022, veniva ritenuta non necessaria la C.T.U. prospettata dalla ricorrente e la controversia rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del pagina 2 di 9 19.09.2023, successivamente differita al 22.10.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza indicata, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione tempestivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La ricorrente rappresenta che, dopo la morte del fratello Per_2 avvenuta il 23.11.2015, è divenuta unica proprietaria dell'immobile in CP_1
Via San Francesco n. 10, identificato al catasto al foglio 19, part. 940, sub 6-12-
13-17, che risulta inserito nella struttura edilizia costituente il Convento con annessa Chiesa di san Francesco, di proprietà del comune di CP_1
Evidenzia che sia la struttura edilizia costituente il Convento con annessa
Chiesa di San Francesco che gli immobili di proprietà in esso inseriti Pt_1 hanno riportato gravi danni dal sisma dell'Aquila del 6.4.2009, tanto che il
Comune di nell'individuare gli aggregati edilizi danneggiati dal sisma CP_1
da sottoporre a interventi di riparazione/ricostruzione unitaria, ha indentificato l'aggregato “Ofena 80” all'interno del quale sono ricomprese le proprietà comunali e la proprietà della ricorrente. In particolare, il la cui quota CP_1 di proprietà supera il 90% dell'intero complesso edilizio, con atto del
20.08.2014 ha costituito il Consorzio Obbligatorio per la realizzazione degli interventi di ricostruzione post sisma dell'aggregato edilizio pubblico/privato denominato “Ofena 80”, al quale in data 08.10.2014 hanno aderito la ricorrente e il fratello Precisa, inoltre, che tutto il complesso edilizio ha Per_2 ottenuto il riconoscimento di “bene di notevole interesse storico-artistico”, con nota del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 27.11.96, e che gli immobili compresi nell'aggregato sono stati dichiarati inagibili con provvedimento del Sindaco del 22.07.2015, con esito di inagibilità “E – edificio inagibile”.
Deduce la che dalla data di costituzione dell'aggregato non è stata Pt_1
svolta alcuna attività finalizzata alla riparazione degli immobili, tanto che la ricorrente, in data 13.10.2016, richiedeva formalmente al Comune di di CP_1
farle ottenere la riparazione dei danni subiti, anche eventualmente in forme pagina 3 di 9 alternative all'intervento edilizio diretto. A tale richiesta il rispondeva CP_1
con nota del 26.10.2016, sottolineando la particolarità del caso ed evidenziando la necessità di acquisire il parere dell'Avvocatura dello Stato prima di ogni determinazione. Nonostante l'ulteriore sollecito della del 20.02.2017, Pt_1
l'odierno resistente rispondeva in data 15.03.2017, ribadendo che il parere dell'Avvocatura era stato richiesto ma non ancora acquisito.
In considerazione dell'inerzia mostrata dal Comune, la in data Pt_1
11.12.2018 conferiva incarico all'Ing. di effettuare una perizia Persona_3
sull'immobile, descrivendone lo stato e stimando il costo degli interventi di ricostruzione. In data 27.01.2020 l'Ing. completava e consegnava alla Per_3 ricorrente l'elaborato peritale, che determinava nella somma di € 260.018,94, comprensiva di tutti i costi necessari - acquisto terreno, spese tecniche e di costruzione, con l'esclusione delle spese di demolizione - per la realizzazione di un alloggio equivalente a quello danneggiato.
Per l'effetto, la ricorrente evocava in giudizio il al fine di Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento della somma sopra indicata, a titolo di indennità sostitutiva del costo di ricostruzione e adeguamento sismico dell'immobile di proprietà della ricorrente in Via San Francesco n.10 o CP_1
comunque a titolo di ristoro del danno subito dall'immobile a seguito del sisma dell'aprile 2009, nonché disporre l'acquisizione al patrimonio immobiliare del
Comune di dell'immobile di proprietà della ricorrente. CP_1
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, da un lato negava le CP_1 responsabilità addebitate per il ritardo nella riparazione dell'aggregato, evidenziando di essersi piuttosto attivata al fine di poter risolvere la situazione, non avendo tuttavia mai ricevuto il parere richiesto all'Avvocatura dello Stato.
Dall'altro, eccepisce l'inesistenza del diritto al pagamento della somma indicata da controparte, atteso che la ben avrebbe potuto, ma non lo ha fatto, Pt_1
accedere alle diverse forme di contributo previste dalla disciplina speciale post sisma del 2009, non suscettibile di estensione analogica al di fuori delle ipotesi previste.
2. Tanto premesso, venendo all'esame del merito, osserva il Tribunale che, sulla base delle circostanze rappresentate e della documentazione prodotta, la pagina 4 di 9 domanda della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non può essere accolta.
La infatti, chiede la condanna del alla corresponsione di Pt_1 CP_1
una somma di denaro, unilateralmente determinata, a titolo di indennizzo per la riparazione dell'immobile di sua proprietà, con il contestuale trasferimento del bene al convenuto.
Tuttavia, la richiesta si pone al di fuori delle opzioni previste dalla normativa emergenziale post sisma del 2009.
In primo luogo, si osserva che l'odierna attrice ha aderito in maniera spontanea, in data 08.10.2024, al Consorzio obbligatorio costituito in data
20.08.2014 e denominato “Ofena 80”, in tal modo delegando le operazioni finalizzate alla riparazione dell'immobile di sua proprietà compreso nell'aggregato edilizio individuato dal Comune. A tal riguardo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2, comma V del Decreto n. 12/2010 del Commissario
Delegato per la Ricostruzione, che ha regolato la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modificazioni, “I titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono attribuire al l'esecuzione degli interventi sulle singole unità CP_2 immobiliari”.
Ne consegue che, a fronte dell'inerzia lamentata nel ricorso la oltre Pt_1
alle missive inviate direttamente al Comune in data 13.10.2016 e 20.02.2017, ben avrebbe potuto, ma non lo ha fatto, sollecitare i poteri sostitutivi espressamente previsti dall'art. 12 del suddetto Decreto, non essendo peraltro prevista alcuna quota minima per esercitare tale facoltà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in sede di comparsa conclusionale. In caso di ulteriore inerzia relativa all'avvio della procedura per il riconoscimento del contributo di ricostruzione per il , inoltre, la avrebbe potuto esperire azione CP_2 Pt_1
avverso il silenzio della P.A. dinanzi al T.A.R., per ottenere – non già
l'accertamento del suo diritto al contributo di ricostruzione, pacificamente di competenza del giudice ordinario – bensì una pronuncia espressa da parte dell'Ente comunale in relazione all'avvio del procedimento amministrativo.
pagina 5 di 9 In secondo luogo, mette conto rilevare che la disciplina speciale prevista per i Consorzi non esclude espressamente la facoltà del singolo proprietario di un immobile situato all'interno dell'aggregato edilizio di poter presentare autonoma domanda di contributo per la riparazione ovvero, con riferimento alla peculiare vicenda oggetto di causa, per la sostituzione edilizia. In relazione a tale ultima ipotesi, infatti, l'art. 3, comma I, lett. a) del d.l n. 39/2009 e l'art. 1, comma II dell'O.P.C.M. n. 3790/2009, prevedono – per la parte che qui interessa - la spettanza del contributo per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, intesa come “l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. A sua volta, la normativa richiamata specifica che “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. Ne consegue che il contributo economico per la riparazione o sostituzione edilizia può essere concesso alla duplice condizione che l'istante possieda l'abitazione a titolo di proprietà o altro diritto reale e che lo stesso dimorava effettivamente – alla data del sisma – nell'immobile in questione.
Posto che, nel caso di specie, il non ha mai messo in dubbio la CP_1 sussistenza dei requisiti in parola in capo alla quest'ultima ben avrebbe Pt_1
potuto presentare domanda per l'ottenimento dell'acquisto dell'abitazione sostitutiva, come del resto sottolineato anche dalla parte resistente.
Anzi, la stessa nella comparsa conclusionale, menziona l'art. 2, Pt_1
comma Ia del Decreto Commissariale n. 43 del 17.02.2011, che consente al proprietario in aggregato (qualunque aggregato, anche tra privati) di rinunciare alla ricostruzione del proprio immobile e di avvalersi della facoltà di acquistare o costruire altrove un'abitazione equivalente, cedendo in cambio al Comune la proprietà dell'immobile danneggiato.
Non risulta, tuttavia, che la ricorrente abbia formulato una domanda formale per l'acquisto dell'abitazione sostituiva al Comune, ai sensi della disciplina speciale di ricostruzione, che avrebbe comportato l'attivazione della relativa istruttoria da parte dell' competente, con la conseguenza che il CP_3
Tribunale non può emettere una sentenza costitutiva in relazione ad una pagina 6 di 9 domanda mai presentata in sede amministrativa dal privato. D'altronde, nella stessa perizia di parte prodotta dalla si riconosce che “L'alternativa a) Pt_1
di acquisto di abitazione equivalente non è stata mai presa in considerazione dal danneggiato, né dalla sua unica erede sig.ra perché non di Parte_1 loro interesse e perché nell'ambito del comune di non esiste offerta di CP_1
nuovi edifici realizzati a norma delle NTC 2008 (ora NTC 2018) sulla sicurezza sismica” (cfr. perizia Ing. , fascicolo ricorrente). Persona_3
In relazione al secondo profilo, ribadito anche in sede giudiziale dalla ricorrente, la parte non ha tuttavia offerto alcun supporto probatorio a suffragio del fatto che nel Comune di non esisterebbe alcuna abitazione CP_1
equivalente a quella danneggiata dal sisma, che rispetti le norme sulla sicurezza sismica e l'adeguamento energetico. Pur volendo prescindere dalla lacuna probatoria evidenziata, si osserva che non emerge dalla disciplina speciale alcun limite in relazione alla ubicazione dell'abitazione sostitutiva, con la conseguenza che la stessa poteva essere reperita anche al di fuori del Comune di CP_1
Evidentemente tardive, inoltre, devono considerarsi le contestazioni effettuate dalla ricorrente nella comparsa conclusionale in relazione alla inadeguatezza delle valutazioni economiche che sarebbero state effettuate dal in relazione al valore dell'abitazione di sua proprietà, in quanto mai CP_1
dedotte in precedenza e sulle quali non si è sviluppato alcun contraddittorio.
Infine, si osserva che, se da un lato la ricorrente potrebbe attendere la ricostruzione dell'intero aggregato da parte del ovvero, in CP_2 alternativa, presentare domanda per l'acquisto di un'abitazione sostituiva, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 1, comma II dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 ovvero dall'art. 2, comma Ia del Decreto
Commissariale n. 43 del 17.02.2011, dall'altro, non sarebbe in alcun modo possibile condannare il resistente al pagamento della somma richiesta. CP_1
Infatti, i contributi di ricostruzione concessi dallo Stato, per mezzo dei Comuni, sono strettamente vincolati alla finalità di consentire il soddisfacimento del diritto di abitazione del richiedente. Tale vincolo si esprime, nel contributo diretto di riparazione, nell'obbligo di destinare le somme – versate in apposito conto corrente vincolato – ai soli operatori intervenuti nella ricostruzione,
pagina 7 di 9 mentre nell'acquisto sostitutivo, nell'obbligo di utilizzare la somma per acquistare uno specifico immobile. L'eventuale pronuncia di condanna nei confronti del dunque, non sarebbe suscettibile di imporre alcun CP_1
vincolo di destinazione rispetto alle somme di denaro assegnate, che rimarrebbero nella libera disponibilità del richiedente, in tal modo frustrando la ratio della disciplina speciale post sisma.
Da ultimo, rileva il Tribunale che la domanda avanzata dalla ricorrente non potrebbe essere accolta nemmeno se qualificata come risarcimento del danno extracontrattuale per effetto del comportamento posto in essere dal CP_1
resistente.
Infatti, quest'ultimo ha fornito la prova di essersi negli anni attivato al fine di trovare una soluzione rispetto alla situazione peculiare in cui si trova l'immobile di proprietà della incluso nella struttura edilizia costituente Pt_1
il Convento con annessa Chiesa di San Francesco, di proprietà del comune di mediante la richiesta di informazioni e pareri all' (cfr. doc. n. 9, CP_1 CP_4
12, 13, 14, 15 e 16 fascicolo resistente), senza tuttavia ricevere soluzioni definitive, sia riscontrando puntualmente le istanze dei proprietari dell'immobile sito in Via San Francesco n. 10, identificato al catasto al CP_1
foglio 19, part. 940, sub 6-12-13-17 (cfr. doc. n.
2-8 fascicolo resistente).
Nemmeno appare dimostrata la presunta colpa dell' in CP_5
relazione al mancato inserimento dei lavori di riparazione nella programmazione pluriennale. Invero, nella nota del 08.11.2017 n. 5744 l' CP_4
si limitava a chiedere chiarimenti al Comune al fine di poter chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato, che sono stati verosimilmente forniti negli incontri successivamente svolti, come si evince dalle premesse della nota prot. n. 49 dell'08.01.2020 (cfr. doc. n. 16 fascicolo resistente).
Inoltre, il ha chiarito di non aver potuto inserire i lavori Controparte_1
dell'aggregato nella programmazione pluriennale, come intervento a carico dell'Ente, atteso che tale strumento riguarda esclusivamente le opere pubbliche: rispetto a tale assunto nulla ha replicato la ricorrente.
Ne consegue che oltre all'assenza di danno, giacché la ben CP_6 potrebbe accedere al contributo per l'acquisto di abitazione sostituiva, manca altresì la prova della condotta colposa addebitabile alla parte resistente, con la pagina 8 di 9 conseguenza che la domanda, anche se intesa come finalizzata ad ottenere una pronuncia di condanna ex art. 2043 c.c., sarebbe egualmente infondata.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda formulata da nei confronti del dovrà essere rigettata in Parte_1 Controparte_1
quanto infondata.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, sulla base dei parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1617/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...]
2) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento Parte_1 nei confronti del che vengono liquidate in € 12.046,00 Controparte_1
oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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