Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa -, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito. (Nella fattispecie, la S.C. ha respinto il ricorso del danneggiato a causa di caduta da una scala mobile, il quale aveva affermato, ma non provato, che la caduta era dovuta alla presenza di sostanza oleosa sui gradini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. RE PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE AN NA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato CAPPELLERI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato D'ANTONIO MAURO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO.TRA.L.- (già ACOTRAL) Consorzio Trasporti Pubblici Lazio, in persona del Direttore Generale dott. ing. Roberto Cavalieri, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 32, difeso dall'avvocato CISBANI FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1600/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile emessa il 31/3/1998, depositata il 03/05/98;
RG.1671/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato FABIO CISBANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De NT RE convenne innanzi al tribunale di Roma il CO.TRA.L. (consorzio trasporti pubblici Lazio) e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni che assunse di essersi prodotte cadendo da una scala mobile a servizio di una stazione della metropolitana a causa della presenza di sostanza oleosa sui gradini.
Nella resistenza del CO.TRA.L. il tribunale rigettò la domanda ed il rigetto venne confermato -con sentenza resa il 31.3.1998 su gravame del De NT- dalla corte di appello di Roma, la quale considerò che non era stata fornita la prova occorrente per l'applicazione della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. e, particolarmente, non erano stati dimostrati la pericolosità della scala in relazione alla presenza di sostanza oleosa e lo stretto rapporto causale tra tale presenza e la caduta.
Propone ricorso per cassazione il De NT sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il CO.TRA.L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.
Nella specie -si sostiene- la corte di merito ha accertato che l'evento dannoso è riconducibile all'uso della scala mobile, di cui il CO.TRA.L. era custode;
in presenza di siffatto accertamento la corte avrebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., accogliendo la domanda di risarcimento invece di rigettarla, considerato che il custode non ha fornito la prova liberatoria (consistente nella dimostrazione del caso fortuito, del fatto del terzo o della colpa del danneggiato). Più particolarmente -si deduce- il danneggiato ha provato, come era suo onere, che il CO.TRA.L. aveva un effettivo potere fisico sulla scala con il corrispondente obbligo di custodirla, mentre il CO.TRA.L. non ha dimostrato, così come avrebbe dovuto per liberarsi dalla presunzione, l'intervento del fortuito.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta contraddittorietà della motivazione.
Ben vero -si sostiene- che il danneggiato ha l'onere di provare il rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto nell'estrinsecazione del dinamismo peculiare connaturato alla cosa nelle particolari condizioni di essa.
Nell'ipotesi di danno da caduta su scala la prova si fornisce dimostrando che la caduta rientra nelle conseguenze adeguate alla particolare situazione della scala nell'ambito di una normale utilizzazione, senza che rilevi se, come nella specie, sia dovuta alla presenza di sostanze oleose.
I motivi, da esaminare in unico contesto per la stretta connessione, non possono trovare accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte le fattispecie di danno da caduta nell'uso delle scale sono riconducibili alla presunzione di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. (Cass. 22.7.1987 n. 6407). La presunzione è collegata al rapporto di custodia ed è limitata ai danni prodotti dalla cosa nell'estrinsecazione del dinamismo, di cui è dotata, o per l'interazione di altri fattori causali, che la forniscono del dinamismo, di cui manca.
Il criterio di imputazione è costituito dal rapporto oggettivo di custodia, sul quale la giurisprudenza costruisce il dovere di vigilare e tenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danno a terzi (Cass. 14.6.1999 n. 5885). La presunzione è assorbente di ogni profilo della condotta custodiale, che ne risulta obiettivizzata al punto che non rileva il suo concreto atteggiamento.
Il meccanismo della presunzione postula la prova - che fa carico al danneggiato- del nesso causale fra la cosa custodita ed il danno. Il contenuto della prova deve essere relazionato alla presunzione, di tal che il danneggiato è tenuto a dimostrare che l'evento lesivo si pone nella normale linea evolutiva del dinamismo originario o acquisito della cosa custodita (Cass.
6.8.1997 n. 7276). Il contenimento della prova in limiti più ristretti si tradurrebbe in un allargamento dei confini della presunzione con aggravamento della posizione del custode al di là di quanto è giustificato da una equilibrata tutela del danneggiato.
L'accertamento del nesso causale è espressione di un giudizio di fatto ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
Il limite della responsabilità è costituito dal caso fortuito esteso fino a comprendere il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (Cass. 11.6.1998 n. 5796). Il relativo onere probatorio fa carico al custode.
Nel caso di danno da caduta sulle scale il danneggiato è tenuto a provare, oltre -si intende- al rapporto custodiale, che la caduta si è verificata nell'uso normale della scala per le specifiche condizioni di essa, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito (Cass. 22.7.1987 n. 6407). Agli enunciati principi si è nella sostanza adeguata la sentenza impugnata allorquando ha ritenuto che il De NT avrebbe dovuto provare che la caduta è dipesa -come, del resto, aveva prospettato- dalla situazione che si era venuta a creare per la presenza di sostanza oleosa sui gradini e che al raggiungimento di tale prova era condizionata l'applicazione della presunzione. Nè è possibile verificare se la lettura delle risultanze processuali, proposta con i motivi, sia più coerente alla realtà della vicenda di quella della sentenza impugnata, essendo al giudice di legittimità inibita la rivalutazione delle prove. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in lire 130.000 (euro 67,13), oltre onorari liquidati in lire 2.000.000 (pari ad euro 1.32,91).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 27.6.2001. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002