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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 840 del 14.03.2024 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Valentino Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.03.2023 -premesso di aver ricevuto comunicazione Parte_1 del 26.12.2022, con cui l' chiedeva la restituzione della somma di € 3.937,44 versata per il CP_1 periodo gennaio-dicembre 2022 in relazione alla prestazione cat. INV.CIV. in godimento- chiedeva accertarsi la irripetibilità delle somme richieste. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva, preliminarmente, la genericità della richiesta, in mancanza di idonea motivazione;
nel merito riteneva sussistente la propria buona fede e, pertanto, invocava il principio della tutela dell'affidamento del percipiente, trattandosi di pagamento indebito ascrivibile esclusivamente a errore dell' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, precisando che CP_1
l'indebito era scaturito dalla conferma dell'assegno ordinario di invalidità, cui il ricorrente era titolare, che aveva messo in evidenza la percezione di redditi incompatibili con la prestazione assistenziale
(assegno di invalidità civile) in godimento. Precisava, altresì, che nella specie non era applicabile la disciplina dell'indebito assistenziale, ma quella di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di prestazioni
1 (assegno di invalidità civile e assegno di invalidità ordinaria) tra loro incompatibili (così nelle note depositate nel corso del giudizio di primo grado). Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce -precisato che il caso in esame non riguardava un indebito per questioni reddituali, ma piuttosto un indebito per incompatibilità tra prestazioni (assegno cat. IO/assegno cat. INV.CIV)- rigettava la domanda attorea, richiamando l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. n. 15759/2019), secondo cui, nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione -consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo- trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., non operando, invece, la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Parte_1
Tribunale aveva ritenuto applicabile nella fattispecie in esame la disciplina dell'art. 2033 c.c., nonostante che l'indebita erogazione delle somme a titolo di assegno di invalidità civile fosse avvenuta per errore imputabile all' , che solo in corso di giudizio aveva chiarito le ragioni CP_2 dell'indebito, inizialmente giustificato come indebito per motivi reddituali. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L' si è costituito in giudizio reiterando le difese svolte nei precedenti atti difensivi e chiedendo CP_1 il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero, non è contestato che l'appellante, nel periodo oggetto di causa, ha beneficiato di due prestazioni (l'assegno ordinario di invalidità e l'assegno di invalidità civile) tra loro incompatibili, ai sensi dell'art. 3 l.n. 470/90.
In considerazione di tanto deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale che -in conformità con il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 11026/2022, n.15759/2019 e, in motivazione, anche Cass. n. 4600/2021)- ha ritenuto applicabile non la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c., con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite,
2 trattandosi nella specie di incompatibilità di cumulo prevista dalla legge (art. 3 l.n. 407/90), in relazione alla quale non è invocabile il principio di affidamento.
Più in dettaglio, nella specie non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità, ma di una situazione di incompatibilità che assume rilevanza nella fase successiva all'insorgenza del diritto, ossia in sede di erogazione delle prestazioni incompatibili, comportando la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e rendendo necessaria la verifica dell'opzione.
La condizione della mancata percezione di altro trattamento di invalidità si pone come elemento esterno all'altra prestazione;
costituisce ostacolo non al sorgere del diritto, bensì alla fruizione della relativa prestazione.
Ne consegue che non può trovare applicazione, in via analogica, la disciplina derogatoria propria degli indebiti pensionistici -avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge- ma deve applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo (cfr. Cass. n. 15759/2019 cit.).
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di questo grado devono esser dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08/09/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza del 14/03/2024 n. 840 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
Rigetta l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Valentino Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.03.2023 -premesso di aver ricevuto comunicazione Parte_1 del 26.12.2022, con cui l' chiedeva la restituzione della somma di € 3.937,44 versata per il CP_1 periodo gennaio-dicembre 2022 in relazione alla prestazione cat. INV.CIV. in godimento- chiedeva accertarsi la irripetibilità delle somme richieste. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva, preliminarmente, la genericità della richiesta, in mancanza di idonea motivazione;
nel merito riteneva sussistente la propria buona fede e, pertanto, invocava il principio della tutela dell'affidamento del percipiente, trattandosi di pagamento indebito ascrivibile esclusivamente a errore dell' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, precisando che CP_1
l'indebito era scaturito dalla conferma dell'assegno ordinario di invalidità, cui il ricorrente era titolare, che aveva messo in evidenza la percezione di redditi incompatibili con la prestazione assistenziale
(assegno di invalidità civile) in godimento. Precisava, altresì, che nella specie non era applicabile la disciplina dell'indebito assistenziale, ma quella di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di prestazioni
1 (assegno di invalidità civile e assegno di invalidità ordinaria) tra loro incompatibili (così nelle note depositate nel corso del giudizio di primo grado). Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce -precisato che il caso in esame non riguardava un indebito per questioni reddituali, ma piuttosto un indebito per incompatibilità tra prestazioni (assegno cat. IO/assegno cat. INV.CIV)- rigettava la domanda attorea, richiamando l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. n. 15759/2019), secondo cui, nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione -consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo- trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., non operando, invece, la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Parte_1
Tribunale aveva ritenuto applicabile nella fattispecie in esame la disciplina dell'art. 2033 c.c., nonostante che l'indebita erogazione delle somme a titolo di assegno di invalidità civile fosse avvenuta per errore imputabile all' , che solo in corso di giudizio aveva chiarito le ragioni CP_2 dell'indebito, inizialmente giustificato come indebito per motivi reddituali. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L' si è costituito in giudizio reiterando le difese svolte nei precedenti atti difensivi e chiedendo CP_1 il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero, non è contestato che l'appellante, nel periodo oggetto di causa, ha beneficiato di due prestazioni (l'assegno ordinario di invalidità e l'assegno di invalidità civile) tra loro incompatibili, ai sensi dell'art. 3 l.n. 470/90.
In considerazione di tanto deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale che -in conformità con il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 11026/2022, n.15759/2019 e, in motivazione, anche Cass. n. 4600/2021)- ha ritenuto applicabile non la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c., con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite,
2 trattandosi nella specie di incompatibilità di cumulo prevista dalla legge (art. 3 l.n. 407/90), in relazione alla quale non è invocabile il principio di affidamento.
Più in dettaglio, nella specie non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità, ma di una situazione di incompatibilità che assume rilevanza nella fase successiva all'insorgenza del diritto, ossia in sede di erogazione delle prestazioni incompatibili, comportando la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e rendendo necessaria la verifica dell'opzione.
La condizione della mancata percezione di altro trattamento di invalidità si pone come elemento esterno all'altra prestazione;
costituisce ostacolo non al sorgere del diritto, bensì alla fruizione della relativa prestazione.
Ne consegue che non può trovare applicazione, in via analogica, la disciplina derogatoria propria degli indebiti pensionistici -avente riferimento all'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge- ma deve applicarsi il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo (cfr. Cass. n. 15759/2019 cit.).
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di questo grado devono esser dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08/09/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza del 14/03/2024 n. 840 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
Rigetta l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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