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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. N. 115/2025 V.G. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SE LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. MA NI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata iscritto a n. 115/2025 R.G. V.G. posto in decisione all'udienza collegiale
del 1° ottobre 2025
OGGETTO: d a
Reclamo avverso la
(C.F. ) e Persona_1 CodiceFiscale_1
sentenza di apertura
(C.F. ) con il Parte_1 CodiceFiscale_2
della Liquidazione patrocinio dell'avv. Daniele Vezzoli del Foro di Brescia (PEC
Controllata
ed elettivamente domiciliati Email_1
cod.: 471999 presso il suo studio in Chiari (BS) Via della Battaglia n. 1 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata sub doc. 1
RECLAMANTI c o n t r o
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'Avvocatura Distretturale dello P.IVA_1
Stato ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in
Brescia, Via Santa Caterina n. 6 nonché all'indirizzo telematico giusta mandato ex lege Email_2
RECLAMATA
In punto: reclamo avverso la sentenza di apertura della Liquidazione
Controllata emessa dal Tribunale di Brescia depositata in data 3 febbraio
2025 e comunicata in data 4 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Deo reclamanti
“- In via preliminare: Per i motivi indicati in atti sospendere l'efficacia
della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in forma collegiale in data
23.01.2025 e pubblicata il 03.02.2025 e per l'effetto ordinare al
liquidatore nominato Dr.ssa di sospendere le operazioni Controparte_2
previste per la liquidazione controllata come indicato art 52 c.c.i.i.;
- In via preliminare subordinata: Per i motivi indicati in atti sospendere
l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in forma
collegiale in data 23.01.2025 e pubblicata il 03.02.2025 e per l'effetto
ordinare al liquidatore nominato Dr.ssa di sospendere Controparte_2
le operazioni previste per la liquidazione controllata nei confronti della
sig.ra come indicato art 52 c.c.i.i.; Parte_1 - In via principale: Per i motivi indicati in atti, in riforma della reclamata
Sentenza, previa eventuale acquisizione del fascicolo di cui al
procedimento nr. 321/2024 R.G. accogliere il presente reclamo e per
l'effetto, revocare l'apertura della procedura di liquidazione controllata
e dichiarare l'apertura della procedura di concordato minore ex art 80
comma III come richiesto in favore del sig. e della Sig.ra Persona_1
con i conseguenti adempimenti di Legge previsti. Parte_1
- In via principale subordinata;
previa assegnazione del termine
perentorio di giorni 15 all'OCC per l'eventuale integrazione della
relazione accogliere il presente reclamo e per l'effetto, revocare
l'apertura della procedura di liquidazione controllata e dichiarare
l'apertura della procedura di concordato minore ex art 80 comma III
come richiesto in favore del sig. e della Sig.ra Persona_1 Parte_1
con i conseguenti adempimenti di Legge previsti.
[...]
- In via ulteriormente subordinata: Per i motivi indicati in atti, in riforma
della reclamata Sentenza, previa eventuale acquisizione del fascicolo di
cui al procedimento nr. 321/2024 R.G., qualora la Corte d'Appello non
ritenga accogliere la domanda di apertura del concordato minore, voglia
procedere alla revoca dell'apertura della procedura di liquidazione
controllata per i motivi indicati nel paragrafo B) del presente reclamo;
- In via gradata: Per i motivi indicati in atti, in riforma della reclamata
Sentenza, previa eventuale acquisizione del fascicolo di cui al
procedimento nr. 321/2024 R.G., qualora la Corte d'Appello non ritenga
accogliere la domanda di apertura del concordato minore, voglia procedere alla revoca dell'apertura della procedura di liquidazione
controllata per i motivi indicati nel paragrafo B) del presente reclamo nei
confronti della sig.ra : Parte_1
- In via istruttoria: Si chiede eventuale termine per il deposito di relazione
integrativa qualora la Corte d'Appello lo ritenesse opportuno;
- Si chiede
di acquisire d'ufficio il fascicolo di cui al nr. 6395/2024 Tribunale di
Brescia - Con refusione di spese del doppio grado di giudizio.”
Della reclamata : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita dichiarare inammissibili e, comunque,
infondati i proposti motivi di reclamo e, conseguentemente, rigettarli.
Spese rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio del 23
gennaio 2025 e dichiaratamente pubblicata in data 3 febbraio 2025 il
Tribunale di Brescia ha respinto la domanda di omologa del Concordato
Minore proposto dai sig.ri e ed ha Persona_1 Parte_1
dichiarato aperta la Liquidazione Controllata degli stessi per la durata minima di tre anni nominando Liquidatore la dott.ssa Controparte_2
Avverso detta sentenza hanno proposto reclamo i sig.ri e Persona_1
chiedendo che, in via preliminare, ne fosse sospesa Parte_1
l'efficacia esecutiva e comunque fosse ordinato al Liquidatore di sospendere le operazioni previste per la Liquidazione Controllata;
nel merito i reclamanti hanno chiesto che fosse disposta la revoca dell'apertura della Liquidazione Controllata e che, invece, fosse omologato il Concordato Minore familiare e fosse dichiarata aperta la relativa procedura;
in via subordinata i reclamanti hanno chiesto che fosse assegnato all'OCC il termine perentorio di 15 giorni e che – in ogni caso e per l'effetto – fosse disposta la revoca dell'apertura della Liquidazione
Controllata e fosse, invece, omologato il Concordato Minore familiare nonché fosse dichiarata aperta la relativa procedura;
in via di ulteriore subordine i reclamanti hanno chiesto che, seppure non fosse stata accolta la domanda di omologa del Concordato Minore, fosse disposta la revoca della procedura di Liquidazione Concordata. A sostegno delle pretese azionate i reclamanti hanno allegato che il Tribunale non aveva omologato la loro proposta di Concordato Minore familiare ritenendo l'insufficienza della documentazione relativa alla continuità aziendale e la carenza dell'analisi dei debiti erariali dei proponenti;
che la richiesta di omologa del Concordato Minore era fondata sull'art. 80 comma 3 CCII che ammette l'omologa del concordato nell'ipotesi in cui l'alternativa liquidatoria non consenta una maggiore soddisfazione del creditore erariale;
che il provvedimento impugnato non aveva in alcun modo esaminato tale questione;
che il profilo della continuità aziendale era stato specificamente esaminato dall'OCC nella relazione;
che anche il profilo delle ragioni del sovraindebitamento e dell'insorgenza dei debiti erariali era stato specificamente esaminato dall'OCC; che la proposta di concordato era stata dichiarata ammissibile con provvedimento in data 2 luglio 2024; che i “redditi ulteriori” ai quali faceva riferimento la sentenza impugnata non trovavano alcun riscontro probatorio;
che all'udienza del
21 gennaio 2025 l'OCC aveva chiesto il termine di quindici giorni per l'integrazione della relazione;
che il Tribunale aveva aperto la
Liquidazione Controllata senza concedere il termine sulla base di contestazioni mai sollevate prima dall' della quale Controparte_1
lamentavano il comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 4 CCII;
che quand'anche non si fosse inteso omologare la procedura di Concordato Minore familiare non si sarebbe comunque potuto dichiarare l'apertura della procedura di Liquidazione
Controllata in quanto l'art. 80, quinto comma, CCII condizionava tale pronuncia all'istanza del debitore;
come la procedura fosse stata avviata dai debitori con una proposta di Concordato Minore familiare e come,
conseguentemente, le disposizioni relative a tale procedura prevalessero su quelle della Liquidazione Controllata, pur suscettibile di essere aperta anche su istanza del creditore;
che essi non avevano posto in essere alcun atto in frode, come d'altronde confermato dalla relativa mancata contestazione sia da parte dell'Agenzia dell'Entrate che nel provvedimento impugnato;
che la procedura di Liquidazione Controllata
risultava meno conveniente per l'IO rispetto alla procedura di
Concordato Minore in quanto l'unico bene di proprietà del sig. era Per_1
costituito dalla quota della casa di abitazione gravata da mutuo ed ipoteca di primo grado;
che, in ogni caso, pur volendo dare prevalenza alle disposizioni dettate per la procedura di Liquidazione Controllata, non era stato loro concesso il termine per il deposito della proposta di una procedura alternativa;
che la proposta di Concordato Minore familiare della sig.ra aveva ottenuto il 100% dei consensi e Parte_1
che nei confronti della stessa l' non vantava alcun Controparte_1
credito; che pertanto l' non era legittimata a chiedere Controparte_1
la Liquidazione Controllata della sig.ra . Parte_1
E' stata fissata udienza per la discussione in contraddittorio dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e comunque di sospensione delle operazioni previste per la Liquidazione Controllata.
Si è costituita l' limitatamente all'istanza di Controparte_1
sospensione eccependone l'inammissibilità per genericità e difetto di allegazione sia in punto fumus boni iuris che in punto periculum in mora
nonché rappresentando come la legittimazione attiva della sig.ra alla proposizione del Concordato Minore imponeva Parte_1
il riconoscimento della relativa legittimazione passiva alla procedura di
Liquidazione Controllata.
Con ordinanza in data 7 maggio 2025 è stata disposta la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione.
Si è costituita nel merito l' contestando la fondatezza Controparte_1
del reclamo.
Con ordinanza in data 27 maggio 2025 il Collegio ha disposto il rinnovo della notifica al Liquidatore nominato dott.ssa che, pur Controparte_2
ritualmente notificata, non si è costituita per l'udienza all'uopo fissata. Anche gli altri creditori, ritualmente notificati, non si sono costituiti.
All'udienza del 1° ottobre 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo risulta fondato e merita accoglimento.
Si osserva, infatti, che la proposta di Concordato Minore familiare formulata dai reclamanti deve essere ritenuta migliorativa, per la reclamata, rispetto all'alternativa liquidatoria grazie alla finanza esterna di
€ 36.000,00 che viene destinata integralmente al soddisfacimento dei creditori unitamente al valore di € 500,00 di una delle auto di proprietà
della sig.ra : dall'esame della relazione dell'OCC, infatti, Parte_1
emerge che il patrimonio dei debitori è costituito a) quanto al sig. Per_1
dalla proprietà di due autocarri (rispettivamente immatricolati nell'anno
2001 e 2003 – dunque da considerare sostanzialmente privi di valore di scambio oltre che necessari al fine di garantire la continuità dell'attività
imprenditoriale di giardinaggio del sig. e di una autovettura Per_1
(immatricolata nell'anno 2012 – dunque avente un valore di scambio sostanzialmente nullo); dalla proprietà di alcuni beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale (tosaerba, decespugliatori,
tagliasiepi, motoseghe, soffiatori – per un valore complessivo di €
1.000,00); dal saldo positivo del c/c di € 649,68 nonché dalla quota del
50% dell'immobile costituente la prima casa adibita ad abitazione familiare;
quanto alla sig.ra dalla proprietà di due autovetture Parte_1 (rispettivamente immatricolate negli anni 2001 e 2014 – con offerta del valore della prima pari ad € 500,00 alla massa dei creditori), dal saldo positivo del c/c bancario di € 42,06 nonché dalla quota del 50%
dell'immobile costituente la prima casa adibita ad abitazione familiare.
Si osserva ancora che, mentre il sig. presenta una variegata Per_1
situazione debitoria che include anche debiti verso l'IO e gli TI
Previdenziali, la sig.ra non è in alcun modo debitrice Parte_1
dell'IO o di TI Previdenziali;
si osserva, inoltre, che la proposta di
Concordato Minore familiare ha ricevuto il voto positivo di tutti i debitori dei reclamanti ad esclusione dell'IO. Quest'ultima circostanza impone di ritenere che, pur volendo aderire alla prospettazione del Giudice di primo grado secondo la quale la Liquidazione Controllata può essere sempre aperta laddove vi sia la domanda di un creditore e sussistano le relative condizioni, l' non risulta in alcun modo Controparte_1
legittimata a chiedere l'apertura della nei Controparte_3
confronti della sig.ra in quanto difetta della qualità soggettiva Parte_1
di “creditore” e la sig.ra in quanto consumatrice, resta estranea Parte_1
al perimetro della Liquidazione Controllata indipendentemente dal fatto che abbia chiesto accesso ad una “procedura familiare di regolazione concordata della crisi”: ne discende che, al più, la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione Controllata avrebbe potuto riguardare il solo sig. il cui patrimonio astrattamente liquidabile può essere Per_1
individuato solo in quello di proprietà di quest'ultimo pari a due autocarri di valore sostanzialmente insignificante, una vettura immatricolata tredici anni fa il cui valore di mercato risulta minimo, beni mobili strumentali all'attività d'impresa di valore irrisorio (€ 1.000,00), un saldo attivo sul c/c bancario sostanzialmente insignificante e la quota del 50% di un immobile gravato da ipoteca di primo grado a favore della CP_4
erogatrice del mutuo per il relativo acquisto;
ne discende che l'alternativa liquidatoria risulta decisamente meno favorevole per l' CP_1
rispetto alla procedura di Concordato Minore proposta dai
[...]
reclamanti quale “famiglia”: costituisce, infatti, fatto notorio che la quota,
anche del 50%, di un immobile adibito a casa familiare legittimamente abitato dall'altro coniuge e dalla prole, subisce sul mercato immobiliare un deprezzamento di entità tale da annullare sostanzialmente i benefici della vendita stessa per i relativi costi sostenuti, tanto più che – nel caso di specie – tale quota in comproprietà risulta gravata da ipoteca di primo grado che assorbirebbe l'intero prezzo della vendita forzata alla luce del breve tempo trascorso dalla stipula del contratto di mutuo (sette anni su trenta di rateazione pattuita per il rimborso) e – quindi – della misura non significativamente rilevante del capitale già restituito.
Appare, dunque, evidente che a fronte di una Liquidazione Controllata che finirebbe per negare all' qualsiasi soddisfazione in Controparte_1
ragione del fatto che il relativo ricavato resterebbe integralmente assorbito dalle spese di procedura (in prededuzione) e dall'ipoteca di primo grado sulla quota dell'immobile di proprietà del sig. effettivamente Per_1
liquidabile, la soluzione concordataria proposta dai reclamanti, in quanto soggetto familiare, garantendo una soddisfazione del creditore dissenziente nelle misure indicate a pag. 19 della relazione dell'OCC
(variabili fra lo 0 ed il 51,57%) costituisce un trattamento migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria e, dunque, legittima l'operazione di
cram down di cui all'art. 80 comma 3 CCII.
In senso contrario non vale obiettare che la relazione dell'OCC non risulta aver approfondito il tema della continuità aziendale, come argomentato dal Giudice di primo grado e ribadito dalla difesa dell' CP_1
: in realtà l'OCC ha esaminato i bilanci verificando l'esistenza di
[...]
un utile che, pur considerato al netto delle imposte e dei contributi dovuti e seppur minimo (circa € 2.000,00 al mese), consente il proseguimento dell'attività imprenditoriale del sig. che costituisce l'unico reddito Per_1
familiare.
Neppure vale far leva sul mancato esame delle ragioni del debito erariale:
la premessa in ordine al carattere marginale dell'utile prodotto dall'attività
imprenditoriale esercitata dal sig. è implicitamente indicativa delle Per_1
ragioni dell'indebitamento erariale determinato anche dalla consistenza numerica (cinque membri) della famiglia con le relative esigenze Per_1
di sussistenza.
Si osserva ancora che, come emarginato da parte reclamante, nessun riscontro probatorio trova l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale i reclamanti godrebbero di redditi ulteriori non dichiarati.
Dal complesso delle considerazioni che precedono e dalle risultanze della relazione dell'OCC discende che deve ritenersi che lo stato di crisi dell'attività imprenditoriale del sig. e la conseguente impossibilità Per_1
della sig.ra (moglie casalinga a carico del sig. di Parte_1 Per_1
soddisfare le proprie obbligazioni sia stato determinato dalla concomitante efficienza causale a) della stipula del mutuo per l'acquisto della prima casa, b) dalla diminuzione del lavoro del sig. che ha portato il Per_1
reddito dell'impresa a livelli marginali e c) dalla concessione del credito all'impresa del sig. “per riequilibrio finanziario” svincolata dai Per_1
corretti parametri di valutazione del merito creditizio utilizzata come rimedio a fronte della marginalità reddituale. Dalle risultanze della relazione dell'OCC e dall'esame degli atti e dei documenti di causa,
inoltre, non emerge alcun elemento probatorio dal quale risulti che i reclamanti abbiano posto in essere atti in frode alla legge.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere riformata revocando la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione Controllata ed omologando il Concordato Minore familiare proposto dai reclamanti.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile – complessità media), alle attività processuali espletate ed al medio livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi
€ 8.740,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge. Quanto alle spese vive le stesse sono liquidate in complessivi € 174,00.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 23 gennaio 2025 revoca la dichiarazione di apertura della Liquidazione Controllata nei confronti dei reclamanti ed omologa il Concordato Minore familiare proposto dai reclamanti stessi dichiarando aperta la relativa procedura;
2. rimette gli atti al Giudice di primo grado per gli adempimenti di competenza;
3. condanna la reclamata costituita a rifondere ai reclamanti le spese di lite del grado liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, in complessivi € 8.470,00,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, ed in complessivi € 174,00 quanto alle spese vive;
4. dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dei reclamanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
SE LI
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
MA NI
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. N. 115/2025 V.G. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SE LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. MA NI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata iscritto a n. 115/2025 R.G. V.G. posto in decisione all'udienza collegiale
del 1° ottobre 2025
OGGETTO: d a
Reclamo avverso la
(C.F. ) e Persona_1 CodiceFiscale_1
sentenza di apertura
(C.F. ) con il Parte_1 CodiceFiscale_2
della Liquidazione patrocinio dell'avv. Daniele Vezzoli del Foro di Brescia (PEC
Controllata
ed elettivamente domiciliati Email_1
cod.: 471999 presso il suo studio in Chiari (BS) Via della Battaglia n. 1 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata sub doc. 1
RECLAMANTI c o n t r o
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'Avvocatura Distretturale dello P.IVA_1
Stato ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in
Brescia, Via Santa Caterina n. 6 nonché all'indirizzo telematico giusta mandato ex lege Email_2
RECLAMATA
In punto: reclamo avverso la sentenza di apertura della Liquidazione
Controllata emessa dal Tribunale di Brescia depositata in data 3 febbraio
2025 e comunicata in data 4 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Deo reclamanti
“- In via preliminare: Per i motivi indicati in atti sospendere l'efficacia
della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in forma collegiale in data
23.01.2025 e pubblicata il 03.02.2025 e per l'effetto ordinare al
liquidatore nominato Dr.ssa di sospendere le operazioni Controparte_2
previste per la liquidazione controllata come indicato art 52 c.c.i.i.;
- In via preliminare subordinata: Per i motivi indicati in atti sospendere
l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in forma
collegiale in data 23.01.2025 e pubblicata il 03.02.2025 e per l'effetto
ordinare al liquidatore nominato Dr.ssa di sospendere Controparte_2
le operazioni previste per la liquidazione controllata nei confronti della
sig.ra come indicato art 52 c.c.i.i.; Parte_1 - In via principale: Per i motivi indicati in atti, in riforma della reclamata
Sentenza, previa eventuale acquisizione del fascicolo di cui al
procedimento nr. 321/2024 R.G. accogliere il presente reclamo e per
l'effetto, revocare l'apertura della procedura di liquidazione controllata
e dichiarare l'apertura della procedura di concordato minore ex art 80
comma III come richiesto in favore del sig. e della Sig.ra Persona_1
con i conseguenti adempimenti di Legge previsti. Parte_1
- In via principale subordinata;
previa assegnazione del termine
perentorio di giorni 15 all'OCC per l'eventuale integrazione della
relazione accogliere il presente reclamo e per l'effetto, revocare
l'apertura della procedura di liquidazione controllata e dichiarare
l'apertura della procedura di concordato minore ex art 80 comma III
come richiesto in favore del sig. e della Sig.ra Persona_1 Parte_1
con i conseguenti adempimenti di Legge previsti.
[...]
- In via ulteriormente subordinata: Per i motivi indicati in atti, in riforma
della reclamata Sentenza, previa eventuale acquisizione del fascicolo di
cui al procedimento nr. 321/2024 R.G., qualora la Corte d'Appello non
ritenga accogliere la domanda di apertura del concordato minore, voglia
procedere alla revoca dell'apertura della procedura di liquidazione
controllata per i motivi indicati nel paragrafo B) del presente reclamo;
- In via gradata: Per i motivi indicati in atti, in riforma della reclamata
Sentenza, previa eventuale acquisizione del fascicolo di cui al
procedimento nr. 321/2024 R.G., qualora la Corte d'Appello non ritenga
accogliere la domanda di apertura del concordato minore, voglia procedere alla revoca dell'apertura della procedura di liquidazione
controllata per i motivi indicati nel paragrafo B) del presente reclamo nei
confronti della sig.ra : Parte_1
- In via istruttoria: Si chiede eventuale termine per il deposito di relazione
integrativa qualora la Corte d'Appello lo ritenesse opportuno;
- Si chiede
di acquisire d'ufficio il fascicolo di cui al nr. 6395/2024 Tribunale di
Brescia - Con refusione di spese del doppio grado di giudizio.”
Della reclamata : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita dichiarare inammissibili e, comunque,
infondati i proposti motivi di reclamo e, conseguentemente, rigettarli.
Spese rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio del 23
gennaio 2025 e dichiaratamente pubblicata in data 3 febbraio 2025 il
Tribunale di Brescia ha respinto la domanda di omologa del Concordato
Minore proposto dai sig.ri e ed ha Persona_1 Parte_1
dichiarato aperta la Liquidazione Controllata degli stessi per la durata minima di tre anni nominando Liquidatore la dott.ssa Controparte_2
Avverso detta sentenza hanno proposto reclamo i sig.ri e Persona_1
chiedendo che, in via preliminare, ne fosse sospesa Parte_1
l'efficacia esecutiva e comunque fosse ordinato al Liquidatore di sospendere le operazioni previste per la Liquidazione Controllata;
nel merito i reclamanti hanno chiesto che fosse disposta la revoca dell'apertura della Liquidazione Controllata e che, invece, fosse omologato il Concordato Minore familiare e fosse dichiarata aperta la relativa procedura;
in via subordinata i reclamanti hanno chiesto che fosse assegnato all'OCC il termine perentorio di 15 giorni e che – in ogni caso e per l'effetto – fosse disposta la revoca dell'apertura della Liquidazione
Controllata e fosse, invece, omologato il Concordato Minore familiare nonché fosse dichiarata aperta la relativa procedura;
in via di ulteriore subordine i reclamanti hanno chiesto che, seppure non fosse stata accolta la domanda di omologa del Concordato Minore, fosse disposta la revoca della procedura di Liquidazione Concordata. A sostegno delle pretese azionate i reclamanti hanno allegato che il Tribunale non aveva omologato la loro proposta di Concordato Minore familiare ritenendo l'insufficienza della documentazione relativa alla continuità aziendale e la carenza dell'analisi dei debiti erariali dei proponenti;
che la richiesta di omologa del Concordato Minore era fondata sull'art. 80 comma 3 CCII che ammette l'omologa del concordato nell'ipotesi in cui l'alternativa liquidatoria non consenta una maggiore soddisfazione del creditore erariale;
che il provvedimento impugnato non aveva in alcun modo esaminato tale questione;
che il profilo della continuità aziendale era stato specificamente esaminato dall'OCC nella relazione;
che anche il profilo delle ragioni del sovraindebitamento e dell'insorgenza dei debiti erariali era stato specificamente esaminato dall'OCC; che la proposta di concordato era stata dichiarata ammissibile con provvedimento in data 2 luglio 2024; che i “redditi ulteriori” ai quali faceva riferimento la sentenza impugnata non trovavano alcun riscontro probatorio;
che all'udienza del
21 gennaio 2025 l'OCC aveva chiesto il termine di quindici giorni per l'integrazione della relazione;
che il Tribunale aveva aperto la
Liquidazione Controllata senza concedere il termine sulla base di contestazioni mai sollevate prima dall' della quale Controparte_1
lamentavano il comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 4 CCII;
che quand'anche non si fosse inteso omologare la procedura di Concordato Minore familiare non si sarebbe comunque potuto dichiarare l'apertura della procedura di Liquidazione
Controllata in quanto l'art. 80, quinto comma, CCII condizionava tale pronuncia all'istanza del debitore;
come la procedura fosse stata avviata dai debitori con una proposta di Concordato Minore familiare e come,
conseguentemente, le disposizioni relative a tale procedura prevalessero su quelle della Liquidazione Controllata, pur suscettibile di essere aperta anche su istanza del creditore;
che essi non avevano posto in essere alcun atto in frode, come d'altronde confermato dalla relativa mancata contestazione sia da parte dell'Agenzia dell'Entrate che nel provvedimento impugnato;
che la procedura di Liquidazione Controllata
risultava meno conveniente per l'IO rispetto alla procedura di
Concordato Minore in quanto l'unico bene di proprietà del sig. era Per_1
costituito dalla quota della casa di abitazione gravata da mutuo ed ipoteca di primo grado;
che, in ogni caso, pur volendo dare prevalenza alle disposizioni dettate per la procedura di Liquidazione Controllata, non era stato loro concesso il termine per il deposito della proposta di una procedura alternativa;
che la proposta di Concordato Minore familiare della sig.ra aveva ottenuto il 100% dei consensi e Parte_1
che nei confronti della stessa l' non vantava alcun Controparte_1
credito; che pertanto l' non era legittimata a chiedere Controparte_1
la Liquidazione Controllata della sig.ra . Parte_1
E' stata fissata udienza per la discussione in contraddittorio dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e comunque di sospensione delle operazioni previste per la Liquidazione Controllata.
Si è costituita l' limitatamente all'istanza di Controparte_1
sospensione eccependone l'inammissibilità per genericità e difetto di allegazione sia in punto fumus boni iuris che in punto periculum in mora
nonché rappresentando come la legittimazione attiva della sig.ra alla proposizione del Concordato Minore imponeva Parte_1
il riconoscimento della relativa legittimazione passiva alla procedura di
Liquidazione Controllata.
Con ordinanza in data 7 maggio 2025 è stata disposta la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione.
Si è costituita nel merito l' contestando la fondatezza Controparte_1
del reclamo.
Con ordinanza in data 27 maggio 2025 il Collegio ha disposto il rinnovo della notifica al Liquidatore nominato dott.ssa che, pur Controparte_2
ritualmente notificata, non si è costituita per l'udienza all'uopo fissata. Anche gli altri creditori, ritualmente notificati, non si sono costituiti.
All'udienza del 1° ottobre 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo risulta fondato e merita accoglimento.
Si osserva, infatti, che la proposta di Concordato Minore familiare formulata dai reclamanti deve essere ritenuta migliorativa, per la reclamata, rispetto all'alternativa liquidatoria grazie alla finanza esterna di
€ 36.000,00 che viene destinata integralmente al soddisfacimento dei creditori unitamente al valore di € 500,00 di una delle auto di proprietà
della sig.ra : dall'esame della relazione dell'OCC, infatti, Parte_1
emerge che il patrimonio dei debitori è costituito a) quanto al sig. Per_1
dalla proprietà di due autocarri (rispettivamente immatricolati nell'anno
2001 e 2003 – dunque da considerare sostanzialmente privi di valore di scambio oltre che necessari al fine di garantire la continuità dell'attività
imprenditoriale di giardinaggio del sig. e di una autovettura Per_1
(immatricolata nell'anno 2012 – dunque avente un valore di scambio sostanzialmente nullo); dalla proprietà di alcuni beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale (tosaerba, decespugliatori,
tagliasiepi, motoseghe, soffiatori – per un valore complessivo di €
1.000,00); dal saldo positivo del c/c di € 649,68 nonché dalla quota del
50% dell'immobile costituente la prima casa adibita ad abitazione familiare;
quanto alla sig.ra dalla proprietà di due autovetture Parte_1 (rispettivamente immatricolate negli anni 2001 e 2014 – con offerta del valore della prima pari ad € 500,00 alla massa dei creditori), dal saldo positivo del c/c bancario di € 42,06 nonché dalla quota del 50%
dell'immobile costituente la prima casa adibita ad abitazione familiare.
Si osserva ancora che, mentre il sig. presenta una variegata Per_1
situazione debitoria che include anche debiti verso l'IO e gli TI
Previdenziali, la sig.ra non è in alcun modo debitrice Parte_1
dell'IO o di TI Previdenziali;
si osserva, inoltre, che la proposta di
Concordato Minore familiare ha ricevuto il voto positivo di tutti i debitori dei reclamanti ad esclusione dell'IO. Quest'ultima circostanza impone di ritenere che, pur volendo aderire alla prospettazione del Giudice di primo grado secondo la quale la Liquidazione Controllata può essere sempre aperta laddove vi sia la domanda di un creditore e sussistano le relative condizioni, l' non risulta in alcun modo Controparte_1
legittimata a chiedere l'apertura della nei Controparte_3
confronti della sig.ra in quanto difetta della qualità soggettiva Parte_1
di “creditore” e la sig.ra in quanto consumatrice, resta estranea Parte_1
al perimetro della Liquidazione Controllata indipendentemente dal fatto che abbia chiesto accesso ad una “procedura familiare di regolazione concordata della crisi”: ne discende che, al più, la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione Controllata avrebbe potuto riguardare il solo sig. il cui patrimonio astrattamente liquidabile può essere Per_1
individuato solo in quello di proprietà di quest'ultimo pari a due autocarri di valore sostanzialmente insignificante, una vettura immatricolata tredici anni fa il cui valore di mercato risulta minimo, beni mobili strumentali all'attività d'impresa di valore irrisorio (€ 1.000,00), un saldo attivo sul c/c bancario sostanzialmente insignificante e la quota del 50% di un immobile gravato da ipoteca di primo grado a favore della CP_4
erogatrice del mutuo per il relativo acquisto;
ne discende che l'alternativa liquidatoria risulta decisamente meno favorevole per l' CP_1
rispetto alla procedura di Concordato Minore proposta dai
[...]
reclamanti quale “famiglia”: costituisce, infatti, fatto notorio che la quota,
anche del 50%, di un immobile adibito a casa familiare legittimamente abitato dall'altro coniuge e dalla prole, subisce sul mercato immobiliare un deprezzamento di entità tale da annullare sostanzialmente i benefici della vendita stessa per i relativi costi sostenuti, tanto più che – nel caso di specie – tale quota in comproprietà risulta gravata da ipoteca di primo grado che assorbirebbe l'intero prezzo della vendita forzata alla luce del breve tempo trascorso dalla stipula del contratto di mutuo (sette anni su trenta di rateazione pattuita per il rimborso) e – quindi – della misura non significativamente rilevante del capitale già restituito.
Appare, dunque, evidente che a fronte di una Liquidazione Controllata che finirebbe per negare all' qualsiasi soddisfazione in Controparte_1
ragione del fatto che il relativo ricavato resterebbe integralmente assorbito dalle spese di procedura (in prededuzione) e dall'ipoteca di primo grado sulla quota dell'immobile di proprietà del sig. effettivamente Per_1
liquidabile, la soluzione concordataria proposta dai reclamanti, in quanto soggetto familiare, garantendo una soddisfazione del creditore dissenziente nelle misure indicate a pag. 19 della relazione dell'OCC
(variabili fra lo 0 ed il 51,57%) costituisce un trattamento migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria e, dunque, legittima l'operazione di
cram down di cui all'art. 80 comma 3 CCII.
In senso contrario non vale obiettare che la relazione dell'OCC non risulta aver approfondito il tema della continuità aziendale, come argomentato dal Giudice di primo grado e ribadito dalla difesa dell' CP_1
: in realtà l'OCC ha esaminato i bilanci verificando l'esistenza di
[...]
un utile che, pur considerato al netto delle imposte e dei contributi dovuti e seppur minimo (circa € 2.000,00 al mese), consente il proseguimento dell'attività imprenditoriale del sig. che costituisce l'unico reddito Per_1
familiare.
Neppure vale far leva sul mancato esame delle ragioni del debito erariale:
la premessa in ordine al carattere marginale dell'utile prodotto dall'attività
imprenditoriale esercitata dal sig. è implicitamente indicativa delle Per_1
ragioni dell'indebitamento erariale determinato anche dalla consistenza numerica (cinque membri) della famiglia con le relative esigenze Per_1
di sussistenza.
Si osserva ancora che, come emarginato da parte reclamante, nessun riscontro probatorio trova l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale i reclamanti godrebbero di redditi ulteriori non dichiarati.
Dal complesso delle considerazioni che precedono e dalle risultanze della relazione dell'OCC discende che deve ritenersi che lo stato di crisi dell'attività imprenditoriale del sig. e la conseguente impossibilità Per_1
della sig.ra (moglie casalinga a carico del sig. di Parte_1 Per_1
soddisfare le proprie obbligazioni sia stato determinato dalla concomitante efficienza causale a) della stipula del mutuo per l'acquisto della prima casa, b) dalla diminuzione del lavoro del sig. che ha portato il Per_1
reddito dell'impresa a livelli marginali e c) dalla concessione del credito all'impresa del sig. “per riequilibrio finanziario” svincolata dai Per_1
corretti parametri di valutazione del merito creditizio utilizzata come rimedio a fronte della marginalità reddituale. Dalle risultanze della relazione dell'OCC e dall'esame degli atti e dei documenti di causa,
inoltre, non emerge alcun elemento probatorio dal quale risulti che i reclamanti abbiano posto in essere atti in frode alla legge.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere riformata revocando la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione Controllata ed omologando il Concordato Minore familiare proposto dai reclamanti.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile – complessità media), alle attività processuali espletate ed al medio livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi
€ 8.740,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge. Quanto alle spese vive le stesse sono liquidate in complessivi € 174,00.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 23 gennaio 2025 revoca la dichiarazione di apertura della Liquidazione Controllata nei confronti dei reclamanti ed omologa il Concordato Minore familiare proposto dai reclamanti stessi dichiarando aperta la relativa procedura;
2. rimette gli atti al Giudice di primo grado per gli adempimenti di competenza;
3. condanna la reclamata costituita a rifondere ai reclamanti le spese di lite del grado liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, in complessivi € 8.470,00,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, ed in complessivi € 174,00 quanto alle spese vive;
4. dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dei reclamanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
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IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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