Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/10/2023, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 03190/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2023, proposto da
Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. ed Euroimpresa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Saitta e Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AL Coating s.r.l. e Sakur s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Pietro Cami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. RFI_DAC/A011/P/2023/0001582 del 6 aprile 2023, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha comunicato l’aggiudicazione della procedura ad AL Coating s.r.l. e Sakur s.r.l.;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale:
- di tutti gli atti e verbali di gara in seduta pubblica e privata, con i quali è stata illegittimamente valutata come ammissibile l’offerta presentata dal costituendo R.T.I. Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. e Euroimpresa s.r.l.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL Coating s.r.l., Sakur s.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con avviso pubblicato in G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 90 del 3 agosto 2022, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. DAC.0079.2022 per l’affidamento dei “ servizi di pitturazioni, pavimentazioni, carenaggio e coibentazioni sulle navi traghetto R.F.I. in servizio nello Stretto di Messina e agli impianti a terra funzionali di competenza della Direzione Operativa Infrastrutture – Navigazione ”, a lotto unico, per un importo posto a base di gara di € 4.354.074,35 al netto IVA, di cui € 93.075,60 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Al punto II.2.4) del bando, inerente alla descrizione dell’appalto, sono indicate come prestazioni dell’appalto quelle di “- carenaggio; - allestimento; - pulizie e sistemazioni; - manutenzioni e pitturazioni; - prestazioni diverse; - manutenzione ordinaria e straordinaria in seno agli impianti a terra funzionali a Navigazione ”.
Tra le condizioni di partecipazione, al punto III.1.2):
- è richiesto che “ Il concorrente per poter essere ammesso a partecipare alla gara, deve aver realizzato con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto (manutenzioni navali), non inferiore a euro 1.451.358,12 (euro un-milione-quattrocento-cinquantunomila-trecento-cinquantotto/12) IVA esclusa ”;
- ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.lgs. 50/2016, “ l’importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza specifica nel settore oggetto della procedura di gara. Inoltre, il valore del fatturato medio annuo specifico richiesto, risulta essere adeguato alla tipologia di prestazioni, che riveste particolare importanza in relazione alla sicurezza e alla regolarità dell’esercizio ferroviario, e all’importo complessivo dell’appalto ”;
- inoltre, “ il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento e da ogni impresa in misura corrispondente alla parte di prestazione che intende eseguire ”.
Alla gara partecipavano due operatori economici:
- il costituendo R.T.I. AL Coating s.r.l. (mandataria)/Sakur s.r.l. (mandante);
- il costituendo R.T.I. Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. (mandataria)/Euroimpresa s.r.l. (mandante).
All’esito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica, con provvedimento del 6 aprile 2023, prot. n. RFI_DAC/A011/P/2023/0001582, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. comunicava l’aggiudicazione della procedura al costituendo R.T.I. AL Coating s.r.l. e Sakur s.r.l.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. ed Euroimpresa s.r.l. impugnano la suddetta aggiudicazione per i seguenti motivi:
1 - Violazione e falsa applicazione del punto G del disciplinare di gara .
Secondo parte ricorrente, il R.T.I. aggiudicatario doveva essere escluso dalla procedura per aver formulato la propria offerta economica in difformità a quanto previsto da punto G del disciplinare, ossia senza l’indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi sulle tariffe richiamate all’art. 7 dello schema di Accordo Quadro;
2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei paragrafi D e G del disciplinare di gara.
Sempre secondo parte ricorrente, la stazione appaltante, non soltanto avrebbe illegittimamente omesso di escludere il R.T.I. aggiudicatario benché questo abbia presentato un’offerta in termini non consentiti dalla lex specialis , ma avrebbe anche illegittimamente consentito al R.T.I. AL Coating s.r.l. – Sakur s.r.l. di sanare tale carenza attraverso la procedura di soccorso istruttorio, non attivabile nei casi di incompletezza e/o incertezza dell’offerta economica;
3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 105, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Parte ricorrente lamenta che tanto la mandataria AL Coating s.r.l. che la mandante Sakur s.r.l. abbiano dichiarato, nei rispettivi D.G.U.E., che non intendono “ subappaltare parte del contratto a terzi ”. Tuttavia, poiché l’oggetto dell’appalto determina la produzione di rifiuti speciali e poiché nessuno dei due operatori economici risulta in possesso dei requisiti speciali per provvedere alla caratterizzazione, gestione e smaltimento dei suddetti rifiuti, non si comprende come il R.T.I. aggiudicatario avrebbe inteso eseguire tali attività, per le quali sono richiesti requisiti di qualificazione particolari;
4 – Violazione e falsa applicazione del punto III.1.1 del bando.
L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché sprovvista del requisito di idoneità professionale richiesto dal bando, per essere il suo oggetto sociale (manutenzioni civili, codice ATECO 25.61.00) ontologicamente diverso da quello dei servizi posti a base di gara (lavorazioni navali, codice ATECO 33.15.00);
5 – Violazione e falsa applicazione del punto III.1.3 del bando.
Il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso anche perché la mandataria AL Coating s.r.l. è risultata sprovvista dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando, avendo dichiarato di non avere alle proprie dipendenze carenatori e attrezzature (ventilatori/estrattori), indispensabili per l’esecuzione dell’appalto;
6 – Violazione e falsa applicazione del punto III.1.2. del bando.
Ed ancora, il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso perché sprovvisto della capacità economica e finanziaria richiesta dal bando (punto III.1.2.).
Invero, AL Coating s.r.l. avrebbe modificato il D.G.U.E. al fine di dichiarare il possesso del requisito della capacità economica e finanziaria richiesta;
7 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso anche in conseguenza del fatto che non sono state compiutamente specificate “ le parti del servizio […] che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ”, in violazione dell’art. 48, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016;
8 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Parte ricorrente deduce poi irregolarità della dichiarazione del R.T.I. aggiudicatario circa il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
9 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In ultimo, il D.G.U.E. della controinteressata AL Coating s.r.l. sarebbe sottoscritto dall’amministratore unico della società (sig.ra Concetta AL), senza indicazione del nominativo del direttore tecnico tenuto a rendere le dichiarazioni di cui all’80, del d. lgs. n. 50/2016.
Resistono al ricorso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nonché le società AL Coating s.r.l. e Sakur s.r.l., riunite in R.T.I. con atto pubblico del 25 settembre 2023, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con ricorso incidentale, ritualmente notificato e depositato, le società AL Coating s.r.l. e Sakur s.r.l. impugnano gli atti di gara con cui è stata ammessa l’offerta presentata dal costituendo R.T.I. Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. ed Euroimpresa s.r.l., per i seguenti motivi:
I.- Violazione e falsa applicazione del punto III.1.3 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dei punti D) e I) del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del d. lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e della carenza dei presupposti.
Secondo il R.T.I. aggiudicatario, il costituendo R.T.I. Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. ed Euroimpresa s.r.l. andava escluso dalla gara per inidoneità del certificato di qualità ISO 9001:2015 (n. IT87700A) della Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. emesso in data 23 gennaio 2020 dalla società LM IC TE (così come dichiarato nel D.G.U.E. e prodotto in sede di gara) in quanto:
a) non sarebbe in corso di validità;
b) non sarebbe comunque rilasciato da un organismo certificatore accreditato da un Ente aderente all’E.A. ( European Accreditation of IC ) e/o all’I.A.F. ( International Accreditation Forum );
II.- Violazione e falsa applicazione del punto III.1.2. del bando.
Il costituendo R.T.I. Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. ed Euroimpresa s.r.l. doveva essere escluso anche perché sprovvisto della capacità economica e finanziaria richiesta dal bando, avendo la mandante Euroimpresa s.r.l. dichiarato un fatturato specifico nel settore delle “ manutenzioni navali ” incongruo rispetto a quello dichiarato per lavori di carpenteria;
III.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 79, comma 5 bis, del d. lgs. 50/2016.
In ultimo, il costituendo R.T.I. Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. ed Euroimpresa s.r.l. non avrebbe presentato la domanda di partecipazione nel termine fissato dal bando.
Resistono al ricorso Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. ed Euroimpresa s.r.l., sostenendo la sussistenza di tutti i requisiti per partecipare alla gara.
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso principale è fondato.
In particolare, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il sesto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del punto III.1.2) del bando, non avendo il R.T.I. aggiudicatario indicato un fatturato riconducibile in maniera inequivocabile al settore “ manutenzione navale ” così come richiesto dalla lex specialis .
Nello specifico, il punto III.1.2) del bando, dedicato ai requisiti di “ Capacità economica e finanziaria ”, stabilisce che:
- il concorrente, per poter essere ammesso a partecipare alla gara, “ deve aver realizzato con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto (manutenzioni navali), non inferiore a euro 1.451.358,12 (euro un-milione-quattrocento-cinquantunomila-trecento-cinquantotto/12) IVA esclusa ”;
- ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.lgs. 50/2016, “ l’importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza specifica nel settore oggetto della procedura di gara. Inoltre, il valore del fatturato medio annuo specifico richiesto, risulta essere adeguato alla tipologia di prestazioni, che riveste particolare importanza in relazione alla sicurezza e alla regolarità dell’esercizio ferroviario, e all’importo complessivo dell’appalto ”;
- in caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi, “ il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento e da ogni impresa in misura corrispondente alla parte di prestazione che intende eseguire ”.
Il disciplinare di gara ribadisce che sono ammessi a partecipare alla procedura di gara soltanto gli operatori economici “ in possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del bando ”.
Circa il contenuto della domanda di partecipazione, il disciplinare di gara prevede l’utilizzo dei modelli aggiornati scaricabili dall’area “Allegati” dell’evento online riferito alla specifica gara sul Portale Acquisti di RFI, senza possibilità di “ apportarvi modifica alcuna ”.
Contrariamente a quanto previsto nel bando, la società AL Coating s.r.l. ha modificato il D.G.U.E. nella parte relativa al settore di attività oggetto dell’appalto cui è richiesto si riferisca il fatturato specifico medio annuo da dichiarare, aggiungendo alla dicitura “ manutenzioni navali ” quella di “ impianti a terra ”.
In presenza di una prescrizione chiara, nel senso che fosse vietata la modifica dei documenti unilateralmente predisposti dalla dichiarazione appaltante, ritiene il Collegio che la dichiarazione presentata dalla società non possa considerarsi valida (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28 febbraio 2023, n.3422; T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 25 luglio 2023, n. 2483).
A ciò si aggiunge quanto segue.
Il modello di D.G.U.E. messo a disposizione dalla stazione appaltante era perfettamente rispondente alle indicazioni del bando di gara, là dove - si ribadisce - è stabilito in maniera inequivocabile che il fatturato specifico richiesto dovesse riguardare esclusivamente il settore delle “ manutenzioni navali ”.
Nello specifico, il bando di gara, ai fini dell’ammissione alla gara, richiedeva la dichiarazione che il fatturato specifico medio annuo dell’operatore economico nel settore di attività oggetto dell’appalto - “ manutenzioni navali ” - riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non fosse inferiore a € 1.451.358,12; dichiarazione poi comprovata per le società di capitali:
- mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico (manutenzioni navali) dichiarato; ovvero
- mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato;
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.
Non sembrano sussistere ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1589).
È vero poi che lo stesso bando richiama, nel perimetrare le prestazioni riconducibili all’oggetto dell’appalto, oltre ai servizi di pitturazione, pavimentazione, carenaggio e coibentazioni a bordo delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, anche la “ manutenzione ordinaria e straordinaria in seno agli impianti a terra funzionali a Navigazione ”.
Ciò, tuttavia, non vuole dire che la dichiarazione - e successiva prova - del fatturato specifico potesse riguardare il settore generico degli “ impianti a terra ”, essendo ancora una volta circoscritto il settore agli impianti a terra “ funzionali alla navigazione ”.
Significativo risulta, altresì, il codice CPV 50241000, il quale si riferisce specificamente ai “ Servizi di riparazione e manutenzione di navi ”, utilizzato proprio per individuare puntualmente l’oggetto dell’affidamento.
Non è, infine, trascurabile, come osserva condivisa giurisprudenza, che nel settore navale “ l’esigenza di specificità delle pregresse prestazioni valutabili si collega, in modo ragionevole, alla specificità degli impianti di condizionamento installati sulle navi, i quali evidenziano una serie di peculiarità tali da imporre, ai fini della corretta esecuzione del servizio, la conoscenza di dettagli tecnici e di “know how”, che sono specifici e diversi rispetto a quanto è generalmente richiesto dagli impianti di condizionamento comuni, atteso che non appaiono esportabili direttamente al settore navale esperienze professionali maturate negli ordinari contesti edilizi civili.
Non deve infatti essere trascurato che le grandi unità navali…sono vere e proprie “città galleggianti” dotate di impianti del tutto peculiari, non allacciati, per esempio, alle reti idriche ed energetiche convenzionali a cui si allacciano, viceversa, gli impianti in uso negli ordinari contesti civili oppure industriali su terraferma.
Tali profili di oggettiva peculiarità degli impianti (da pulire, bonificare, sanificare) e degli ambienti di lavoro su nave rendono chiare e meritevoli di adeguata valutazione le ragioni sottese alla sopracitata disposizione di cui al par. 3.2. del bando laddove, nel perimetrare il requisito del fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto di appalto, afferma che “tale requisito è richiesto in considerazione della entità, della complessità, della specificità dell'appalto e della necessaria esperienza che devono possedere gli operatori economici affidatari” ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 11 aprile 2023, n.6257).
Ad ogni modo, i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza impediscono di ritenere valida una dichiarazione resa con un’inammissibile - ed espressamente vietata - modifica del modello messo a disposizione dall’Amministrazione.
Le stesse esigenze di tutela della trasparenza e della par condicio escludono, altresì, che la stazione appaltante possa discostarsi dalle prescrizioni della lex specialis .
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, non avendo la società AL Coating s.r.l. dimostrato il possesso di un requisito di partecipazione.
Anche il ricorso incidentale è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, il Collegio ritiene destituita di fondamento l’eccezione di tardività formulata in relazione al motivo del ricorso incidentale inerente all’appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea dell’ente certificatore (ossia, LM IC TE).
Invero, il ricorrente in via incidentale ha contestato sin da subito la spendibilità della certificazione di qualità rilasciata da LM IC TE in quanto non organismo validamente accreditato, salvo poi ulteriormente specificarne le ragioni.
Tanto chiarito, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento proprio la censura attinente alla spendibilità nella gara in oggetto della certificazione di qualità ISO 9001 rilasciato dall’ente certificatore inglese LM IC TE.
Invero, come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato, concordando con le posizioni al riguardo assunte da European Accreditation, ossia l’organismo europeo deputato alla regolazione e alla vigilanza nel settore del sistema degli accreditamenti sulle certificazioni di qualità:
- “ Da un esame complessivo della normativa eurounitaria ed interna in materia di appalti (art. 62 direttiva 2014/25/UE, applicabile agli aeroporti, e art. 87 decreto legislativo n. 50 del 2016) emerge un sistema pacificamente imperniato, con riguardo alle c.d. certificazioni di qualità, sul sistema di accreditamento di cui al Regolamento CE n. 765/2008 ”;
- “ sono a tal fine accettati, dalle stazioni appaltanti, i certificati di qualità rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri (c.d. organismi di valutazione di conformità) il cui accreditamento sia stato a sua volta ottenuto da un organismo di accreditamento unico nazionale o comunque, in via eccezionale, di altri Stati membri (cfr. le deroghe contenute, rispetto al principio dell'unico organismo nazionale di accreditamento, nell'art. 4, par. 2, e nell'art. 7, par. 1, del suddetto Regolamento comunitario) ” (Consiglio di Stato sez. V, 21 aprile 2023, n.4089).
Proprio per effetto della Brexit, quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, la certificazione rilasciata da LM IC TE non era quindi utilizzabile per partecipare alla gara.
Destituita di fondamento è, peraltro, l’obiezione secondo cui i principi espressi dal Consiglio di Stato non potrebbero trovare applicazione, essendo stati enunciati solo successivamente all’apertura e conclusione della procedura in esame.
Osserva il Collegio che il Consiglio di Stato si è soltanto limitato ad interpretare le norme che trovano applicazione nel settore degli appalti.
In conseguenza, non viene in discussione un’inammissibile applicazione retroattiva di norme giuridiche bensì una sempre possibile attività di interpretazione giudiziale delle norme giuridiche (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 15 settembre 2023, n. 5102).
In definitiva, per le ragioni esposte, sono meritevoli di accoglimento sia il ricorso principale che quello incidentale, con assorbimento delle ulteriori censure.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato e il rigetto della domanda di risarcimento (in forma specifica) formulata da Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. ed Euroimpresa s.r.l., dovendo la gara essere rinnovata.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
- accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. RFI_DAC/A011/P/2023/0001582 del 6 aprile 2023, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha comunicato l’aggiudicazione della procedura ad AL Coating s.r.l. e Sakur s.r.l.;
- accoglie il ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di risarcimento formulata da Nettuno Multiservizi s.c.a.r.l. ed Euroimpresa s.r.l. nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO