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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1381 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Savarino e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno Ordinario di Invalidità
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche. La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente e abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
1 Parte ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare;
a stretto rigore, nel ricorso non viene neppure specificato quale sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente agisce “avverso la fissazione termine per contestazione”, e “Avverso tale decreto, già contestato, … propone opposizione”. Questo errore di prospettiva, consistente nel fatto che l'impugnazione è rivolta verso il decreto del giudice che ha fissato il termine per contestare la CTU, e non verso il ragionamento praticato dal consulente, ha probabilmente inciso sul contenuto del ricorso (che non tiene in considerazione alcuno dei passaggi logici articolati dall'ausiliario). Movendo dall'idea che “La consulenza tecnica, chiesta dal Sig. ed indi Pt_1 autorizzata dal Tribunale, avrebbe dovuto… giungere all'accertamento del requisito sanitario…” e desumendo (apoditticamente) che la perizia depositata in fase di ATP sarebbe “incongrua e, pertanto, meritevole di revisione”, il ricorrente si è limitato a elencare la proprie patologie e a depositare una consulenza di un medico privato il quale così descrive il ricorrente: “soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, con notevole limitazione dei movimenti del rachide e degli arti superiori, in particolare a carico della spalla sinistra, del rachide e di entrambe me mani con deficit della forza prensile. Inoltre, lo stesso risulta affetto da una cardiopatia ischemica in II – III classe NYHA che determina una ulteriore riduzione della tolleranza agli sforzi psico – fisici”. Tuttavia, il CTU ha riscontrato un “trofismo e tono muscolare nella norma” e ha appurato che gli esiti degli interventi chirurgici effettuati sulla persona del ricorrente (riepilogati a pag. 7 della consulenza) hanno avuto tutti “scarsa incidenza funzionale”. Per quanto poi concerne la cardiopatia ischemica, il CTU ha chiarito che la stessa è ascrivibile alla II Classe NYHA, e comporta solo una “lieve limitazione dell'attività fisica ordinaria”.
2 A fronte di tale consulenza tecnica, il ricorrente non ha presentato le osservazioni nel termine concesso ex art. 195 cpc., ma si è limitato a depositare la contestazione di cui all'art. 445-bis cpc e poi a depositare il ricorso oggi in decisione, ancora una volta senza spiegare le ragioni per le quali il CTU avrebbe errato, ma limitandosi a depositare una CTP che addiviene a un diverso risultato.
Va ribadito, però, che in assenza di contestazioni aventi a oggetto l'iter logico seguito dall'ausiliario del giudice, si deve presumere che il suo operato sia stato corretto, attesa la posizione di terzietà che lo contraddistingue (a differenza di quanto avviene per il medico nominato dalla parte). In altri termini, posto che ci si trova di fronte a un contrasto di risultati, e non di ragionamenti, va detto che non si può affatto escludere che sia stato il consulente di parte ad enfatizzare le limitazioni sofferte dal ricorrente, e non il consulente d'ufficio a sottovalutare l'impatto delle medesime.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite seguono la soccombenza (dal momento che, non solo al ricorso non è allegata alcuna dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente, come chiesto dall'art. 152 d. att. cpc., ma pure la dichiarazione del difensore secondo la quale “Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. … si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile”, ha un contenuto incomprendibile).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 18/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Savarino e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno Ordinario di Invalidità
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche. La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente e abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
1 Parte ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare;
a stretto rigore, nel ricorso non viene neppure specificato quale sia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente agisce “avverso la fissazione termine per contestazione”, e “Avverso tale decreto, già contestato, … propone opposizione”. Questo errore di prospettiva, consistente nel fatto che l'impugnazione è rivolta verso il decreto del giudice che ha fissato il termine per contestare la CTU, e non verso il ragionamento praticato dal consulente, ha probabilmente inciso sul contenuto del ricorso (che non tiene in considerazione alcuno dei passaggi logici articolati dall'ausiliario). Movendo dall'idea che “La consulenza tecnica, chiesta dal Sig. ed indi Pt_1 autorizzata dal Tribunale, avrebbe dovuto… giungere all'accertamento del requisito sanitario…” e desumendo (apoditticamente) che la perizia depositata in fase di ATP sarebbe “incongrua e, pertanto, meritevole di revisione”, il ricorrente si è limitato a elencare la proprie patologie e a depositare una consulenza di un medico privato il quale così descrive il ricorrente: “soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, con notevole limitazione dei movimenti del rachide e degli arti superiori, in particolare a carico della spalla sinistra, del rachide e di entrambe me mani con deficit della forza prensile. Inoltre, lo stesso risulta affetto da una cardiopatia ischemica in II – III classe NYHA che determina una ulteriore riduzione della tolleranza agli sforzi psico – fisici”. Tuttavia, il CTU ha riscontrato un “trofismo e tono muscolare nella norma” e ha appurato che gli esiti degli interventi chirurgici effettuati sulla persona del ricorrente (riepilogati a pag. 7 della consulenza) hanno avuto tutti “scarsa incidenza funzionale”. Per quanto poi concerne la cardiopatia ischemica, il CTU ha chiarito che la stessa è ascrivibile alla II Classe NYHA, e comporta solo una “lieve limitazione dell'attività fisica ordinaria”.
2 A fronte di tale consulenza tecnica, il ricorrente non ha presentato le osservazioni nel termine concesso ex art. 195 cpc., ma si è limitato a depositare la contestazione di cui all'art. 445-bis cpc e poi a depositare il ricorso oggi in decisione, ancora una volta senza spiegare le ragioni per le quali il CTU avrebbe errato, ma limitandosi a depositare una CTP che addiviene a un diverso risultato.
Va ribadito, però, che in assenza di contestazioni aventi a oggetto l'iter logico seguito dall'ausiliario del giudice, si deve presumere che il suo operato sia stato corretto, attesa la posizione di terzietà che lo contraddistingue (a differenza di quanto avviene per il medico nominato dalla parte). In altri termini, posto che ci si trova di fronte a un contrasto di risultati, e non di ragionamenti, va detto che non si può affatto escludere che sia stato il consulente di parte ad enfatizzare le limitazioni sofferte dal ricorrente, e non il consulente d'ufficio a sottovalutare l'impatto delle medesime.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite seguono la soccombenza (dal momento che, non solo al ricorso non è allegata alcuna dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente, come chiesto dall'art. 152 d. att. cpc., ma pure la dichiarazione del difensore secondo la quale “Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. … si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile”, ha un contenuto incomprendibile).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 18/02/2025 Il giudice
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