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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21943/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. MARIA ELENA Parte_1 C.F._1
MASTAGLIA
e
(c.f.: ) con l'avv. ELISA FEDERICI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Assegnazione definitiva della casa coniugale, con gli arredi e corredi ivi presenti, al IG. Parte_2
esclusivo proprietario della stessa.
[...]
Per_ 2) Affidamento condiviso del figlio minore nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 337 bis
e ss. cod. civ., con fissazione della sua residenza presso l'abitazione della madre e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé quando lo desideri, compatibilmente con gli impegni dei genitori e le eIGenze e la volontà del minore.
Poiché nell'ultimo periodo il minore ha manifestato una certa resistenza nel vedere e stare con il padre, le visite saranno gestite dai genitori temendo conto di tale situazione, che si spera essere
1 provvisoria, con l'impegno di entrambi a chiedere gli opportuni supporti ove la situazione dovesse permanere.
Le decisioni ordinarie saranno assunte dal genitore che ha con sé il figlio mentre le decisioni più importanti dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
3) A parziale modifica delle condizioni assunte in sede di separazione, il IG. dalla Parte_2
data di deposito del ricorso, verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario entro Parte_1
Per_ il giorno 13 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma mensile di Euro 350,00, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, sino all'indipendenza economica del figlio stesso. Quanto alle spese straordinarie, le Parti concordano di seguire il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, allegato al ricorso introduttivo del giudizio e sottoscritto dai coniugi (cfr. doc. 6), che verranno sostenute, previa esibizione delle relative pezze giustificative, in parti uguali;
sempre a decorrere dalla data di deposito del ricorso non sarà più versato dal IG. l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione dei coniugi in favore Parte_2
della IG.ra . Parte_1
Per_ 4) I coniugi concordano che l'importo dell'assegno unico spettante per il figlio verrà richiesto per intero dal IG. il quale ne riconoscerà il 50% alla IG.ra . Parte_2 Parte_1
Per_ 5) La IG.ra acconsente a che il IG. porti il figlio dalla Parte_1 Parte_2
nonna materna almeno una volta al mese, ove il minore lo voglia, nonché, senza restrizioni e in completa libertà, dai nonni paterni.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di aver separatamente definito ogni diversa questione di natura finanziaria e patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto qui previsto.
7) I coniugi esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio del figlio minore ”. Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 16/08/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PIAN CAMUNO, BS (atto n. 5, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21943/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. MARIA ELENA Parte_1 C.F._1
MASTAGLIA
e
(c.f.: ) con l'avv. ELISA FEDERICI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Assegnazione definitiva della casa coniugale, con gli arredi e corredi ivi presenti, al IG. Parte_2
esclusivo proprietario della stessa.
[...]
Per_ 2) Affidamento condiviso del figlio minore nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 337 bis
e ss. cod. civ., con fissazione della sua residenza presso l'abitazione della madre e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé quando lo desideri, compatibilmente con gli impegni dei genitori e le eIGenze e la volontà del minore.
Poiché nell'ultimo periodo il minore ha manifestato una certa resistenza nel vedere e stare con il padre, le visite saranno gestite dai genitori temendo conto di tale situazione, che si spera essere
1 provvisoria, con l'impegno di entrambi a chiedere gli opportuni supporti ove la situazione dovesse permanere.
Le decisioni ordinarie saranno assunte dal genitore che ha con sé il figlio mentre le decisioni più importanti dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
3) A parziale modifica delle condizioni assunte in sede di separazione, il IG. dalla Parte_2
data di deposito del ricorso, verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario entro Parte_1
Per_ il giorno 13 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma mensile di Euro 350,00, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, sino all'indipendenza economica del figlio stesso. Quanto alle spese straordinarie, le Parti concordano di seguire il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, allegato al ricorso introduttivo del giudizio e sottoscritto dai coniugi (cfr. doc. 6), che verranno sostenute, previa esibizione delle relative pezze giustificative, in parti uguali;
sempre a decorrere dalla data di deposito del ricorso non sarà più versato dal IG. l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione dei coniugi in favore Parte_2
della IG.ra . Parte_1
Per_ 4) I coniugi concordano che l'importo dell'assegno unico spettante per il figlio verrà richiesto per intero dal IG. il quale ne riconoscerà il 50% alla IG.ra . Parte_2 Parte_1
Per_ 5) La IG.ra acconsente a che il IG. porti il figlio dalla Parte_1 Parte_2
nonna materna almeno una volta al mese, ove il minore lo voglia, nonché, senza restrizioni e in completa libertà, dai nonni paterni.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di aver separatamente definito ogni diversa questione di natura finanziaria e patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto qui previsto.
7) I coniugi esprimono assenso al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento necessario per l'espatrio del figlio minore ”. Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 16/08/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PIAN CAMUNO, BS (atto n. 5, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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