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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/07/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6479/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 6479/2017 R.G.
TRA
, c.f. , parte elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liata in Ottaviano (NA) alla Piazza San Gennarello, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Emilio Iovino (c.f. ) dal quale è rappresenta- C.F._2
ta e difesa in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
c.f. , parte elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
LI d'AR (NA) alla via Mancini n.12 presso lo studio dell'Avv. Roc- co Auriemma e rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Fa- brizio Forzati C.F._3
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportan- dosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente adiva l'intestato Tri- bunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità del D.I. per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 D. Lgs.
1.9.1993 n. 385; 2) accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della nei confronti della sig.ra in relazio- CP_1 Parte_1
ne al contratto di finanziamento e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare la violazione da parte della CP_1
dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto di finanziamento e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, nonché al maggior danno ex art. 96 cpc.”.
Si costituiva la opposta così concludendo: “In via principale, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto per tutte le causali di cui in nar- rativa, confermando integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo n.1642/2017 Rg. n.3909/2017 emesso dal Tribunale di Nola, e per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore della la Pt_1 Controparte_1
complessiva somma di €.6.159,49, oltre interessi come richiesti nel ricorso per ingiunzione di pagamento fino al soddisfo ed €.685,50 spese legali oltre spese generali, Iva e Cpa;
3) in via del tutto subordinata, in caso di revoca del D.I. opposto, accertare il credito vantato a titolo di capitale, interessi e spese dalla
[...
[...] [...]
e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento di Parte_2 Pt_1
quel maggior e/o minor importo che verrà accertato in corso dell'odierno giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Instaurato il processo innanzi alla scrivente e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo- sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
3
Nel merito, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo reso.
Quanto alla dedotta insufficienza documentale ed al mancato rispetto da parte della banca degli oneri probatori di cui si duole l'opponente, è d'uopo ricorda- re che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore conve- nuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui prete- sa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore con- venuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'al- trui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adem- pimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligen- za, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr.
Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
Alla luce di tali premesse in diritto, deve ritenersi che la opposta abbia piena- mente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la pro- duzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento per cui è causa, contenente la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate e del piano di rimborso rateale. Ha, inoltre, prodotto copia del bonifico quale
4
prova dell'erogazione del credito (del resto neppure contestata dalla opponen- te) e la lista movimenti oltre che gli estratti conto, da cui si evince l'esatto ammontare della pretesa creditoria vantata nei confronti dell'opponente.
Del resto non può fare a meno di rilevarsi la palese inconferenza e genericità dei motivi di opposizione, con i quali ci si limita a contestare in maniera del tutto apodittica la sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto in- giuntivo dolendosi della veridicità dell'estratto tout court senza null'altro ag- giungere, di tal che anche l'estratto debba considerarsi di fatto incontestato.
Deve concludersi, quindi, per il sicuro rigetto dell'opposizione, con conse- guente assorbimento delle ulteriori domande e integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione al valore della con- troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di €.2.540,00 per compensi professionali, CP_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se do- vute, come per legge.
Così deciso in Nola, 15.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 6479/2017 R.G.
TRA
, c.f. , parte elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liata in Ottaviano (NA) alla Piazza San Gennarello, n. 14, presso lo studio dell'Avv. Emilio Iovino (c.f. ) dal quale è rappresenta- C.F._2
ta e difesa in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
c.f. , parte elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
LI d'AR (NA) alla via Mancini n.12 presso lo studio dell'Avv. Roc- co Auriemma e rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Fa- brizio Forzati C.F._3
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportan- dosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente adiva l'intestato Tri- bunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità del D.I. per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 D. Lgs.
1.9.1993 n. 385; 2) accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della nei confronti della sig.ra in relazio- CP_1 Parte_1
ne al contratto di finanziamento e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare la violazione da parte della CP_1
dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto di finanziamento e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, nonché al maggior danno ex art. 96 cpc.”.
Si costituiva la opposta così concludendo: “In via principale, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto per tutte le causali di cui in nar- rativa, confermando integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo n.1642/2017 Rg. n.3909/2017 emesso dal Tribunale di Nola, e per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore della la Pt_1 Controparte_1
complessiva somma di €.6.159,49, oltre interessi come richiesti nel ricorso per ingiunzione di pagamento fino al soddisfo ed €.685,50 spese legali oltre spese generali, Iva e Cpa;
3) in via del tutto subordinata, in caso di revoca del D.I. opposto, accertare il credito vantato a titolo di capitale, interessi e spese dalla
[...
[...] [...]
e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento di Parte_2 Pt_1
quel maggior e/o minor importo che verrà accertato in corso dell'odierno giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Instaurato il processo innanzi alla scrivente e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo- sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
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Nel merito, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo reso.
Quanto alla dedotta insufficienza documentale ed al mancato rispetto da parte della banca degli oneri probatori di cui si duole l'opponente, è d'uopo ricorda- re che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore conve- nuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui prete- sa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore con- venuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'al- trui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adem- pimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligen- za, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr.
Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
Alla luce di tali premesse in diritto, deve ritenersi che la opposta abbia piena- mente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la pro- duzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento per cui è causa, contenente la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate e del piano di rimborso rateale. Ha, inoltre, prodotto copia del bonifico quale
4
prova dell'erogazione del credito (del resto neppure contestata dalla opponen- te) e la lista movimenti oltre che gli estratti conto, da cui si evince l'esatto ammontare della pretesa creditoria vantata nei confronti dell'opponente.
Del resto non può fare a meno di rilevarsi la palese inconferenza e genericità dei motivi di opposizione, con i quali ci si limita a contestare in maniera del tutto apodittica la sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto in- giuntivo dolendosi della veridicità dell'estratto tout court senza null'altro ag- giungere, di tal che anche l'estratto debba considerarsi di fatto incontestato.
Deve concludersi, quindi, per il sicuro rigetto dell'opposizione, con conse- guente assorbimento delle ulteriori domande e integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione al valore della con- troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di €.2.540,00 per compensi professionali, CP_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se do- vute, come per legge.
Così deciso in Nola, 15.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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