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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 4734/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad
ordinanza-ingiunzione
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Catucci, giusta procura in atti Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Mancarelli, giusta mandato in atti, conferito in virtù di determinazione dirigenziale n. 119 del 30.11.2023
resistente
****
All'udienza del 19 marzo 2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter cpc, giusta ordinanza del 12.12.2024 ed in mancanza di opposizione, le parti sono comparse mediante deposito di note scritte nel termine assegnato, da considerarsi udienza a tutti gli effetti, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, “In via principale disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 2023/290 emessa dalla
Camera di Commercio di Taranto – Ufficio Sanzioni in data 26/07/2023 (data del protocollo) e notificata in data 07/08/2023 alla Sig.ra tramite il servizio postale, con il quale ordinava e ingiungeva a Parte_1
“ di versare gli importi di: € 4.589,50 quale sanzione amministrativa. € 15,00 quali diritti di Parte_1 notifica e spese ufficio per complessivi € 4.604,50 (Quattromilaseicentoquattro/50) utilizzando l'allegato
modello F23 nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, decorso
inutilmente il quale la Camera di commercio procederà alla riscossione di quanto dovuto a mezzo di esecuzione forzata a norma dell'art.27 della legge 24/11/1981, n .689” ordinando altresì la confisca de
“la merce non conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia, giusto verbale redatto dal predetto
Organo accertatore”; In via subordinata ridurre l'importo della sanzione pecuniaria comminata dalla
Camera di Commercio di Taranto in ragione delle difficoltà economiche della ricorrente e della sproporzione con il valore indicato dagli agenti della Guardia di Finanza. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
1 per parte resistente, “si insiste per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o comunque totalmente infondato in fatto e diritto. Vinte le spese di giudizio”.
Nel giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter cpc,
viste le deduzioni e conclusioni delle parti, si pronuncia sentenza che definisce il giudizio, il cui dispositivo e la cui esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione sono considerarsi letti in udienza ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 127 ter cpc, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.09.2023, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
ingiunzione n. 209/2023 emessa dalla di il 24.07.2023 e notificata in data 7.8.2023, CP_2 CP_1 con cui le è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 4.589,50, maggiorata di spese di notifica, per la violazione degli artt. 6, 7, 9 e 11 d.lgs. n. 206/2005.
Il provvedimento sanzionatorio è stato emesso sulla base del verbale di contestazione e sequestro n.
38302/2023 del 21.01.2023, con cui da parte dei militari della Guardia di Finanza-Compagnia di Manduria
è stata accertata nell'esercizio commerciale Shopping Smile di titolarità di sito in Fragagnano, Parte_1
la presenza di articoli esposti per la vendita, in numero complessivo di 4.757 (analiticamente distinti ed elencati in verbale per tipologia, numero di unità e relativo prezzo di vendita) in assenza delle informazioni di contenuto minimo e con le modalità imposte, oltre che in lingua italiana, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 6, 7, 9 e 11 d.lgs. n. 206/2005, che ha recepito le prescrizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.
Con il medesimo verbale è stato disposto il sequestro dei beni oggetto dell'illecito immediatamente contestato e indicata in Euro 1.032,00 la sanzione amministrativa per la definizione del procedimento, in misura pari al doppio del minimo edittale di cui all'art. 12, 1° comma, d.lgs. 206/2005.
Rigettata l'istanza di dissequestro e disposta l'audizione personale della parte, l'autorità procedente, a cui
è stato trasmesso il rapporto e gli atti dell'accertamento (compresa la documentazione fotografica), verificato il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di legge, ha emesso l'ordinanza – ingiunzione oggi impugnata, determinando la sanzione, in applicazione del citato art. 12 ovvero in entità pari alle unità poste in vendita per il prezzo indicato per ogni unità.
L'opposizione è stata fondata su tre motivi: la genericità della descrizione dei beni sottoposti a sequestro, oggetto dell'illecito contestato;
la mancanza di conoscenza da parte della ricorrente dell'assenza della apposizione degli elementi essenziali di cui agli art. 6,7,9 e 11 d.lgs 206/2005; la sproporzione dell'entità
della sanzione irrogata in relazione alla merce ed alla misura indicata in verbale.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 14.12.2023, l'amministrazione resistente ha prodotto gli atti dell'accertamento ed ha puntualmente contestato i motivi di ricorso, sostenendo la legittimità del procedimento sanzionatorio, anche con riferimento al criterio di determinazione della sanzione, e la sussistenza nel merito dell'illecito contestato, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, 2 in virtù della fede privilegiata da cui è assistito il verbale di accertamento e della sostanziale consapevolezza della ricorrente di aver posto in commercio prodotti privi delle informazioni imposte per la sicurezza del consumatore.
Sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta, la causa è stata istruita esclusivamente con prove documentali, giungendo al vaglio decisionale sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da note scritte in atti.
******
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa del codice del consumo per quanto di interesse: in base all'art. 6 del d.lgs. n. 206 del 06.09.2005, i prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale devono riportare, in modo chiaro e leggibile, le indicazioni relative: “a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”; a mente del successivo art. 7, le indicazioni suddette devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore e quelle di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6,
possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi, mentre l'art. 9 impone che le stesse informazioni devono essere rese “almeno” in lingua italiana e l'art. 11 fa espresso divieto di commercializzare nel territorio italiano prodotti privi delle informazioni elencate nell'art. 6; il mancato rispetto del divieto è sanzionato, in via amministrativa, dall'art. 12.
In punto di riparto dell'onere probatorio, giova precisare che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., e pertanto grava sulla pubblica amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, dovendo invece quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione dalla responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. civ. n. 1921/24.1.2019; n. 30148 del 22/11/2024).
Va, inoltre, precisato che l'opposizione è devolutiva e mira ad un complessivo accertamento negativo della pretesa fondata su un'ordinanza-ingiunzione che ha applicato una sanzione amministrativa o che ha disposto una confisca, con effetti costitutivi, fatto salvo il principio dispositivo della domanda, secondo cui l'oggetto del giudizio è limitato ai motivi di ricorso, non potendo il giudice annullare il 3 provvedimento impugnato per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto introduttivo (Cass.
n. 9178 del 16/04/2010) o prendere in considerazione motivi di opposizione dedotti per la prima volta dopo l'inizio del giudizio, salvo che l'amministrazione opposta abbia accettato il contraddittorio al riguardo (Cass. n. 6505 del 14/03/2017).
Nella fattispecie, l'opponente ha affidato il ricorso, quanto alla dedotta insussistenza dell'illecito nella duplice componente oggettiva e soggettiva, alla genericità della descrizione degli oggetti la cui esposizione per la vendita è stata constatata dagli agenti accertatori ed alla mancanza di conoscenza dell'obbligo di informazione cui era tenuta.
Quanto all'elemento soggettivo, è appena il caso di osservare, ad avallo dell'infondatezza della invocata esimente, che “in materia di sicurezza ed etichettatura delle merci, il dettagliante che immette sul mercato prodotti privi delle informazioni prescritte è sanzionabile, alla stregua di un'interpretazione
sistematica della relativa disciplina, per la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 6 del d.lgs.
n. 206 del 2005, senza che possa invocare la propria buona fede per aver acquistato i prodotti da
rivenditori autorizzati o grossisti, trattandosi di errore di diritto non scusabile, stante la semplicità degli
adempimenti richiesti, basati su una conoscenza minima e necessaria della legislazione nazionale ed
europea, tanto più che il suo operato si colloca nella fase in cui è maggiore l'esigenza di tutelare la libera autodeterminazione del consumatore” (Cass. civ. n. 18171 del 16/09/2016), avendo peraltro la Suprema
Corte chiarito in una recente sentenza che “gli obblighi informativi, previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 206 del
2005, gravano su tutti gli operatori della filiera economica, stante la definizione di "distributore" ex art.
2, lett. f), d.lgs. n. 172 del 2004, che lo identifica non solo con il venditore al dettaglio, ma con qualsiasi
operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti” (Cass. civ. Sez. 2 n. 32079 del 12/12/2024).
Data per incontestata, dunque, l'imputabilità a delle violazioni rilevate dagli agenti Parte_1 verbalizzanti, non essendo in contestazione la qualità di esercente la vendita al dettaglio dei prodotti rinvenuti nel negozio dagli stessi militari, il fatto costitutivo dell'illecito contestato, nella sua componente oggettiva, risulta provato dalle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali, in quanto coperte da fede privilegiata.
Secondo pacifica giurisprudenza sul punto, “nel procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazion e e la
prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti la violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per la sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservate al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto a verificare la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur
4 quando si deducono errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (ex multis: Cass. civ. 14.2.2013 n. 3705; n. 18420 del 05/07/2024).
Nella fattispecie, gli elementi costituenti l'illecito trovano il loro fondamento probatorio in relazione ad un fatto attestato da pubblici ufficiali come da loro compiuto e che hanno conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, ovvero l'aver rinvenuto nell'esercizio commerciale di titolarità della ricorrente gli articoli - nel numero riportato nello stesso verbale con descrizione sufficiente ad individuarne la tipologia e con indicazione del prezzo per ogni unità di prodotto
- in esposizione per la vendita.
Tali elementi valgono ad integrare l'illecito contestato, considerando altresì che l'opponente non ha mai contestato che gli oggetti fossero presenti nel locale privi delle informative imposte dalla richiamata normativa, ma si è limitata a dedurre, senza fornire prova, che quella stessa merce – per le sue caratteristiche – non fosse soggetta all'obbligo di informazione.
Né può costituire valida esimente, peraltro non supportata da alcun riscontro normativo, la dimensione degli oggetti, atteso che proprio il citato art. 7 d. dgs. 206/2005 prevede che il contenuto informativo minimo possa figurare, in alternativa, sulle etichette o sulla confezione e, nel caso delle istruzioni, delle eventuali precauzioni e della destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto, anche su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Orbene, nella fattispecie, i militari hanno constatato l'esposizione in vendita di n. 1452 fermagli per capelli, n. 135 elastici per capelli, n. 8 papillon per bambini, n. 310 orecchini, n. 14 piatti sottotorta, n.
2459 accessori per unghie, n. 136 calamite per tende, n. 19 trucchi, n. 60 archi per capelli, n. 150
contenitori in plastica e n. 14 pupazzetti in gomma, con indicazione -per ogni articolo- del prezzo unitario di listino, così come hanno constatato la mancanza di ogni informazione nel contenuto minimo e con le modalità previste dal codice del consumo. Il verbale di accertamento e contestazione, dunque, soddisfa l'onere probatorio gravante sull'amministrazione procedente, secondo i principi innanzi richiamati.
Di converso, le allegazioni di parte opponente, che di fatto non ha contestato i fatti accertati, limitandosi ad eccepire ragioni di esclusione della condotta illecita, non ha fornito né la prova, né il riscontro normativo atti a suffragare la deroga al divieto di commercializzare le indicate categorie merceologiche in assenza delle prescritte informazioni.
Del resto, già in sede di scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/1981, con motivi di opposizione al sequestro, di seguito sviluppati nell'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha espressamente riconosciuto che la merce sequestrata era posta in vendita a prezzo di listino (euro 1,00, - 2,50 - 0,50 -
4,50 - 0,30) per rendere disponibile e accessibile a chiunque un prodotto di facile acquisto, affermando che prodotti, come il fermaglio per capelli o, elastici per capelli o, altri contenuti nell'astuccio, non avessero caratteristiche e/o dimensioni tali da giustificare e/o attuare concretamente l'esigenza di informazione minima a protezione del consumatore;
in altri termini, l'opponente non ha negato i fatti integrativi dell'illecito, ma ha eccepito fatti che escluderebbero l'applicazione delle norme alla fattispecie,
5 senza fornire valido supporto, tenuto conto che, non solo non esiste deroga al divieto imposto dall'art. 11
d. lgs. 206/2005, ma l'art. 7 dello stesso d.lgs. consente espressamente di assolvere all'obbligo informativo con modalità alternative, assolutamente praticabili nella fattispecie, quali l'apposizione sulle confezioni e/o con foglietti illustrativi allegati.
Con riferimento all'entità della sanzione, non può che confermarsi quella applicata dall'ente ingiungente secondo i parametri imposti dall'art. 12 d.lgs. 206/2005, il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro, con la precisazione che la misura della sanzione medesima è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita, di talché la sanzione di euro 4.589,50 risulta correttamente calcolata, derivando dal prodotto del prezzo di listino di ciascun articolo per il numero degli stessi articoli esposti per la vendita.
Non può pertanto trovare accoglimento neppure la domanda, formulata in via subordinata, di riduzione dell'entità della sanzione, in quanto già determinata in misura minima e non determinabile in via equitativa, restando irrilevante il richiamo alla misura applicata in sede di contestazione dell'illecito,
in ragione della diversa natura e funzione che detta quantificazione assume in quella specifica fase del procedimento sanzionatorio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura della controversia, dell'attività svolta e della qualità delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa con ricorso avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 2023/209 emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
, in data 24.7.2023, così dispone: CP_1
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza- ingiunzione opposta;
- condanna la ricorrente a rifondere all'ente resistente le spese di lite, liquidate in complessivi €
850,50 per compensi, oltre 15% r.f.s.g ed oneri di legge.
Così deciso il 20.03.2025
Il Giudice On. - Lucia Santoro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 4734/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad
ordinanza-ingiunzione
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Catucci, giusta procura in atti Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Mancarelli, giusta mandato in atti, conferito in virtù di determinazione dirigenziale n. 119 del 30.11.2023
resistente
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All'udienza del 19 marzo 2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter cpc, giusta ordinanza del 12.12.2024 ed in mancanza di opposizione, le parti sono comparse mediante deposito di note scritte nel termine assegnato, da considerarsi udienza a tutti gli effetti, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, “In via principale disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 2023/290 emessa dalla
Camera di Commercio di Taranto – Ufficio Sanzioni in data 26/07/2023 (data del protocollo) e notificata in data 07/08/2023 alla Sig.ra tramite il servizio postale, con il quale ordinava e ingiungeva a Parte_1
“ di versare gli importi di: € 4.589,50 quale sanzione amministrativa. € 15,00 quali diritti di Parte_1 notifica e spese ufficio per complessivi € 4.604,50 (Quattromilaseicentoquattro/50) utilizzando l'allegato
modello F23 nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, decorso
inutilmente il quale la Camera di commercio procederà alla riscossione di quanto dovuto a mezzo di esecuzione forzata a norma dell'art.27 della legge 24/11/1981, n .689” ordinando altresì la confisca de
“la merce non conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia, giusto verbale redatto dal predetto
Organo accertatore”; In via subordinata ridurre l'importo della sanzione pecuniaria comminata dalla
Camera di Commercio di Taranto in ragione delle difficoltà economiche della ricorrente e della sproporzione con il valore indicato dagli agenti della Guardia di Finanza. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
1 per parte resistente, “si insiste per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o comunque totalmente infondato in fatto e diritto. Vinte le spese di giudizio”.
Nel giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter cpc,
viste le deduzioni e conclusioni delle parti, si pronuncia sentenza che definisce il giudizio, il cui dispositivo e la cui esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione sono considerarsi letti in udienza ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 127 ter cpc, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.09.2023, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
ingiunzione n. 209/2023 emessa dalla di il 24.07.2023 e notificata in data 7.8.2023, CP_2 CP_1 con cui le è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 4.589,50, maggiorata di spese di notifica, per la violazione degli artt. 6, 7, 9 e 11 d.lgs. n. 206/2005.
Il provvedimento sanzionatorio è stato emesso sulla base del verbale di contestazione e sequestro n.
38302/2023 del 21.01.2023, con cui da parte dei militari della Guardia di Finanza-Compagnia di Manduria
è stata accertata nell'esercizio commerciale Shopping Smile di titolarità di sito in Fragagnano, Parte_1
la presenza di articoli esposti per la vendita, in numero complessivo di 4.757 (analiticamente distinti ed elencati in verbale per tipologia, numero di unità e relativo prezzo di vendita) in assenza delle informazioni di contenuto minimo e con le modalità imposte, oltre che in lingua italiana, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 6, 7, 9 e 11 d.lgs. n. 206/2005, che ha recepito le prescrizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.
Con il medesimo verbale è stato disposto il sequestro dei beni oggetto dell'illecito immediatamente contestato e indicata in Euro 1.032,00 la sanzione amministrativa per la definizione del procedimento, in misura pari al doppio del minimo edittale di cui all'art. 12, 1° comma, d.lgs. 206/2005.
Rigettata l'istanza di dissequestro e disposta l'audizione personale della parte, l'autorità procedente, a cui
è stato trasmesso il rapporto e gli atti dell'accertamento (compresa la documentazione fotografica), verificato il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di legge, ha emesso l'ordinanza – ingiunzione oggi impugnata, determinando la sanzione, in applicazione del citato art. 12 ovvero in entità pari alle unità poste in vendita per il prezzo indicato per ogni unità.
L'opposizione è stata fondata su tre motivi: la genericità della descrizione dei beni sottoposti a sequestro, oggetto dell'illecito contestato;
la mancanza di conoscenza da parte della ricorrente dell'assenza della apposizione degli elementi essenziali di cui agli art. 6,7,9 e 11 d.lgs 206/2005; la sproporzione dell'entità
della sanzione irrogata in relazione alla merce ed alla misura indicata in verbale.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 14.12.2023, l'amministrazione resistente ha prodotto gli atti dell'accertamento ed ha puntualmente contestato i motivi di ricorso, sostenendo la legittimità del procedimento sanzionatorio, anche con riferimento al criterio di determinazione della sanzione, e la sussistenza nel merito dell'illecito contestato, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, 2 in virtù della fede privilegiata da cui è assistito il verbale di accertamento e della sostanziale consapevolezza della ricorrente di aver posto in commercio prodotti privi delle informazioni imposte per la sicurezza del consumatore.
Sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta, la causa è stata istruita esclusivamente con prove documentali, giungendo al vaglio decisionale sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da note scritte in atti.
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Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa del codice del consumo per quanto di interesse: in base all'art. 6 del d.lgs. n. 206 del 06.09.2005, i prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale devono riportare, in modo chiaro e leggibile, le indicazioni relative: “a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”; a mente del successivo art. 7, le indicazioni suddette devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore e quelle di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6,
possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi, mentre l'art. 9 impone che le stesse informazioni devono essere rese “almeno” in lingua italiana e l'art. 11 fa espresso divieto di commercializzare nel territorio italiano prodotti privi delle informazioni elencate nell'art. 6; il mancato rispetto del divieto è sanzionato, in via amministrativa, dall'art. 12.
In punto di riparto dell'onere probatorio, giova precisare che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., e pertanto grava sulla pubblica amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, dovendo invece quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione dalla responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. civ. n. 1921/24.1.2019; n. 30148 del 22/11/2024).
Va, inoltre, precisato che l'opposizione è devolutiva e mira ad un complessivo accertamento negativo della pretesa fondata su un'ordinanza-ingiunzione che ha applicato una sanzione amministrativa o che ha disposto una confisca, con effetti costitutivi, fatto salvo il principio dispositivo della domanda, secondo cui l'oggetto del giudizio è limitato ai motivi di ricorso, non potendo il giudice annullare il 3 provvedimento impugnato per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto introduttivo (Cass.
n. 9178 del 16/04/2010) o prendere in considerazione motivi di opposizione dedotti per la prima volta dopo l'inizio del giudizio, salvo che l'amministrazione opposta abbia accettato il contraddittorio al riguardo (Cass. n. 6505 del 14/03/2017).
Nella fattispecie, l'opponente ha affidato il ricorso, quanto alla dedotta insussistenza dell'illecito nella duplice componente oggettiva e soggettiva, alla genericità della descrizione degli oggetti la cui esposizione per la vendita è stata constatata dagli agenti accertatori ed alla mancanza di conoscenza dell'obbligo di informazione cui era tenuta.
Quanto all'elemento soggettivo, è appena il caso di osservare, ad avallo dell'infondatezza della invocata esimente, che “in materia di sicurezza ed etichettatura delle merci, il dettagliante che immette sul mercato prodotti privi delle informazioni prescritte è sanzionabile, alla stregua di un'interpretazione
sistematica della relativa disciplina, per la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 6 del d.lgs.
n. 206 del 2005, senza che possa invocare la propria buona fede per aver acquistato i prodotti da
rivenditori autorizzati o grossisti, trattandosi di errore di diritto non scusabile, stante la semplicità degli
adempimenti richiesti, basati su una conoscenza minima e necessaria della legislazione nazionale ed
europea, tanto più che il suo operato si colloca nella fase in cui è maggiore l'esigenza di tutelare la libera autodeterminazione del consumatore” (Cass. civ. n. 18171 del 16/09/2016), avendo peraltro la Suprema
Corte chiarito in una recente sentenza che “gli obblighi informativi, previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 206 del
2005, gravano su tutti gli operatori della filiera economica, stante la definizione di "distributore" ex art.
2, lett. f), d.lgs. n. 172 del 2004, che lo identifica non solo con il venditore al dettaglio, ma con qualsiasi
operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti” (Cass. civ. Sez. 2 n. 32079 del 12/12/2024).
Data per incontestata, dunque, l'imputabilità a delle violazioni rilevate dagli agenti Parte_1 verbalizzanti, non essendo in contestazione la qualità di esercente la vendita al dettaglio dei prodotti rinvenuti nel negozio dagli stessi militari, il fatto costitutivo dell'illecito contestato, nella sua componente oggettiva, risulta provato dalle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali, in quanto coperte da fede privilegiata.
Secondo pacifica giurisprudenza sul punto, “nel procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazion e e la
prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti la violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per la sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservate al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto a verificare la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur
4 quando si deducono errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (ex multis: Cass. civ. 14.2.2013 n. 3705; n. 18420 del 05/07/2024).
Nella fattispecie, gli elementi costituenti l'illecito trovano il loro fondamento probatorio in relazione ad un fatto attestato da pubblici ufficiali come da loro compiuto e che hanno conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, ovvero l'aver rinvenuto nell'esercizio commerciale di titolarità della ricorrente gli articoli - nel numero riportato nello stesso verbale con descrizione sufficiente ad individuarne la tipologia e con indicazione del prezzo per ogni unità di prodotto
- in esposizione per la vendita.
Tali elementi valgono ad integrare l'illecito contestato, considerando altresì che l'opponente non ha mai contestato che gli oggetti fossero presenti nel locale privi delle informative imposte dalla richiamata normativa, ma si è limitata a dedurre, senza fornire prova, che quella stessa merce – per le sue caratteristiche – non fosse soggetta all'obbligo di informazione.
Né può costituire valida esimente, peraltro non supportata da alcun riscontro normativo, la dimensione degli oggetti, atteso che proprio il citato art. 7 d. dgs. 206/2005 prevede che il contenuto informativo minimo possa figurare, in alternativa, sulle etichette o sulla confezione e, nel caso delle istruzioni, delle eventuali precauzioni e della destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto, anche su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Orbene, nella fattispecie, i militari hanno constatato l'esposizione in vendita di n. 1452 fermagli per capelli, n. 135 elastici per capelli, n. 8 papillon per bambini, n. 310 orecchini, n. 14 piatti sottotorta, n.
2459 accessori per unghie, n. 136 calamite per tende, n. 19 trucchi, n. 60 archi per capelli, n. 150
contenitori in plastica e n. 14 pupazzetti in gomma, con indicazione -per ogni articolo- del prezzo unitario di listino, così come hanno constatato la mancanza di ogni informazione nel contenuto minimo e con le modalità previste dal codice del consumo. Il verbale di accertamento e contestazione, dunque, soddisfa l'onere probatorio gravante sull'amministrazione procedente, secondo i principi innanzi richiamati.
Di converso, le allegazioni di parte opponente, che di fatto non ha contestato i fatti accertati, limitandosi ad eccepire ragioni di esclusione della condotta illecita, non ha fornito né la prova, né il riscontro normativo atti a suffragare la deroga al divieto di commercializzare le indicate categorie merceologiche in assenza delle prescritte informazioni.
Del resto, già in sede di scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/1981, con motivi di opposizione al sequestro, di seguito sviluppati nell'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha espressamente riconosciuto che la merce sequestrata era posta in vendita a prezzo di listino (euro 1,00, - 2,50 - 0,50 -
4,50 - 0,30) per rendere disponibile e accessibile a chiunque un prodotto di facile acquisto, affermando che prodotti, come il fermaglio per capelli o, elastici per capelli o, altri contenuti nell'astuccio, non avessero caratteristiche e/o dimensioni tali da giustificare e/o attuare concretamente l'esigenza di informazione minima a protezione del consumatore;
in altri termini, l'opponente non ha negato i fatti integrativi dell'illecito, ma ha eccepito fatti che escluderebbero l'applicazione delle norme alla fattispecie,
5 senza fornire valido supporto, tenuto conto che, non solo non esiste deroga al divieto imposto dall'art. 11
d. lgs. 206/2005, ma l'art. 7 dello stesso d.lgs. consente espressamente di assolvere all'obbligo informativo con modalità alternative, assolutamente praticabili nella fattispecie, quali l'apposizione sulle confezioni e/o con foglietti illustrativi allegati.
Con riferimento all'entità della sanzione, non può che confermarsi quella applicata dall'ente ingiungente secondo i parametri imposti dall'art. 12 d.lgs. 206/2005, il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro, con la precisazione che la misura della sanzione medesima è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita, di talché la sanzione di euro 4.589,50 risulta correttamente calcolata, derivando dal prodotto del prezzo di listino di ciascun articolo per il numero degli stessi articoli esposti per la vendita.
Non può pertanto trovare accoglimento neppure la domanda, formulata in via subordinata, di riduzione dell'entità della sanzione, in quanto già determinata in misura minima e non determinabile in via equitativa, restando irrilevante il richiamo alla misura applicata in sede di contestazione dell'illecito,
in ragione della diversa natura e funzione che detta quantificazione assume in quella specifica fase del procedimento sanzionatorio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura della controversia, dell'attività svolta e della qualità delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa con ricorso avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 2023/209 emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
, in data 24.7.2023, così dispone: CP_1
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza- ingiunzione opposta;
- condanna la ricorrente a rifondere all'ente resistente le spese di lite, liquidate in complessivi €
850,50 per compensi, oltre 15% r.f.s.g ed oneri di legge.
Così deciso il 20.03.2025
Il Giudice On. - Lucia Santoro
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