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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 804/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del
10 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. e promossa
D A
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato a Patti (ME), Via Trieste n. 26, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Attilio Scarcella che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Enza Scarcella, giusta procura in atti
ATTORE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentane pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Palermo, Via Siracusa N. 1/e, P.IVA P.IVA_1
elettivamente domicilio in Catania (CT), via Matteo Renato Imbriani n. 183, presso lo studio dell'avv. Davide Calabrese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 gennaio 2015 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 06.06.2023, notificato a mezzo pec l'8.06.2023,
ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli da Parte_1
in data 29.05.2023, con il quale gli era stato intimato il Controparte_1 pagamento della somma di € 30.637,48, in forza del D.I. n. 537/2022, emesso dal
Tribunale di Patti il 20.10.2022, munito di formula esecutiva in data 30.12.2022, e notificato unitamente all'atto di precetto.
Parte opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo, essendo stato notificato solo il decreto, la procura e la relata di notifica, e non anche il ricorso, in violazione degli artt. 643 e 644 c.p.c., impedendo così al destinatario la precisa comprensione dell'atto e compromettendone le garanzie della difesa e del contraddittorio, soprattutto per l'impossibilità di comprendere il presunto creditore ed il presunto credito in presenza di una cessione che avrebbe consentito alla di agire per conto CP_1
della ha precisato che, in allegato all'atto di precetto, era stato CP_2
notificato nuovamente il solo decreto senza il ricorso, riservando di produrre opposizione tardiva al D.I. ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Ha eccepito, infine, la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c., non avendo controparte indicato la data di notifica del D.I., ed avendo ingenerato confusione con indicazione di date di emissione del decreto e apposizione di formula esecutiva non corrette, per cui non poteva ritenersi che l'atto di precetto avesse raggiunto il suo scopo, cioè di individuare il titolo esecutivo sotteso allo stesso.
Ciò premesso ha concluso chiedendo, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto impugnato;
il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Con memoria depositata il 31.07.2023, la si è Controparte_1
costituita ricostruendo gli antecedenti di causa e precisando che, in data
15.06.2015, la stessa si era costituiva, mediante certificato di garanzia n. 93/2018, fideiubente in favore di quale legale rappresentante Parte_1 dell'omonima ditta individuale, nei confronti di in dipendenza di Controparte_3
2 un mutuo chirografario di € 55.000,00; che, in data 02.11.2019, la aveva CP_4
inoltrato la risoluzione della linea di credito concessa al e, in data Pt_1
12.07.2021, con nota ricevuta a mezzo pec, la in qualità di CP_5
cessionaria della ,a., aveva avanzato formale richiesta di escussione CP_6
della garanzia prestata dalla per euro 28.317,08; in virtù di Controparte_1
ciò, in data 15.09.2022, era stato depositato, avanti a questo Tribunale, ricorso per decreto ingiuntivo, accolto con provvedimento n. 537/2022, emesso il 30.12.2022, per la complessiva somma di € 28.317,18, oltre interessi, spese ed accessori;
che il detto decreto era stato notificato in pari data a mezzo pec, ed era stato dichiarato definitivamente esecutivo, in assenza di opposizione proposta nei termini di legge.
Ciò premesso parte opposta ha eccepito l'assoluta infondatezza dell'opposizione, contestando – sulla scorta della superiore ricostruzione –
l'assunto per cui parte opponente non fosse stata messa in condizioni di comprendere il presunto credito ed il presunto creditore (precisando anche che, già il 9.06.2022, aveva inviava all'opponente atto di diffida e messa in CP_1
mora specificando espressamente la propria qualità di garante, la somma ingiunta e la natura del rapporto giuridico alla base); ha, inoltre, eccepito che la notificazione del decreto ingiuntivo, pur se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e, conseguentemente, esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente, senza possibilità di applicare il procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 644 e 188 disp. att. c.p.c., applicabile solo in caso di notificazione mai avvenuta;
ha continuato precisando che, in caso di nullità della notifica, deve trovare applicazione il principio generale di sanatoria degli atti nulli secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ex art. 156, comma 2,
c.p.c., individuato nel porre l'ingiunto a conoscenza del provvedimento, ossia del decreto ingiuntivo, e che era onere dell'ingiunto dimostrare di non aver avuto conoscenza del decreto;
in ogni caso l'eventuale nullità o inesistenza della notificazione del decreto avrebbe dovuto essere eccepita solo nel giudizio di
3 cognizione ex art. 645 c.p.c. e non con l'opposizione a precetto. L'opponente ha eccepito, infine, che, alla data di notifica dell'atto di precetto era già entrata in vigore la c.d. “riforma Cartabia”, che non prevede più l'apposizione della formula esecutiva, rendendo privo di effetti l'errore materiale contenuto nell'atto opposto a cui, in ogni caso, era stato nuovamente allegato il titolo, senza che possa, per ciò ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 480 c.p.c.
Ciò premesso ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte ex adverso e vittoria di spese e compensi di causa.
Depositate le memorie ex art. 171 ter, con ordinanza del 10.04.2024, è stata rigettata la richiesta di sospensione e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 10 maggio 2024, con termine per il deposito di note conclusive, differita al 10 gennaio 2025, e viene così odiernamente decisa.
Preliminarmente va poi indicato che all'ultimo verbale parte opposta ha dichiarato che essendo intervenuta l'escussione della garanzia ex legge 662/1996, il fondo MCC ha acquisito automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cc e dell'art. 2 comma 4 DM 20/05/2005. Il credito vantato dal fondo, ai sensi dell'art. 9 comma
5 d.lgs. 123/1998, è assistito da privilegio generale in ragione dell'80% della somma originale. La materia del contendere risulta ridotta a € 5.663,42.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre qualificare la presente opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 1° c.p.c., come proposta nei confronti del precetto notificato il 29.05.2023, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €
30.637,48, in forza del D.I. n. 537/2022, emesso dal Tribunale di Patti il
20.10.2022, munito di formula esecutiva in data 30.12.2022, e notificato unitamente all'atto di precetto.
Con il primo motivo di opposizione ha eccepito la Parte_1 nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo, essendo stato
4 notificato solo il decreto, la procura e la relata di notifica, e non anche il ricorso, in violazione degli artt. 643 e 644 c.p.c.
Tale doglianza non coglie nel segno.
È incontestato, in atti, che il decreto ingiuntivo posto a base dell'opposto precetto sia stato notificato senza il ricorso;
pur tuttavia, tale ipotesi integra un vizio non di assoluta inesistenza della notificazione, bensì di nullità per incompletezza di quest'ultima, suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 e ss.
c.p.c. (Cass. civ. 24137/2016).
La Cassazione civile (sezione sez. VI, 17 febbraio 2016 n. 3159), trattando una questione parzialmente assimilabile alla presente – avente ad oggetto il decreto di una Corte d'Appello che aveva accolto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia e che aveva dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal consigliere designato della medesima Corte di condanna del dicastero a titolo di equa riparazione per avere il ricorrente notificato il solo provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 5° della citata legge senza ricorso, con la motivazione della violazione della difesa dell'Amministrazione erariale nel merito - ha sostenuto che la notifica del solo decreto ingiuntivo privo del ricorso non comporta l'inesistenza, ma solo la nullità per incompletezza e che non sia applicabile l'art. 188 disp. att. c.p.c. per la dichiarazione d'inefficacia che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente.
Secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art.
644 c.p.c. (Cass. n. 1509/2019).
5 Da ciò discende che, se il decreto è stato notificato (come è avvenuto nella fattispecie per cui è causa), anche se la notifica sia nulla, l'unico rimedio esperibile contro di esso è l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 02.04.2010, n. 8126), che a sua volta non può limitarsi a dedurre la nullità della notificazione, dovendo la parte opponente svolgere anche le proprie difese nel merito (Cassazione n. 18791/2009); ciò in quanto il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 188 disp. att.
c.p.c., è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica, e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario (Cassazione civile, sez. III, 15.11.2022, n.
33516).
Va ribadito che sebbene l'art. 643 c.p.c. imponga al ricorrente di notificare il ricorso e il decreto ai fini della pendenza della lite e il successivo art. 644 c.p.c. disponga l'inefficacia del decreto in caso di mancata notificazione entro i termini ivi prescritti, l'omessa allegazione del ricorso nel plico notificato non può comportare l'inefficacia del decreto che sia stato ritualmente notificato.
Nella giurisprudenza di merito si è osservato come la nullità degli atti processuali non segue il medesimo regime sostanziale dell'invalidità ex artt. 1418 ss. c.c., operando per essa il principio generale, già ricordato, della sanatoria degli atti nulli, insieme al canone del raggiungimento dello scopo, per cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha assolto alla funzione cui è deputato.
Se allora la presunzione d'inefficacia prevista dall'art. 644 c.p.c. trova fondamento nella volontà di abbandonare il titolo ottenuto, la notifica del decreto, ancorché privo del ricorso, fa emergere la volontà di avvalersi del titolo.
Alla luce di ciò, posto che l'opponente ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e, avverso lo stesso, non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645
c.p.c., o nell'eventualità di una tardiva conoscenza ai sensi dell'art. 650 c.p.c., il decreto deve considerarsi ormai definitivo e, correttamente è stato dichiarato definitivamente esecutivo da questo Tribunale.
6 Passando al secondo motivo di doglianza, ossia la lamentata nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c., non avendo controparte indicato nell'atto opposto la data di notifica del D.I., anche tale motivo si appalesa del tutto infondato.
Difatti, l'art. 480 c.p.c., applicabile ratione temporis, così testualmente dispone “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”.
Nella fattispecie che ci occupa il Decreto è stato nuovamente notificato unitamente al precetto oggi opposto, e ciò porta già ad escludere la fondatezza della doglianza.
Ma vi è di più.
Infatti, anche in ipotesi di nullità del precetto per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, il giudice è sempre chiamato ad indagare, ai sensi del terzo comma dell'art. 156 c.p.c., se il precetto, nonostante la suddetta mancanza, abbia concretamente raggiunto il suo scopo, circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità, ed al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio.
Ciò posto, deve ricordarsi come lo scopo della notifica dell'atto di precetto
è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento.
Dunque, non può escludersi a priori che un precetto, pur privo dell'indicazione della data di notifica del titolo, sia nullo, poiché una tale omissione potrebbe, in concreto, non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore: ad esempio, perché non esistevano altri rapporti di dare- avere tra questi ed il suo creditore, oppure perché il credito era in altro modo indicato nel precetto senza possibilità di incertezze.
Tale principio venne affermato già da Sez. 3, Sentenza n. 6536 del
28/07/1987, Rv. 454790 - 01, secondo cui l'erronea indicazione degli elementi formali prescritti dall'art. 480, comma secondo, c.p.c. non determina la nullità del
7 precetto, “qualora l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)”; ed ancora la Suprema Corte ha osservato che “gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale.
La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo”.
Difatti, Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.(cass. n. 1928/2020)
Nella fattispecie per cui è causa è evidente, dal fatto stesso che il decreto è stato nuovamente allegato al precetto, che non vi possa essere stata alcuna ragione di incertezza circa il titolo posto a base dell'atto impugnato.
8 Alla luce di tutto quanto sin qui dedotto l'opposizione a precetto è infondata e deve essere rigettata.
Nello specifico, deve ritenersi cessata la materia del contendere – come richiesto da parte opposta – relativamente alla parte del precetto eccedente la quota di € 5.663,42.
Le spese seguono la soccombenza (anche virtuale) e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, parametri minimi previsti, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente espletata dalle parti ed al suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 804/2023 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere per la parte di precetto eccedente la somma di € 5.663,42;
2) Rigetta, per il resto, l'opposizione;
3) Condanna al pagamento in favore di parte opposta Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 9 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Carmelo Proiti
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