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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1279/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del
09.12.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1279/2020 R.Gen.Aff.Cont. vertente;
TRA
in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3
tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in
[...] appello, dall'avv. Ruggiero Giusto, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via D. Winspeare, n. 65;
- APPELLANTI -
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
ONTUMACI-
[...]
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sante Cricrì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Cesario Console, n.3;
- APPELLATA –
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 1 n. 1279/2020 r.g.a.c.
oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Marigliano n. 1145/2019;
conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del
09.12.2025.
Svolgimento del processo.
1. , in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3 hanno tempestivamente appellato la sentenza n. 1145/2019, pronunciata dal
[...]
Giudice di Pace di Marigliano in data 30.07.2019 e mai notificata, con la quale erano state rigettate le domande proposte dall'attrice e dagli interventori volontari Persona_1 [...]
e in qualità rispettivamente di proprietaria del motociclo Italget 150 tg Pt_2 Pt_3
AS23045, conducente dello stesso e proprietario del motore marino marca Yamaha mat.
61C301923 e della staffa del rimorchio tg.NA036479, nei confronti della compagnia assicurativa e di , in qualità di Controparte_3 Controparte_4 eredi di , quale proprietario del Veicolo Alfa Romeo 147 tg. BX936JX, Persona_2 per conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni materiali ( e Per_1
e IS ( subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data Pt_3 Pt_2
10.11.2012 alle ore 17:30 circa. Nello specifico l'attrice in primo grado aveva assunto che mentre il motociclo di sua proprietà con a bordo il stava percorrendo Via Campi Pt_2
Flegrei in Pozzuoli con direzione Napoli, giunto in prossimità dell'intersezione con Via
Fascione fu tamponato dalla Alfa Romeo, il cui conducente non si era avveduto in tempo del rallentamento. La stessa aveva dedotto, altresì, che a seguito del tamponamento il motociclo fu sospinto in avanti fino a collidere con il rimorchio porta-barca di proprietà del Pt_3 riportando così i danni materiali, mentre il conducente riportava lesioni personali. Pt_2
1.1 Nel motivare la sentenza, in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva ritenuto non provata l'esatta dinamica del sinistro, compensando le spese di lite.
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della pronuncia, denunciando che il giudice di prime cure non ha fornito una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione assunta ex art. 132 comma 2 n. 4) ed hanno insistito, per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Alfa Romeo 147 tg BX936JX, nella causazione del sinistro e per la condanna dei suoi eredi in solido con la al risarcimento dei danni subiti, Controparte_3
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 2 n. 1279/2020 r.g.a.c.
vinte le spese del doppio grado del giudizio con distrazione.
2. A mezzo di comparsa di costituzione, ha resistito al gravame Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., (in prosieguo, per brevità
[...] CP_3 contestando l'ammissibilità dell'appello e, nel merito, la fondatezza dello stesso ed ha insistito per il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del grado.
3. Dichiarata la contumacia di e all'udienza del 23 Controparte_1 Controparte_2 marzo 2021, acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22 giugno 2023, e a seguito di un duplice rinvio giustificato da esigenze di ruolo, al 09 dicembre 2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate da entrambi i procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 3 n. 1279/2020 r.g.a.c.
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato le domanda per non aver ritenuto provata l'esatta dinamica sinistro.
2. Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
2020).
2.1. In applicazione dei principi testè richiamati, si impone il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado n. 1145/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Marigliano, sebbene sulla scorta di argomentazione che andranno qui precisate in punto motivazionale. Giova infatti precisare che, pur senza soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e sull'apprezzamento della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, così come operato dal giudice di prime cure, ciò che rileva, ai fini della decisione, è la totale carenza di prova in ordine alla esatta entità e quantificazione dei pregiudizi assuntamente patiti dagli appellanti.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado osserva il Tribunale che nessuna delle parti istanti ha fornito elementi idonei a dimostrare la misura effettiva del pregiudizio patrimoniale ( e e non patrimoniale ( che si assume Per_1 Pt_3 Pt_2 come conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Più in particolare, con riferimento ai pretesi danni materiali, gli appellanti e Per_1 Pt_3
(la prima per i danni al motociclo Italget 150 tg. AS23045 e il secondo al motore marino marca Yamaha mat. 61C301923 e alla staffa del rimorchio tg.NA036479) si sono limitati a produrre, nel primo grado, alcune fotografie dei mezzi asseritamente danneggiati e meri preventivi di spesa relativi ai lavori di ripristino.
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 4 n. 1279/2020 r.g.a.c.
Orbene, è principio del tutto consolidato, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che il semplice preventivo di riparazione, redatto unilateralmente, in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo estensore, non è idoneo a costituire prova del quantum debeatur. Esso rappresenta infatti una mera indicazione di costo prospettico, sfornita di valore dimostrativo autonomo, non essendo idonea a dimostrare né la riferibilità causale dei danni al sinistro né l'effettiva entità della spesa necessaria alla loro eliminazione
(cfr. Cass. n. 36900/2021; Cass. n. 11765/2013). Pertanto, in assenza di fatture quietanzate o perizie asseverate la domanda risarcitoria relativa ai danni materiali deve ritenersi infondata.
Analoga conclusione deve trarsi in ordine alla domanda di risarcimento dei danni alla persona avanzata dall'appellante L'apparato probatorio posto a fondamento di tale Pt_2 pretesa si basa, essenzialmente, sulle risultanze della consulenza tecnica di parte, la cui attendibilità risulta tuttavia gravemente inficiata dal confronto con il referto del Pronto
Soccorso dell'Ospedale S. Maria delle Grazie del 14.11.2012, il quale attesta solo la presenza di un “trauma contusivo alla mano dx”, senza alcuna menzione di fratture, così come poi successivamente rilevato da esami diagnostici eseguiti presso strutture private.
Tale ultima documentazione proveniente da un soggetto terzo ha solo valore di prova atipica dal valore meramente indiziario, idonea a concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo se coerente e convergente con il restante quadro probatorio.
Nella specie, tuttavia, tale convergenza difetta totalmente, poiché il referto del Pronto
Soccorso che ha natura di atto pubblico fidefacente fino a querela di falso è dotato di prevalente forza probatoria in ordine ai fatti in esso attestati, essendo stato redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni certificative espressamente destinate alla formazione della prova (cfr. Cass. n. 16030/2020).
Pertanto, anche la domanda del è sfornita di prova. Pt_2
2.2. Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, occorre evidenziare che la CTU non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento volto esclusivamente a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già ritualmente acquisiti al processo, oppure nella soluzione di questioni che richiedano specifiche competenze tecniche. La sua funzione è, dunque, integrativa e sussidiaria rispetto all'onere probatorio gravante sulle parti, e non può essere utilizzata in funzione surrogatoria per sopperire a carenze probatorie o a difetti di allegazione.
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 5 n. 1279/2020 r.g.a.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che la consulenza tecnica non può mai trasformarsi in un mezzo esplorativo volto ad acquisire elementi di fatto non provati o non allegati, né può essere utilizzata per consentire alla parte di supplire all'assoluta mancanza di prova del fatto costitutivo della propria pretesa. È stato infatti chiarito che la CTU può essere ammessa solo laddove l'accertamento di determinate circostanze richieda necessariamente l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche e sia diretta a valutare fatti già introdotti nel giudizio e già provati almeno nel loro nucleo essenziale, mentre deve essere negata qualora la parte la richieda al mero scopo di ricercare elementi di prova non esistenti nel fascicolo.
La Corte ha altresì precisato che la deroga al divieto di indagini esplorative è ammissibile soltanto quando il consulente debba procedere all'acquisizione di documenti o elementi strettamente tecnici, accessori e funzionali a rispondere ai quesiti ricevuti, e sempre a condizione che si tratti di circostanze non costitutive della domanda o delle eccezioni, rispetto alle quali permane il rigoroso onere probatorio in capo alle parti (Cass. civ. n.
3191/2006).
Orbene, nel caso di specie, gli odierni appellanti non hanno assolto in alcun modo l'onere di provare il quantum del danno lamentato, limitandosi a produrre documenti privi di efficacia probatoria.
Ne consegue che, indipendentemente da ogni considerazione circa la mancata proposizione della richiesta in primo grado, l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in questa sede si sarebbe tradotta inevitabilmente in un'attività meramente esplorativa, finalizzata non già a valutare fatti provati, ma ad accertarne l'esistenza.
Donde, non potendosi ritenere provato il danno, non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto delle domande risarcitorie, apportando la modifica alla parte motiva così come innanzi esposta.
3. Le spese seguono la integrale soccombenza degli appellanti (art. 91 c.p.c.), che vanno condannati in solido a rifondere quelle sostenute dall'appellato Controparte_3
liquidate in applicazione dei parametri minimi, ritenuti nella specie congrui in
[...] ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022, ivi inclusa per il presente grado la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 6 n. 1279/2020 r.g.a.c.
37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
5.1. Nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti e gli appellati e Controparte_1
, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. Controparte_2
4.2. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto , in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 Pt_2
e nei confronti di in persona del
[...] Parte_3 Controparte_3 legale rappresentante p.t., e e , in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
e per l'effetto, conferma la sentenza n. 1544/2019 del Giudice di Pace Persona_2 di Marigliano;
- condanna , in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3 in solido a rifondere nei confronti di in persona del
[...] Controparte_3 legale rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 2.540,00, per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
- nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti egli appellati contumaci.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Nola, 11.12.2025
Il Giudice- dott. ssa Donatella Cennamo
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del
09.12.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1279/2020 R.Gen.Aff.Cont. vertente;
TRA
in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3
tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in
[...] appello, dall'avv. Ruggiero Giusto, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via D. Winspeare, n. 65;
- APPELLANTI -
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
ONTUMACI-
[...]
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sante Cricrì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Cesario Console, n.3;
- APPELLATA –
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 1 n. 1279/2020 r.g.a.c.
oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Marigliano n. 1145/2019;
conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del
09.12.2025.
Svolgimento del processo.
1. , in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3 hanno tempestivamente appellato la sentenza n. 1145/2019, pronunciata dal
[...]
Giudice di Pace di Marigliano in data 30.07.2019 e mai notificata, con la quale erano state rigettate le domande proposte dall'attrice e dagli interventori volontari Persona_1 [...]
e in qualità rispettivamente di proprietaria del motociclo Italget 150 tg Pt_2 Pt_3
AS23045, conducente dello stesso e proprietario del motore marino marca Yamaha mat.
61C301923 e della staffa del rimorchio tg.NA036479, nei confronti della compagnia assicurativa e di , in qualità di Controparte_3 Controparte_4 eredi di , quale proprietario del Veicolo Alfa Romeo 147 tg. BX936JX, Persona_2 per conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni materiali ( e Per_1
e IS ( subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data Pt_3 Pt_2
10.11.2012 alle ore 17:30 circa. Nello specifico l'attrice in primo grado aveva assunto che mentre il motociclo di sua proprietà con a bordo il stava percorrendo Via Campi Pt_2
Flegrei in Pozzuoli con direzione Napoli, giunto in prossimità dell'intersezione con Via
Fascione fu tamponato dalla Alfa Romeo, il cui conducente non si era avveduto in tempo del rallentamento. La stessa aveva dedotto, altresì, che a seguito del tamponamento il motociclo fu sospinto in avanti fino a collidere con il rimorchio porta-barca di proprietà del Pt_3 riportando così i danni materiali, mentre il conducente riportava lesioni personali. Pt_2
1.1 Nel motivare la sentenza, in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva ritenuto non provata l'esatta dinamica del sinistro, compensando le spese di lite.
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della pronuncia, denunciando che il giudice di prime cure non ha fornito una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione assunta ex art. 132 comma 2 n. 4) ed hanno insistito, per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Alfa Romeo 147 tg BX936JX, nella causazione del sinistro e per la condanna dei suoi eredi in solido con la al risarcimento dei danni subiti, Controparte_3
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 2 n. 1279/2020 r.g.a.c.
vinte le spese del doppio grado del giudizio con distrazione.
2. A mezzo di comparsa di costituzione, ha resistito al gravame Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., (in prosieguo, per brevità
[...] CP_3 contestando l'ammissibilità dell'appello e, nel merito, la fondatezza dello stesso ed ha insistito per il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese del grado.
3. Dichiarata la contumacia di e all'udienza del 23 Controparte_1 Controparte_2 marzo 2021, acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22 giugno 2023, e a seguito di un duplice rinvio giustificato da esigenze di ruolo, al 09 dicembre 2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate da entrambi i procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 3 n. 1279/2020 r.g.a.c.
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato le domanda per non aver ritenuto provata l'esatta dinamica sinistro.
2. Sempre in via preliminare si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
2020).
2.1. In applicazione dei principi testè richiamati, si impone il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado n. 1145/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Marigliano, sebbene sulla scorta di argomentazione che andranno qui precisate in punto motivazionale. Giova infatti precisare che, pur senza soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e sull'apprezzamento della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, così come operato dal giudice di prime cure, ciò che rileva, ai fini della decisione, è la totale carenza di prova in ordine alla esatta entità e quantificazione dei pregiudizi assuntamente patiti dagli appellanti.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado osserva il Tribunale che nessuna delle parti istanti ha fornito elementi idonei a dimostrare la misura effettiva del pregiudizio patrimoniale ( e e non patrimoniale ( che si assume Per_1 Pt_3 Pt_2 come conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Più in particolare, con riferimento ai pretesi danni materiali, gli appellanti e Per_1 Pt_3
(la prima per i danni al motociclo Italget 150 tg. AS23045 e il secondo al motore marino marca Yamaha mat. 61C301923 e alla staffa del rimorchio tg.NA036479) si sono limitati a produrre, nel primo grado, alcune fotografie dei mezzi asseritamente danneggiati e meri preventivi di spesa relativi ai lavori di ripristino.
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 4 n. 1279/2020 r.g.a.c.
Orbene, è principio del tutto consolidato, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che il semplice preventivo di riparazione, redatto unilateralmente, in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo estensore, non è idoneo a costituire prova del quantum debeatur. Esso rappresenta infatti una mera indicazione di costo prospettico, sfornita di valore dimostrativo autonomo, non essendo idonea a dimostrare né la riferibilità causale dei danni al sinistro né l'effettiva entità della spesa necessaria alla loro eliminazione
(cfr. Cass. n. 36900/2021; Cass. n. 11765/2013). Pertanto, in assenza di fatture quietanzate o perizie asseverate la domanda risarcitoria relativa ai danni materiali deve ritenersi infondata.
Analoga conclusione deve trarsi in ordine alla domanda di risarcimento dei danni alla persona avanzata dall'appellante L'apparato probatorio posto a fondamento di tale Pt_2 pretesa si basa, essenzialmente, sulle risultanze della consulenza tecnica di parte, la cui attendibilità risulta tuttavia gravemente inficiata dal confronto con il referto del Pronto
Soccorso dell'Ospedale S. Maria delle Grazie del 14.11.2012, il quale attesta solo la presenza di un “trauma contusivo alla mano dx”, senza alcuna menzione di fratture, così come poi successivamente rilevato da esami diagnostici eseguiti presso strutture private.
Tale ultima documentazione proveniente da un soggetto terzo ha solo valore di prova atipica dal valore meramente indiziario, idonea a concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo se coerente e convergente con il restante quadro probatorio.
Nella specie, tuttavia, tale convergenza difetta totalmente, poiché il referto del Pronto
Soccorso che ha natura di atto pubblico fidefacente fino a querela di falso è dotato di prevalente forza probatoria in ordine ai fatti in esso attestati, essendo stato redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni certificative espressamente destinate alla formazione della prova (cfr. Cass. n. 16030/2020).
Pertanto, anche la domanda del è sfornita di prova. Pt_2
2.2. Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, occorre evidenziare che la CTU non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento volto esclusivamente a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già ritualmente acquisiti al processo, oppure nella soluzione di questioni che richiedano specifiche competenze tecniche. La sua funzione è, dunque, integrativa e sussidiaria rispetto all'onere probatorio gravante sulle parti, e non può essere utilizzata in funzione surrogatoria per sopperire a carenze probatorie o a difetti di allegazione.
Procedimento N.1279/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 5 n. 1279/2020 r.g.a.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che la consulenza tecnica non può mai trasformarsi in un mezzo esplorativo volto ad acquisire elementi di fatto non provati o non allegati, né può essere utilizzata per consentire alla parte di supplire all'assoluta mancanza di prova del fatto costitutivo della propria pretesa. È stato infatti chiarito che la CTU può essere ammessa solo laddove l'accertamento di determinate circostanze richieda necessariamente l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche e sia diretta a valutare fatti già introdotti nel giudizio e già provati almeno nel loro nucleo essenziale, mentre deve essere negata qualora la parte la richieda al mero scopo di ricercare elementi di prova non esistenti nel fascicolo.
La Corte ha altresì precisato che la deroga al divieto di indagini esplorative è ammissibile soltanto quando il consulente debba procedere all'acquisizione di documenti o elementi strettamente tecnici, accessori e funzionali a rispondere ai quesiti ricevuti, e sempre a condizione che si tratti di circostanze non costitutive della domanda o delle eccezioni, rispetto alle quali permane il rigoroso onere probatorio in capo alle parti (Cass. civ. n.
3191/2006).
Orbene, nel caso di specie, gli odierni appellanti non hanno assolto in alcun modo l'onere di provare il quantum del danno lamentato, limitandosi a produrre documenti privi di efficacia probatoria.
Ne consegue che, indipendentemente da ogni considerazione circa la mancata proposizione della richiesta in primo grado, l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in questa sede si sarebbe tradotta inevitabilmente in un'attività meramente esplorativa, finalizzata non già a valutare fatti provati, ma ad accertarne l'esistenza.
Donde, non potendosi ritenere provato il danno, non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto delle domande risarcitorie, apportando la modifica alla parte motiva così come innanzi esposta.
3. Le spese seguono la integrale soccombenza degli appellanti (art. 91 c.p.c.), che vanno condannati in solido a rifondere quelle sostenute dall'appellato Controparte_3
liquidate in applicazione dei parametri minimi, ritenuti nella specie congrui in
[...] ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, previsti dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022, ivi inclusa per il presente grado la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
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37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
5.1. Nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti e gli appellati e Controparte_1
, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. Controparte_2
4.2. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto , in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 Pt_2
e nei confronti di in persona del
[...] Parte_3 Controparte_3 legale rappresentante p.t., e e , in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
e per l'effetto, conferma la sentenza n. 1544/2019 del Giudice di Pace Persona_2 di Marigliano;
- condanna , in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3 in solido a rifondere nei confronti di in persona del
[...] Controparte_3 legale rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 2.540,00, per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
- nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti egli appellati contumaci.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Nola, 11.12.2025
Il Giudice- dott. ssa Donatella Cennamo
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