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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/10/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
NC OL ZO Presidente
ON CA CE
LO LL CE rel.
letti atti del procedimento iscritto al n. 41/2025 PU, promosso da (C.F. Parte_1
), e udita la relazione del CE relatore, a scioglimento della riserva C.F._1 precedentemente assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/06/1981 ed ivi residente nel Corso Vittorio Veneto n. 61 – Interno B, nella qualità di titolare della ditta individuale “Merlino Assicura”, con sede in Mazara del Vallo (TP) nel Corso
Vittorio Veneto n. 61, P.Iva P.IVA_1
Motivi della decisione premesso che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa individuale debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita in
Mazara del Vallo, Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione, non potuti notificare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore per causa a lui imputabile, sono stati notificati a norma dell'art. 40, co. 7, CCII, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata Controparte_1 collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario;
indi, decorso infruttuosamente il termine previsto dalla menzionata disposizione normativa, come certificato da idonea attestazione di cancelleria, la notifica deve ritenersi perfezionata;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva di parte ricorrente, il cui credito è fondato sulla sentenza n. 863/2024 del 12.11.2024 resa dal Tribunale di Marsala (allegato n. 1 al ricorso) che ha condannato la resistente al pagamento di € 80.458,98 oltre interessi e spese processuali, sentenza non impugnata nei termini di legge e passata in giudicato;
ritenuto che
l'imprenditore intimato è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di impresa di natura commerciale, quale agente di assicurazioni, come risulta dalla visura camerale versata in atti;
considerato che
, sotto il profilo probatorio, deve darsi seguito all'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCI - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCI;
considerato che
il resistente, non essendosi costituito, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale;
considerato che
l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso e CP_ dell'esposizione debitoria riferita dall' (cfr. nota depositata nel fascicolo telematico il 27 agosto 2025) e dal concessionario per la riscossione (cfr. nota dell' Controparte_3
, depositata nel fascicolo telematico il 19 agosto 2025);
[...] osservato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCI, che lo stato di insolvenza del resistente risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero forzoso del credito fondato sulla sentenza indicata in ricorso;
2) dall'ingente esposizione debitoria segnalata dalla ricorrente (€ 80.458,98 oltre interessi e spese processuali) e dall (cfr. nota del CP_2
27.8.2025, cit., dalla quale emergono debiti complessivi per € 36.930,67); 3) dalla sostanziale irreperibilità del resistente (già contumace nel giudizio definito con la sentenza indicata nel ricorso introduttivo del presente procedimento); sicché è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
pag. 2/4 tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/06/1981 ed ivi residente nel Corso Vittorio Veneto n. 61 – Interno B, nella qualità di titolare della ditta individuale “Merlino Assicura”, con sede in Mazara del Vallo (TP) nel Corso
Vittorio Veneto n. 61, P.Iva ; P.IVA_1
NOMINA
CE delegato il dott. LO LL;
NOMINA curatore il dott. (CF ) che, alla luce Persona_1 C.F._3 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI. pag. 3/4 Stabilisce il giorno 29 gennaio 2026, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
CE delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCI;
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa resistente;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore e a parte ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale Ordinario di Marsala, in data 27/10/2025.
Il Presidente Il CE rel. ed est.
NC OL ZO LO LL pag. 4/4