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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CIANFLONE ALESSANDRA (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1 parte attrice
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. AMATO STEFANO (pec: , che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti;
parte convenuta nonché nei confronti di
fu ; fu ; Controparte_2 CP_2 Controparte_3 Per_1 CP_4
fu fu
[...] Persona_2 Per_3 Controparte_5 Persona_4
; fu fu
[...] Controparte_6 Per_5 Controparte_2 Per_6 [...]
fu fu fu CP_2 Per_5 Controparte_7 Per_5 Controparte_8 Per_6
fu fu ; ; Controparte_9 Per_6 Controparte_7 CP_2 CP_10 convenuti contumaci
OGGETTO: CP_11
CONCLUSIONI: come da note in atti;
1 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 22.02.2019, ha citato in giudizio i convenuti Parte_1 [...]
fu + 10, per ottenere l'accertamento dell'acquisto della proprietà esclusiva a titolo CP_2 CP_2 originario, in forza della maturata usucapione in proprio favore, di taluni fabbricati e terreni siti nel
Comune di LL IC (RC), rispettivamente identificati al catasto fabbricati del predetto Comune come segue: a) foglio di mappa 37, part. 470 sub 1, cat. A/5, classe 1, vani 1,5; b) foglio di mappa 37, part. 470 sub 2, cat. A/5, classe 3, vani 2; c) foglio di mappa 37, part. 471 sub 1, cat. A/5, classe 1, vani
2; d) foglio di mappa 37, part. 472 sub 2; nonché al catasto terreni come di seguito: e) foglio di mappa
37, part. 27, seminativo arbor.; f) foglio di mappa 37, part. 467, ente urbano;
g) foglio di mappa 37, part. 469, seminativo.
A tal fine esponeva: che tali beni erano stati posseduti in modo ininterrotto e pacifico, animo domini, dal proprio genitore per oltre quarant'anni e, alla sua morte, dall'istante; che tale possesso si era concretizzato “non solo nell'avervi fissato la propria dimora ma anche nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria”; che, stante la difficoltà di identificare tutti gli intestatari catastali degli immobili, aveva chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c.; che, avendo riunito il suo possesso a quello dei genitori, intendeva ottenere il riconoscimento della maturata usucapione. Instava quindi per l'accogliento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che , meglio in epigrafe qualificata, è proprietario esclusivo per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva, beni immobili e terreni siti nel Comune di LL IC, distinto al Catasto Edilizio Urbano per come in narrativa;
2) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con decreto presidenziale del 16.05.2019, veniva accolta l'istanza per la notifica ai sensi dell'art. 150
c.p.c. nei confronti di tutte le persone ivi indicate e dei loro eventuali eredi, fatta eccezione per ed (rispettivamente figlia e vedova di , Controparte_1 CP_10 Persona_7 deceduto il 22/10/2015, nonché sorella e madre dell'attrice), nei confronti delle quali la notifica avrebbe dovuto seguire le forme ordinarie.
Con ordinanza del 14.01.2020, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento ordinava la rinnovazione dell'atto di citazione per l'omessa menzione delle convenute e CP_10 CP_1
nonché della notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri convenuti.
[...]
Esperite le richieste formalità, i convenuti non si costituivano in giudizio.
2 Concessi quindi i chiesti termini ex art. 183 co. 6) c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'audizione di quattro testimoni per parte attrice;
all'udienza del 22.02.2023, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo sottoponeva all'unica parte all'epoca costituita la questione dell'“usucapibilità del bene di proprietà di un genitore, deceduto prima che sia decorso un termine utile all'usucapione”, autorizzandola al deposito di note.
Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.09.2023, si costituiva in giudizio rilevando di non essere erede del defunto padre, avendo rinunciato alla Controparte_1 sua eredità, nonché allegando che i suoi genitori avessero ottenuto una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché nemmeno la madre poteva considerarsi erede dell'ex coniuge;
nel merito, aderiva alla domanda attorea.
Verificata da questo Giudice - subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal
25.01.2024 - la valida instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli intestatari catastali degli immobili, con ordinanza del 16.05.2025, comunicata alle parti in data 19.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente - fatta eccezione per , costituitasi in corso di causa - deve essere Controparte_1 dichiarata la contumacia di tutti gli altri convenuti i quali, benché ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente procedimento.
Ancora in via preliminare, sulla scorta della documentazione in atti, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti, non potendosi pretendere uno sforzo ulteriore in capo a parte attrice nell'individuazione degli intestatari degli immobili.
Inoltre, dai certificali ipotecari speciali versati in atti, non risultano trascrizioni o iscrizioni aventi ad oggetto i beni oggetto di causa, effettuate nel ventennio antecedente all'introduzione del presente giudizio nei confronti degli intestatari catastali dei beni. Sul punto, con riguardo ai certificati ipotecari speciali relativi alle particelle nn. 27, 469, 471 sub 1 e 472 sub 2 (per queste ultime limitatamente agli intestatari catastali fu fu e fu Controparte_6 Per_5 Controparte_2 Per_5 Controparte_7
, riferiti al periodo dall'1.01.1931 al 24.07.1957, non può ritenersi esigibile dall'attrice alcuna Per_5 ulteriore produzione documentale, avendo la stessa chiarito che “nelle visure stesse in alcuni casi non era presente nemmeno la data di nascita degli intestatari catastali in altri casi gli stessi intestatari sono deceduti prima del periodo della ricerca effettuata” (cfr. note depositate in data 17.05.2024).
3 Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere disattesa.
L'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene esercitato in maniera continuativa per vent'anni.
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino;
non è ravvisabile il possesso nel mero godimento di una cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 19186/2005).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'intervenuta usucapione, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n.
14092 del 11/06/2010; Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004)” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 22667/2017).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà provare, oltre all'elemento oggettivo, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, anche l'elemento soggettivo consistente nella volontà di esercitare di fatto sulla cosa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti di diritto al proprietario.
Tale prova può essere fornita, anche presuntivamente, mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà; come precisato dalla Suprema Corte, il possesso idoneo a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere apprezzato e valutato dal giudice di merito non in astratto, bensì con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua
4 destinazione economica e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario (Cass. Civ., Sez. 2, n. 25922/2005).
Nel caso in esame, deve essere ancora rilevato in via di premessa che - ai fini della prova della maturata usucapione - non assume rilievo, di per sé, l'adesione di alla domanda Controparte_1 attorea.
Ed infatti, va rammentato che la domanda di usucapione, in caso di accoglimento, dà luogo ad una sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo originario, opponibile erga omnes. Pertanto, il contenuto del diritto oggetto di usucapione prescinde dalla posizione soggettiva dell'usucapito ed è valorizzato unicamente dal possesso protratto per un certo tempo e dagli altri requisiti richiesti dalla legge (cfr. nello stesso senso Tribunale Locri, n. 142/2023).
Tanto premesso, nella presente fattispecie, va innanzitutto rilevata la genericità delle allegazioni attoree in ordine agli immobili oggetto della domanda di usucapione su cui la avrebbe CP_1 esercitato il proprio potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, non essendo stata offerta dall'odierna attrice alcuna descrizione – narrativa, fotografica o quantomeno planimetrica – dei fabbricati e dei terreni oggetto di causa.
Ed infatti, dalla disamina dell'atto introduttivo del giudizio è possibile soltanto evincere l'intenzione della parte attrice di acquisire per usucapione “i beni immobili e terreni” di cui alle particelle ivi elencate, possedute per quarant'anni dal padre e, al suo decesso, dall'istante e che tale possesso si sarebbe concretizzato “nell'avervi fissato la propria dimora” nonché “nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Tuttavia, la mancanza di qualsiasi ulteriore elemento descrittivo delle particelle de quibus impedisce di evincere con certezza se oggetto della domanda siano più immobili distinti ed autonomi, ovvero un unico compendio immobiliare, sia pure composto da diverse particelle variamente intestate.
Peraltro, l'attrice ha omesso il deposito della memoria ex art. 183 co. 6) n. 1) c.p.c., volta a precisare la propria domanda, depositando invece soltanto la memoria ex art. 183 co. 6) n. 2) c.p.c., in cui ha modificato le richieste istruttorie già articolate in citazione, chiedendo di provare che la stessa
“possiede da oltre vent'anni esclusivamente, per intero e animo domini, l'immobile sito in LL
IC alla via Ciurria contraddistinte alle particelle per come elencate nell'atto di citazione”, nonché di aver utilizzato “detto immobile e i terreni in maniera esclusiva senza intromissione alcuna”, di essersi “prodigata per la cura dell'immobile, ristrutturandolo, compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria manutenzione”, di aver “abitato sin dalla nascita l'immobile oggi posseduto dalla
5 stessa” e che “nessuno si è mai comportato da proprietario dell'immobile all'infuori della sig.ra
”. Parte_1
È evidente, alla luce di quanto precede, che la circostanza che possa trattarsi di un unico compendio immobiliare emerge per la prima volta soltanto in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. e, quindi, dopo il decorso dei termini di legge per la precisazione della domanda, figurando peraltro soltanto nei capitoli di prova orale.
Ne deriva l'assoluta tardività della precisazione operata da parte attrice.
Vieppiù, l'attrice soltanto in data 4.03.2022 ha prodotto una consulenza tecnica di parte descrittiva dello stato dei luoghi.
Va osservato che, all'udienza del 27.10.2021, l'attrice aveva chiesto ed ottenuto la concessione di “un termine per note per chiarire la domanda alla luce di problematiche di natura catastale emerse”; produceva quindi le note autorizzate facendo presente che “per ciò che concerne la particella n. 27 relativa al foglio 37 … è stata avanzata domanda di frazionamento poiché solo una parte di questa è in suo possesso”, allegando alle note una c.t.p. e delle fotografie raffiguranti “lo stato dei luoghi dove si può notare che la linea dividendo della particella n. 27 è già materializzata in loco ed è costituita da un vecchio muro di recinzione” (cfr. note depositate il 4.03.2022).
Emerge ictu oculi che il deposito della c.t.p. e della documentazione fotografica – non autorizzato dal precedente giudicante – sia ampiamente tardivo.
Com'è noto, infatti, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. civ., Sez. 1, n. 16552/2015).
Ebbene, detta consulenza – che comunque smentisce l'assunto attoreo di aver già effettuato la domanda di frazionamento della particella n. 27 – si risolve in una descrizione dettagliata (e tuttavia tardiva) delle singole particelle oggetto di causa: pertanto, la c.t.p. deve considerarsi tamquam non esset, essendo stata prodotta dall'attrice ben oltre il maturare delle preclusioni assertive e probatorie.
Del resto, la c.t.p. non può certamente essere equiparata ad un documento sopravvenuto, avendo la pacifica natura di allegazione difensiva di tipo tecnico: ne discende che era onere della parte attrice produrla tempestivamente, al fine di offrire una dettagliata descrizione degli immobili da usucapire, nel rispetto delle barriere preclusive previste ex lege.
Del pari, anche la documentazione fotografica prodotta dall'attrice unitamente alla consulenza deve essere ritenuta inutilizzabile, stante l'assoluta tardività della sua produzione.
6 Né d'altra parte le risultanze delle deposizioni testimoniali offrono argomenti idonei a colmare le riscontrate carenze in cui è incorsa la in punto di allegazione. CP_1
Premesso che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 16.03.2022 di riconoscere “la casa” nelle fotografie poste loro in visione si appalesano del tutto ininfluenti ai fini del decidere – e ciò sia in quanto la circostanza che si trattasse di un unico immobile è stata allegata dall'attrice solo in sede di seconda memoria istruttoria, sia soprattutto poiché la documentazione fotografica, prodotta dalla ben oltre il maturare delle preclusioni probatorie, non avrebbe dovuto essere CP_1 sottoposta al vaglio dei testimoni – merita comunque osservarsi che in alcun modo le propalazioni dei testimoni escussi consentono di ritenere raggiunta la prova del possesso delle singole particelle, variamente intestate.
Ed infatti, la testimone si è limitata a dichiarare: “Conosco la sig.ra Testimone_1 Parte_1 da quando è nata perché mi sono sempre frequentata con la sua famiglia. Confermo che la
[...] stessa possiede l'immobile che si trova a LL in via Ciurria. Lo ha posseduto prima con il padre con cui ha convissuto dopo la separazione del padre stesso che è morto circa sei anni fa. ADR
Confermo anche che la sig.ra nel tempo ha provveduto alla manutenzione della casa come
CP_1 la ristrutturazione del tetto circa una decina di anni fa. ADR Attualmente la sig.ra non
CP_1 abita in quella casa da quando si è sposata ovvero circa sedici anni. Non so se la casa di via Ciurria è attualmente abitata, ma posso dire che della stessa se ne occupa sempre la che ne dispone
CP_1 pienamente … ADR Non mi risulta che qualcuno abbia contestato mai alla sig.ra anche
CP_1 dopo la morte del padre, la disponibilità della casa. ADR Ricordo che la costruzione era già in essere all'epoca dei nonni paterni dell'odierna attrice”; la teste ha riferito: Testimone_2
“Conosco l'attrice dalla nascita e continuiamo a frequentarci e posso dire che ha sempre abitato nella casa oggetto di causa che si trova difronte alla casa della mia famiglia di origine. ADR La sig.ra
anche se non abita più in quella casa da quando si è sposata ovvero circa diciassette anni CP_1 fa, continua a disporre della casa anche dopo la morte del padre che vi abitava con lei ed è morto circa otto anni fa. ADR Posso confermare che attualmente la casa è nella disponibilità della famiglia dell'attrice che viene per aprirla e nella casa i figli vi hanno fatto anche le loro feste. ADR L'attrice e la sua famiglia hanno provveduto nel tempo alla manutenzione della casa. Ricordo che tempo fa era stata montata un'impalcatura per il rifacimento del tetto. ADR Non mi risulta che qualcuno abbia mai contestato alla la disponibilità dell'immobile”; il teste ha dichiarato: CP_1 Testimone_3
“Conosco la dal 1982 ovvero da quando frequentavo la mia attuale consorte. Ha abitato CP_1
7 con i genitori in quella casa di via Ciurria fino al suo matrimonio, anche se ha continuato a frequentarla anche dopo la morte del padre avvenuta qualche anno fa. Vedo ancora la sig.ra
provvedere alla manutenzione della casa anche con l'aiuto del marito e qualche anno fa ha CP_1 aggiustato il tetto ed i muri, in altri termini, ha provveduto alla manutenzione che occorre per le case un po' vecchie. ADR Per quanto mi risulta nessuno ha mai contestato alla sig.ra la disponibilità della casa … La casa ha due entrate una di sotto e una di sopra. Io ci sono entrato solo nella parte di sotto
e non sono mai salito nella parte superiore” (cfr. verbale d'udienza del 16.03.2022).
Infine, il teste ha riferito: “posso rispondere sui fatti di causa in quanto io abito vicino Testimone_4 all'immobile di cui si controverte. Prima la sig.ra abitava nell'immobile, fino a quando si è CP_1 sposata, ora si reca nell'immobile due o tre volte la settimana. Io la conosco da quando è piccola ed abitava in quella casa. Gli altri familiari non vengono nell'immobile. La sorella è rimasta a CP_1 vivere con la madre dopo la separazione e io non l'ho più rivista. è rimasta con il padre che Pt_1
è morto da 3-4 anni. Io ho effettuato dei lavori nell'immobile già quando c'era suo padre, anche venti
– trenta anni fa e poi lavori altri prima di andare in pensione, fino a due anni fa. Mi ha pagato
l'attrice. Dopo anche mio figlio ha effettuato dei lavori, in particolare la riparazione della serranda del garage, su incarico di . Che io sappia solo l'attrice ha le chiavi dello stabile. Parte_1
Io avevo riparato un cancello, installato una serranda nuova e un portone in alluminio. Ho anche effettuato delle saldature per una pergola che poi è stata smontata. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attrice” (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023).
Le dichiarazioni che precedono riflettono inevitabilmente la genericità delle allegazioni di parte attrice, non essendo possibile evincere con certezza se il narrato dei testimoni avesse ad oggetto tutte o solo ad alcune delle particelle di causa. In ogni caso, quanto dai medesimi riferito si rivela del tutto inidoneo a rappresentare con esattezza le caratteristiche di ciascuna particella oggetto di causa e, conseguentemente, a provare che l'attrice le abbia possedute tutte per oltre vent'anni.
Peraltro, con specifico riferimento alla particella 470, sub 1 e 2, l'esito della prova orale non consente di superare le risultanze documentali in atti, sicché certamente rispetto a detto immobile la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Ed invero, sulla scorta della documentazione catastale prodotta, la predetta particella ed i rispettivi sub risultano intestati a fu , nonno paterno dell'odierna attrice, deceduto a Controparte_3 Per_1
LL IC l'1.07.1981; inoltre, e nei limiti di quanto in questa sede di interesse, dal certificato ipotecario speciale avente ad oggetto le trascrizioni ed iscrizioni effettuate sull'immobile emerge -
8 giusta trascrizione del verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo di CP_3
, eseguita in data 7.07.1989 (reg. part. 7637 – reg. gen. 9150) - che, con riguardo alla “casa di
[...] abitazione sita in LL IC alla via Ciurria, composta di due vani ed accessori al piano terra e di tre vani ed accessori al primo piano”, era stato disposto che venisse concessa in usufrutto alla moglie di , e, alla sua morte (avvenuta in data 11.06.1983), attribuita Controparte_3 Persona_8 in proprietà al figlio , padre dell'odierna attrice, a sua volta deceduto a Milano il Persona_7
22.10.2015 (cfr. documentazione ipocatastale relativa alla particella 470, sub 1 e 2, in atti).
Correttamente il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento ha quindi sottoposto all'attrice (all'epoca unica parte costituita) la questione afferente all'usucapibilità del bene di proprietà di un genitore, deceduto prima del decorso di un termine utile all'usucapione (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023); l'attrice depositava note scritte, senza tuttavia prendere posizione sulla questione rilevata ex officio.
Orbene, la domanda di usucapione non può essere in parte qua accolta, sia per la mancata prova di un possesso utile ad usucapire, sia in quanto - in ogni caso - non potrebbe ritenersi decorso il ventennio utile ad usucapire.
Sotto il primo profilo, giova rammentare che, ai fini dell'accertamento giudiziale dell'usucapione è necessario, ex art. 1144 c.c., che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza del legittimo proprietario, la quale può ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni familiari o di amicizia con il titolare del diritto reale.
Ed infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta
9 parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cass. civ., Sez. 2, n. 20508/2019; nello stesso senso Cass. civ., Sez. 2, n. 9661/2006).
Costituisce quindi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello per cui la tolleranza si presume nei legami familiari stretti (tra genitori, figli, fratelli) in quanto si considera che il proprietario consenta l'uso del bene, senza la volontà di trasferirne la proprietà; questa presunzione di tolleranza deve essere superata per ottenere l'usucapione di beni immobili tra parenti. In sostanza, nei rapporti familiari, anche il potere di fatto esercitato per lunghi periodi può essere considerato tollerato,
a meno che non venga dimostrato un atteggiamento di esclusività e incompatibilità con i diritti del titolare del bene attraverso la prova di un possesso esclusivo ed evidente su una quota comune. Il legame di parentela stretta infatti fa presumere che i genitori, pur consapevoli dell'utilizzo dell'immobile da parte dei figli, non lo abbiano ceduto loro per mero disinteresse, ma semplicemente per soddisfare una, più o meno temporanea, esigenza abitativa (cfr. in senso analogo Tribunale Sassari
n. 868/2025).
Applicando i principi che precedono alla fattispecie in esame, deve concludersi nel senso che, fino al decesso di , avvenuto il 22.10.2015, il godimento che l'odierna attrice abbia avuto Persona_7 dell'immobile di proprietà del padre (confermato dai testimoni escussi) non possa integrare gli estremi di un possesso utile all'usucapione, bensì soltanto di una detenzione qualificata, non avendo l'attrice mai allegato, né tantomeno provato, di aver posseduto in modo inequivocabile l'immobile de quo con un comportamento esclusivo e contrastante con quello del padre finché era in vita, tale quindi da determinare un'interversio possessionis. Pertanto, fino al decesso del padre dell'odierna attrice, non può che ritenersi operante la presunzione di tolleranza da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1144
c.c.
Dopo la morte del genitore, avvenuta il 22.10.2015 (cfr. certificazioni in atti rilasciate dal Comune di
LL IC), il possesso che abbia conseguito ai sensi dell'art. 1146 c.c. Parte_1 dell'immobile de quo non è comunque in alcun modo utile all'usucapione, non essendo decorso, prima dell'introduzione del presente giudizio, il ventennio necessario ad usucapire il bene.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda di usucapione del fabbricato di cui al foglio di mappa
37, part. 470, sub 1 e 2, deve essere respinta.
Né, alla luce di tutte le considerazioni ut supra ampiamente argomentate in ordine alle carenze in punto di allegazione e prova in cui è incorsa l'odierna parte attrice, può essere accolta la domanda di usucapione con riguardo a tutte le altre particelle oggetto di causa.
10 Ed infatti, non essendo stato neppure allegato (né tantomeno provato) a cosa corrispondano in concreto le particelle nn. 471 sub 1, 472 sub 2, 27, 467 e 469, né se le medesime siano state annesse al fabbricato di cui alla particella 470 sub 1 e 2, ed eventualmente ad opera di chi e quando ciò sarebbe avvenuto, deve concludersi nel senso che il compendio probatorio in atti non consenta in alcun modo di sanare la genericità delle allegazioni attoree, non potendosi ritenere adeguatamente dimostrato il possesso ultraventennale in capo a delle particelle da ultimo indicate. Parte_1
Per tutto quanto precede, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
L'adesione di alla domanda di parte attrice e la contumacia di tutti gli altri Controparte_1 convenuti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di tutti i convenuti, fatta eccezione per Controparte_1
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 15/11/2025, tramite l'applicativo Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CIANFLONE ALESSANDRA (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1 parte attrice
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. AMATO STEFANO (pec: , che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti;
parte convenuta nonché nei confronti di
fu ; fu ; Controparte_2 CP_2 Controparte_3 Per_1 CP_4
fu fu
[...] Persona_2 Per_3 Controparte_5 Persona_4
; fu fu
[...] Controparte_6 Per_5 Controparte_2 Per_6 [...]
fu fu fu CP_2 Per_5 Controparte_7 Per_5 Controparte_8 Per_6
fu fu ; ; Controparte_9 Per_6 Controparte_7 CP_2 CP_10 convenuti contumaci
OGGETTO: CP_11
CONCLUSIONI: come da note in atti;
1 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 22.02.2019, ha citato in giudizio i convenuti Parte_1 [...]
fu + 10, per ottenere l'accertamento dell'acquisto della proprietà esclusiva a titolo CP_2 CP_2 originario, in forza della maturata usucapione in proprio favore, di taluni fabbricati e terreni siti nel
Comune di LL IC (RC), rispettivamente identificati al catasto fabbricati del predetto Comune come segue: a) foglio di mappa 37, part. 470 sub 1, cat. A/5, classe 1, vani 1,5; b) foglio di mappa 37, part. 470 sub 2, cat. A/5, classe 3, vani 2; c) foglio di mappa 37, part. 471 sub 1, cat. A/5, classe 1, vani
2; d) foglio di mappa 37, part. 472 sub 2; nonché al catasto terreni come di seguito: e) foglio di mappa
37, part. 27, seminativo arbor.; f) foglio di mappa 37, part. 467, ente urbano;
g) foglio di mappa 37, part. 469, seminativo.
A tal fine esponeva: che tali beni erano stati posseduti in modo ininterrotto e pacifico, animo domini, dal proprio genitore per oltre quarant'anni e, alla sua morte, dall'istante; che tale possesso si era concretizzato “non solo nell'avervi fissato la propria dimora ma anche nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria”; che, stante la difficoltà di identificare tutti gli intestatari catastali degli immobili, aveva chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c.; che, avendo riunito il suo possesso a quello dei genitori, intendeva ottenere il riconoscimento della maturata usucapione. Instava quindi per l'accogliento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che , meglio in epigrafe qualificata, è proprietario esclusivo per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva, beni immobili e terreni siti nel Comune di LL IC, distinto al Catasto Edilizio Urbano per come in narrativa;
2) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con decreto presidenziale del 16.05.2019, veniva accolta l'istanza per la notifica ai sensi dell'art. 150
c.p.c. nei confronti di tutte le persone ivi indicate e dei loro eventuali eredi, fatta eccezione per ed (rispettivamente figlia e vedova di , Controparte_1 CP_10 Persona_7 deceduto il 22/10/2015, nonché sorella e madre dell'attrice), nei confronti delle quali la notifica avrebbe dovuto seguire le forme ordinarie.
Con ordinanza del 14.01.2020, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento ordinava la rinnovazione dell'atto di citazione per l'omessa menzione delle convenute e CP_10 CP_1
nonché della notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri convenuti.
[...]
Esperite le richieste formalità, i convenuti non si costituivano in giudizio.
2 Concessi quindi i chiesti termini ex art. 183 co. 6) c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'audizione di quattro testimoni per parte attrice;
all'udienza del 22.02.2023, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo sottoponeva all'unica parte all'epoca costituita la questione dell'“usucapibilità del bene di proprietà di un genitore, deceduto prima che sia decorso un termine utile all'usucapione”, autorizzandola al deposito di note.
Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.09.2023, si costituiva in giudizio rilevando di non essere erede del defunto padre, avendo rinunciato alla Controparte_1 sua eredità, nonché allegando che i suoi genitori avessero ottenuto una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché nemmeno la madre poteva considerarsi erede dell'ex coniuge;
nel merito, aderiva alla domanda attorea.
Verificata da questo Giudice - subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal
25.01.2024 - la valida instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli intestatari catastali degli immobili, con ordinanza del 16.05.2025, comunicata alle parti in data 19.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente - fatta eccezione per , costituitasi in corso di causa - deve essere Controparte_1 dichiarata la contumacia di tutti gli altri convenuti i quali, benché ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente procedimento.
Ancora in via preliminare, sulla scorta della documentazione in atti, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti, non potendosi pretendere uno sforzo ulteriore in capo a parte attrice nell'individuazione degli intestatari degli immobili.
Inoltre, dai certificali ipotecari speciali versati in atti, non risultano trascrizioni o iscrizioni aventi ad oggetto i beni oggetto di causa, effettuate nel ventennio antecedente all'introduzione del presente giudizio nei confronti degli intestatari catastali dei beni. Sul punto, con riguardo ai certificati ipotecari speciali relativi alle particelle nn. 27, 469, 471 sub 1 e 472 sub 2 (per queste ultime limitatamente agli intestatari catastali fu fu e fu Controparte_6 Per_5 Controparte_2 Per_5 Controparte_7
, riferiti al periodo dall'1.01.1931 al 24.07.1957, non può ritenersi esigibile dall'attrice alcuna Per_5 ulteriore produzione documentale, avendo la stessa chiarito che “nelle visure stesse in alcuni casi non era presente nemmeno la data di nascita degli intestatari catastali in altri casi gli stessi intestatari sono deceduti prima del periodo della ricerca effettuata” (cfr. note depositate in data 17.05.2024).
3 Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere disattesa.
L'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene esercitato in maniera continuativa per vent'anni.
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino;
non è ravvisabile il possesso nel mero godimento di una cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 19186/2005).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'intervenuta usucapione, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n.
14092 del 11/06/2010; Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004)” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 22667/2017).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà provare, oltre all'elemento oggettivo, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, anche l'elemento soggettivo consistente nella volontà di esercitare di fatto sulla cosa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti di diritto al proprietario.
Tale prova può essere fornita, anche presuntivamente, mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà; come precisato dalla Suprema Corte, il possesso idoneo a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere apprezzato e valutato dal giudice di merito non in astratto, bensì con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua
4 destinazione economica e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario (Cass. Civ., Sez. 2, n. 25922/2005).
Nel caso in esame, deve essere ancora rilevato in via di premessa che - ai fini della prova della maturata usucapione - non assume rilievo, di per sé, l'adesione di alla domanda Controparte_1 attorea.
Ed infatti, va rammentato che la domanda di usucapione, in caso di accoglimento, dà luogo ad una sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo originario, opponibile erga omnes. Pertanto, il contenuto del diritto oggetto di usucapione prescinde dalla posizione soggettiva dell'usucapito ed è valorizzato unicamente dal possesso protratto per un certo tempo e dagli altri requisiti richiesti dalla legge (cfr. nello stesso senso Tribunale Locri, n. 142/2023).
Tanto premesso, nella presente fattispecie, va innanzitutto rilevata la genericità delle allegazioni attoree in ordine agli immobili oggetto della domanda di usucapione su cui la avrebbe CP_1 esercitato il proprio potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, non essendo stata offerta dall'odierna attrice alcuna descrizione – narrativa, fotografica o quantomeno planimetrica – dei fabbricati e dei terreni oggetto di causa.
Ed infatti, dalla disamina dell'atto introduttivo del giudizio è possibile soltanto evincere l'intenzione della parte attrice di acquisire per usucapione “i beni immobili e terreni” di cui alle particelle ivi elencate, possedute per quarant'anni dal padre e, al suo decesso, dall'istante e che tale possesso si sarebbe concretizzato “nell'avervi fissato la propria dimora” nonché “nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Tuttavia, la mancanza di qualsiasi ulteriore elemento descrittivo delle particelle de quibus impedisce di evincere con certezza se oggetto della domanda siano più immobili distinti ed autonomi, ovvero un unico compendio immobiliare, sia pure composto da diverse particelle variamente intestate.
Peraltro, l'attrice ha omesso il deposito della memoria ex art. 183 co. 6) n. 1) c.p.c., volta a precisare la propria domanda, depositando invece soltanto la memoria ex art. 183 co. 6) n. 2) c.p.c., in cui ha modificato le richieste istruttorie già articolate in citazione, chiedendo di provare che la stessa
“possiede da oltre vent'anni esclusivamente, per intero e animo domini, l'immobile sito in LL
IC alla via Ciurria contraddistinte alle particelle per come elencate nell'atto di citazione”, nonché di aver utilizzato “detto immobile e i terreni in maniera esclusiva senza intromissione alcuna”, di essersi “prodigata per la cura dell'immobile, ristrutturandolo, compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria manutenzione”, di aver “abitato sin dalla nascita l'immobile oggi posseduto dalla
5 stessa” e che “nessuno si è mai comportato da proprietario dell'immobile all'infuori della sig.ra
”. Parte_1
È evidente, alla luce di quanto precede, che la circostanza che possa trattarsi di un unico compendio immobiliare emerge per la prima volta soltanto in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. e, quindi, dopo il decorso dei termini di legge per la precisazione della domanda, figurando peraltro soltanto nei capitoli di prova orale.
Ne deriva l'assoluta tardività della precisazione operata da parte attrice.
Vieppiù, l'attrice soltanto in data 4.03.2022 ha prodotto una consulenza tecnica di parte descrittiva dello stato dei luoghi.
Va osservato che, all'udienza del 27.10.2021, l'attrice aveva chiesto ed ottenuto la concessione di “un termine per note per chiarire la domanda alla luce di problematiche di natura catastale emerse”; produceva quindi le note autorizzate facendo presente che “per ciò che concerne la particella n. 27 relativa al foglio 37 … è stata avanzata domanda di frazionamento poiché solo una parte di questa è in suo possesso”, allegando alle note una c.t.p. e delle fotografie raffiguranti “lo stato dei luoghi dove si può notare che la linea dividendo della particella n. 27 è già materializzata in loco ed è costituita da un vecchio muro di recinzione” (cfr. note depositate il 4.03.2022).
Emerge ictu oculi che il deposito della c.t.p. e della documentazione fotografica – non autorizzato dal precedente giudicante – sia ampiamente tardivo.
Com'è noto, infatti, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. civ., Sez. 1, n. 16552/2015).
Ebbene, detta consulenza – che comunque smentisce l'assunto attoreo di aver già effettuato la domanda di frazionamento della particella n. 27 – si risolve in una descrizione dettagliata (e tuttavia tardiva) delle singole particelle oggetto di causa: pertanto, la c.t.p. deve considerarsi tamquam non esset, essendo stata prodotta dall'attrice ben oltre il maturare delle preclusioni assertive e probatorie.
Del resto, la c.t.p. non può certamente essere equiparata ad un documento sopravvenuto, avendo la pacifica natura di allegazione difensiva di tipo tecnico: ne discende che era onere della parte attrice produrla tempestivamente, al fine di offrire una dettagliata descrizione degli immobili da usucapire, nel rispetto delle barriere preclusive previste ex lege.
Del pari, anche la documentazione fotografica prodotta dall'attrice unitamente alla consulenza deve essere ritenuta inutilizzabile, stante l'assoluta tardività della sua produzione.
6 Né d'altra parte le risultanze delle deposizioni testimoniali offrono argomenti idonei a colmare le riscontrate carenze in cui è incorsa la in punto di allegazione. CP_1
Premesso che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 16.03.2022 di riconoscere “la casa” nelle fotografie poste loro in visione si appalesano del tutto ininfluenti ai fini del decidere – e ciò sia in quanto la circostanza che si trattasse di un unico immobile è stata allegata dall'attrice solo in sede di seconda memoria istruttoria, sia soprattutto poiché la documentazione fotografica, prodotta dalla ben oltre il maturare delle preclusioni probatorie, non avrebbe dovuto essere CP_1 sottoposta al vaglio dei testimoni – merita comunque osservarsi che in alcun modo le propalazioni dei testimoni escussi consentono di ritenere raggiunta la prova del possesso delle singole particelle, variamente intestate.
Ed infatti, la testimone si è limitata a dichiarare: “Conosco la sig.ra Testimone_1 Parte_1 da quando è nata perché mi sono sempre frequentata con la sua famiglia. Confermo che la
[...] stessa possiede l'immobile che si trova a LL in via Ciurria. Lo ha posseduto prima con il padre con cui ha convissuto dopo la separazione del padre stesso che è morto circa sei anni fa. ADR
Confermo anche che la sig.ra nel tempo ha provveduto alla manutenzione della casa come
CP_1 la ristrutturazione del tetto circa una decina di anni fa. ADR Attualmente la sig.ra non
CP_1 abita in quella casa da quando si è sposata ovvero circa sedici anni. Non so se la casa di via Ciurria è attualmente abitata, ma posso dire che della stessa se ne occupa sempre la che ne dispone
CP_1 pienamente … ADR Non mi risulta che qualcuno abbia contestato mai alla sig.ra anche
CP_1 dopo la morte del padre, la disponibilità della casa. ADR Ricordo che la costruzione era già in essere all'epoca dei nonni paterni dell'odierna attrice”; la teste ha riferito: Testimone_2
“Conosco l'attrice dalla nascita e continuiamo a frequentarci e posso dire che ha sempre abitato nella casa oggetto di causa che si trova difronte alla casa della mia famiglia di origine. ADR La sig.ra
anche se non abita più in quella casa da quando si è sposata ovvero circa diciassette anni CP_1 fa, continua a disporre della casa anche dopo la morte del padre che vi abitava con lei ed è morto circa otto anni fa. ADR Posso confermare che attualmente la casa è nella disponibilità della famiglia dell'attrice che viene per aprirla e nella casa i figli vi hanno fatto anche le loro feste. ADR L'attrice e la sua famiglia hanno provveduto nel tempo alla manutenzione della casa. Ricordo che tempo fa era stata montata un'impalcatura per il rifacimento del tetto. ADR Non mi risulta che qualcuno abbia mai contestato alla la disponibilità dell'immobile”; il teste ha dichiarato: CP_1 Testimone_3
“Conosco la dal 1982 ovvero da quando frequentavo la mia attuale consorte. Ha abitato CP_1
7 con i genitori in quella casa di via Ciurria fino al suo matrimonio, anche se ha continuato a frequentarla anche dopo la morte del padre avvenuta qualche anno fa. Vedo ancora la sig.ra
provvedere alla manutenzione della casa anche con l'aiuto del marito e qualche anno fa ha CP_1 aggiustato il tetto ed i muri, in altri termini, ha provveduto alla manutenzione che occorre per le case un po' vecchie. ADR Per quanto mi risulta nessuno ha mai contestato alla sig.ra la disponibilità della casa … La casa ha due entrate una di sotto e una di sopra. Io ci sono entrato solo nella parte di sotto
e non sono mai salito nella parte superiore” (cfr. verbale d'udienza del 16.03.2022).
Infine, il teste ha riferito: “posso rispondere sui fatti di causa in quanto io abito vicino Testimone_4 all'immobile di cui si controverte. Prima la sig.ra abitava nell'immobile, fino a quando si è CP_1 sposata, ora si reca nell'immobile due o tre volte la settimana. Io la conosco da quando è piccola ed abitava in quella casa. Gli altri familiari non vengono nell'immobile. La sorella è rimasta a CP_1 vivere con la madre dopo la separazione e io non l'ho più rivista. è rimasta con il padre che Pt_1
è morto da 3-4 anni. Io ho effettuato dei lavori nell'immobile già quando c'era suo padre, anche venti
– trenta anni fa e poi lavori altri prima di andare in pensione, fino a due anni fa. Mi ha pagato
l'attrice. Dopo anche mio figlio ha effettuato dei lavori, in particolare la riparazione della serranda del garage, su incarico di . Che io sappia solo l'attrice ha le chiavi dello stabile. Parte_1
Io avevo riparato un cancello, installato una serranda nuova e un portone in alluminio. Ho anche effettuato delle saldature per una pergola che poi è stata smontata. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attrice” (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023).
Le dichiarazioni che precedono riflettono inevitabilmente la genericità delle allegazioni di parte attrice, non essendo possibile evincere con certezza se il narrato dei testimoni avesse ad oggetto tutte o solo ad alcune delle particelle di causa. In ogni caso, quanto dai medesimi riferito si rivela del tutto inidoneo a rappresentare con esattezza le caratteristiche di ciascuna particella oggetto di causa e, conseguentemente, a provare che l'attrice le abbia possedute tutte per oltre vent'anni.
Peraltro, con specifico riferimento alla particella 470, sub 1 e 2, l'esito della prova orale non consente di superare le risultanze documentali in atti, sicché certamente rispetto a detto immobile la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Ed invero, sulla scorta della documentazione catastale prodotta, la predetta particella ed i rispettivi sub risultano intestati a fu , nonno paterno dell'odierna attrice, deceduto a Controparte_3 Per_1
LL IC l'1.07.1981; inoltre, e nei limiti di quanto in questa sede di interesse, dal certificato ipotecario speciale avente ad oggetto le trascrizioni ed iscrizioni effettuate sull'immobile emerge -
8 giusta trascrizione del verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo di CP_3
, eseguita in data 7.07.1989 (reg. part. 7637 – reg. gen. 9150) - che, con riguardo alla “casa di
[...] abitazione sita in LL IC alla via Ciurria, composta di due vani ed accessori al piano terra e di tre vani ed accessori al primo piano”, era stato disposto che venisse concessa in usufrutto alla moglie di , e, alla sua morte (avvenuta in data 11.06.1983), attribuita Controparte_3 Persona_8 in proprietà al figlio , padre dell'odierna attrice, a sua volta deceduto a Milano il Persona_7
22.10.2015 (cfr. documentazione ipocatastale relativa alla particella 470, sub 1 e 2, in atti).
Correttamente il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento ha quindi sottoposto all'attrice (all'epoca unica parte costituita) la questione afferente all'usucapibilità del bene di proprietà di un genitore, deceduto prima del decorso di un termine utile all'usucapione (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023); l'attrice depositava note scritte, senza tuttavia prendere posizione sulla questione rilevata ex officio.
Orbene, la domanda di usucapione non può essere in parte qua accolta, sia per la mancata prova di un possesso utile ad usucapire, sia in quanto - in ogni caso - non potrebbe ritenersi decorso il ventennio utile ad usucapire.
Sotto il primo profilo, giova rammentare che, ai fini dell'accertamento giudiziale dell'usucapione è necessario, ex art. 1144 c.c., che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza del legittimo proprietario, la quale può ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni familiari o di amicizia con il titolare del diritto reale.
Ed infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta
9 parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cass. civ., Sez. 2, n. 20508/2019; nello stesso senso Cass. civ., Sez. 2, n. 9661/2006).
Costituisce quindi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello per cui la tolleranza si presume nei legami familiari stretti (tra genitori, figli, fratelli) in quanto si considera che il proprietario consenta l'uso del bene, senza la volontà di trasferirne la proprietà; questa presunzione di tolleranza deve essere superata per ottenere l'usucapione di beni immobili tra parenti. In sostanza, nei rapporti familiari, anche il potere di fatto esercitato per lunghi periodi può essere considerato tollerato,
a meno che non venga dimostrato un atteggiamento di esclusività e incompatibilità con i diritti del titolare del bene attraverso la prova di un possesso esclusivo ed evidente su una quota comune. Il legame di parentela stretta infatti fa presumere che i genitori, pur consapevoli dell'utilizzo dell'immobile da parte dei figli, non lo abbiano ceduto loro per mero disinteresse, ma semplicemente per soddisfare una, più o meno temporanea, esigenza abitativa (cfr. in senso analogo Tribunale Sassari
n. 868/2025).
Applicando i principi che precedono alla fattispecie in esame, deve concludersi nel senso che, fino al decesso di , avvenuto il 22.10.2015, il godimento che l'odierna attrice abbia avuto Persona_7 dell'immobile di proprietà del padre (confermato dai testimoni escussi) non possa integrare gli estremi di un possesso utile all'usucapione, bensì soltanto di una detenzione qualificata, non avendo l'attrice mai allegato, né tantomeno provato, di aver posseduto in modo inequivocabile l'immobile de quo con un comportamento esclusivo e contrastante con quello del padre finché era in vita, tale quindi da determinare un'interversio possessionis. Pertanto, fino al decesso del padre dell'odierna attrice, non può che ritenersi operante la presunzione di tolleranza da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1144
c.c.
Dopo la morte del genitore, avvenuta il 22.10.2015 (cfr. certificazioni in atti rilasciate dal Comune di
LL IC), il possesso che abbia conseguito ai sensi dell'art. 1146 c.c. Parte_1 dell'immobile de quo non è comunque in alcun modo utile all'usucapione, non essendo decorso, prima dell'introduzione del presente giudizio, il ventennio necessario ad usucapire il bene.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda di usucapione del fabbricato di cui al foglio di mappa
37, part. 470, sub 1 e 2, deve essere respinta.
Né, alla luce di tutte le considerazioni ut supra ampiamente argomentate in ordine alle carenze in punto di allegazione e prova in cui è incorsa l'odierna parte attrice, può essere accolta la domanda di usucapione con riguardo a tutte le altre particelle oggetto di causa.
10 Ed infatti, non essendo stato neppure allegato (né tantomeno provato) a cosa corrispondano in concreto le particelle nn. 471 sub 1, 472 sub 2, 27, 467 e 469, né se le medesime siano state annesse al fabbricato di cui alla particella 470 sub 1 e 2, ed eventualmente ad opera di chi e quando ciò sarebbe avvenuto, deve concludersi nel senso che il compendio probatorio in atti non consenta in alcun modo di sanare la genericità delle allegazioni attoree, non potendosi ritenere adeguatamente dimostrato il possesso ultraventennale in capo a delle particelle da ultimo indicate. Parte_1
Per tutto quanto precede, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
L'adesione di alla domanda di parte attrice e la contumacia di tutti gli altri Controparte_1 convenuti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di tutti i convenuti, fatta eccezione per Controparte_1
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 15/11/2025, tramite l'applicativo Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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