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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3108/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Arnaldo De Filippis n. 26, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Lucia Lepiane che lo rappresenta e difende - opponente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto CP_1
RA e ST Di CA - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… b) accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare
l'ordinanza-ingiunzione; c) Solo in via di estremo subordine, voglia limitare l'entità della
sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale … Con vittoria di
spese e competenze del giudizio …”.
Conclusioni di parte opposta: “… respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e
in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o
comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Vinte le spese …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte opponente ha agito in giudizio in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
CP_ 000509024, con cui l' ha applicato la sanzione di €. 8.385,00 (oltre €. 10,33 per spese)
per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983,
come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023,
convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2019.
La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte opponente contesta:
- la violazione del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/1981, anche in ragione dell'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti (atteso che si afferma che l'unica notifica effettuata nei confronti dell'obbligato in solido è intervenuta il
CP_ 18.6.2025), con argomentazione infondata, atteso che l' ha dato dimostrazione della notifica dell'atto di accertamento in data 20 dicembre 2021. Per il resto, va richiamato il principio per cui il termine di 90 giorni previsto dall'art.14 della legge 689/1981 decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass. 8456/2006; Cass. Sez. Lav.
2 7681/2014), in modo tale che, considerato che risulta l'accertamento del 16.11.2021,
nessuna violazione del termine è prospettabile;
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora infondata, atteso che la notifica dell'atto di accertamento oggetto di giudizio, con effetti interruttivi della prescrizione (tra le tante, in merito, Cass. 11980/2020) è avvenuta il 20 dicembre 2021 [risulta anche notifica nei confronti della società in data 15.12.2021 per effetti interruttivi della prescrizione, richiamandosi il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 689/1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati ai sensi dell'art. 1310 c.c. in ragione del richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione (cfr. Cass. 1550/2018)] per violazioni riferibili all'annualità 2019, sicché il termine prescrizionale non può considerarsi decorso al 18.6.2025, data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (oltretutto, dovrebbe anche considerarsi la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983,
convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020).
L'opposizione è dunque infondata e deve rigettarsi, occorrendo evidenziare da ultimo che,
in riferimento all'intervenuto fallimento della società, sussistono i presupposti della responsabilità personale della parte opponente, come evincibile dall'ordinanza-ingiunzione impugnata [in merito: “In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di
fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere
fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma
dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla
persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione
3 può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della
l. n. 689 del 1981” (Cass. Sez. Lav. 19371/2023)].
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese del procedimento, che si liquidano in €. 1.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 3.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3108/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Arnaldo De Filippis n. 26, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Lucia Lepiane che lo rappresenta e difende - opponente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto CP_1
RA e ST Di CA - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… b) accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare
l'ordinanza-ingiunzione; c) Solo in via di estremo subordine, voglia limitare l'entità della
sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale … Con vittoria di
spese e competenze del giudizio …”.
Conclusioni di parte opposta: “… respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e
in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o
comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Vinte le spese …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte opponente ha agito in giudizio in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. OI-
CP_ 000509024, con cui l' ha applicato la sanzione di €. 8.385,00 (oltre €. 10,33 per spese)
per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983,
come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023,
convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2019.
La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte opponente contesta:
- la violazione del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/1981, anche in ragione dell'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti (atteso che si afferma che l'unica notifica effettuata nei confronti dell'obbligato in solido è intervenuta il
CP_ 18.6.2025), con argomentazione infondata, atteso che l' ha dato dimostrazione della notifica dell'atto di accertamento in data 20 dicembre 2021. Per il resto, va richiamato il principio per cui il termine di 90 giorni previsto dall'art.14 della legge 689/1981 decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass. 8456/2006; Cass. Sez. Lav.
2 7681/2014), in modo tale che, considerato che risulta l'accertamento del 16.11.2021,
nessuna violazione del termine è prospettabile;
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora infondata, atteso che la notifica dell'atto di accertamento oggetto di giudizio, con effetti interruttivi della prescrizione (tra le tante, in merito, Cass. 11980/2020) è avvenuta il 20 dicembre 2021 [risulta anche notifica nei confronti della società in data 15.12.2021 per effetti interruttivi della prescrizione, richiamandosi il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 689/1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati ai sensi dell'art. 1310 c.c. in ragione del richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione (cfr. Cass. 1550/2018)] per violazioni riferibili all'annualità 2019, sicché il termine prescrizionale non può considerarsi decorso al 18.6.2025, data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (oltretutto, dovrebbe anche considerarsi la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983,
convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020).
L'opposizione è dunque infondata e deve rigettarsi, occorrendo evidenziare da ultimo che,
in riferimento all'intervenuto fallimento della società, sussistono i presupposti della responsabilità personale della parte opponente, come evincibile dall'ordinanza-ingiunzione impugnata [in merito: “In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di
fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere
fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma
dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla
persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione
3 può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della
l. n. 689 del 1981” (Cass. Sez. Lav. 19371/2023)].
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese del procedimento, che si liquidano in €. 1.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 3.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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