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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/07/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1453/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIASE Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA e dell'avv. GAGLIARDONE DANIELA, elettivamente domiciliato in Via Falcone e
Borsellino, 6 65129 PESCARA presso il difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GHIONNO Controparte_1 C.F._2
LUCIANA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Perruna, 56 66010 TOLLO C.F._3 presso il difensore
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo di aver intrattenuto con quest'ultima una convivenza more uxorio, nel corso della
[...] quale è nata la figlia . Persona_1
Con precedente provvedimento di questo tribunale, era stato stabilito il collocamento presso la madre, con disciplina del diritto di visita del padre, e fissazione di un assegno di euro 300 mensili a carico del genitore non collocatario.
Nel ricorso, il padre ha esposto che la minore, di fatto, trascorre la maggior parte del tempo con lui e con i nonni, in quanto la madre è impegnata per gran parte della giornata nella sua attività lavorativa.
Inoltre, il ricorrente espone che la figlia sta manifestando segni di malessere rispetto alla convivenza con la madre, la quale di recente ha intrapreso una nuova relazione, dalla quale è nato un altro figlio;
inoltre, vi sarebbero problemi anche in relazione al rendimento scolastico.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto il collocamento presso di sé della bambina, con disciplina del diritto di visita della madre e previsione di un assegno a suo carico di € 200,00 mensili.
Si è costituita la resistente, contestando l'avversa ricostruzione, e sostenendo che in realtà il ricorrente, a causa della sua attività lavorativa che lo costringe a trascorrere lunghi periodi di tempo lontano dal luogo di residenza, trascuri i suoi doveri genitoriali.
Ha contestato inoltre le deduzioni in merito al rendimento scolastico della bambina, che in realtà sarebbe buono, ed ha rappresentato che non vi sarebbe alcuno stato di malessere della minore a causa della nuova relazione intrattenuta dalla madre.
Ha chiesto, quindi, la conferma delle disposizioni già assunte dal tribunale
In seguito, le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in data 7/7/2025, con il quale le parti hanno stabilito il collocamento presso il padre, disciplinando il diritto di visita della madre, prevedendo a carico di quest'ultima un assegno di € 150,00 mensili in favore del padre collocatario, e stabilendo la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato dalle parti in data 7/7/2025;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
pagina 2 di 3 3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1453/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIASE Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA e dell'avv. GAGLIARDONE DANIELA, elettivamente domiciliato in Via Falcone e
Borsellino, 6 65129 PESCARA presso il difensore avv.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GHIONNO Controparte_1 C.F._2
LUCIANA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Perruna, 56 66010 TOLLO C.F._3 presso il difensore
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo di aver intrattenuto con quest'ultima una convivenza more uxorio, nel corso della
[...] quale è nata la figlia . Persona_1
Con precedente provvedimento di questo tribunale, era stato stabilito il collocamento presso la madre, con disciplina del diritto di visita del padre, e fissazione di un assegno di euro 300 mensili a carico del genitore non collocatario.
Nel ricorso, il padre ha esposto che la minore, di fatto, trascorre la maggior parte del tempo con lui e con i nonni, in quanto la madre è impegnata per gran parte della giornata nella sua attività lavorativa.
Inoltre, il ricorrente espone che la figlia sta manifestando segni di malessere rispetto alla convivenza con la madre, la quale di recente ha intrapreso una nuova relazione, dalla quale è nato un altro figlio;
inoltre, vi sarebbero problemi anche in relazione al rendimento scolastico.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto il collocamento presso di sé della bambina, con disciplina del diritto di visita della madre e previsione di un assegno a suo carico di € 200,00 mensili.
Si è costituita la resistente, contestando l'avversa ricostruzione, e sostenendo che in realtà il ricorrente, a causa della sua attività lavorativa che lo costringe a trascorrere lunghi periodi di tempo lontano dal luogo di residenza, trascuri i suoi doveri genitoriali.
Ha contestato inoltre le deduzioni in merito al rendimento scolastico della bambina, che in realtà sarebbe buono, ed ha rappresentato che non vi sarebbe alcuno stato di malessere della minore a causa della nuova relazione intrattenuta dalla madre.
Ha chiesto, quindi, la conferma delle disposizioni già assunte dal tribunale
In seguito, le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in data 7/7/2025, con il quale le parti hanno stabilito il collocamento presso il padre, disciplinando il diritto di visita della madre, prevedendo a carico di quest'ultima un assegno di € 150,00 mensili in favore del padre collocatario, e stabilendo la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato dalle parti in data 7/7/2025;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
pagina 2 di 3 3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 3 di 3