TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 618/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
NI TA, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/05/2024 , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1465/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di accertare
“che lo stato patologico della signora è tale da integrare i presupposti Parte_1
1 per il riconoscimento dello stato invalidante 100% e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è Persona_2 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Emangioma intra, sopra e parasellare sinistra in paziente sottoposta ad intervento chirurgico di exeresi per via endoscopica endonasale e transfenoidale e successivamete sottoposta a radioterapia adiuvante terminata ad agosto
2022 esitante in occasionali disturbi del visus occhio sinistro e vertigini ed in follow up clinico;
Ipotiroidismo e ipoparatiroidismo post-chirurgico trattato farmacologicamente ed in discreto compenso;
Artrosi polidistrettuale a maggior interessamento del rachide lombo- sacrale e cervicale, in soggetto osteoporotico, esitante in lieve limitazione della statica e dinamica deambulatoria;
Cardiomiopatia ischemico-ipertensiva a frazione di eiezione conservata (FE: 60%) in soggetto affetto da insufficienza aortica e mitralica di grado lieve in assenza di segni clinici di scompenso.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente i presupposti sanitari per l'invocata provvidenza (pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2 e 12
L 118/72).
In particolare, l'ausiliario ha chiarito che “ allo stato attuale, la disamina documentale – alla data della visita effettuata in Commissione invalidi civili del Centro Medico Legale di CP_1
Salerno (13.04.2022) – raffrontata con quanto rilevato in sede di visita medico-legale di
CTU, non ha posto in evidenza un peggioramento del quadro clinico, tale da permettere di ritenere congrua l'attribuzione della percentuale del 100% relativamente all'invalidità civile, configurandosi perciò i requisiti utili al riconoscimento della pensione di inabilità”; di tal che, “ andando a sommare i valori pocanzi espressi, utilizzando la formula di calcolo a scalare secondo ZA espressamente prevista dalle avvertenze annesse al DM del 5 febbraio 1992, è possibile osservare che il complesso delle suddette infermità, comportava e
2 comporta una riduzione della capacità lavorativa del soggetto quantificabile nella misura del
67% come correttamente valutato dall' durante la visita collegiale esperita in data CP_1
13.4.2022 e dal dott. ”. Per_3
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
pienamente condivisibili in quanto fondate su adeguato supporto motivazionale, Per_2
anche alla luce della documentazione medica sopravvenuta.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa , atteso il deposito di CP_1 dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi del giudizio.
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi sono poste a carico dell' , e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di atp, dichiarando che , non si trova nelle condizioni Parte_1
sanitarie proprie per il riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi degli artt. 2 e 12 della L 118/72;
2) dichiara non ripetibili le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico dell' , spese CP_1
liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 07/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 618/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
NI TA, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/05/2024 , dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1465/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di accertare
“che lo stato patologico della signora è tale da integrare i presupposti Parte_1
1 per il riconoscimento dello stato invalidante 100% e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è Persona_2 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Emangioma intra, sopra e parasellare sinistra in paziente sottoposta ad intervento chirurgico di exeresi per via endoscopica endonasale e transfenoidale e successivamete sottoposta a radioterapia adiuvante terminata ad agosto
2022 esitante in occasionali disturbi del visus occhio sinistro e vertigini ed in follow up clinico;
Ipotiroidismo e ipoparatiroidismo post-chirurgico trattato farmacologicamente ed in discreto compenso;
Artrosi polidistrettuale a maggior interessamento del rachide lombo- sacrale e cervicale, in soggetto osteoporotico, esitante in lieve limitazione della statica e dinamica deambulatoria;
Cardiomiopatia ischemico-ipertensiva a frazione di eiezione conservata (FE: 60%) in soggetto affetto da insufficienza aortica e mitralica di grado lieve in assenza di segni clinici di scompenso.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente i presupposti sanitari per l'invocata provvidenza (pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2 e 12
L 118/72).
In particolare, l'ausiliario ha chiarito che “ allo stato attuale, la disamina documentale – alla data della visita effettuata in Commissione invalidi civili del Centro Medico Legale di CP_1
Salerno (13.04.2022) – raffrontata con quanto rilevato in sede di visita medico-legale di
CTU, non ha posto in evidenza un peggioramento del quadro clinico, tale da permettere di ritenere congrua l'attribuzione della percentuale del 100% relativamente all'invalidità civile, configurandosi perciò i requisiti utili al riconoscimento della pensione di inabilità”; di tal che, “ andando a sommare i valori pocanzi espressi, utilizzando la formula di calcolo a scalare secondo ZA espressamente prevista dalle avvertenze annesse al DM del 5 febbraio 1992, è possibile osservare che il complesso delle suddette infermità, comportava e
2 comporta una riduzione della capacità lavorativa del soggetto quantificabile nella misura del
67% come correttamente valutato dall' durante la visita collegiale esperita in data CP_1
13.4.2022 e dal dott. ”. Per_3
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
pienamente condivisibili in quanto fondate su adeguato supporto motivazionale, Per_2
anche alla luce della documentazione medica sopravvenuta.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa , atteso il deposito di CP_1 dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi del giudizio.
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi sono poste a carico dell' , e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di atp, dichiarando che , non si trova nelle condizioni Parte_1
sanitarie proprie per il riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi degli artt. 2 e 12 della L 118/72;
2) dichiara non ripetibili le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico dell' , spese CP_1
liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
; Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 07/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3