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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 512 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI LC Presidente
Dott. PA de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 512 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IO NC, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Campello sul Clitunno (PG), Via Dante Alighieri, 2
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Claudia Rulli Bonaca, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Terni, Corso
C. Tacito, 8
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 661/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Spoleto in data 08.09.2023, pubblicata in data 11.09.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1659/ 2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dalla medesima avanzata avverso in ragione della caduta sofferta dalla Controparte_1 medesima attrice in data 09.05.2018 all'interno del punto vendita CP_1
sito in Spoleto, alla Via dei Filosofi, asseritamente determinata
[...] da una barriera longitudinale divisoria funzionalmente preposta al contenimento dei carrelli della spesa, nonché del successivo urto con un pagina 1 di 11 carrello, asseritamente lasciato incustodito. In particolare, il Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “1) rigetta la domanda dell'attrice 2) condanna Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_1 che si liquidano in € 6.164,00 oltre Iva se dovuta, CPA e spese
[...] generali come per legge”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) dell'omessa qualificazione della responsabilità della convenuta come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato ex art. 1173 c.c. e della conseguente erronea ripartizione degli oneri probatori fra le parti, potendosi l'attrice valere della presunzione di colpa del debitore ed incombendo su quest'ultimo l'onere della prova dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione); 2) dell'erronea qualificazione della condotta della danneggiata come caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità fra la res e l'evento di danno, benché priva dei caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità, potendo al massimo assurgere a causa concorrente dell'evento di danno e giustificare la proporzionale riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.; 3) dell'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, in contrasto con le risultanze istruttorie, altresì proponendo istanza di ammissione di C.T.U. medico-legale ed istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 13.02.2024 si è ritualmente costituita Controparte_1 mediante comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, eccependo l'inammissibilità del primo motivo d'impugnazione in ragione della novità della domanda proposta, contestando tutti i motivi d'impugnazione nonché opponendosi all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 06.03.2024 il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di ammissione di C.T.U. medico-legale e con ordinanza del
15.11.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 05.11.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 11 Come correttamente eccepito dall'appellata, il primo motivo d'impugnazione
è inammissibile in ragione della novità della domanda proposta. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte attrice ha, infatti, dedotto la responsabilità contrattuale della convenuta ex art. 1218 c.c. in ragione della violazione degli obblighi di protezione antinfortunistica espressamente derivanti da “contratto atipico di fornitura di servizi e vendita di beni mobili”, omettendo, dunque, qualsivoglia riferimento alla violazione di obblighi di protezione asseritamente incombenti sulla convenuta in ragione del contatto sociale qualificato con l'attrice, ai sensi dell'art. 1173 c.c.. Il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato la responsabilità dedotta come responsabilità oggettiva per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., evidenziato la totale estraneità del sinistro alle modalità di adempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita e la sua correlazione alle potenzialità dannose della res, conformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo” (Cass. n. 16224/2022).
4.1 Anche a voler ritenere l'ammissibilità della domanda in ragione del generico cenno alla presunta violazione di obblighi di protezione compiuto dall'attrice nel solo atto di citazione nel primo grado di giudizio, nel singolo caso di specie non può, in ogni caso, ravvisarsi una responsabilità da contatto sociale qualificato. La teoria dei cd. obblighi senza prestazione postula, infatti, l'affidamento riposto da un soggetto, generalmente privo di specifiche competenze tecniche (come accade nella relazione fra medico e paziente) ovvero in posizione di soggezione rispetto all'esercizio di un potere (come accade nella relazione fra privato e P.A.) ovvero incapace (come accade nella relazione fra alunno e docente), nel dovere di diligenza qualificata gravante in capo ad altro soggetto che, in ragione della posizione ricoperta ovvero dell'attività svolta, entri con lui in contatto e sia, dunque, obbligato ad assolvere le proprie funzioni osservando un obbligo di protezione del primo – desumibile dal generale principio di solidarietà ex art. 2 Cost. nonché dal derivato principio di buona fede ex art. 1375 c.c.-, pur non sussistendo un pregresso rapporto pagina 3 di 11 contrattuale e non venendo nei confronti dello stesso in rilievo alcun preventivo obbligo di prestazione. Tale contatto sociale, per l'appunto, qualificato in ragione della peculiare funzione svolta e posizione ricoperta dal secondo rispetto al primo, dell'attitudine dello stesso ad incidere nella sfera giuridica del primo e del conseguente affidamento ingenerato nel primo, rientrerebbe negli altri atti o fatti idonei a produrre un'obbligazione di cui all'art. 1173 c.c., con ciò determinando la responsabilità contrattuale del soggetto qualificato in caso di inadempimento degli obblighi di protezione derivanti dal medesimo contatto sociale, con evidenti vantaggi a favore del primo soggetto, che, qualificato come creditore, potrà avvalersi di più agevoli termini prescrizionali ed oneri probatori. Con tutta evidenza, il richiamo della suddetta teoria risulta assolutamente inconferente al caso di specie in cui: non viene in rilievo un contatto sociale qualificato fra un soggetto tenuto a specifici obblighi di diligenza e protezione in funzione della salvaguardia dell'affidamento di altro soggetto, in posizione di debolezza ovvero di soggezione;
vengono meramente in rilievo i danni asseritamente derivanti dall'intrinseca pericolosità della res in custodia. Né può ritenersi che qualunque incontro, ancorché occasionale e non qualificato, possa assurgere a fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., estendendo tale teoria – peraltro soggetta a molteplici e serrate critiche in ragione dell'impossibilità di configurare un'obbligazione in senso tecnico senza prestazione – sino ad invocare la sussistenza di obblighi di protezione ogniqualvolta taluno arrechi un danno a terzi e ricomprendervi ogni violazione del generico dovere di neminem laedere, al cui presidio è, al contrario, già preposto l'art. 2043 c.c.
4.2 Da ultimo, deve evidenziarsi l'inutilità pratica, per parte attrice, di una qualificazione della responsabilità della convenuta come contrattuale anziché come responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Per un verso, infatti, non vengono in rilievo questioni inerenti l'eventuale decorso dei termini prescrizionali – ordinariamente decennali, in caso di responsabilità contrattuale, e quinquennali, in caso di responsabilità extracontrattuale del custode. Per altro verso, quanto alla ripartizione degli oneri probatori in capo alle parti: l'attrice ha già potuto giovarsi dei più agevoli oneri probatori di cui all'art. 2051 c.c., potendosi limitare a provare il solo nesso di causalità materiale fra l'evento di danno e la cosa in custodia e non essendo al contrario neppure tenuta a pagina 4 di 11 provare la negligente condotta del custode;
anche a voler qualificare la responsabilità della convenuta come contrattuale, l'accertata condotta incauta della Sig.ra sarebbe stata, in ogni caso, idonea ad Pt_1 integrare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, impedendo alla convenuta di assolvere gli invocati Controparte_2 obblighi di protezione. Ne consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
5. Il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea qualificazione della condotta della danneggiata come caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità fra la res e l'evento di danno, benché priva dei caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità, potendo al massimo assurgere a causa concorrente dell'evento di danno e giustificare la proporzionale riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., nonché dell'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro – sono infondati e devono essere rigettati.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, per cui anche la sola condotta colposa della vittima, ancorché non imprevedibile né inevitabile, è idonea ad integrare il caso fortuito ed interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno;
la colpevolezza della condotta del danneggiato deve essere vagliata anche alla luce della prevedibilità dell'insidia correlata alla conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato;
qualora l'insidia risulti prevedibile ed evitabile mediante l'ordinaria cautela attendibile in relazione alle circostanze del caso concreto, la condotta colposa del danneggiato interrompe il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha, infatti, natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità pagina 5 di 11 e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cassazione civile sez. III - 08/08/2025, n. 22864). Anche la condotta incauta della vittima, allorché contraria alle norme di prudenza e sicurezza, è idonea ad essere assurgere a caso fortuito ed escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n.
20943) e, a tal proposito, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cassazione civile sez.
III, 24/01/2024, n. 2376). Il fatto del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso anche quando tale condotta non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e di attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost. (ex plurimis, cfr.
Cass. 19/04/2018, n. 9640; Cassazione civile sez. III - 29/03/2019, n.
8777). Pertanto, seppur non eccezione, imprevedibile e inevitabile, il comportamento imprudente, imperito o negligente del danneggiato può assumere valore di caso fortuito, elidendo così il nesso causale tra la cosa custodita e il danno subito, qualora tale comportamento sia accertato come causa efficiente, esclusiva e rilevante del danno stesso (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n. 21065). Peraltro, la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è un elemento da considerare nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia (Cass. 14/06/2016, n. 12174), tanto da ritenere che la presenza di una insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Nel caso in cui l'insidia si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato è suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente;
in caso contrario, la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito (Cassazione civile sez. III - 29/03/2019, n. 8777). La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, infine, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile pagina 6 di 11 danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass n. 9315/2019).
5.1 Tanto premesso, con argomentazioni neppure oggetto di specifica impugnazione, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato che la caduta della Sig.ra è avvenuta in condizioni ottimali di Pt_1 visibilità e che, conseguentemente, la presenza delle barre longitudinali ancorate a terra e preposte al contenimento dei carrelli era facilmente percepibile;
che la medesima Sig.ra all'interrogatorio formale Pt_1 reso in data 24.02.2021, ha riferito di aver appena preso un carrello dalla sede di accatastamento degli stessi, per poi essere caduta mentre stava per
“uscire” dalla medesima sede, con ciò chiaramente comprovando di essersi avveduta della presenza delle barre longitudinali a terra che delimitano la sede di accatastamento;
che la Sig.ra in qualità di cliente Pt_1 abituale del punto vendita, aveva certa conoscenza dello stato dei luoghi ed avrebbe, dunque, ben potuto prevedere l'insidia mediante l'ordinaria diligenza e tenere una condotta sufficientemente prudente.
Il Giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato l'inattendibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice, in quanto contraddittoria nonché contraddetta dalle risultanze testimoniali.
Nell'atto di citazione nel primo grado di giudizio l'attrice ha, infatti, asserito di aver estratto il carrello dall'alloggiamento, essere indietreggiata di alcuni passi ed essere inciampata nella barra longitudinale, urtando un carrello posto tra le casse e l'area di stoccaggio durante la caduta. All'interrogatorio formale reso in data
24.02.2021 la medesima ha sostenuto: “in realtà io il carrello l'ho preso ed ho fatto per uscire e mi si è infilata la scarpa sinistra dove comincia la sbarra per terra e allora io ho cercato di trattenermi in tutti i modi e siccome non c'era nessun ostacolo per trattenermi, ho sbattuto prima su un carrello e poi sono caduta a terra”. Tuttavia, come evidenziato dal Giudice pagina 7 di 11 di prime cure, risulta assolutamente inverosimile che la Sig.ra Pt_1 indietreggiando con il carrello in mano e urtando con il piede sinistro sulla barra longitudinale, sia poi caduta frontalmente sulla destra – e non già all'indietro ovvero a sinistra – ed abbia urtato il carrello di altra cliente con l'arcata sopraccigliare sinistra. Al contrario, le lesioni riportate presuppongono che la Sig.ra si sia girata verso le casse Pt_1
e, dimenticatasi della presenza delle barre longitudinali, vi abbia urtato cadendo frontalmente. In questa sede l'appellante asserisce, peculiarmente, che la Sig.ra dopo aver estratto il carrello, non Parte_1 sarebbe indietreggiata volgendo le spalle all'ingresso, ma si sarebbe girata, e per tale motivo il piede sinistro avrebbe urtato contro la barra longitudinale destra. Anche questa ricostruzione risulta, tuttavia, inattendibile: se la Sig.ra avesse effettivamente estratto il Pt_1 carrello dall'area di stoccaggio non avrebbe potuto voltarsi trascinando con sé il carrello. Ciò in quanto proprio le barre longitudinali impedivano di ruotare il carrello. Per le medesime ragioni, le dichiarazioni della teste, moglie del nipote della , presente nel Testimone_1 Pt_1 supermercato al momento del sinistro - la quale ha dichiarato: “La sig.ra stava davanti a me e stava prendendo il carrello, alla fine del corridoio dove vengono inseriti i carrelli, lei stava partendo per andare a fare spesa ed è inciampata alla fine del tubolare presente sul pavimento” – risultano incompatibili con le lesioni effettivamente riportate dalla
Sig.ra . Pt_1
5.2 Tanto premesso, come già ritenuto dal Giudice di prime cure, risulta maggiormente attendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla convenuta, per cui la Sig.ra dopo essersi Pt_1 diretta verso l'area di stoccaggio dei carrelli all'interno del supermercato ed essersi avveduta della presenza delle barre longitudinali a terra (in quanto visibili, viste e già conosciute), accortasi di non avere monete per prelevare il carrello, si è incautamente diretta verso le casse, situate alla destra rispetto all'area di stoccaggio, ha urtato sulla barra di metallo della carrelliera, ed è caduta a terra, colpendo il carrello sul quale altra cliente stava riponendo la merce acquistata con l'arcata sopraccigliare sinistra. Tale ricostruzione risulta comprovata dalla teste di parte convenuta, Sig.ra dipendente del supermercato Testimone_2 in servizio alle casse il giorno del sinistro, la quale all'udienza del
04.10.2022 ha dichiarato: “è una cliente abituale e l'avevo già vista pagina 8 di 11 prima. In quel giorno stavo alle casse. Dalle casse si vede il luogo in cui sono posizionati i carrelli. Abbiamo la porta di ingresso davanti e le casse sono messe trasversalmente. […] c'era un cliente dalla cassiera accanto a me che stava riponendo la spesa. Invece di tornare indietro la
si è spostata sulla destra ed è inciampata sulle barre ed ha Pt_1 sbattuto sul carrello del cliente della cassiera affianco che stava riponendo la spesa nel carrello dopo averla pagata”, nonché dalle ferite all'arcata sopracciliare sinistra riportare dalla Sig.ra Pt_1
Correttamente, dunque, il primo Giudice, accertata l'ampia visibilità delle barre longitudinali, la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della
, in quanto cliente abituale, nonché l'effettiva conoscenza delle Pt_1 medesime barre al momento del sinistro, per essersi previamente introdotta nell'area di stoccaggio dei carrelli, ha ritenuto che la caduta della medesima debba essere integralmente ascritta alla sua disattenzione, riconoscendo efficacia interruttiva del nesso causale fra la res e l'evento di danno alla condotta incauta della danneggiata in ragione dell'ampia prevedibilità ed evitabilità dell'insidia mediante l'ordinaria cautela.
Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice in ragione dell'omessa prova del nesso di causalità materiale fra la res in custodia e l'evento di danno e, conseguentemente, della responsabilità del custode, e, per converso, dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità della medesima danneggiata nella causazione dell'evento di danno.
6. Su tali premesse, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite e la sostanziale riproposizione di questioni di fatto e di diritto già vagliate nel primo grado di giudizio giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 661/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto in data
08.09.2023, pubblicata in data 11.09.2023, nella causa iscritta al n.
r. g. 1659/ 2019; pagina 9 di 11 2. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di che Controparte_1 si liquidano nella somma di euro 3.473,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Parte_1
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
PA de SI SI LC
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI LC Presidente
Dott. PA de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 512 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IO NC, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Campello sul Clitunno (PG), Via Dante Alighieri, 2
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Claudia Rulli Bonaca, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Terni, Corso
C. Tacito, 8
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 661/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Spoleto in data 08.09.2023, pubblicata in data 11.09.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1659/ 2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dalla medesima avanzata avverso in ragione della caduta sofferta dalla Controparte_1 medesima attrice in data 09.05.2018 all'interno del punto vendita CP_1
sito in Spoleto, alla Via dei Filosofi, asseritamente determinata
[...] da una barriera longitudinale divisoria funzionalmente preposta al contenimento dei carrelli della spesa, nonché del successivo urto con un pagina 1 di 11 carrello, asseritamente lasciato incustodito. In particolare, il Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “1) rigetta la domanda dell'attrice 2) condanna Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_1 che si liquidano in € 6.164,00 oltre Iva se dovuta, CPA e spese
[...] generali come per legge”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) dell'omessa qualificazione della responsabilità della convenuta come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato ex art. 1173 c.c. e della conseguente erronea ripartizione degli oneri probatori fra le parti, potendosi l'attrice valere della presunzione di colpa del debitore ed incombendo su quest'ultimo l'onere della prova dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione); 2) dell'erronea qualificazione della condotta della danneggiata come caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità fra la res e l'evento di danno, benché priva dei caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità, potendo al massimo assurgere a causa concorrente dell'evento di danno e giustificare la proporzionale riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.; 3) dell'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, in contrasto con le risultanze istruttorie, altresì proponendo istanza di ammissione di C.T.U. medico-legale ed istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 13.02.2024 si è ritualmente costituita Controparte_1 mediante comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, eccependo l'inammissibilità del primo motivo d'impugnazione in ragione della novità della domanda proposta, contestando tutti i motivi d'impugnazione nonché opponendosi all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 06.03.2024 il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di ammissione di C.T.U. medico-legale e con ordinanza del
15.11.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 05.11.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 11 Come correttamente eccepito dall'appellata, il primo motivo d'impugnazione
è inammissibile in ragione della novità della domanda proposta. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte attrice ha, infatti, dedotto la responsabilità contrattuale della convenuta ex art. 1218 c.c. in ragione della violazione degli obblighi di protezione antinfortunistica espressamente derivanti da “contratto atipico di fornitura di servizi e vendita di beni mobili”, omettendo, dunque, qualsivoglia riferimento alla violazione di obblighi di protezione asseritamente incombenti sulla convenuta in ragione del contatto sociale qualificato con l'attrice, ai sensi dell'art. 1173 c.c.. Il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato la responsabilità dedotta come responsabilità oggettiva per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., evidenziato la totale estraneità del sinistro alle modalità di adempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita e la sua correlazione alle potenzialità dannose della res, conformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo” (Cass. n. 16224/2022).
4.1 Anche a voler ritenere l'ammissibilità della domanda in ragione del generico cenno alla presunta violazione di obblighi di protezione compiuto dall'attrice nel solo atto di citazione nel primo grado di giudizio, nel singolo caso di specie non può, in ogni caso, ravvisarsi una responsabilità da contatto sociale qualificato. La teoria dei cd. obblighi senza prestazione postula, infatti, l'affidamento riposto da un soggetto, generalmente privo di specifiche competenze tecniche (come accade nella relazione fra medico e paziente) ovvero in posizione di soggezione rispetto all'esercizio di un potere (come accade nella relazione fra privato e P.A.) ovvero incapace (come accade nella relazione fra alunno e docente), nel dovere di diligenza qualificata gravante in capo ad altro soggetto che, in ragione della posizione ricoperta ovvero dell'attività svolta, entri con lui in contatto e sia, dunque, obbligato ad assolvere le proprie funzioni osservando un obbligo di protezione del primo – desumibile dal generale principio di solidarietà ex art. 2 Cost. nonché dal derivato principio di buona fede ex art. 1375 c.c.-, pur non sussistendo un pregresso rapporto pagina 3 di 11 contrattuale e non venendo nei confronti dello stesso in rilievo alcun preventivo obbligo di prestazione. Tale contatto sociale, per l'appunto, qualificato in ragione della peculiare funzione svolta e posizione ricoperta dal secondo rispetto al primo, dell'attitudine dello stesso ad incidere nella sfera giuridica del primo e del conseguente affidamento ingenerato nel primo, rientrerebbe negli altri atti o fatti idonei a produrre un'obbligazione di cui all'art. 1173 c.c., con ciò determinando la responsabilità contrattuale del soggetto qualificato in caso di inadempimento degli obblighi di protezione derivanti dal medesimo contatto sociale, con evidenti vantaggi a favore del primo soggetto, che, qualificato come creditore, potrà avvalersi di più agevoli termini prescrizionali ed oneri probatori. Con tutta evidenza, il richiamo della suddetta teoria risulta assolutamente inconferente al caso di specie in cui: non viene in rilievo un contatto sociale qualificato fra un soggetto tenuto a specifici obblighi di diligenza e protezione in funzione della salvaguardia dell'affidamento di altro soggetto, in posizione di debolezza ovvero di soggezione;
vengono meramente in rilievo i danni asseritamente derivanti dall'intrinseca pericolosità della res in custodia. Né può ritenersi che qualunque incontro, ancorché occasionale e non qualificato, possa assurgere a fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., estendendo tale teoria – peraltro soggetta a molteplici e serrate critiche in ragione dell'impossibilità di configurare un'obbligazione in senso tecnico senza prestazione – sino ad invocare la sussistenza di obblighi di protezione ogniqualvolta taluno arrechi un danno a terzi e ricomprendervi ogni violazione del generico dovere di neminem laedere, al cui presidio è, al contrario, già preposto l'art. 2043 c.c.
4.2 Da ultimo, deve evidenziarsi l'inutilità pratica, per parte attrice, di una qualificazione della responsabilità della convenuta come contrattuale anziché come responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Per un verso, infatti, non vengono in rilievo questioni inerenti l'eventuale decorso dei termini prescrizionali – ordinariamente decennali, in caso di responsabilità contrattuale, e quinquennali, in caso di responsabilità extracontrattuale del custode. Per altro verso, quanto alla ripartizione degli oneri probatori in capo alle parti: l'attrice ha già potuto giovarsi dei più agevoli oneri probatori di cui all'art. 2051 c.c., potendosi limitare a provare il solo nesso di causalità materiale fra l'evento di danno e la cosa in custodia e non essendo al contrario neppure tenuta a pagina 4 di 11 provare la negligente condotta del custode;
anche a voler qualificare la responsabilità della convenuta come contrattuale, l'accertata condotta incauta della Sig.ra sarebbe stata, in ogni caso, idonea ad Pt_1 integrare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, impedendo alla convenuta di assolvere gli invocati Controparte_2 obblighi di protezione. Ne consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
5. Il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea qualificazione della condotta della danneggiata come caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità fra la res e l'evento di danno, benché priva dei caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità, potendo al massimo assurgere a causa concorrente dell'evento di danno e giustificare la proporzionale riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., nonché dell'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro – sono infondati e devono essere rigettati.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, per cui anche la sola condotta colposa della vittima, ancorché non imprevedibile né inevitabile, è idonea ad integrare il caso fortuito ed interrompere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno;
la colpevolezza della condotta del danneggiato deve essere vagliata anche alla luce della prevedibilità dell'insidia correlata alla conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato;
qualora l'insidia risulti prevedibile ed evitabile mediante l'ordinaria cautela attendibile in relazione alle circostanze del caso concreto, la condotta colposa del danneggiato interrompe il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha, infatti, natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità pagina 5 di 11 e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cassazione civile sez. III - 08/08/2025, n. 22864). Anche la condotta incauta della vittima, allorché contraria alle norme di prudenza e sicurezza, è idonea ad essere assurgere a caso fortuito ed escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n.
20943) e, a tal proposito, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cassazione civile sez.
III, 24/01/2024, n. 2376). Il fatto del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso anche quando tale condotta non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e di attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost. (ex plurimis, cfr.
Cass. 19/04/2018, n. 9640; Cassazione civile sez. III - 29/03/2019, n.
8777). Pertanto, seppur non eccezione, imprevedibile e inevitabile, il comportamento imprudente, imperito o negligente del danneggiato può assumere valore di caso fortuito, elidendo così il nesso causale tra la cosa custodita e il danno subito, qualora tale comportamento sia accertato come causa efficiente, esclusiva e rilevante del danno stesso (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n. 21065). Peraltro, la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è un elemento da considerare nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia (Cass. 14/06/2016, n. 12174), tanto da ritenere che la presenza di una insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Nel caso in cui l'insidia si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato è suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente;
in caso contrario, la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito (Cassazione civile sez. III - 29/03/2019, n. 8777). La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, infine, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile pagina 6 di 11 danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass n. 9315/2019).
5.1 Tanto premesso, con argomentazioni neppure oggetto di specifica impugnazione, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato che la caduta della Sig.ra è avvenuta in condizioni ottimali di Pt_1 visibilità e che, conseguentemente, la presenza delle barre longitudinali ancorate a terra e preposte al contenimento dei carrelli era facilmente percepibile;
che la medesima Sig.ra all'interrogatorio formale Pt_1 reso in data 24.02.2021, ha riferito di aver appena preso un carrello dalla sede di accatastamento degli stessi, per poi essere caduta mentre stava per
“uscire” dalla medesima sede, con ciò chiaramente comprovando di essersi avveduta della presenza delle barre longitudinali a terra che delimitano la sede di accatastamento;
che la Sig.ra in qualità di cliente Pt_1 abituale del punto vendita, aveva certa conoscenza dello stato dei luoghi ed avrebbe, dunque, ben potuto prevedere l'insidia mediante l'ordinaria diligenza e tenere una condotta sufficientemente prudente.
Il Giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato l'inattendibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice, in quanto contraddittoria nonché contraddetta dalle risultanze testimoniali.
Nell'atto di citazione nel primo grado di giudizio l'attrice ha, infatti, asserito di aver estratto il carrello dall'alloggiamento, essere indietreggiata di alcuni passi ed essere inciampata nella barra longitudinale, urtando un carrello posto tra le casse e l'area di stoccaggio durante la caduta. All'interrogatorio formale reso in data
24.02.2021 la medesima ha sostenuto: “in realtà io il carrello l'ho preso ed ho fatto per uscire e mi si è infilata la scarpa sinistra dove comincia la sbarra per terra e allora io ho cercato di trattenermi in tutti i modi e siccome non c'era nessun ostacolo per trattenermi, ho sbattuto prima su un carrello e poi sono caduta a terra”. Tuttavia, come evidenziato dal Giudice pagina 7 di 11 di prime cure, risulta assolutamente inverosimile che la Sig.ra Pt_1 indietreggiando con il carrello in mano e urtando con il piede sinistro sulla barra longitudinale, sia poi caduta frontalmente sulla destra – e non già all'indietro ovvero a sinistra – ed abbia urtato il carrello di altra cliente con l'arcata sopraccigliare sinistra. Al contrario, le lesioni riportate presuppongono che la Sig.ra si sia girata verso le casse Pt_1
e, dimenticatasi della presenza delle barre longitudinali, vi abbia urtato cadendo frontalmente. In questa sede l'appellante asserisce, peculiarmente, che la Sig.ra dopo aver estratto il carrello, non Parte_1 sarebbe indietreggiata volgendo le spalle all'ingresso, ma si sarebbe girata, e per tale motivo il piede sinistro avrebbe urtato contro la barra longitudinale destra. Anche questa ricostruzione risulta, tuttavia, inattendibile: se la Sig.ra avesse effettivamente estratto il Pt_1 carrello dall'area di stoccaggio non avrebbe potuto voltarsi trascinando con sé il carrello. Ciò in quanto proprio le barre longitudinali impedivano di ruotare il carrello. Per le medesime ragioni, le dichiarazioni della teste, moglie del nipote della , presente nel Testimone_1 Pt_1 supermercato al momento del sinistro - la quale ha dichiarato: “La sig.ra stava davanti a me e stava prendendo il carrello, alla fine del corridoio dove vengono inseriti i carrelli, lei stava partendo per andare a fare spesa ed è inciampata alla fine del tubolare presente sul pavimento” – risultano incompatibili con le lesioni effettivamente riportate dalla
Sig.ra . Pt_1
5.2 Tanto premesso, come già ritenuto dal Giudice di prime cure, risulta maggiormente attendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla convenuta, per cui la Sig.ra dopo essersi Pt_1 diretta verso l'area di stoccaggio dei carrelli all'interno del supermercato ed essersi avveduta della presenza delle barre longitudinali a terra (in quanto visibili, viste e già conosciute), accortasi di non avere monete per prelevare il carrello, si è incautamente diretta verso le casse, situate alla destra rispetto all'area di stoccaggio, ha urtato sulla barra di metallo della carrelliera, ed è caduta a terra, colpendo il carrello sul quale altra cliente stava riponendo la merce acquistata con l'arcata sopraccigliare sinistra. Tale ricostruzione risulta comprovata dalla teste di parte convenuta, Sig.ra dipendente del supermercato Testimone_2 in servizio alle casse il giorno del sinistro, la quale all'udienza del
04.10.2022 ha dichiarato: “è una cliente abituale e l'avevo già vista pagina 8 di 11 prima. In quel giorno stavo alle casse. Dalle casse si vede il luogo in cui sono posizionati i carrelli. Abbiamo la porta di ingresso davanti e le casse sono messe trasversalmente. […] c'era un cliente dalla cassiera accanto a me che stava riponendo la spesa. Invece di tornare indietro la
si è spostata sulla destra ed è inciampata sulle barre ed ha Pt_1 sbattuto sul carrello del cliente della cassiera affianco che stava riponendo la spesa nel carrello dopo averla pagata”, nonché dalle ferite all'arcata sopracciliare sinistra riportare dalla Sig.ra Pt_1
Correttamente, dunque, il primo Giudice, accertata l'ampia visibilità delle barre longitudinali, la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della
, in quanto cliente abituale, nonché l'effettiva conoscenza delle Pt_1 medesime barre al momento del sinistro, per essersi previamente introdotta nell'area di stoccaggio dei carrelli, ha ritenuto che la caduta della medesima debba essere integralmente ascritta alla sua disattenzione, riconoscendo efficacia interruttiva del nesso causale fra la res e l'evento di danno alla condotta incauta della danneggiata in ragione dell'ampia prevedibilità ed evitabilità dell'insidia mediante l'ordinaria cautela.
Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice in ragione dell'omessa prova del nesso di causalità materiale fra la res in custodia e l'evento di danno e, conseguentemente, della responsabilità del custode, e, per converso, dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità della medesima danneggiata nella causazione dell'evento di danno.
6. Su tali premesse, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite e la sostanziale riproposizione di questioni di fatto e di diritto già vagliate nel primo grado di giudizio giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 661/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto in data
08.09.2023, pubblicata in data 11.09.2023, nella causa iscritta al n.
r. g. 1659/ 2019; pagina 9 di 11 2. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di che Controparte_1 si liquidano nella somma di euro 3.473,00, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di Parte_1
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
PA de SI SI LC
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