Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 11/03/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08899/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8899 del 2021, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello unico per l’immigrazione di Roma, -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in data 14 giugno 2021, con il quale è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata in favore della ricorrente
e per
la totale riforma di detto provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma, con conseguente accoglimento dell’istanza di rilascio, nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e derivati, in quanto lesivi dell’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice;
La ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento di rigetto-OMISSIS-, in merito alla pratica di emersione da lavoro irregolare 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, n. prot. -OMISSIS-.
L’autorità procedente si è determinata sfavorevolmente in ordine alla suddetta domanda inoltrata in data 4 giugno 2020, a nome della sig.ra -OMISSIS- in favore dell’odierna ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, essendo emerso nel corso dell’istruttoria che “ il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione presentata in data -OMISSIS- non risulta formalmente instaurato, essendo la persona assistita, coniuge della datrice di lavoro, deceduta in data -OMISSIS- ”.
Con ordinanza cautelare n. 5751/2021 è stato disposto il riesame della domanda di emersione di cui è causa “ Ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, sebbene di data successiva al provvedimento impugnato, sussistono i presupposti per disporre un riesame della domanda di emersione, tenuto conto del fatto imprevedibile sopravvenuto nella vicenda per cui è causa e della attività posta in essere dal datore di lavoro per rimediare all’iniziale mancato perfezionamento della pratica per l’emersione della odierna ricorrente; rilevato che, nel caso di specie, appare chiaro che l’incompletezza della domanda non appare imputabile al lavoratore straniero, bensì al datore di lavoro, che non è parte dell’attuale giudizio ”.
In ottemperanza alla suddetta ordinanza, l’amministrazione resistente ha adottato il provvedimento n. prot. -OMISSIS-, versato in atti in data 17 ottobre 2022, con cui ha nuovamente respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare in favore dell’odierna ricorrente viste peraltro le dichiarazioni rese dalla datrice di lavoro agli ispettori del Lavoro “ dalle quali è emerso che il rapporto di lavoro tra la sig.ra -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- si sarebbe invero instaurato in data -OMISSIS-, e che alla data di presentazione della domanda di emersione (il -OMISSIS-) le parti avevano già fissato la data di risoluzione del predetto rapporto al -OMISSIS-, dunque mesi prima rispetto al decesso della persona assistita, avvenuto il -OMISSIS-, circostanza da cui si desume l’insussistenza di un fatto imprevedibile sopravvenuto nella vicenda ”.
All’udienza smaltimento del 21 febbraio 2025, nel corso della quale è stato dato avviso a verbale della possibile improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto rappresentato, il Collegio nel caso di specie ravvisa una carenza sopravvenuta di interesse con conseguente improcedibilità del ricorso, in quanto proposto avverso il provvedimento n. prot.-OMISSIS-, espressamente annullato e sostituito dal provvedimento di rigetto n. prot. -OMISSIS-, adottato a seguito del riesame disposto nell’ambito del presente giudizio in sede di disamina della domanda cautelare, che non risulta al Collegio essere oggetto di specifico gravame; detta circostanza invero fa venire meno qualunque utilità per la ricorrente di una pronuncia nel merito da parte del giudice (cfr. ex pluris , da ultimo, Cons. stato, sez. III, 7630/2024; 7460/2023).
Conclusivamente il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della complessiva vicenda processuale, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.