Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 18/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al 14174/2023 R.G.
TRA
, nato il [...] rapp.to e difeso dall'avv. RISPOLI ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.07.2023, il ricorrente, già riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”, esponeva che in data 12.10.2021 era stato convocato a visita di revisione da parte dell'Istituto e che, a seguito della effettuazione della stessa della competente Commissione medica, era stato riconosciuto soltanto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100% art. 2 e 12 l. 118/71; che per tali motivi,
[... aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott.
aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità Persona_1 di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso;
indicati i motivi di opposizione, concludeva chiedendo di accertare che il suo stato patologico fosse tale da integrare i presupposti per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Si dà atto del fatto che all'esito della udienza del 3.04.2024, fissata per la trattazione, il giudice, rilevato che la parte ricorrente aveva proposto i motivi di opposizione avendo omesso, nella precedente fase di ATP, di
, per supplemento di perizia per la disamina dei nuovi certificati medici prodotti nell'odierno giudizio
[...]
a sostegno del dedotto aggravamento, ed anche per chiarimenti e repliche in merito ai motivi di opposizione
(che – come sopra evidenziato- non erano giammai stati sottoposti al CTU nella forma di osservazioni alla bozza peritale).
Depositato da parte del CTU il supplemento di perizia nei termini di cui sopra, all'udienza del 17.07.2024, con ordinanza del 29.07.2024, il giudice ha conferito al CTU già nominato nella fase di ATP, dott. Persona_1 incarico per supplemento di perizia per la disamina della ulteriore nuova documentazione prodotta a sostegno del dedotto aggravamento, sottoponendogli il seguente quesito: valutare se la certificazione medica relativamente alla lettera di dimissione ospedaliera prodotta alla udienza del 17.07.2024 fosse idonea a supportare un'ipotesi di un aggravamento delle condizioni della parte nelle more del giudizio, e pertanto, se il ricorrente, per le patologie da cui è affetto, presentasse il requisito sanitario utile per la prestazione di cui al ricorso.
Depositato da parte del CTU l'ulteriore supplemento di perizia nei termini di cui sopra all'udienza del
23.10.2024, sostituita dal deposito di trattazione scritta come in epigrafe indicato, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, circa i motivi di opposizione il ricorrente ha lamentato:
a) mancato invio preventivo della c.d. bozza peritale da parte del ctu;
b) la insufficienza ed incompletezza della relazione;
c) mancata disamina della gravità delle patologie del ricorrente da parte del ctu;
d) che l' accertamento peritale etra stato compiuto in assenza di un consulente di parte.
Dedotto che il consulente aveva errato nell'esame del quadro sanitario che lo affliggeva, compiendo una valutazione estremamente restrittiva ed apodittica, ha chiesto il rinnovo delle operazioni peritali.
In primo luogo vanno disattese in limine le doglianze sopra individuate con le lettere a) e d) . Principiando dalla doglianza per l'asserito mancato invio preventivo della c.d. bozza di perizia da parte del ctu incaricato, deve rilevarsi che il ctu dott. , all'atto del deposito in via finale della perizia di ufficio nella fase di Per_1 atp ha allegato ad essa la prova dell'inoltro al procuratore costituito del ricorrente;
circa invece la questione della impossibilità per la parte di sostenere il costo connesso alla nomina di ctp e dunque di farsi assistere da un ctp, essa attiene a temi generali di accesso delle parti alla giustizia ed in alcun modo può integrare un motivo di opposizione all'operato del ctu. Il giudice , come già sopra indicato, considerando che il CTU era stato per implicito autorizzato dalla mancata presentazione di osservazioni da parte delle parti nella fase di ATP a depositare in via finale una perizia sinteticamente redatta, ha disposto supplemento di perizia a cura del dott. per ottenere Persona_1 chiarimenti in relazione ai motivi di opposizione, non disaminati nella fase precedente in quanto mai sottoposti al CTU nella forma delle osservazioni alla bozza peritale, ed inoltre per la valutazione di documentazione medica di epoca successiva al deposito della perizia nella fase di ATP, depositata nella presente fase a sostegno del dedotto aggravamento.
All'esito dell'incarico assegnato, il CTU, respingendo con argomentate considerazioni i plurimi motivi di opposizione proposti, ha in sede di supplemento peritale confermato le proprie precedenti conclusioni affermando;
circa la patologia cardiaca, che era proprio la documentazione sanitaria che versata in atti dalla difesa di parte ricorrente a smentire la ricorrenza di un deficit dell'apparato cardio circolatorio tale da rendere il soggetto dipendente da terzi, sottolineando che la relazione cardiologica di a firma del primario della UTIC-
Cardiologia dell'Ospedale di Ischia, dott. dell'8.6.2021, ed anche il successivo certificato del Persona_2
11.8.2021 a firma del medesimo sanitario, a certificare cardiopatia soltanto in “classe NHYA seconda”, considerando che le classi NYHA che certificano in ordine crescente la gravità di una cardiopatia sono 4, e che la seconda corrisponde a gravità moderata;
che mal si coniuga alla sussistenza di un deficit deambulatorio “il periziato presenta un deficit di deambulazione, ma di certo non è necessitato all'aiuto permanente di un accompagnatore né tanto meno si avvale di qualsivoglia presidio ortopedico”.
E circa la patologia osteoarticolare che la stessa non pregiudica in assoluto la capacità del ricorrente di deambulare e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, enfatizzando il ctu come il quesito propostogli fosse articolato in relazione alla indennità di accompagnamento, che, spetta soltanto al soggetto per il quale “è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, mentre il ricorrente ha una deambulazione difficoltosa.
Trattasi di valutazione complessiva senz'altro condivisibile in quanto basata su un accurato esame obiettivo e non smentita dalle certificazioni mediche in atti
Come già sopra indicato, nelle more del giudizio il ricorrente ha dichiarato che il suo quadro patologico aveva subito un aggravamento come evidenziato dalla scheda di dimissioni della Casa di Cura “San Michele” di
Maddaloni del 9.07.2024 depositata in atti, dimissioni successive ad un intervento chirurgico di impianto di protesi di anca sinistra. Ragion per cui ha chiesto un ulteriore rinnovo delle operazioni peritali limitatamente al nuovo documento sanitario prodotto.
Nel secondo supplemento di perizia, accordato pertanto, il CTU ha valutato l'ulteriore documento allegato dalla parte ricorrente, ossia la scheda di dimissioni della Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni (CE) del
9.7.2024, relativa ad un intervento chirurgico di impianto di protesi di anca sinistra, dal quale è emerso che
“alle dimissioni è stata prescritta terapia farmacologica e un programma di riabilitazione, che parte da deambulazione con doppio appoggio per passare a carichi progressivamente più autonomi. La protesi si è resa necessaria per correggere una grave gonartrosi. Orbene in un quadro clinico complicato per le patologie già accreditate appare evidente che la deambulazione sia migliorata, quindi sia migliorata anche rispetto alle valutazioni di cui alla ATP. Non è in discussione la finalità di qualsiasi protesizzazione, sempre tesa a migliorare una funzione compromessa. Per quanto argomentato in ordine al quesito posto è del tutto evidente che allo stato non risultino elementi nuovi che supportino l'ipotesi di un aggravamento delle condizioni cliniche tale da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta”. Anche per questo profilo vanno condivise e conclusioni del ctu, considerando che il quesito propostogli è stato se fosse intervenuto aggravamento di talchè pervenire a riconoscere nella quadro patologico del ricorrente il requisito proprio della indennità di accompagnamento;
e questo non risulta dal certificato prodotto, né dal verbale di visita di Commissione del mese di settembre 2024 , di cui alle note di trattazione scritta depositate in vista della udienza del 18.12.2024. che si conclude infatti con un esito negativo in relazione alla sussistenza del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
Circa il regime delle spese processuali, la assenza nella produzione di dichiarazione ai sensi dall'art.152 disp att. cpc sottoscritta dalla parte (pur a fronte della presenza nel corpo del ricorso della medesima dichiarazione, ma non sottoscritta) impedisce di esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Tuttavia la esistenza di un quadro sanitario complesso e severo a carico del ricorrente, non anziano, consente di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 18/12/2024
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara