Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 2428
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica della presupposta cartella di pagamento

    L'agente della riscossione ha depositato la relata di notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC in data 18/7/2019, non impugnata nei termini di legge. Pertanto, la pretesa impositiva è divenuta definitiva.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito tributario

    Considerando la sospensione dei termini di versamento e prescrizione dovuta all'emergenza COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015), il termine prescrizionale non è decorso. La sospensione è stata pari a 542 giorni, prorogando i termini fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

  • Rigettato
    Avvenuto pagamento e errato calcolo degli importi intimati

    Tali eccezioni relative al merito della pretesa impositiva e all'avvenuto pagamento andavano sollevate avverso la cartella di pagamento nei termini di impugnazione previsti per legge, non potendo essere rilevate in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 2428
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2428
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo