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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2428/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12957/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo San Giacom 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026295932000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026295932000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026295932000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2617/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'avv.to Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di intimazione n. 071 2025 90262959 32/000, notificata il 22/5/2025, impugnata in uno con la sottesa cartella di pagamento n. 07120190084840154000, presuntivamente notificata il 18/7/2019, portante imposta TARSU per gli anni 2010, 20211 e 2012 emessa dalla Società_1 spa per il Comune di Napoli per l'importo di euro 1.552,67.
Contesta la ricorrente:
1.l'illegittimità dell'intimazione per la mancata notifica della presupposta cartella di pagamento ivi richiamata ed impugnata in uno;
2.l'illegittimità dell'intimazione per l'intervenuta prescrizione del credito tributario in essa portato avendo per oggetto l'intimazione crediti afferente ad imposte locali, TARSU, afferente agli anni di imposta 2010,2011 e
2012 per i quali è decorso il termine prescrizionale quinquennale;
3.l'avvenuto pagamento delle imposte così come intimate, esibisce la ricorrente l'attestato di pagamento dei tributi TARSU per gli anni 2010,2011 e 2012 corredato dalla richiesta di pagamento emessa dal Comune di Napoli e l'errato calcolo degli importi intimati;
e chiede per i su esposti motivi l'annullamento dell'intimazione di pagamento e l'accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio l'ente impositore Comune di Napoli che ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva avendo demandato l'attività accertativa e di riscossione per i suddetti anni 2010,2011 e 2012 alla Società_1 spa.
Si è costituito l'Agente della Riscossione che ha depositato agli atti del procedimento l'impugnata cartella di pagamento n. 07120190084840154000 corredata dalla relativa relata di notifica, la notifica risulta avvenuta mediante regolare consegna telematica all'indirizzo PEC della ricorrente antonellasarica@avvocatinapoli. legalmail.it così come risultante dalla verifica all'indice INIPEC in data 18/7/2019 ed ha eccepito la definitività della pretesa impositiva in virtù della mancata impugnazione della suddetta cartella di pagamento contestando, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 11 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione principale posta da parte ricorrente relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
L'Agente della Riscossione deposita agli atti la relata di notifica della cartella di pagamento, essa risulta regolarmente consegnata via PEC all'indirizzo PEC della ricorrente in data 18/7/2019 e non impugnata nei termini di legge per cui la pretesa impositiva si è resa definitiva.
Infatti, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso di intimazione, quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'avviso di intimazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass.,
Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n.
16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5,
4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile
2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073).
Vanno, quindi, in virtù dei suddetti principi vanno rigettate le eccezioni relativa al merito della pretesa impositiva e all'avvenuto pagamento in quanto essa andavano poste avverso la cartella di pagamento nei termini di impugnazione previsti per legge.
Ciò premesso purtuttavia è da esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente.
Invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica degli atti antecedenti i
Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione
(Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Quindi, al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Dopo la notifica della cartella di pagamento (che, per legge, concentra in sé il titolo esecutivo – ovvero il ruolo – e l'atto di precetto), infatti, e prima dell'inizio del procedimento esecutivo, qualora si contesti ed eccepisce il diritto dell'Agente della Riscossione a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata è sempre ammessa l'azione di accertamento negativo del credito contestato.
L'opposizione così proposta, in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire – i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenza sanzionatorie – deve ritenersi ammissibile, posto che la notifica delle cartelle esattoriali è sufficiente a far sorgere l'interesse ad agire (cfr. Cass. n. 29175 del 6 dicembre 2017).
Da tanto è perfettamente ammissibile l'eccezione di prescrizione promossa dal ricorrente quale accertamento negativo del credito tributario.
Va considerato ai fini del calcolo del termine prescrizionale che per i tributi locali la prescrizione è da considerarsi quinquennale, “è' di cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi locali
(tra i quali l'I.c.i . l'I.m.u., diritti camerali) contributi (quelli consortili) e canoni (per l'uso di suolo pubblico, per la concessione d'uso per passo carrabile ed il canone acqua). Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, per la notificazione della quale si applicano i termini sanciti dal c.d. mini testo unico sui tributi locali” (Cass. civ. sez. trib. n. 4283/2013).
La ratio della sottoposizione del credito de quo alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. è da rinvenire nella circostanza che la TARSU/TARI è un tributo locale che si struttura come una prestazione periodica o di durata, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi (Associazione_1 civ. sez. trib. 23.2.2010, n. 4283).
Nel caso specifico la cartella di pagamento risulta notificata in data 18/7/2019.
Vanno purtuttavia, considerati i termini di sospensione dell'emergenza COVID 19 di cui all'art. 68 co.
4-bis,
D.L. 18/2020.- (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), esso dispone:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi… Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti … e alle ingiunzioni … emesse dagli enti territoriali.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'articolo 12 del d.lgs 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, dispone:
“ 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, …che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'Ordinamento, pertanto, ha stabilito, con l'art. 68:
- al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi);
- al comma 4-bis, la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2021 dei termini e la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate;
inoltre richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale: a) al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni 8.3.2020/31.8.2021);
b) al comma 2 dispone che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cosicché dato che la sospensione si è conclusa il 31 agosto
2021, la proroga sarebbe, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2023). In entrambi i casi comunque il termine minimo di sospensione è pari a 542 giorni.
Da tanto in applicazione del suddetto periodo di sospensione di 542 giorni non può che essere preso atto del mancato decorso del termine prescrizionale e della tempestività della notifica dell'avviso di intimazione, per cui anche tale eccezione va rigettata.
Per quanto su esposto il ricorso va rigettato, sussistono giuste ragioni, considerata la particolarità della vicenda, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 11 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12957/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo San Giacom 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026295932000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026295932000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026295932000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2617/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'avv.to Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di intimazione n. 071 2025 90262959 32/000, notificata il 22/5/2025, impugnata in uno con la sottesa cartella di pagamento n. 07120190084840154000, presuntivamente notificata il 18/7/2019, portante imposta TARSU per gli anni 2010, 20211 e 2012 emessa dalla Società_1 spa per il Comune di Napoli per l'importo di euro 1.552,67.
Contesta la ricorrente:
1.l'illegittimità dell'intimazione per la mancata notifica della presupposta cartella di pagamento ivi richiamata ed impugnata in uno;
2.l'illegittimità dell'intimazione per l'intervenuta prescrizione del credito tributario in essa portato avendo per oggetto l'intimazione crediti afferente ad imposte locali, TARSU, afferente agli anni di imposta 2010,2011 e
2012 per i quali è decorso il termine prescrizionale quinquennale;
3.l'avvenuto pagamento delle imposte così come intimate, esibisce la ricorrente l'attestato di pagamento dei tributi TARSU per gli anni 2010,2011 e 2012 corredato dalla richiesta di pagamento emessa dal Comune di Napoli e l'errato calcolo degli importi intimati;
e chiede per i su esposti motivi l'annullamento dell'intimazione di pagamento e l'accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio l'ente impositore Comune di Napoli che ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva avendo demandato l'attività accertativa e di riscossione per i suddetti anni 2010,2011 e 2012 alla Società_1 spa.
Si è costituito l'Agente della Riscossione che ha depositato agli atti del procedimento l'impugnata cartella di pagamento n. 07120190084840154000 corredata dalla relativa relata di notifica, la notifica risulta avvenuta mediante regolare consegna telematica all'indirizzo PEC della ricorrente antonellasarica@avvocatinapoli. legalmail.it così come risultante dalla verifica all'indice INIPEC in data 18/7/2019 ed ha eccepito la definitività della pretesa impositiva in virtù della mancata impugnazione della suddetta cartella di pagamento contestando, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 11 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione principale posta da parte ricorrente relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
L'Agente della Riscossione deposita agli atti la relata di notifica della cartella di pagamento, essa risulta regolarmente consegnata via PEC all'indirizzo PEC della ricorrente in data 18/7/2019 e non impugnata nei termini di legge per cui la pretesa impositiva si è resa definitiva.
Infatti, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso di intimazione, quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'avviso di intimazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass.,
Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n.
16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5,
4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile
2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073).
Vanno, quindi, in virtù dei suddetti principi vanno rigettate le eccezioni relativa al merito della pretesa impositiva e all'avvenuto pagamento in quanto essa andavano poste avverso la cartella di pagamento nei termini di impugnazione previsti per legge.
Ciò premesso purtuttavia è da esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente.
Invero, anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica degli atti antecedenti i
Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione
(Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017).
Quindi, al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Dopo la notifica della cartella di pagamento (che, per legge, concentra in sé il titolo esecutivo – ovvero il ruolo – e l'atto di precetto), infatti, e prima dell'inizio del procedimento esecutivo, qualora si contesti ed eccepisce il diritto dell'Agente della Riscossione a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata è sempre ammessa l'azione di accertamento negativo del credito contestato.
L'opposizione così proposta, in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire – i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenza sanzionatorie – deve ritenersi ammissibile, posto che la notifica delle cartelle esattoriali è sufficiente a far sorgere l'interesse ad agire (cfr. Cass. n. 29175 del 6 dicembre 2017).
Da tanto è perfettamente ammissibile l'eccezione di prescrizione promossa dal ricorrente quale accertamento negativo del credito tributario.
Va considerato ai fini del calcolo del termine prescrizionale che per i tributi locali la prescrizione è da considerarsi quinquennale, “è' di cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi locali
(tra i quali l'I.c.i . l'I.m.u., diritti camerali) contributi (quelli consortili) e canoni (per l'uso di suolo pubblico, per la concessione d'uso per passo carrabile ed il canone acqua). Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, per la notificazione della quale si applicano i termini sanciti dal c.d. mini testo unico sui tributi locali” (Cass. civ. sez. trib. n. 4283/2013).
La ratio della sottoposizione del credito de quo alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. è da rinvenire nella circostanza che la TARSU/TARI è un tributo locale che si struttura come una prestazione periodica o di durata, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi (Associazione_1 civ. sez. trib. 23.2.2010, n. 4283).
Nel caso specifico la cartella di pagamento risulta notificata in data 18/7/2019.
Vanno purtuttavia, considerati i termini di sospensione dell'emergenza COVID 19 di cui all'art. 68 co.
4-bis,
D.L. 18/2020.- (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), esso dispone:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi… Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti … e alle ingiunzioni … emesse dagli enti territoriali.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'articolo 12 del d.lgs 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, dispone:
“ 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, …che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'Ordinamento, pertanto, ha stabilito, con l'art. 68:
- al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi);
- al comma 4-bis, la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2021 dei termini e la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate;
inoltre richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale: a) al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni 8.3.2020/31.8.2021);
b) al comma 2 dispone che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cosicché dato che la sospensione si è conclusa il 31 agosto
2021, la proroga sarebbe, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2023). In entrambi i casi comunque il termine minimo di sospensione è pari a 542 giorni.
Da tanto in applicazione del suddetto periodo di sospensione di 542 giorni non può che essere preso atto del mancato decorso del termine prescrizionale e della tempestività della notifica dell'avviso di intimazione, per cui anche tale eccezione va rigettata.
Per quanto su esposto il ricorso va rigettato, sussistono giuste ragioni, considerata la particolarità della vicenda, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 11 febbraio 2026