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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.888/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausil. di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 06 dicembre 2022 da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede legale in Cornuda (Tv), Via Dell'Industria n. 36, C. F. e
P.Iva. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Riccardo Pavan, C.F. P.IVA_1
, con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
e dall'Avv. Denis Polello, C.F. , con domicilio C.F._2
digitale PEC
Email_2
- appellante - contro
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Via 30 Aprile 1945 n. 75 a Cornuda (TV), C.F. , C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Favara, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_3
e dall'avv. Biagio Pignatelli, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC,
Email_4
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.389/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: lavoro dipendente - mansioni.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO:
- Confermata la ricorrenza nel caso di specie di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Sig.ra a far Parte_1 Controparte_1
data dal 10.9.2007 quale operaria di V° Livello retributivo del C.c.n.l.
Pubblici Esercizi svoltosi con le modalità descritte in premessa, accertare e dichiarare che la lavoratrice non ha svolto lavoro supplementare/straordinario e, per l'effetto, che nulla è dovuto in suo favore a titolo di differenze retributive.
- Spese di lite di entrambe le fasi di giudizio integralmente rifuse.
In via istruttoria... (vedasi pag.18 dell'appello)”
Conclusioni per parte appellata : “in via preliminare e/o CP_1
pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e tardività delle nuove deduzioni
pag. 2/22 e delle nuove produzioni documentali (all. 2, 3 e 4 ricorso in appello) formulate e dimesse da con l'atto introduttivo del Parte_1
presente giudizio e dare tutti i provvedimenti a ciò connessi e/o conseguenti;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione ex art. 436 bis e 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare l'impugnazione principale proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
nel merito, in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le domande proposte nel ricorso introduttivo di primo grado, che si trascrivono per comodità: nel merito, in via principale, accertato e dichiarato, anche ex art. 2103 c.c, il diritto della ricorrente all'inquadramento al quarto livello del CCNL di settore, secondo un orario
a tempo pieno e con gli straordinari accertati in corso di causa, condannare in persona del legale rappresentante Pt_1 Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore della lavoratrice dell'importo di Euro
70.171,94 o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
nel merito, in via subordinata, sempre ex art. 2103 c.c. condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento in favore della lavoratrice del minor importo corrispondente al compenso per l'orario accertato nel corso del giudizio secondo la qualifica ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
nel merito, in ogni caso, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1
pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive dovute,
pag. 3/22 secondo la qualifica ritenuta di giustizia, per le ore supplementari e/o straordinarie accertate in corso di causa con relativo e conseguente adeguamento di tutti gli elementi economici e contrattuali previsti per legge, ivi compresi i contributi previdenziali.
In via istruttoria... (vedasi pag.30 della memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6 dicembre 2022
[...]
ha impugnato la sentenza n.389/22 del giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di Treviso con la quale ha parzialmente accolto la domanda di nei confronti della società condannandola al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente delle somme di €. 58.850,67 lordi a titolo di differenze retributive e di €.6.466,10 lordi a titolo di differenza spettante sul trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con memoria depositata il 18 gennaio 2024 si è costituita la CP_1
chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale in relazione al mancato riconoscimento del lavoro straordinario e al livello contrattuale ambito.
La causa è stata discussa, a seguito di un duplice rinvio d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, all'odierna udienza del 22 maggio 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Col ricorso di primo grado la signora aveva dedotto di essere CP_1
stata assunta alle dipendenze della convenuta dal 10 settembre 2007 con mansioni di “addetta mensa”, con contratto di lavoro part time, dapprima a pag. 4/22 termine e poi trasformato a tempo indeterminato, di aver lavorato per circa dieci anni quale unica addetta presso la mensa aziendale della ditta ST di LU, svolgendo mansioni riconducibili al IV livello del CCNL applicato, superiore rispetto a quello formalmente riconosciuto, di aver prestato attività lavorativa per oltre 40 ore settimanali, nonostante il rapporto di lavoro fosse in regime di part time, senza aver percepito la retribuzione spettante per le ore eccedenti l'orario di lavoro convenuto e di aver prestato attività lavorativa anche di sabato e di domenica presso vari catering organizzati gestiti dalla società convenuta senza essere retribuita per il lavoro prestato. Inoltre, aveva dedotto di aver iniziato a lavorare per la convenuta sin dal marzo 2007 venendo solo formalmente assunta quale collaboratrice domestica del padre del legale rappresentante della convenuta.
2) All'esito della prova testimoniale il giudice trevigiano ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la fittizietà dell'iniziale rapporto di lavoro come collaboratrice domestica in assenza di “sufficienti elementi in grado di smentire il formale inizio del rapporto di lavoro presso la
[...]
solo nel settembre 2007”. Parte_1
2.1) In senso opposto, invece, erano le risultanze istruttorie per quanto concerne il maggior orario svolto dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro allorquando operava presso la mensa aziendale della ditta ST di LU tra il novembre 2007 e il dicembre 2017. In tale senso, tra i testi assunti, ha ritenuto “più precisa e certamente attendibile la dichiarazione della teste , dipendente della ST S.p.A.” Tes_1
richiamandone i contenuti essenziali, in quanto presente sul posto di lavoro della ricorrente, quindi, con cognizione diretta del tempo lavorato da pag. 5/22 quest'ultima presso la mensa della ST, rispetto alla teste che Tes_2
sulla circostanza degli orari non era stata in grado di riferire.
In definitiva ha ritenuto dimostrato un intervallo orario tra le 10.30 alle
17.00 o dalle 11.00 alle 17.30, per totali 32,5 ore settimanali.
2.2) Di contro – giusta la giurisprudenza di legittimità circa il rigoroso onere probatorio incombente sul lavoratore che vanti un maggior impegno orario eccedente quello contrattuale - non era stata raggiunta una prova sufficiente in merito ad un impegno lavorativo nei fine settimana nell'ambito dell'attività di catering, in quanto generica l'affermazione della LA della ricorrente, sentita come teste, circa il costante impegno nei fine settimana, in assenza di indicazioni della propria fonte di conoscenza, mentre altri testi avevano riferito di saltuari servizi di catering.
2.3) Per quanto riguarda l'inquadramento, invece ha ritenuto che le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente fossero riconducibili al V livello del CCNL applicato richiamandone la declaratoria contrattuale
Non era riconoscibile, invece, il quarto livello – nell'ambito del settore cucina – relativo a mansioni che presentino delle caratteristiche di maggiore complessità e richiedano delle conoscenze specialistiche notevolmente superiori rispetto a quelle necessarie allo svolgimento della prestazione richiesta alla ricorrente presso la mensa della ST. Sul tema il giudice ha puntualizzato che, pur lavorando da sola, era emerso che i cibi arrivavano precotti, fatte salve la pasta e le bistecche da cuocere al momento, per cui la lavoratrice in via prevalente, doveva provvedere all'allestimento della mensa con i cibi precotti e alla distribuzione dei pasti in base alle richieste. Inoltre, l'attività di approvvigionamento di talune –
pag. 6/22 non meglio specificate – materie prime posto che non era emersa né la frequenza di tale attività né le concrete modalità della stessa.
2.4) Sulla base di tale accertamento, all'esito della consulenza contabile disposta per verificare la misura delle differenze retributive spettanti in assenza di contestazione sulla correttezza dei conteggi elaborati dall'ausiliario, ha determinato, pertanto, la misura del credito della ricorrente in €.58.850,67, oltre ad €.6.466,10 a titolo di differenza spettante sul trattamento di fine rapporto.
3) Con l'appello principale la società si duole dell'errata valutazione del materiale probatorio operata dal primo giudice.
3.1) Un primo rilievo riguarda il giudizio di qualificata attendibilità espresso con riguardo alla teste : osserva la parte che operando Tes_1
all'interno dei reparti della ST, azienda produttrice di calzature, di
“notevoli dimensioni”, non si è avveduto il giudicante che l'asserita presenza nel luogo di lavoro della lavoratrice, non poteva riguardare la mensa all'interno della quale operava la signora , tenendo conto CP_1
delle notevoli dimensioni. A maggior ragione la critica investe il riferimento alla “diretta cognizione” del tempo lavorato.
3.2) Un secondo rilievo riguardo la svalutazione del valore probatorio delle dichiarazioni degli altri testi. In tale senso imputa al primo giudice l'omessa valutazione delle dichiarazioni dei colleghi di lavoro della ricorrente di primo grado;
il riferimento e ai testi ( Testimone_3
“…penso che la ricorrente dovesse iniziare verso le 11.00 e finisse verso le
15.30 circa ma non posso essere precisa sugli orari…”) e Testimone_4
(“…L'orario era dalle 11.30 alle 15.30…” e, ancora, di essere
[...]
stata “…presente con la ricorrente…”).
pag. 7/22 3.3) Un terzo rilievo attiene al carattere ritenuto contradditorio della motivazione (pag.7 della sentenza) circa la valutazione di attendibilità della teste il cui apporto probatorio viene svilito con riguardo ad Tes_1
un'ulteriore circostanza l'attività di approvvigionamento della mensa, attività che la ricorrente aveva sostenuto di avere svolto -.
3.4) Con un quarto rilievo, sulla scorta di una nuova produzione - la lettera di risoluzione contratto di appalto stipulato con ST a far data dal 31 dicembre 2016 per effetto dell'avvenuta apertura della nuova unità locale in
Trevignano (Treviso) – a smentita della presenza lavorativa della ricorrente presso la mensa aziendale della ST sino a dicembre 2017 (periodo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa , risultando - circostanza non controversa - successivamente assente per malattia fino al licenziamento per superamento del comporto del dicembre 2018), a riprova della “totale inattendibilità” della teste . La circostanza della nuova Tes_1
apertura è confortata dall'ulteriore nuova produzione della visura camerale della ST dalla quale risulta l'apertura della nuova unità lovale di
Trevignano.
3.5) Infine, produce in appello alcune proprie fatture dimostrative dell'assenza di un maggiore orario della ricorrete . L'esame di tale Per_1
documentazione consente di affermare che “le ore medie mensili conteggiate dalla società per l'attività svolta dai Parte_1
propri dipendenti presso la mensa della ST S.p.A. si attestassero tra le
90-100 ore”. A riguardo rammenta che tra il personale impiegato presso la mensa ST vi era anche “colui che consegnava le pietanze già cotte”.
pag. 8/22 Evidenzia che gli estratti contributivi prodotti dalla controparte documentano il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro domestico presso terzi nel periodo lavorato preso la società.
Conclude l'illustrazione del motivo puntualizzando che le nuove produzioni sono ammissibili “alla luce della speciale efficacia dimostrativa del tutto idonea a fornire un contributo decisivo ai fini dell'accertamento della verità materiale”, in linea con la giurisprudenza di legittimità (n.1333 del 2012).
4) Con l'appello incidentale la signora formula due motivi a CP_1
sostegno della parziale riforma della sentenza.
4.1) Col primo motivo ne assume l'erroneità avendo il giudice omesso di considerare una serie di circostanze idonee a dimostrare il maggior orario straordinario seguito dalla lavoratrice durante i catering del sabato e della domenica.
Osserva che da un lato la decisione implicitamente ritiene dimostrato lo svolgimento di orario di lavoro straordinario/supplementare anche durante il fine settimana, ma sarebbe mancata la prova circa la dettagliata ricostruzione delle ore lavorate. Denuncia che in tale modo sono stati violati i principi in materia di prova dell'orario straordinario, “citando in modo poco approfondito una giurisprudenza solo apparentemente favorevole alla tesi prospettata nella sentenza gravata”.
Viene imputata una carente lettura delle prove raccolte: tutti i testi sentiti,
“finanche quelli di controparte (ad esempio la sig.ra Testimone_4
e la sig.ra ), hanno confermato – rectius: non
[...] Persona_2
hanno potuto negare, visti anche le conversazioni WhatsApp e le foto in atti
pag. 9/22 (all. n. 15 e 16 fascicolo attoreo di primo grado)”, l'impegno nell'attività straordinaria di catering .
Pur in assenza di testimonianza che isolatamente considerate depongono per una completa ricostruzione dell'impegno lavorativo orario, la loro lettura complessiva, alla luce delle conversazioni WhatsApp tra la lavoratrice ed il legale rappresentante di controparte avrebbe consentito di concludere circa l'effettività dell'impegno lavorativo aggiuntivo come dedotto. Richiama in tale senso una serie di dichiarazioni dei testi Tes_5
, .
[...] Persona_2 Testimone_6
Quanto alla connessa lettura della messagistica osserva che il tenore di alcune conversazioni WhatsApp (doc. 15 res.), “sia pur in relazione solo ad alcuni catering svoltisi tra la primavera e l'estate estate 2016” depone per un impegno per alcuni catering aziendali, per un intervallo orario di almeno 7 ore giornaliere (così per la giornata del 14 maggio 2016).
4.2) Col secondo motivo la signora si duole dell'erroneità della CP_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha operato con malgoverno del materiale probatorio ai fini del riconoscimento della qualifica ambita, con conseguente violazione della previsione dell'art. 54 CCNL Pubblici
Esercizi.
Durante il periodo di applicazione presso la mensa ST (dal novembre
2007 al dicembre 2017) rimarca di avere operato in modo pienamente autonomo dal punto di vista organizzativo: era la sola dipendente di
[...]
presso ST, svolgendo in tale modo mansioni del tutto Parte_1
equiparabili a quelle di capo gruppo mensa, Inoltre non si limitò affatto ad attività di “addetta mensa” ma fu adibita a mansioni parzialmente e sostanzialmente diverse e superiori. Oltre alle mansioni non strettamente pag. 10/22 rientranti tra quelle della categoria di riferimento (pulizie, lavaggio delle attrezzature da cucina) in modo continuativo ed esclusivo deduce che
“cucinava anche alcuni alimenti e si occupava di approvvigionare la mensa, segnalando alla datrice quali e quanti pasti fornirle ed ordinando gli alimenti o i beni d'uso di volta in volta necessari al corretto funzionamento della mensa.”.
A supporto della deduzione richiama le deposizioni testimoniali di
[...]
e la Testimone_7
coerenza di queste ultime con il contenuto della messaggistica whatsapp
(doc. 16 res.) dalla quale emerge che la lavoratrice aveva possibilità di scegliere gli alimenti da offrire in mensa ed indicava numero e tipologia di menù da servire, nonché quali materie e quali tipologie di alimenti le servivano di volta in volta e la casa madre dove mandarle.
Critica l'impostazione di fondo della sentenza nella valutazione delle mansioni essendosi “diffusamente soffermato sulla descrizione di presunte mansioni di cuoco” (caratterizzandola per il fatto di seguire delle ricette e di operare partendo da materie prime non trasformate) “forse adatte alla ricostruzione di mansioni che si svolgono all'interno della cucina di un ristorante, certo non a quelle di una mensa aziendale”, non corrispondenti alla descrizione delle mansioni di cui all'art. 54 CCNL Pubblici esercizi.
La disposizione contrattuale, infatti, oltre a non esigere la loro assegnazione in funzione di specifiche qualifiche formali e/o scolastiche del lavoratore, espressamente prevede che l'acquisizione delle conoscenze legate allo svolgimento delle mansioni del quarto livello possa avvenire anche in via pratica
5) Gli appelli non meritano accoglimento.
pag. 11/22 5.1) L'orario nel corso del rapporto lavorativo sempre a tempo parziale con la è stato formalizzato nei seguenti termini: a decorrere Parte_1
dall'assunzione a tempo determinato (con previsione all'attivazione di clausole elastiche”) – settembre 2007 - dal lunedì al giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00, ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 20,30; dal mese di giugno 2008, a seguito di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (ed in coincidenza con la cessazione di un pregresso rapporto di collaboratrice domestica) per 25 ore settimanali dal lunedì al sabato, dalle ore 11,00 alle ore 14,00, con una pausa di mezz'ora e dalle 14,30 alle
15,30; dal mese di novembre dell'anno 2013 per 20 ore settimanali, dalle ore 11,30 alle ore 14,30 dal lunedì al giovedì, e dalle ore 11,30 alle 15,30 il venerdì ed il sabato. In occasione di tale variazione era inserita la previsione circa l'attivazione di clausole elastiche con preavviso di variazione dell'orario di due giorni lavorativi.
5.2) Ragioni di evidente comunanza attinenti alla valutazione della prova, seppure di segno opposto, inducono a trattare i motivi di impugnazione attinenti allo svolgimento del lavoro eccedente l'orario contrattuale.
5.3) Non merita la critica svolta dalle opposte difese la valutazione circa l'attendibilità della teste . La società introduce solo in appello la Tes_1
circostanza relativa alla supposta separatezza degli ambienti lavorativi della teste e della lavoratrice. Si tratta di allegazione del tutto nuova, come tale inammissibile. La teste, invece, ha potuto linearmente riferire, e ciò è facilmente apprezzabile attesa l'unico ambito aziendale, circa gli orari di entrate e di uscita: “la ricorrente iniziava verso le 10.30 – 11.00 e andava via verso le 17.00 – 17.30 dal lunedì al venerdì.”. Se l'indicazione assolutamente puntuale della teste non fosse stata ritenuta attendibile, la pag. 12/22 parte avrebbe avuto modo di contraddire in sede di assunzione della prova.
Al contrario si è del tutto acquietata sulla dichiarazione della teste, senza che alcun latro teste abbi potuto insinuare un dubbio circa la correttezza della ricostruzione degli orari della lavoratrice. Non la teste Tes_4
(LA del legale rappresentante della società) dopo aver ricordato che la stessa lavorava da sola, che ha riferito di non potere “essere sicura che la ricorrente terminasse di lavorare alle 15.30. Questo era l'orario che avevamo stabilito per la chiusura dell'attività in mensa…. la ricorrente non doveva tornare in sede alla fine del servizio alla ST, poteva andare direttamente a casa”. Ma neppure la teste (“non Persona_2
ricordo gli orari di lavoro della ricorrente.”.
Quanto alla teste inutilmente la società tenta di Testimone_3
valorizzarne la valenza probatoria in senso contrario alla teste Tes_1
essendosi limitata a riferire sul tema: “so che lavorava presso la ST ma non so dire l'orario preciso.”.
5.4) Né può essere imputato alla sentenza un vizio di contraddittorietà per non avere valutata come rilevante la deposizione della stessa teste Tes_1
con riguardo alle attività (“confermo il capitolo di prova. Preciso di non sapere se la ricorrente si occupasse di ordinare le materie prime. Anzi, ora mi sovviene che la ricorrente si occupava anche di ordinare quello che le serviva per preparare i pasti.”
In realtà la valutazione è del tutto coerente avendo apprezzato il giudice il diverso grado di conoscenza dimostrato dalla teste: una cosa, infatti, era la mera verifica degli orari di entrata e di uscita della lavoratrice, cosa che presuppone la mera promiscuità dell'ambiente lavorativa, altra cosa la verifica circa il contenuto dell'impegno lavorativo, questo sì di difficile o pag. 13/22 occasionale (“ora mi sovviene che la ricorrente si occupava anche di ordinare quello che le serviva per preparare i pasti ora mi sovviene che la ricorrente si occupava anche di ordinare quello che le serviva per preparare i pasti..”), percezione per una dipendente addetta alla produzione del calzaturificio che nulla di più ha potuto precisare circa il tipo e la ricorrenza degli ordini, come rilevato dal giudice, ma in linea generale, ossia rispetto alla complessiva istruttoria, senza per questo aver espresso una svalutazione della teste come, invece, in modo suggestivo Tes_1
prospetta l'appellante società.
Va anche rimarcato che la lavoratrice operava da sola (come sopra chiarito dalla teste ), contrariamente all'incidentale affermazione Tes_4
dell'appellante ma tale circostanza depone per la ristretta dimensione del contesto aziendale.
5.5) Infine, vanno ritenute inammissibili, come puntualmente eccepito dall'appellata, le nuove produzioni, tutte riferibile ad epoca anteriore all'introduzione del giudizio di primo, per altro relative a circostanze del tutto nuove, mai allegata in primo grado1. Ciò vale anche per quanto riguarda la comunicazione della risoluzione del contratto di appalto e la visura camerale circa l'apertura della nuova sede (peraltro risultata aperta dal 20 dicembre, mentre il contratto avrebbe avuto termine secondo la lettera di disdetta dal 31 dicembre). 1 Circa la necessità di una tempestiva allegazione si richiama, più recentemente Cass.civ. Sez. L - , Sentenza n. 7694 del 28/03/2018 (Rv. 647667 - 01): “Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.” pag. 14/22 5.6) Con riguardo all'impegno lavorativo di sabato e di domenica valgono analoghe considerazioni.
Va condiviso il giudizio espresso in sentenza di incompletezza e inadeguatezza della prova.
Dalla complessiva lettura delle testimonianze emerge sicuramente che un qualche impegno nei fine settimana vi sia stato, ma proprio perché la prova di tale lavoro “straordinario” deve essere acquisita con particolare rigore al fine di validare l'allegazione del lavoratore, anche se dalla loro correlata lettura, come reclama l'appellante incidentale, non si ricava una convincente ricostruzione dell'effettivo impegno.
Va ricordato, infatti, contrariamente alla deduzione difensiva che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.” (Cass.civ. Sez. L - , Sentenza n. 4076 del
20/02/2018, Rv. 647446 - 01).
Nel caso in esame nessuno dei testi sentiti è stato in grado di fornire una puntuale descrizione dell'impegno lavorativo, né con riguardo al numero di giorni lavorati, né le occasioni in cui ciò sia avvenuta, né la durata di tali impegni, tenuto conto anche dell'orario contrattuale, prevedente anche un impegno sabatico.
ha riferito: “Qualche volta ha partecipato a dei catering Persona_2
che si svolgevano nel fine settimana… io ero sempre presente ai catering che si svolgevano di sabato e di domenica, circa una o due volte al mese.”.
pag. 15/22 : “potrebbe essere che abbia lavorato di sabato e domenica Testimone_5
in relazione all'attività catering. Era un'attività che veniva svolta alla bisogna.”.
Neppure la teste , che pure precisa le occasioni in cui le due Testimone_3
hanno lavorato assieme ed in mod approssimativo la durata dell'impegno ,
è in grado di fornire notizie più precisa: “con me ha fatto 3 catering che implicavano un'attività da svolgere di sabato e domenica…. non so dire se la ricorrente abbia lavorato tutti i sabati e le domeniche, quelle volte che abbiamo lavorato assieme nell'attività di catering abbiamo lavorato da metà mattina circa sino a metà pomeriggio;
poi dipende dai vari catering, non c'è un orario sempre uguale e comunque non ricordo bene gli orari”.
Infine, del tutto inattendibile è l'affermazione della teste Testimone_6
(LA della ricorrente) che non spiega le ragioni per cui, pure non essendo impegnata o con impegno non meglio definito nei catering (“qualche volta
…diverse volte”) è in grado di riferire con la perentoria assolutezza della sua dichiarazione l'effettivo continuo impegno della LA: “Qualche volta ho lavorato in attività di catering quando il sig. mi Persona_3
chiamava. Di solito di sabato o di domenica, a volte sia di sabato che di domenica. Per un periodo ho lavorato tutti i fine settimana. Quando mi chiamava andavo ma potevo anche rifiutarmi. Non ho firmato un contratto, mi pagava in contanti, penso in nero. … mia LA lavorava sia il sabato che la domenica per il sig. che ha una villa dove faceva feste, Tes_4
matrimoni. Il organizzava eventi anche altrove e mia LA Tes_4
andava sempre con lui. … mia LA lavorava tutti i sabati e tutte le domeniche, anzi di domenica alcune volte non lavorava. Stava via dalla mattina alla sera. Anche io diverse volte sono andata con lei a lavorare.”.
pag. 16/22 5.7) Né aiutano a dare sostanza a tali dichiarazioni l'analisi dei whatsapp né per quanto riguardo gli orari lavorativi, né per quanto riguarda i servizi di catering.
Si tratta per quanto concerne il documento 14, di una serie di contatti con i quali la lavoratrice e “ ” parlano di un intervento della prima in altra Tes_4
sede (Cornuda) con il relativo orario o di variazioni orarie occasionali addirittura nella ignoranza dell'orario della conclusione dell'attività lavorativa dell'interlocutrice ( , 17 gennaio 2017) della lavoratrice. Tes_4
Quanto al documento 16 si tratta di fotografie che ritraggono personale in divisa per il servizio (29/30 luglio 2019, quindi, non riferibile al periodo lavorativo) senza nulla aggiungere alla circostanza, già acclarata, circa una presenza, seppur indeterminata nel numero e nella durata, nei servizi di catering, senza che sia documentato l'effettività e la consistenza di tale impegno.
5.8) Anche il motivo relativo al superiore inquadramento va ritenuto infondato.
Il giudice del primo grado ha giustamente richiamato gli aspetti caratteristici del profilo ambito enfatizzando che il livello è caratterizzato.
Le declaratorie, infatti, prevedono che al quinto livello “appartengono i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. Tra le esemplificazioni, in particolare, si rinviene il profilo del banconiere di tavola calda, cameriere bar, tavola calda, secondo cuoco mensa aziendale.”.
Al quarto livello vengono invece ricondotti i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
pag. 17/22 mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita
e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite. Tra le esemplificazioni si rinvengono i profili del cuoco capo partita, del cuoco di cucina non organizzata in partite, del capo gruppo mensa.”
Sulla base di tali declaratorie, riprese per estratto, il giudice aveva chiarito che “Appare evidente che le mansioni sussumibili al quarto livello – nell'ambito del settore cucina - presentino delle caratteristiche di maggiore complessità e richiedano delle conoscenze specialistiche notevolmente superiori rispetto a quelle necessarie allo svolgimento della prestazione richiesta alla ricorrente presso la mensa della ST S.p.A.. E' ben vero che la ricorrente lavorava da sola ma è altrettanto vero che i cibi arrivavano precotti, fatte salve la pasta e le bistecche da cuocere al momento. Se ne deduce che la ricorrente doveva, in massima parte e, comunque, in via prevalente, provvedere all'allestimento della mensa con i cibi precotti e alla distribuzione dei pasti in base alle richieste. Ben diverso
è svolgere l'attività di cuoco che materialmente prepara i cibi partendo dagli ingredienti e seguendo una specifica ricetta. Marginale appare, inoltre, l'attività di approvvigionamento di talune – non meglio specificate
– materie prime posto che non è emersa né la frequenza di tale attività né le concrete modalità della stessa (non è chiaro, infatti, se la ricorrente abbia provveduto ad ordinare merci da fornitori esterni o se semplicemente abbia segnalato alla datrice di lavoro la mancanza di alcune materie prime quali olio, sale, aceto o altro).”
pag. 18/22 5.9) Gli esiti istruttori sono del tutto coerenti con tale valutazione del primo giudice. Nessuno dei testi offre concrete indicazioni per ritenere che la lavoratrice assolve a compiti che non fossero di contenuto elementare.
La teste ha riferito: “Le pietanze partivano già cotte, veniva Tes_3
cotto al momento la pasta e le bistecche. La ricorrente in questo senso faceva la cuoca. Faceva poi l'attività di preparazione banco e distribuzione pasti. Lo scarico della merce veniva curata dall'autista.”
Analogamente il teste ha riferito: “confermo che la Testimone_5
ricorrente ha lavorato presso la mensa ST… Confermo che si occupava della cucina, anche di preparazione di pasti fatti al momento e si occupava dell'ordinazione delle materie prime di cui aveva necessità”;
, oltre a confermare il capitolo 3 del ricorso introduttivo Testimone_7
(“vero che nel periodo dal novembre 2007 al dicembre 2017 la sig.ra
ha assolto presso la mensa della ST di LU (TV) in CP_1
gestione a le mansioni di cuoca, ovvero della Parte_1
preparazione dei pasti al momento compresi gli ordinativi della merce e delle materie prime necessarie in cucina, ma anche della preparazione del banco, della distribuzione dei pasti, del carico e scarico merce e casse dai camion, del riordino e delle pulizie dei locali della mensa”) ha aggiunto:
“preciso di non sapere se la ricorrente si occupasse di ordinare le materie prime. Anzi, ora mi sovviene che la ricorrente si occupava anche di ordinare quello che le serviva per preparate i pasti…”. Si è già avuto modo di commentare il relativo valore probatorio delle dichiarazioni della teste sul tema ora in scrutinio.
ha dichiarato: “all'inizio venivano portati tutti Testimone_4
pasti precotti, a parte forse le bistecche. Poi bisognava preparare al
pag. 19/22 momento la pasta e le bistecche e questo rientrava nell'attività svolta dalla ricorrente;
negli ultimi anni faceva anche gli ordini della quantità di cibo e di alcune materie prime necessarie, come olio, aceto e altre cose. Il cibo arrivava presso la mensa con l'autista e quindi non lo doveva scaricare la ricorrente. Molto di rado la ricorrente si occupava di trasportare direttamente il cibo. Si occupava anche del riordino e della pulizia della mensa…”.
5.10) Anche il whatsapp del doc. 14 del 10 maggio 2016, 25 luglio 2016 e del 24 agosto 20162 (ed ulteriori, senza data, nella parte finale del documento) si riferiscono alla mera routinaria fornitura di materiale di cucina o menu già confezionati.
5.11) Va osservato, quindi, che il grado di autonomia deve essere valutato in rapporto alla qualità dei compiti assegnati: in questo caso si è potuto accertare che si tratta di incombenze del tutto elementari e standardizzati quanto al tipo di pasti confezionati. Medesima considerazione vale per quanto riguarda gli ordini delle materie prime per il confezionamento delle pietanze. Si tratta di compiti standardizzati che non implicavano alcuna competenza tecnica operativa specifica. Né il prolungamento dell'orario può essere circostanza forzata al fine di provare la maggiore complessità dei compiti, in quanto ha unico rilevo per valorizzare la maggiore consistenza dell'impegno orario, ma non la qualità della prestazione.
Per 2 Nei termini di seguito riportai dalla stessa difesa: “Whatsapp: “ciao non ho fatto il menù che non funzionava, mettimi 45 pasti, mozzarelle, pomodori, mais, olive acqua naturale e frizzante e 5 menù
Per dinamico”, conversazione 24.07.2016; “ciao mandami un bidone grande di olio”, conversazione del
Per 26 agosto 2016; “ciao mandami un po' di verdure che li faccio sulla piastra..” conversazione 10
Per maggio 2016; “ hai dimenticato di darmi sugo con salmone per pasta…faccio con pomodoro e tonno”,
Per conversazione del 28.06.2016; “Ciao mandami un acido per pulire self…vedi che sono a mangiare 40 persone, no 20. Ieri sono stati anche 5 ospiti. Per oggi mandami anche acqua in vetro e due di coca e un piatto di verdure”, conversazione del 15 gennaio 2016)..” pag. 20/22 5.12) Ma l'argomento migliore per destituire di fondamento il motivo è fornito dalla stessa appellante quando afferma che “…il Tribunale del
Lavoro di Treviso si è diffusamente soffermato sulla descrizione di presunte mansioni di cuoco (figura che, a dire del Giudice di provenienza si caratterizzerebbe per il fatto di seguire delle ricette e di operare partendo da materie prime non trasformate) che sono forse adatte alla ricostruzione di mansioni che si svolgono all'interno della cucina di un ristorante, certo non a quelle di una mensa aziendali e che comunque non trovano corrispondenza nella descrizione delle mansioni di cui all'art. 54 CCNL
Pubblici esercizi”.
In realtà il riferimento alle figure esemplificative compiuto dal giudice di primo grado è puntuale nel richiamare quelle del “cuoco capo partita, del cuoco di cucina non organizzata in partite, del capo gruppo mensa”. Si tratta di figure qualificate. Nell'accezione comune, ad esempio, per il
“cuoco capo partita” la caratterizzazione è data dalla “partita” che indica uno specifico settore interno della cucina, ovvero un gruppo di professionisti impegnati nella preparazione di un determinato settore della cucina (preparazione della carne, delle verdure, del pesce o della pasticceria). Si tratta di figura, quindi, ben lontana dai compiti dell'appellante come sopra ricostruiti. Tanto meno è possibile omologare l'appellante ad un cuoco di “cucina”, essendo pacifico che nessuna cucina era disponibile presso la mensa, intesa come insieme organizzato di specifici strumenti di lavoro, le apparecchiature e ingredienti, materie prime necessari per il confezionamento delle pietanze. Tutto ciò che certamente non è necessario per la cottura di qualche bistecca. Infine, neppure è dato pare di un capo gruppo mensa: evidente il riferimento a pag. 21/22 mense di tali dimensioni da implicare un'organizzazione complessa con più addetti, situazione affatto estranea alla vicenda in esame.
Si tratta di ricondurre, quindi, i compiti dell'appellante secondo un criterio generalizzante che possa essere applicato alle figure esemplificate, in assenza di una specifica indicazione nella declaratoria contrattuale del V livello, assegnatole da giudice, piuttosto che al IV come preteso anche in questa sede ma, per le ragioni espresse, infondatamente.
6) La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione dele spese del grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite del presente grado;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellate incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 22/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausil. di Corte d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 06 dicembre 2022 da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede legale in Cornuda (Tv), Via Dell'Industria n. 36, C. F. e
P.Iva. , rappresentata e difesa, dall'Avv. Riccardo Pavan, C.F. P.IVA_1
, con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
e dall'Avv. Denis Polello, C.F. , con domicilio C.F._2
digitale PEC
Email_2
- appellante - contro
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Via 30 Aprile 1945 n. 75 a Cornuda (TV), C.F. , C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Favara, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_3
e dall'avv. Biagio Pignatelli, C.F. , con domicilio C.F._5
digitale PEC,
Email_4
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.389/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: lavoro dipendente - mansioni.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO:
- Confermata la ricorrenza nel caso di specie di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Sig.ra a far Parte_1 Controparte_1
data dal 10.9.2007 quale operaria di V° Livello retributivo del C.c.n.l.
Pubblici Esercizi svoltosi con le modalità descritte in premessa, accertare e dichiarare che la lavoratrice non ha svolto lavoro supplementare/straordinario e, per l'effetto, che nulla è dovuto in suo favore a titolo di differenze retributive.
- Spese di lite di entrambe le fasi di giudizio integralmente rifuse.
In via istruttoria... (vedasi pag.18 dell'appello)”
Conclusioni per parte appellata : “in via preliminare e/o CP_1
pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e tardività delle nuove deduzioni
pag. 2/22 e delle nuove produzioni documentali (all. 2, 3 e 4 ricorso in appello) formulate e dimesse da con l'atto introduttivo del Parte_1
presente giudizio e dare tutti i provvedimenti a ciò connessi e/o conseguenti;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione ex art. 436 bis e 348 bis c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare l'impugnazione principale proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
nel merito, in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le domande proposte nel ricorso introduttivo di primo grado, che si trascrivono per comodità: nel merito, in via principale, accertato e dichiarato, anche ex art. 2103 c.c, il diritto della ricorrente all'inquadramento al quarto livello del CCNL di settore, secondo un orario
a tempo pieno e con gli straordinari accertati in corso di causa, condannare in persona del legale rappresentante Pt_1 Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore della lavoratrice dell'importo di Euro
70.171,94 o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
nel merito, in via subordinata, sempre ex art. 2103 c.c. condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento in favore della lavoratrice del minor importo corrispondente al compenso per l'orario accertato nel corso del giudizio secondo la qualifica ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
nel merito, in ogni caso, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1
pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive dovute,
pag. 3/22 secondo la qualifica ritenuta di giustizia, per le ore supplementari e/o straordinarie accertate in corso di causa con relativo e conseguente adeguamento di tutti gli elementi economici e contrattuali previsti per legge, ivi compresi i contributi previdenziali.
In via istruttoria... (vedasi pag.30 della memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6 dicembre 2022
[...]
ha impugnato la sentenza n.389/22 del giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di Treviso con la quale ha parzialmente accolto la domanda di nei confronti della società condannandola al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente delle somme di €. 58.850,67 lordi a titolo di differenze retributive e di €.6.466,10 lordi a titolo di differenza spettante sul trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con memoria depositata il 18 gennaio 2024 si è costituita la CP_1
chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale in relazione al mancato riconoscimento del lavoro straordinario e al livello contrattuale ambito.
La causa è stata discussa, a seguito di un duplice rinvio d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, all'odierna udienza del 22 maggio 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Col ricorso di primo grado la signora aveva dedotto di essere CP_1
stata assunta alle dipendenze della convenuta dal 10 settembre 2007 con mansioni di “addetta mensa”, con contratto di lavoro part time, dapprima a pag. 4/22 termine e poi trasformato a tempo indeterminato, di aver lavorato per circa dieci anni quale unica addetta presso la mensa aziendale della ditta ST di LU, svolgendo mansioni riconducibili al IV livello del CCNL applicato, superiore rispetto a quello formalmente riconosciuto, di aver prestato attività lavorativa per oltre 40 ore settimanali, nonostante il rapporto di lavoro fosse in regime di part time, senza aver percepito la retribuzione spettante per le ore eccedenti l'orario di lavoro convenuto e di aver prestato attività lavorativa anche di sabato e di domenica presso vari catering organizzati gestiti dalla società convenuta senza essere retribuita per il lavoro prestato. Inoltre, aveva dedotto di aver iniziato a lavorare per la convenuta sin dal marzo 2007 venendo solo formalmente assunta quale collaboratrice domestica del padre del legale rappresentante della convenuta.
2) All'esito della prova testimoniale il giudice trevigiano ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la fittizietà dell'iniziale rapporto di lavoro come collaboratrice domestica in assenza di “sufficienti elementi in grado di smentire il formale inizio del rapporto di lavoro presso la
[...]
solo nel settembre 2007”. Parte_1
2.1) In senso opposto, invece, erano le risultanze istruttorie per quanto concerne il maggior orario svolto dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro allorquando operava presso la mensa aziendale della ditta ST di LU tra il novembre 2007 e il dicembre 2017. In tale senso, tra i testi assunti, ha ritenuto “più precisa e certamente attendibile la dichiarazione della teste , dipendente della ST S.p.A.” Tes_1
richiamandone i contenuti essenziali, in quanto presente sul posto di lavoro della ricorrente, quindi, con cognizione diretta del tempo lavorato da pag. 5/22 quest'ultima presso la mensa della ST, rispetto alla teste che Tes_2
sulla circostanza degli orari non era stata in grado di riferire.
In definitiva ha ritenuto dimostrato un intervallo orario tra le 10.30 alle
17.00 o dalle 11.00 alle 17.30, per totali 32,5 ore settimanali.
2.2) Di contro – giusta la giurisprudenza di legittimità circa il rigoroso onere probatorio incombente sul lavoratore che vanti un maggior impegno orario eccedente quello contrattuale - non era stata raggiunta una prova sufficiente in merito ad un impegno lavorativo nei fine settimana nell'ambito dell'attività di catering, in quanto generica l'affermazione della LA della ricorrente, sentita come teste, circa il costante impegno nei fine settimana, in assenza di indicazioni della propria fonte di conoscenza, mentre altri testi avevano riferito di saltuari servizi di catering.
2.3) Per quanto riguarda l'inquadramento, invece ha ritenuto che le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente fossero riconducibili al V livello del CCNL applicato richiamandone la declaratoria contrattuale
Non era riconoscibile, invece, il quarto livello – nell'ambito del settore cucina – relativo a mansioni che presentino delle caratteristiche di maggiore complessità e richiedano delle conoscenze specialistiche notevolmente superiori rispetto a quelle necessarie allo svolgimento della prestazione richiesta alla ricorrente presso la mensa della ST. Sul tema il giudice ha puntualizzato che, pur lavorando da sola, era emerso che i cibi arrivavano precotti, fatte salve la pasta e le bistecche da cuocere al momento, per cui la lavoratrice in via prevalente, doveva provvedere all'allestimento della mensa con i cibi precotti e alla distribuzione dei pasti in base alle richieste. Inoltre, l'attività di approvvigionamento di talune –
pag. 6/22 non meglio specificate – materie prime posto che non era emersa né la frequenza di tale attività né le concrete modalità della stessa.
2.4) Sulla base di tale accertamento, all'esito della consulenza contabile disposta per verificare la misura delle differenze retributive spettanti in assenza di contestazione sulla correttezza dei conteggi elaborati dall'ausiliario, ha determinato, pertanto, la misura del credito della ricorrente in €.58.850,67, oltre ad €.6.466,10 a titolo di differenza spettante sul trattamento di fine rapporto.
3) Con l'appello principale la società si duole dell'errata valutazione del materiale probatorio operata dal primo giudice.
3.1) Un primo rilievo riguarda il giudizio di qualificata attendibilità espresso con riguardo alla teste : osserva la parte che operando Tes_1
all'interno dei reparti della ST, azienda produttrice di calzature, di
“notevoli dimensioni”, non si è avveduto il giudicante che l'asserita presenza nel luogo di lavoro della lavoratrice, non poteva riguardare la mensa all'interno della quale operava la signora , tenendo conto CP_1
delle notevoli dimensioni. A maggior ragione la critica investe il riferimento alla “diretta cognizione” del tempo lavorato.
3.2) Un secondo rilievo riguardo la svalutazione del valore probatorio delle dichiarazioni degli altri testi. In tale senso imputa al primo giudice l'omessa valutazione delle dichiarazioni dei colleghi di lavoro della ricorrente di primo grado;
il riferimento e ai testi ( Testimone_3
“…penso che la ricorrente dovesse iniziare verso le 11.00 e finisse verso le
15.30 circa ma non posso essere precisa sugli orari…”) e Testimone_4
(“…L'orario era dalle 11.30 alle 15.30…” e, ancora, di essere
[...]
stata “…presente con la ricorrente…”).
pag. 7/22 3.3) Un terzo rilievo attiene al carattere ritenuto contradditorio della motivazione (pag.7 della sentenza) circa la valutazione di attendibilità della teste il cui apporto probatorio viene svilito con riguardo ad Tes_1
un'ulteriore circostanza l'attività di approvvigionamento della mensa, attività che la ricorrente aveva sostenuto di avere svolto -.
3.4) Con un quarto rilievo, sulla scorta di una nuova produzione - la lettera di risoluzione contratto di appalto stipulato con ST a far data dal 31 dicembre 2016 per effetto dell'avvenuta apertura della nuova unità locale in
Trevignano (Treviso) – a smentita della presenza lavorativa della ricorrente presso la mensa aziendale della ST sino a dicembre 2017 (periodo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa , risultando - circostanza non controversa - successivamente assente per malattia fino al licenziamento per superamento del comporto del dicembre 2018), a riprova della “totale inattendibilità” della teste . La circostanza della nuova Tes_1
apertura è confortata dall'ulteriore nuova produzione della visura camerale della ST dalla quale risulta l'apertura della nuova unità lovale di
Trevignano.
3.5) Infine, produce in appello alcune proprie fatture dimostrative dell'assenza di un maggiore orario della ricorrete . L'esame di tale Per_1
documentazione consente di affermare che “le ore medie mensili conteggiate dalla società per l'attività svolta dai Parte_1
propri dipendenti presso la mensa della ST S.p.A. si attestassero tra le
90-100 ore”. A riguardo rammenta che tra il personale impiegato presso la mensa ST vi era anche “colui che consegnava le pietanze già cotte”.
pag. 8/22 Evidenzia che gli estratti contributivi prodotti dalla controparte documentano il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro domestico presso terzi nel periodo lavorato preso la società.
Conclude l'illustrazione del motivo puntualizzando che le nuove produzioni sono ammissibili “alla luce della speciale efficacia dimostrativa del tutto idonea a fornire un contributo decisivo ai fini dell'accertamento della verità materiale”, in linea con la giurisprudenza di legittimità (n.1333 del 2012).
4) Con l'appello incidentale la signora formula due motivi a CP_1
sostegno della parziale riforma della sentenza.
4.1) Col primo motivo ne assume l'erroneità avendo il giudice omesso di considerare una serie di circostanze idonee a dimostrare il maggior orario straordinario seguito dalla lavoratrice durante i catering del sabato e della domenica.
Osserva che da un lato la decisione implicitamente ritiene dimostrato lo svolgimento di orario di lavoro straordinario/supplementare anche durante il fine settimana, ma sarebbe mancata la prova circa la dettagliata ricostruzione delle ore lavorate. Denuncia che in tale modo sono stati violati i principi in materia di prova dell'orario straordinario, “citando in modo poco approfondito una giurisprudenza solo apparentemente favorevole alla tesi prospettata nella sentenza gravata”.
Viene imputata una carente lettura delle prove raccolte: tutti i testi sentiti,
“finanche quelli di controparte (ad esempio la sig.ra Testimone_4
e la sig.ra ), hanno confermato – rectius: non
[...] Persona_2
hanno potuto negare, visti anche le conversazioni WhatsApp e le foto in atti
pag. 9/22 (all. n. 15 e 16 fascicolo attoreo di primo grado)”, l'impegno nell'attività straordinaria di catering .
Pur in assenza di testimonianza che isolatamente considerate depongono per una completa ricostruzione dell'impegno lavorativo orario, la loro lettura complessiva, alla luce delle conversazioni WhatsApp tra la lavoratrice ed il legale rappresentante di controparte avrebbe consentito di concludere circa l'effettività dell'impegno lavorativo aggiuntivo come dedotto. Richiama in tale senso una serie di dichiarazioni dei testi Tes_5
, .
[...] Persona_2 Testimone_6
Quanto alla connessa lettura della messagistica osserva che il tenore di alcune conversazioni WhatsApp (doc. 15 res.), “sia pur in relazione solo ad alcuni catering svoltisi tra la primavera e l'estate estate 2016” depone per un impegno per alcuni catering aziendali, per un intervallo orario di almeno 7 ore giornaliere (così per la giornata del 14 maggio 2016).
4.2) Col secondo motivo la signora si duole dell'erroneità della CP_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha operato con malgoverno del materiale probatorio ai fini del riconoscimento della qualifica ambita, con conseguente violazione della previsione dell'art. 54 CCNL Pubblici
Esercizi.
Durante il periodo di applicazione presso la mensa ST (dal novembre
2007 al dicembre 2017) rimarca di avere operato in modo pienamente autonomo dal punto di vista organizzativo: era la sola dipendente di
[...]
presso ST, svolgendo in tale modo mansioni del tutto Parte_1
equiparabili a quelle di capo gruppo mensa, Inoltre non si limitò affatto ad attività di “addetta mensa” ma fu adibita a mansioni parzialmente e sostanzialmente diverse e superiori. Oltre alle mansioni non strettamente pag. 10/22 rientranti tra quelle della categoria di riferimento (pulizie, lavaggio delle attrezzature da cucina) in modo continuativo ed esclusivo deduce che
“cucinava anche alcuni alimenti e si occupava di approvvigionare la mensa, segnalando alla datrice quali e quanti pasti fornirle ed ordinando gli alimenti o i beni d'uso di volta in volta necessari al corretto funzionamento della mensa.”.
A supporto della deduzione richiama le deposizioni testimoniali di
[...]
e la Testimone_7
coerenza di queste ultime con il contenuto della messaggistica whatsapp
(doc. 16 res.) dalla quale emerge che la lavoratrice aveva possibilità di scegliere gli alimenti da offrire in mensa ed indicava numero e tipologia di menù da servire, nonché quali materie e quali tipologie di alimenti le servivano di volta in volta e la casa madre dove mandarle.
Critica l'impostazione di fondo della sentenza nella valutazione delle mansioni essendosi “diffusamente soffermato sulla descrizione di presunte mansioni di cuoco” (caratterizzandola per il fatto di seguire delle ricette e di operare partendo da materie prime non trasformate) “forse adatte alla ricostruzione di mansioni che si svolgono all'interno della cucina di un ristorante, certo non a quelle di una mensa aziendale”, non corrispondenti alla descrizione delle mansioni di cui all'art. 54 CCNL Pubblici esercizi.
La disposizione contrattuale, infatti, oltre a non esigere la loro assegnazione in funzione di specifiche qualifiche formali e/o scolastiche del lavoratore, espressamente prevede che l'acquisizione delle conoscenze legate allo svolgimento delle mansioni del quarto livello possa avvenire anche in via pratica
5) Gli appelli non meritano accoglimento.
pag. 11/22 5.1) L'orario nel corso del rapporto lavorativo sempre a tempo parziale con la è stato formalizzato nei seguenti termini: a decorrere Parte_1
dall'assunzione a tempo determinato (con previsione all'attivazione di clausole elastiche”) – settembre 2007 - dal lunedì al giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00, ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 20,30; dal mese di giugno 2008, a seguito di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (ed in coincidenza con la cessazione di un pregresso rapporto di collaboratrice domestica) per 25 ore settimanali dal lunedì al sabato, dalle ore 11,00 alle ore 14,00, con una pausa di mezz'ora e dalle 14,30 alle
15,30; dal mese di novembre dell'anno 2013 per 20 ore settimanali, dalle ore 11,30 alle ore 14,30 dal lunedì al giovedì, e dalle ore 11,30 alle 15,30 il venerdì ed il sabato. In occasione di tale variazione era inserita la previsione circa l'attivazione di clausole elastiche con preavviso di variazione dell'orario di due giorni lavorativi.
5.2) Ragioni di evidente comunanza attinenti alla valutazione della prova, seppure di segno opposto, inducono a trattare i motivi di impugnazione attinenti allo svolgimento del lavoro eccedente l'orario contrattuale.
5.3) Non merita la critica svolta dalle opposte difese la valutazione circa l'attendibilità della teste . La società introduce solo in appello la Tes_1
circostanza relativa alla supposta separatezza degli ambienti lavorativi della teste e della lavoratrice. Si tratta di allegazione del tutto nuova, come tale inammissibile. La teste, invece, ha potuto linearmente riferire, e ciò è facilmente apprezzabile attesa l'unico ambito aziendale, circa gli orari di entrate e di uscita: “la ricorrente iniziava verso le 10.30 – 11.00 e andava via verso le 17.00 – 17.30 dal lunedì al venerdì.”. Se l'indicazione assolutamente puntuale della teste non fosse stata ritenuta attendibile, la pag. 12/22 parte avrebbe avuto modo di contraddire in sede di assunzione della prova.
Al contrario si è del tutto acquietata sulla dichiarazione della teste, senza che alcun latro teste abbi potuto insinuare un dubbio circa la correttezza della ricostruzione degli orari della lavoratrice. Non la teste Tes_4
(LA del legale rappresentante della società) dopo aver ricordato che la stessa lavorava da sola, che ha riferito di non potere “essere sicura che la ricorrente terminasse di lavorare alle 15.30. Questo era l'orario che avevamo stabilito per la chiusura dell'attività in mensa…. la ricorrente non doveva tornare in sede alla fine del servizio alla ST, poteva andare direttamente a casa”. Ma neppure la teste (“non Persona_2
ricordo gli orari di lavoro della ricorrente.”.
Quanto alla teste inutilmente la società tenta di Testimone_3
valorizzarne la valenza probatoria in senso contrario alla teste Tes_1
essendosi limitata a riferire sul tema: “so che lavorava presso la ST ma non so dire l'orario preciso.”.
5.4) Né può essere imputato alla sentenza un vizio di contraddittorietà per non avere valutata come rilevante la deposizione della stessa teste Tes_1
con riguardo alle attività (“confermo il capitolo di prova. Preciso di non sapere se la ricorrente si occupasse di ordinare le materie prime. Anzi, ora mi sovviene che la ricorrente si occupava anche di ordinare quello che le serviva per preparare i pasti.”
In realtà la valutazione è del tutto coerente avendo apprezzato il giudice il diverso grado di conoscenza dimostrato dalla teste: una cosa, infatti, era la mera verifica degli orari di entrata e di uscita della lavoratrice, cosa che presuppone la mera promiscuità dell'ambiente lavorativa, altra cosa la verifica circa il contenuto dell'impegno lavorativo, questo sì di difficile o pag. 13/22 occasionale (“ora mi sovviene che la ricorrente si occupava anche di ordinare quello che le serviva per preparare i pasti ora mi sovviene che la ricorrente si occupava anche di ordinare quello che le serviva per preparare i pasti..”), percezione per una dipendente addetta alla produzione del calzaturificio che nulla di più ha potuto precisare circa il tipo e la ricorrenza degli ordini, come rilevato dal giudice, ma in linea generale, ossia rispetto alla complessiva istruttoria, senza per questo aver espresso una svalutazione della teste come, invece, in modo suggestivo Tes_1
prospetta l'appellante società.
Va anche rimarcato che la lavoratrice operava da sola (come sopra chiarito dalla teste ), contrariamente all'incidentale affermazione Tes_4
dell'appellante ma tale circostanza depone per la ristretta dimensione del contesto aziendale.
5.5) Infine, vanno ritenute inammissibili, come puntualmente eccepito dall'appellata, le nuove produzioni, tutte riferibile ad epoca anteriore all'introduzione del giudizio di primo, per altro relative a circostanze del tutto nuove, mai allegata in primo grado1. Ciò vale anche per quanto riguarda la comunicazione della risoluzione del contratto di appalto e la visura camerale circa l'apertura della nuova sede (peraltro risultata aperta dal 20 dicembre, mentre il contratto avrebbe avuto termine secondo la lettera di disdetta dal 31 dicembre). 1 Circa la necessità di una tempestiva allegazione si richiama, più recentemente Cass.civ. Sez. L - , Sentenza n. 7694 del 28/03/2018 (Rv. 647667 - 01): “Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.” pag. 14/22 5.6) Con riguardo all'impegno lavorativo di sabato e di domenica valgono analoghe considerazioni.
Va condiviso il giudizio espresso in sentenza di incompletezza e inadeguatezza della prova.
Dalla complessiva lettura delle testimonianze emerge sicuramente che un qualche impegno nei fine settimana vi sia stato, ma proprio perché la prova di tale lavoro “straordinario” deve essere acquisita con particolare rigore al fine di validare l'allegazione del lavoratore, anche se dalla loro correlata lettura, come reclama l'appellante incidentale, non si ricava una convincente ricostruzione dell'effettivo impegno.
Va ricordato, infatti, contrariamente alla deduzione difensiva che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.” (Cass.civ. Sez. L - , Sentenza n. 4076 del
20/02/2018, Rv. 647446 - 01).
Nel caso in esame nessuno dei testi sentiti è stato in grado di fornire una puntuale descrizione dell'impegno lavorativo, né con riguardo al numero di giorni lavorati, né le occasioni in cui ciò sia avvenuta, né la durata di tali impegni, tenuto conto anche dell'orario contrattuale, prevedente anche un impegno sabatico.
ha riferito: “Qualche volta ha partecipato a dei catering Persona_2
che si svolgevano nel fine settimana… io ero sempre presente ai catering che si svolgevano di sabato e di domenica, circa una o due volte al mese.”.
pag. 15/22 : “potrebbe essere che abbia lavorato di sabato e domenica Testimone_5
in relazione all'attività catering. Era un'attività che veniva svolta alla bisogna.”.
Neppure la teste , che pure precisa le occasioni in cui le due Testimone_3
hanno lavorato assieme ed in mod approssimativo la durata dell'impegno ,
è in grado di fornire notizie più precisa: “con me ha fatto 3 catering che implicavano un'attività da svolgere di sabato e domenica…. non so dire se la ricorrente abbia lavorato tutti i sabati e le domeniche, quelle volte che abbiamo lavorato assieme nell'attività di catering abbiamo lavorato da metà mattina circa sino a metà pomeriggio;
poi dipende dai vari catering, non c'è un orario sempre uguale e comunque non ricordo bene gli orari”.
Infine, del tutto inattendibile è l'affermazione della teste Testimone_6
(LA della ricorrente) che non spiega le ragioni per cui, pure non essendo impegnata o con impegno non meglio definito nei catering (“qualche volta
…diverse volte”) è in grado di riferire con la perentoria assolutezza della sua dichiarazione l'effettivo continuo impegno della LA: “Qualche volta ho lavorato in attività di catering quando il sig. mi Persona_3
chiamava. Di solito di sabato o di domenica, a volte sia di sabato che di domenica. Per un periodo ho lavorato tutti i fine settimana. Quando mi chiamava andavo ma potevo anche rifiutarmi. Non ho firmato un contratto, mi pagava in contanti, penso in nero. … mia LA lavorava sia il sabato che la domenica per il sig. che ha una villa dove faceva feste, Tes_4
matrimoni. Il organizzava eventi anche altrove e mia LA Tes_4
andava sempre con lui. … mia LA lavorava tutti i sabati e tutte le domeniche, anzi di domenica alcune volte non lavorava. Stava via dalla mattina alla sera. Anche io diverse volte sono andata con lei a lavorare.”.
pag. 16/22 5.7) Né aiutano a dare sostanza a tali dichiarazioni l'analisi dei whatsapp né per quanto riguardo gli orari lavorativi, né per quanto riguarda i servizi di catering.
Si tratta per quanto concerne il documento 14, di una serie di contatti con i quali la lavoratrice e “ ” parlano di un intervento della prima in altra Tes_4
sede (Cornuda) con il relativo orario o di variazioni orarie occasionali addirittura nella ignoranza dell'orario della conclusione dell'attività lavorativa dell'interlocutrice ( , 17 gennaio 2017) della lavoratrice. Tes_4
Quanto al documento 16 si tratta di fotografie che ritraggono personale in divisa per il servizio (29/30 luglio 2019, quindi, non riferibile al periodo lavorativo) senza nulla aggiungere alla circostanza, già acclarata, circa una presenza, seppur indeterminata nel numero e nella durata, nei servizi di catering, senza che sia documentato l'effettività e la consistenza di tale impegno.
5.8) Anche il motivo relativo al superiore inquadramento va ritenuto infondato.
Il giudice del primo grado ha giustamente richiamato gli aspetti caratteristici del profilo ambito enfatizzando che il livello è caratterizzato.
Le declaratorie, infatti, prevedono che al quinto livello “appartengono i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. Tra le esemplificazioni, in particolare, si rinviene il profilo del banconiere di tavola calda, cameriere bar, tavola calda, secondo cuoco mensa aziendale.”.
Al quarto livello vengono invece ricondotti i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
pag. 17/22 mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita
e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite. Tra le esemplificazioni si rinvengono i profili del cuoco capo partita, del cuoco di cucina non organizzata in partite, del capo gruppo mensa.”
Sulla base di tali declaratorie, riprese per estratto, il giudice aveva chiarito che “Appare evidente che le mansioni sussumibili al quarto livello – nell'ambito del settore cucina - presentino delle caratteristiche di maggiore complessità e richiedano delle conoscenze specialistiche notevolmente superiori rispetto a quelle necessarie allo svolgimento della prestazione richiesta alla ricorrente presso la mensa della ST S.p.A.. E' ben vero che la ricorrente lavorava da sola ma è altrettanto vero che i cibi arrivavano precotti, fatte salve la pasta e le bistecche da cuocere al momento. Se ne deduce che la ricorrente doveva, in massima parte e, comunque, in via prevalente, provvedere all'allestimento della mensa con i cibi precotti e alla distribuzione dei pasti in base alle richieste. Ben diverso
è svolgere l'attività di cuoco che materialmente prepara i cibi partendo dagli ingredienti e seguendo una specifica ricetta. Marginale appare, inoltre, l'attività di approvvigionamento di talune – non meglio specificate
– materie prime posto che non è emersa né la frequenza di tale attività né le concrete modalità della stessa (non è chiaro, infatti, se la ricorrente abbia provveduto ad ordinare merci da fornitori esterni o se semplicemente abbia segnalato alla datrice di lavoro la mancanza di alcune materie prime quali olio, sale, aceto o altro).”
pag. 18/22 5.9) Gli esiti istruttori sono del tutto coerenti con tale valutazione del primo giudice. Nessuno dei testi offre concrete indicazioni per ritenere che la lavoratrice assolve a compiti che non fossero di contenuto elementare.
La teste ha riferito: “Le pietanze partivano già cotte, veniva Tes_3
cotto al momento la pasta e le bistecche. La ricorrente in questo senso faceva la cuoca. Faceva poi l'attività di preparazione banco e distribuzione pasti. Lo scarico della merce veniva curata dall'autista.”
Analogamente il teste ha riferito: “confermo che la Testimone_5
ricorrente ha lavorato presso la mensa ST… Confermo che si occupava della cucina, anche di preparazione di pasti fatti al momento e si occupava dell'ordinazione delle materie prime di cui aveva necessità”;
, oltre a confermare il capitolo 3 del ricorso introduttivo Testimone_7
(“vero che nel periodo dal novembre 2007 al dicembre 2017 la sig.ra
ha assolto presso la mensa della ST di LU (TV) in CP_1
gestione a le mansioni di cuoca, ovvero della Parte_1
preparazione dei pasti al momento compresi gli ordinativi della merce e delle materie prime necessarie in cucina, ma anche della preparazione del banco, della distribuzione dei pasti, del carico e scarico merce e casse dai camion, del riordino e delle pulizie dei locali della mensa”) ha aggiunto:
“preciso di non sapere se la ricorrente si occupasse di ordinare le materie prime. Anzi, ora mi sovviene che la ricorrente si occupava anche di ordinare quello che le serviva per preparate i pasti…”. Si è già avuto modo di commentare il relativo valore probatorio delle dichiarazioni della teste sul tema ora in scrutinio.
ha dichiarato: “all'inizio venivano portati tutti Testimone_4
pasti precotti, a parte forse le bistecche. Poi bisognava preparare al
pag. 19/22 momento la pasta e le bistecche e questo rientrava nell'attività svolta dalla ricorrente;
negli ultimi anni faceva anche gli ordini della quantità di cibo e di alcune materie prime necessarie, come olio, aceto e altre cose. Il cibo arrivava presso la mensa con l'autista e quindi non lo doveva scaricare la ricorrente. Molto di rado la ricorrente si occupava di trasportare direttamente il cibo. Si occupava anche del riordino e della pulizia della mensa…”.
5.10) Anche il whatsapp del doc. 14 del 10 maggio 2016, 25 luglio 2016 e del 24 agosto 20162 (ed ulteriori, senza data, nella parte finale del documento) si riferiscono alla mera routinaria fornitura di materiale di cucina o menu già confezionati.
5.11) Va osservato, quindi, che il grado di autonomia deve essere valutato in rapporto alla qualità dei compiti assegnati: in questo caso si è potuto accertare che si tratta di incombenze del tutto elementari e standardizzati quanto al tipo di pasti confezionati. Medesima considerazione vale per quanto riguarda gli ordini delle materie prime per il confezionamento delle pietanze. Si tratta di compiti standardizzati che non implicavano alcuna competenza tecnica operativa specifica. Né il prolungamento dell'orario può essere circostanza forzata al fine di provare la maggiore complessità dei compiti, in quanto ha unico rilevo per valorizzare la maggiore consistenza dell'impegno orario, ma non la qualità della prestazione.
Per 2 Nei termini di seguito riportai dalla stessa difesa: “Whatsapp: “ciao non ho fatto il menù che non funzionava, mettimi 45 pasti, mozzarelle, pomodori, mais, olive acqua naturale e frizzante e 5 menù
Per dinamico”, conversazione 24.07.2016; “ciao mandami un bidone grande di olio”, conversazione del
Per 26 agosto 2016; “ciao mandami un po' di verdure che li faccio sulla piastra..” conversazione 10
Per maggio 2016; “ hai dimenticato di darmi sugo con salmone per pasta…faccio con pomodoro e tonno”,
Per conversazione del 28.06.2016; “Ciao mandami un acido per pulire self…vedi che sono a mangiare 40 persone, no 20. Ieri sono stati anche 5 ospiti. Per oggi mandami anche acqua in vetro e due di coca e un piatto di verdure”, conversazione del 15 gennaio 2016)..” pag. 20/22 5.12) Ma l'argomento migliore per destituire di fondamento il motivo è fornito dalla stessa appellante quando afferma che “…il Tribunale del
Lavoro di Treviso si è diffusamente soffermato sulla descrizione di presunte mansioni di cuoco (figura che, a dire del Giudice di provenienza si caratterizzerebbe per il fatto di seguire delle ricette e di operare partendo da materie prime non trasformate) che sono forse adatte alla ricostruzione di mansioni che si svolgono all'interno della cucina di un ristorante, certo non a quelle di una mensa aziendali e che comunque non trovano corrispondenza nella descrizione delle mansioni di cui all'art. 54 CCNL
Pubblici esercizi”.
In realtà il riferimento alle figure esemplificative compiuto dal giudice di primo grado è puntuale nel richiamare quelle del “cuoco capo partita, del cuoco di cucina non organizzata in partite, del capo gruppo mensa”. Si tratta di figure qualificate. Nell'accezione comune, ad esempio, per il
“cuoco capo partita” la caratterizzazione è data dalla “partita” che indica uno specifico settore interno della cucina, ovvero un gruppo di professionisti impegnati nella preparazione di un determinato settore della cucina (preparazione della carne, delle verdure, del pesce o della pasticceria). Si tratta di figura, quindi, ben lontana dai compiti dell'appellante come sopra ricostruiti. Tanto meno è possibile omologare l'appellante ad un cuoco di “cucina”, essendo pacifico che nessuna cucina era disponibile presso la mensa, intesa come insieme organizzato di specifici strumenti di lavoro, le apparecchiature e ingredienti, materie prime necessari per il confezionamento delle pietanze. Tutto ciò che certamente non è necessario per la cottura di qualche bistecca. Infine, neppure è dato pare di un capo gruppo mensa: evidente il riferimento a pag. 21/22 mense di tali dimensioni da implicare un'organizzazione complessa con più addetti, situazione affatto estranea alla vicenda in esame.
Si tratta di ricondurre, quindi, i compiti dell'appellante secondo un criterio generalizzante che possa essere applicato alle figure esemplificate, in assenza di una specifica indicazione nella declaratoria contrattuale del V livello, assegnatole da giudice, piuttosto che al IV come preteso anche in questa sede ma, per le ragioni espresse, infondatamente.
6) La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione dele spese del grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite del presente grado;
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellate incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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