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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3204/2024 promossa da:
AVV. rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. VIVIANA RITA CELLAMARE e dall'Avv. NICOLA GIGLIONE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
24.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. ha Parte_1
domandato la liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni professionali difensive rese in favore di Controparte_1
In particolare, a fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto: 1) di aver prestato attività difensiva in favore dell'odierna resistente nel giudizio di revocatoria ordinaria svoltosi dinanzi al Tribunale di Foggia (R.G. n. 6676/2014) promosso da e , conclusosi con la sentenza di accoglimento Parte_2 Parte_3
n. 950 del 5.4.2022; 2) che la cliente ha corrisposto, per l'attività difensiva espletata, la somma di € 2.000,00 a titolo di acconto;
3) che il compenso per le attività difensive espletate, al netto dell'acconto ricevuto, ammonta a € 31.253,58 comprensivo di CPA
e spese generali, così determinato ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda di € 770.542,28; 4) che vani sono stati i tentativi di ottenere il pagamento integrale dei propri compensi.
Ha dunque concluso in conformità; vinte le spese.
Nessuno si è costituito per la resistente, sicché all'udienza del 25.11.2024 né è stata dichiarata la contumacia.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza del 24.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Secondo noti principi giurisprudenziali, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 2 di 5 debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. SS.UU. n.
13533/2001 e la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n.
2554/2018).
A tale regola va associata – in considerazione delle peculiarità del caso di specie, il cui fondamentale thema decidendum sta nel riconoscimento dei compensi maturati per le prestazioni difensive espletate in favore della resistente – quella, altrettanto pacifica, secondo cui “il contratto di prestazione d'opera intellettuale ha natura normalmente anche se non essenzialmente onerosa, al pari di ogni altra fattispecie di lavoro autonomo. Ne consegue che per esigere il pagamento il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre grava sul committente provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr. Cass. n. 23893/2016).
Così riepilogati i principi di diritto a cui il Tribunale intendere aderire, mette conto osservare che nel caso di specie il ricorrente ha fornito idonea prova del fatto costitutivo del credito.
Sono infatti documentate: la comparsa di costituzione e risposta;
le memorie ex artt.
183 co. 6 n. 1 e 2 c.p.c.; la comparsa conclusionale. È inoltre prodotto in atti un verbale di causa, di rinvio per la discussione e la decisione, da cui tuttavia non si evince la data e da cui risulta la partecipazione del difensore.
Deve dunque ritenersi che mentre il ricorrente, in virtù delle su richiamate prove, ha assolto all'onere della prova su di lui incombente, viceversa la resistente, avendo scelto di rimanere contumace, non ha adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale dell'inadempimento denunciato ex adverso.
Acclarato l'an, sotto il profilo del quantum debeatur, non essendo stata documentata alcuna pattuizione relativa al compenso, deve trovare applicazione il D.M. 55/2014 ratione temporis vigente al momento del conferimento e dell'espletamento dell'incarico (nella specie il D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M.
n. 37/2018; cfr. Cass. n. 16581/2012 secondo cui “la liquidazione deve essere pagina 3 di 5 effettuata al momento della conclusione dell'attività e, quindi, con riferimento alla normativa vigente a tale momento”; in senso conforme, Cass. n. 17406/2012).
Ebbene, dovendo considerare quali parametri di riferimento le caratteristiche,
l'urgenza, il pregio dell'attività prestata, l'importanza dell'opera, la natura, la difficoltà, la quantità e qualità delle attività compiute, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate (art. 4 D.M. 55/2014), ritiene il Tribunale congruo liquidare in favore del ricorrente a titolo di compenso professionale la somma complessiva di € 7.458,00, così determinata applicando per le sole fasi di studio e introduttiva e per quella decisoria (esclusa quella istruttoria, siccome di fatto non tenutasi) i parametri minimi di cui alla tabella n. 2) tenuto conto, per un verso, della non particolare complessità delle questioni esaminate e, per altro verso, dell'esito della lite (che si è conclusa con l'accoglimento della domanda ex adverso proposta).
A tale somma va poi detratto l'importo di € 2.000,00, già ricevuto dal ricorrente a titolo di acconto, come da egli stesso dichiarato nelle proprie difese.
Ne discende che il residuo compenso spettante al ricorrente ammonta a € 5.458,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Dalla presente pronuncia al saldo decorreranno gli interessi al tasso legale (cfr. Cass.
n. 2954/2016; in senso conforme, Cass. n. 17655/2018).
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CO la resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di compensi professionale,
pagina 4 di 5 della somma di € 5.458,00, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre gli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
b) CO la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per esborsi e € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 25.11.2025
IL GIUDICE
LL CE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3204/2024 promossa da:
AVV. rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. VIVIANA RITA CELLAMARE e dall'Avv. NICOLA GIGLIONE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
24.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. ha Parte_1
domandato la liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni professionali difensive rese in favore di Controparte_1
In particolare, a fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto: 1) di aver prestato attività difensiva in favore dell'odierna resistente nel giudizio di revocatoria ordinaria svoltosi dinanzi al Tribunale di Foggia (R.G. n. 6676/2014) promosso da e , conclusosi con la sentenza di accoglimento Parte_2 Parte_3
n. 950 del 5.4.2022; 2) che la cliente ha corrisposto, per l'attività difensiva espletata, la somma di € 2.000,00 a titolo di acconto;
3) che il compenso per le attività difensive espletate, al netto dell'acconto ricevuto, ammonta a € 31.253,58 comprensivo di CPA
e spese generali, così determinato ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda di € 770.542,28; 4) che vani sono stati i tentativi di ottenere il pagamento integrale dei propri compensi.
Ha dunque concluso in conformità; vinte le spese.
Nessuno si è costituito per la resistente, sicché all'udienza del 25.11.2024 né è stata dichiarata la contumacia.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza del 24.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Secondo noti principi giurisprudenziali, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 2 di 5 debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. SS.UU. n.
13533/2001 e la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n.
2554/2018).
A tale regola va associata – in considerazione delle peculiarità del caso di specie, il cui fondamentale thema decidendum sta nel riconoscimento dei compensi maturati per le prestazioni difensive espletate in favore della resistente – quella, altrettanto pacifica, secondo cui “il contratto di prestazione d'opera intellettuale ha natura normalmente anche se non essenzialmente onerosa, al pari di ogni altra fattispecie di lavoro autonomo. Ne consegue che per esigere il pagamento il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre grava sul committente provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr. Cass. n. 23893/2016).
Così riepilogati i principi di diritto a cui il Tribunale intendere aderire, mette conto osservare che nel caso di specie il ricorrente ha fornito idonea prova del fatto costitutivo del credito.
Sono infatti documentate: la comparsa di costituzione e risposta;
le memorie ex artt.
183 co. 6 n. 1 e 2 c.p.c.; la comparsa conclusionale. È inoltre prodotto in atti un verbale di causa, di rinvio per la discussione e la decisione, da cui tuttavia non si evince la data e da cui risulta la partecipazione del difensore.
Deve dunque ritenersi che mentre il ricorrente, in virtù delle su richiamate prove, ha assolto all'onere della prova su di lui incombente, viceversa la resistente, avendo scelto di rimanere contumace, non ha adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale dell'inadempimento denunciato ex adverso.
Acclarato l'an, sotto il profilo del quantum debeatur, non essendo stata documentata alcuna pattuizione relativa al compenso, deve trovare applicazione il D.M. 55/2014 ratione temporis vigente al momento del conferimento e dell'espletamento dell'incarico (nella specie il D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M.
n. 37/2018; cfr. Cass. n. 16581/2012 secondo cui “la liquidazione deve essere pagina 3 di 5 effettuata al momento della conclusione dell'attività e, quindi, con riferimento alla normativa vigente a tale momento”; in senso conforme, Cass. n. 17406/2012).
Ebbene, dovendo considerare quali parametri di riferimento le caratteristiche,
l'urgenza, il pregio dell'attività prestata, l'importanza dell'opera, la natura, la difficoltà, la quantità e qualità delle attività compiute, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate (art. 4 D.M. 55/2014), ritiene il Tribunale congruo liquidare in favore del ricorrente a titolo di compenso professionale la somma complessiva di € 7.458,00, così determinata applicando per le sole fasi di studio e introduttiva e per quella decisoria (esclusa quella istruttoria, siccome di fatto non tenutasi) i parametri minimi di cui alla tabella n. 2) tenuto conto, per un verso, della non particolare complessità delle questioni esaminate e, per altro verso, dell'esito della lite (che si è conclusa con l'accoglimento della domanda ex adverso proposta).
A tale somma va poi detratto l'importo di € 2.000,00, già ricevuto dal ricorrente a titolo di acconto, come da egli stesso dichiarato nelle proprie difese.
Ne discende che il residuo compenso spettante al ricorrente ammonta a € 5.458,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Dalla presente pronuncia al saldo decorreranno gli interessi al tasso legale (cfr. Cass.
n. 2954/2016; in senso conforme, Cass. n. 17655/2018).
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CO la resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di compensi professionale,
pagina 4 di 5 della somma di € 5.458,00, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre gli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
b) CO la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per esborsi e € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 25.11.2025
IL GIUDICE
LL CE
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