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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1114/2023 promossa da:
, nato a [...] [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Emanuele Tigani, giusta procura allegata in atti;
ATTORE
e
. con sede legale in Torino, P.zza San Carlo, 156, codice fiscale Controparte_1
, quale società incorporante di già avente sede legale in P.IVA_1 Controparte_2
Palermo, alla via G. Cusmano, 56, codice fiscale , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Francesca Pellicori del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Libera Pellicori sito a Rende (CS) in via s. Pertini
n. 51;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Entrambe le parti precisano le conclusioni con note scritte ex art.127 ter cpc., richiamando le conclusioni rispettivamente rassegnate nei precedenti atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. esponeva che Parte_1 tra gli anni 2012 e 2014, mediante tre separate e distinte operazioni, acquistava, da
[...]
GI , complessivamente n. 921 azioni della Banca Popolare CP Controparte_3 di Vicenza al costo di € 62,50 cadauna, per un importo complessivo pari ad € 57.562,50 e precisamente: • in data 01.10.2012, effettuava domanda di ammissione a socio della Popolare di Vicenza acquistando n. 100 azioni per un importo pari ad € 6.250,00 • in data
02.07.2013, aderiva alla richiesta di aumento di capitale, procedendo all'acquisto di ulteriori n. 10 azioni per un importo pari ad € 625,00; • in data 21.05.2014, aderiva all'ulteriore richiesta di aumento di capitale, procedendo all'acquisto di ulteriori n. 811 azioni della
Popolare di Vicenza per un controvalore di € 50.687,50 (all. 3). Le predette azioni venivano acquistate per il tramite di GI , nella sua qualità Controparte_2 Controparte_3 di intermediario finanziario. Per tutte le operazioni finanziarie a cui il aveva Parte_1 aderito, la aveva rilasciato soltato un unico documento informativo CP denominato “scheda prodotto”, completamente sfornito delle informazioni dettagliate sulle operazioni d'investimento effettuate che necessariamente l'intermediario finanziario è tenuto a dare. Nel 2017 la veniva posta in liquidazione coatta Controparte_4 amministrativa, mentre la in data 22.3.2018 veniva incorporata per fusione da CP
. Sempre nel 2018 l'odierno attore, tramite legale, presentava a Controparte_1 CP formale reclamo sulle operazioni d'investimento chiedendo il risarcimento del
[...] danno. Nell'ottobre dello stesso anno, il sig. investiva l'Arbitro bancario istituito Parte_1 presso la che il 23.10.2019 con la decisione n.1943 dichiarava la responsabilità della CP_5 quale intermediario finanziario condannandola al risarcimento del danno in CP favore del della somma di €.57.562,50, che non osservava. Da Parte_1 Controparte_1 qui altra diffida che non aveva alcun effetto. Avviata la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità, la stessa aveva esito negativo. Con la presente azione lamentava la violazione dell'art.21 TUF, dell'art.27 e ss del Regolamento Consob n.16190 del 2007, degli artt.1175 e 1375 c.c. degli artt.23 TUF e 117 TUB ed infine del regolamento UE 575/2013 e del regolamento delegato n.241/2014, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura già determinato in sede di procedura avviata dinanzi all'Arbitro Finanziario, oltre accessori.
Si costituiva l' che nel merito contestava la ricostruzione operata Controparte_1 dall'attore posto che al momento della consegna della “scheda prodotto” l'attore sottoscriveva una serie di dichiarazioni da cui si evinceva che era stato informato del tipo di operazione oggetto dell'investimento, del rischio connesso e della sua abitualità ad effettuare investimenti quale titolare di una ditta, per cui nessuna violazione dell'art.21 TUF era ipotizzabile. Per nulla vero era che l'attore non fosse stato messo a conoscenza del fattore di rischio per la natura illiquida del titolo su cui investiva e ciò era dimostrato dagli estratti conto che lo stesso riceveva ove era indicato il fattore di rischio del titolo che rientrava nella categoria D per cui nessuna violazione del Regolamento UE era ravvisabile. Quanto alla decisione dell'ABF, è per legge che le decisioni dell'Arbitro non sono vincolanti per la banca. Eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' per via sia del decreto Controparte_1 legge 25 giugno 2017 n. 99, poi convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 121 (di seguito, “D.L.
n. 99/2017”), varato d'urgenza dal Governo italiano per disciplinare la liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete;
sia del contratto di cessione stipulato in conformità al predetto decreto legge dai Commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa Cont Con cui è stata sottoposta (di seguito, “LCA”) e da (di seguito, il “Contratto di Cessione”) Cont in data 26 giugno 2017, avente ad oggetto “certe attività, passività e rapporti giuridici di;
Con sia dei successivi accordi ricognitivi sottoscritti dalla LCA e da al fine di chiarire ed esplicitare, con efficacia appunto ricognitiva, le pattuizioni del Contratto di Cessione.
Pertanto la convenuta non poteva essere chiamata a rispondere delle pretese vantate a qualsivoglia titolo dagli azionisti delle Banche Venete e comunque non per chi avesse agito in giudizio dopo il 26 giugno 2017, fondando le proprie pretese su atti o fatti antecedenti a quella data. Rappresentava che neppure doveva ritenersi legittimata passiva CP perché ha agito quale intermediario finanziario di azioni di Proprietà della Banca Popolare di Vicenza a cui doveva richiedere conto perché tornata in bonis. Nel merito rappresentava che non era ravvisabile alcuna violazione risultando per tabulas che l'attore era stato reso edotto dei rischi dell'investimento e della natura delle operazioni sottoscritte. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e rinviata per la decisione all'udienza del 23.01.2025 sostituita dal deposito di note ex art.127 ter cpc.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
La prima questione di carattere preliminare da valutare è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla invero sotto svariati profili. Controparte_1
Sicuramente l'eccezione formulata sotto l'aspetto della possibilità di proporre la domanda risarcitoria direttamente alla Banca Popolare di Vicenza rientrata in bonis, va disattesa, in quanto l'azione proposta dal non riguarda gli aspetti di natura contrattuale Parte_1 strettamente connessi alla tipologia di investimento avente ad oggetto l'acquisto di azioni della Banca Popolare di Vicenza che successivamente è stata posta in LCA con conseguente tracollo delle azioni acquistate, ma semmai la responsabilità della quale CP intermediario finanziario per una serie di violazioni normative chiaramente enucleate nella domanda attorea. E' bene infatti chiarire sin da subito che la domanda attorea è diretta a ed ha natura risarcitoria. CP
Ecco perché non appare neppure condivisibile l'eccezione in ragione al riferimento temporale della domanda proposta, laddove la convenuta richiama la cessione di ramo Con Cont d'azienda del 21.6.2017 intercorsa tra (cessionaria) e (cedente) come opponibile ai terzi, realizzata nell'ambito di un complessivo intervento europeo sfociato nella “Decisione Cont sugli Aiuti di Stato” per il risanamento delle banche poste in LCA come la . Il riferimento all'intercorsa cessione ancora una volta sposta l'oggetto del contendere e non sembra cogliere la natura della domanda formulata dall'attore.
Indubbiamente l'art. 3 D.L. n. 99 del 25.06.2017, convertito in legge senza modificazioni, disciplina la cessione di ramo d'azienda richiamata dalla convenuta ed esclude dalla cessione, per quel che qui interessa, i debiti delle dette Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse, nonché le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Ma il richiamo all'art.3 del contratto di cessione e all'oggetto della cessione, sarebbe stato Cont Con certamente corretto e fondato, nel caso di domanda diretta a e per essa ad nell'ambito del rapporto contrattuale sorto tra la banca negoziatrice e l'investitore.
Riconducendo invece la questione al vero thema decidendum, ciò che interessa ai fini della legittimazione passiva è l'avvenuta incorporazione per fusione di in CP
. e non altro. E' ben noto che gli effetti giuridici della incorporazione Controparte_1 per fusione sono quelli dell'estinzione della società incorporata e della successione a titolo universale della incorporante che nell'ambito del processo succede in tutti i rapporti processuali attivi e passivi intrapresi dalla società incorporata che oramai è estinta. Allo stesso modo è la società incorporante, in caso di nuova azione, ad essere legittimata sia attiva che passiva. Sul punto l'arresto giurisprudenziale reso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ha fatto chiarezza in modo inequivocabile stabilendo che la “fusione per incorporazione comporta l'estinzione della società fusa e, in tutti i suoi rapporti giuridici, anche processuali, vi è prosecuzione, senza soluzione di continuità, della incorporante (o della risultante dalla fusione). In caso di operazione straordinaria in corso di giudizio, la società incorporante (o risultante dalla fusione) ha facoltà di spiegare intervento, ai sensi dell'art.105 cpc, nel rispetto delle regole che lo disciplinano.” (cfr. Cass., S.U. 30.7.2021
n.21970).
Non v'è dubbio quindi che l'attore, una volta avvenuta nel 2018 per atto del Notaio
[...]
Con
di Milano, l'incorporazione di ad , ha correttamente proposto Per_1 CP
l'azione risarcitoria nei confronti della società incorporante, quale successore universale di Cont e non di . Per tale ragione, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva CP sollevata dalla convenuta è infondata.
NEL MERITO
L'attore lamenta in capo a di cui era azionista , specifiche violazioni di CP
Cont legge dalla stessa commesse come intermediario finanziario di .
In primo luogo lamenta che non avrebbe fornito all'investitore tutte le CP informazioni che ai sensi dell'art.21 TUF l'intermediario è tenuto a dare allorquando colloca le azioni. Ci si riferisce nello specifico alla lett. b) e non alla lett. a) dell'art.21 cit., segnatamente nella parte in cui prevede che l'intermediario deve altresì: “operare in modo che" i clienti siano sempre "adeguatamente informati". Propedeutico al corretto adempimento di tale regole di condotta è anche l'obbligo, imposto dall'art. 26 lett. e) del
Regolamento Intermediari, di acquisire "una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi d'investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire".
Orbene venendo ai risvolti applicativi della norma, occorre, ai fini dell'accertamento della violazione effettiva dell'obbligo informativo comunque tale ai sensi dell'art.1176 c.c, considerare alcuni parametri che riguardano: a) il tipo di investimento che l'intermediario offre all'investitore; b) i requisiti soggettivi dell'investitore, nel senso delle conoscenze che lo stesso può avere del settore;
c) il tipo di informazione e la periodicità dell'obbligo informativo.
Quanto al primo aspetto, esso dipende dalla maggiore o minore conoscibilità dei prodotti finanziari da collocare. Ovviamente più complesso è il prodotto più è richiesto quel maggiore rigore che l'intermediario deve adottare per fornire le informazioni. La tipologia del prodotto, per come osservato dalla giurisprudenza di merito, dipende anche quando i prodotti sono privi di rating (cfr. Trib. Genova, 15.3.2005) o quando l'operazione viene offerta in un periodo di “grey market” (cfr. Trib. Roma n.29207, 8.10.2004). A tale scopo l'intermediario ha l'obbligo di assumere le corrette informazioni sull'emittente oltrechè sul prodotto finanziario e ciò per evitare il più possibile, conseguenze negative prodotte da improvvisi default degli emittenti. Ecco perché l'intermediario è tenuto diligentemente a sorvegliare sulle situazioni di mercato perché si possa accertare se era conoscibile preventivamente o meno lo stato d'insolvenza dell'emittente alla luce del suo indebitamento
(cfr. Trib. Bologna, n.1842, 31.5.2005).
Collegato al primo aspetto è il terzo perché la periodicità informativa diventa opportuna se non necessaria, alla luce di quanto dispone l'art. 28 comma 2 del Regolamento
Intermediari, che vieta di "effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento": tali informazioni possono essere fornite anche oralmente.
Occorre subito evidenziare come la disposizione faccia espresso riferimento alla specifica operazione da svolgere, di talché costituisce jus receptum il principio secondo cui la semplice consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, obbligatoria per l'art. 28 comma 1 lett. b) del Regolamento Intermediari, costituendo un'informazione generica inidonea a garantire una conoscenza specifica dell'operazione concreta, non è mai sufficiente a ritenere assolto il dovere di informazione gravante sull'intermediario (Trib. Roma, n. 29207 dell'8 ottobre 2004; Trib. Genova, 15 marzo 2005;
Trib. Roma, 25 maggio 2005; Trib. Firenze, 30 maggio 2004).
Pertanto, la circostanza per la quale potrebbe esistere una proporzionalità diretta tra rendimenti prospettati e rischi, ben evidenziata nel documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, deve considerarsi “di comune esperienza e quindi la generica illustrazione di tale correlazione non costituisce adeguato adempimento all'obbligo di fornire concretamente notizie circa la peculiare operazione proposta” (Trib. Roma, n.
17539 del 29 luglio 2005), che renderebbe insufficiente, quale onere probatorio a carico della banca intermediaria la produzione di un'attestazione, sottoscritta dal cliente, di conformità degli investimenti eseguiti ai suoi obiettivi di investimento e di consapevolezza dei rischi espressi nel documento generale (Trib. Palermo, 17 gennaio 2005).
Di contro e, veniamo ai requisiti soggettivi del risparmiatore, a cui sia stato consegnato il documento sui rischi, occorre anche considerare che, in ragione della sua abitualità ad investire e della sua conoscenza, lo stesso deve anche essere consapevole delle conseguenze economiche derivanti dalla particolare alea degli investimenti (Trib. Milano,
25 luglio 2005).
In ragione di questi tre aspetti, la giurisprudenza di merito si è soffermata sulla relazione intercorrente tra il profilo soggettivo del cliente ed il dovere di informazione dell'intermediario, ben espressa dall'art. 28 comma 2 del Regolamento Intermediari, secondo cui le notizie da fornire devono essere "adeguate" per acquisire la conoscenza
"necessaria" ad effettuare operazioni "consapevoli".
Occorre a questo punto accertare se i principi appena richiamati siano rinvenibili nel caso di specie. Invero l'obbligo informativo sotto il profilo documentale, si è limitato alla “scheda prodotto” consegnata in occasione del primo investimento, sebbene i successivi non siano stati relativi alla esecuzione del primo ma ampliativi. Ciò è confermato in sede di prova orale con la deposizione del teste che dichiarava: “Ho lavorato come Testimone_1 consulente finanziario per poi incorporata per fusione con CP Controparte_1 dal 2008 al 2018. ADR Conosco la vicenda per cui è causa perché come consulente finanziario dell'allora anche io perché proposto dallo stesso Istituto, ho CP sottoscritto azioni della Banca stessa e per fare ciò, ho anche contratto un prestito con la banca. Sono stato presente quando il sig. che ha iniziato ad acquistare azioni Parte_1 della Banca Popolare di Vicenza collocate da , dal 2012 al 2014, sottoscrisse CP
l'acquisto. Ero presente a titolo di cortesia perché suo consulente finanziario ma in quell'operazione non avevo preso parte. Ricordo benissimo la “scheda prodotto” che gli fu consegnata che constava di tre o quattro pagine di cui una bianca, ove non era contenuta
l'informazione più importante ovvero che dall'entrata in vigore nel 2013, del regolamento
UE veniva impedito alle banche popolari il riacquisto delle proprie azioni. Tale informazione era fondamentale in quanto ha pregiudicato l'esito dell'operazione come posso direttamente confermare in quanto anche io avevo come già detto acquistato azioni della per le quali per evitare un contenzioso analogo a questo ho transatto con CP
subentrata dopo la messa in liquidazione della banca popolare di Controparte_1
Vicenza. La transazione è stata a me proposta con indennizzo e impegno da parte mia a non procedere contro . ADR Nessuna copia dello statuto sociale è stata posta CP_8 in visione e consegnata al al momento della sottoscrizione, così come la nota Parte_1 informativa e la nota di sintesi relativa alle predette azioni. ADR Il funzionario all'epoca preposto rassicurò il che i titoli che sottoscriveva erano sicuri in quanto in Parte_1 qualsiasi momento di necessità di liquidità da parte del la stessa avrebbe Parte_1 CP fatto fronte riacquistando i titoli, cosa che per come detto prima, non era vera per l'entrata in vigore del regolamento UE”.
Tale deposizione rivela la scarsa professionalità dell'intermediario che ha rassicurato il cliente rappresentando una circostanza -il riacquisto dei titoli da parte della stessa banca- che non era già vera a seguito del Regolamento UE del 2013.
La consegna della sola “scheda prodotto” appare del tutto insufficiente come adempimento dell'obbligo informativo se si collega la circostanza alla tipologia di risparmiatore che era l'odierno attore che pur essendo azionista di ricavava i CP suoi risparmi dall'attività lavorativa e non dalle speculazioni sui mercati finanziari e quindi non lo si può definire un conoscitore della materia. A ben vedere il contenuto della “scheda prodotto” 2012 prodotta, riporta informazioni del tutto generiche su cos'è un titolo azionario e il rischio di un investimento su titoli azionari, ma non riporta nulla di specifico su quel tipo di operazione e soprattutto sulle azioni della Cont
di cui si limita a riportare un poco chiaro rating degli ultimi tre anni. La scheda di adesione sottoscritta dal fa un generico e confuso riferimento ad operazioni Parte_1
d'investimento in azioni e ad altre in obbligazioni ma senza ben capire cosa effettivamente il risparmiatore abbia sottoscritto. Il dato documentale è confortato dalla prova testimoniale sopra riportata resa peraltro da soggetto esperto che operava in CP
Di contro, la convenuta sotto l'aspetto probatorio, si è limitata a ritenere esaustive le informazioni contenute nella scheda prodotto, fondando la correttezza e diligenza dell'operato della banca intermediaria sulla sottoscrizione della scheda di adesione da parte dell'attore. Tale circostanza è stata superata dalla prova testimoniale sopra richiamata e comunque sicuramente riduttiva se si considera che in tale ipotesi, l'onere probatorio incombe sull'intermediario ex art.1218 c.c. , trattandosi di responsabilità contrattuale.
Il comportamento della è quindi censurabile sotto il profilo degli obblighi CP dell'intermediario finanziario riassunti a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità.
Così: “In sintesi, dunque, come pure recentemente ribadito da Cass. n. 35789 del 2022 e
Cass. n. 19891 del 2022 (cfr. le rispettive motivazioni):
i) gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo
d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate);
ii) con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, l'art. 28, comma 2,
Reg. Consob n. 11522 del 1998, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore
“informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento;
v) l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone, quindi, all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente;
vi) con particolare riferimento, poi, all'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a), – consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) – esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore porrà in essere;
infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario – come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto – richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario; vii) l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento n. 11522 del 1998 e successive CP_5 modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. “(Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7932 del20/3/2023)
Ne consegue che la domanda formulata in via principale dall'attore e quindi assorbente delle ulteriori, va accolta.
L'importo risarcitorio è ovviamente commisurato al danno patrimoniale quale danno emergente nella misura della somma investita dall'attore e pari ad €.57.562,50 maggiorata degli interessi e rivalutazione dalla data di acquisto dei titoli al soddisfo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta per il principio di soccombenza e in favore del procuratore dell'attore che ne ha chiesto la distrazione. Per la serialità delle questioni affrontate, vanno applicate la tariffe forensi vigenti nei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1114/2023 R.G. promossa da nei confronti di già Parte_1 Controparte_1 CP
, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
a) Accoglie la domanda attorea;
b) Per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di €.57.562,50, maggiorata degli interessi e della rivalutazione dalla data di acquisto dei titoli al soddisfo;
c) Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze in favore del procuratore dell'attore quale distrattario, che liquida in €.786,00 per spese di C.U. e diritti ed in €.2540,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato l'8 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis