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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 481/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LAZZARI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO (c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RENZI ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Dare atto che entrambe le parti rinunciano alla domanda di addebito della separazione al coniuge;
3. Assegnare la casa familiare sita in Novara via Gattico n. 5 unitamente agli arredi che la compongono alla moglie, che vi continuerà a vivere con i tre figli minori;
Pag. 1
4. Affidare i tre figli minori , e in via esclusiva alla madre, sig.ra , Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 con diritto di visita del padre il mercoledì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20 ed il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20. Fatta salva la facoltà per il periodo invernale di cambiare gli orari del mercoledì o in alternativa di sostituire il mercoledì con la domenica pomeriggio, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei minori;
5. Disporre che l'assegno unico e universale per i tre figli minori venga percepito direttamente ed integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
6. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno 20 di ogni mese to al mantenimento dei figli minori, Per_1 Per_2 Per_3 la somma mensile di E. 600,00 (E. 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive, ricreative, ecc) concordate o necessitate e successivamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
7. dare atto che la sig.ra rinuncia a far data dal mese di agosto 2025 all'assegno di mantenimento Parte_1 pari a E. 200,00 stabilito in suo favore ed a carico del marito;
8. dare atto che il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di E. 1200,00 CP_1 Parte_1
a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento per i figli e dell'assegno di mantenimento per la moglie con le seguenti modalità; E. 600,00 entro e non oltre il 30.8.2025 e la restante somma di E. 600,00 in n. 6 rate mensili pari a E. 100,00= ciascuna con decorrenza dal mese di settembre 2025 da versarsi entro e non oltre il 30 di ogni mese;
9. dare atto che il sig. si impegna a versare in favore dell CP_1 [...]
a somma di E. 1246,00 a titolo di Controparte_2 frequentato dai figli nell'anno scolastico 2024/2025 e dell'iscrizione relativa all'anno scolastico 2025/2026. 10. Con spese e compensi professionali di causa compensati;
”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2025, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in T 1984 con atto trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di Novara al n. 22, parte II, serie C, anno 2013. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 08.11.2012, in data 25.11.2014 Per_1 Per_2
e in data 27.03.2017. Per_3
La ricorrente rappresentava che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi. Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi, chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente. All'udienza del 17.7.2025, a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha invitato le parti a verificare la possibilità di presentare conclusioni congiunte, come è in seguito avvenuto. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 CP_1
Pag. 2 Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Le spese sono integralmente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in TUNISIA in [...] Parte_1
18/05/1984 e nato in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 ottobre 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 481/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LAZZARI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO (c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. RENZI ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Dare atto che entrambe le parti rinunciano alla domanda di addebito della separazione al coniuge;
3. Assegnare la casa familiare sita in Novara via Gattico n. 5 unitamente agli arredi che la compongono alla moglie, che vi continuerà a vivere con i tre figli minori;
Pag. 1
4. Affidare i tre figli minori , e in via esclusiva alla madre, sig.ra , Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 con diritto di visita del padre il mercoledì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 20 ed il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20. Fatta salva la facoltà per il periodo invernale di cambiare gli orari del mercoledì o in alternativa di sostituire il mercoledì con la domenica pomeriggio, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei minori;
5. Disporre che l'assegno unico e universale per i tre figli minori venga percepito direttamente ed integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
6. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno 20 di ogni mese to al mantenimento dei figli minori, Per_1 Per_2 Per_3 la somma mensile di E. 600,00 (E. 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive, ricreative, ecc) concordate o necessitate e successivamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
7. dare atto che la sig.ra rinuncia a far data dal mese di agosto 2025 all'assegno di mantenimento Parte_1 pari a E. 200,00 stabilito in suo favore ed a carico del marito;
8. dare atto che il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di E. 1200,00 CP_1 Parte_1
a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento per i figli e dell'assegno di mantenimento per la moglie con le seguenti modalità; E. 600,00 entro e non oltre il 30.8.2025 e la restante somma di E. 600,00 in n. 6 rate mensili pari a E. 100,00= ciascuna con decorrenza dal mese di settembre 2025 da versarsi entro e non oltre il 30 di ogni mese;
9. dare atto che il sig. si impegna a versare in favore dell CP_1 [...]
a somma di E. 1246,00 a titolo di Controparte_2 frequentato dai figli nell'anno scolastico 2024/2025 e dell'iscrizione relativa all'anno scolastico 2025/2026. 10. Con spese e compensi professionali di causa compensati;
”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2025, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in T 1984 con atto trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di Novara al n. 22, parte II, serie C, anno 2013. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli , in data 08.11.2012, in data 25.11.2014 Per_1 Per_2
e in data 27.03.2017. Per_3
La ricorrente rappresentava che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi. Si costituiva tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi, chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente. All'udienza del 17.7.2025, a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha invitato le parti a verificare la possibilità di presentare conclusioni congiunte, come è in seguito avvenuto. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 CP_1
Pag. 2 Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Le spese sono integralmente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in TUNISIA in [...] Parte_1
18/05/1984 e nato in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 ottobre 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3