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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott.ssa Micol Menconi Giudice
dott.ssa Antonia Palombella Giudice
nel procedimento iscritto al n. 825 del 2024 V.G., all'esito dell'udienza del 7.2.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso congiunto depositato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dall'avv. Tomaso Casula ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Berchidda, via P. Nenni
4, con il quale le parti hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 28.10.2024, e , premesso che, dal Parte_1 Parte_2
2019 al mese di dicembre 2023, avevano intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale era nato, il 10.8.2022, il figlio , che le parti, nonostante gli ottimi rapporti, avevano deciso di Per_1 interrompere la convivenza , chiedevano al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.
337 bis e segg. c.p.c., alle condizioni concordate, che di seguito si riportano:
“I genitori di comune accordo convengono che il piccolo sia affidato ad entrambi con Per_1 collocazione presso la residenza della madre.
frequenta al momento la scuola materna del paese e può beneficiare dell'aiuto costante delle Per_1 nonne, che quotidianamente si prendono cura del bambino insieme ai ricorrenti. Nonostante ci sia il massimo accordo nel gestire la quotidianità del minore, per scrupolo i genitori stabiliscono in questa sede che in caso di disaccordo il piccolo passi fine settimana, dal sabato alla domenica, Per_1
1 alternativamente con un genitore o con l'altro. Parimenti i ricorrenti convengono che il bambino passi festività alternate rispettivamente col padre o con la madre. Nello specifico: Natale con uno e lunedì dell'Angelo con l'altro, Capodanno con uno e IA con l'altro, Pasqua con uno, Pasquetta con l'altro. Anche le ferie estive, sempre in caso di disaccordo dovranno essere suddivise tra un genitore e l'altro, tenendo conto dei reciproci impegni di lavoro.
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di Euro 500,00, a titolo di mantenimento Pt_2 Pt_1 per il piccolo . La somma verrà corrisposta a mezzo bonifico (o altra modalità tracciata), Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese”.
Il Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e la rispondenza dei sopra indicati accordi all'interesse dei minori, dispone che il figlio sia affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in
Berchidda, via Umberto I n. 43;
provvede in ordine all'esercizio della potestà genitoriale da parte dei ricorrenti conformemente alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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