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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1213/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA SA SI MA, Presidente
OR SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7389/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Sergio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 89323018053681005000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso con istanza di reclamo/mediazione (di seguito, ricorso) avverso l'avviso di presa in carico n. 29377202300009606000, asseritamente notificato in data 25.05.2023 dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, con cui è stato chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 34.572,27 per effetto dell'art. 29, comma 1, lettere b), del D.L. n. 78 del 31.05.2010. Il ruolo contenuto nel predetto avviso di presa in carico scaturisce dall'avviso di accertamento n. TYS01RD01465/2022, notificato dall'Ufficio in data 01.12.2022.
Eccepisce l'illegittimità del ruolo impugnato e dell'avvio della procedura esecutiva per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
2. Intervenuta decadenza ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Resiste l'Agenzia delle Entrate la quale eccepisce che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la notifica dell'avviso di accertamento n. TYS01RD01465/2022 è stata regolarmente e ritualmente effettuata all'indirizzo pec Email_4”, come si evince dalle ricevute di spedizione e di consegna della pec e non impugnato, con la conseguenza che, il relativo credito, deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' stato già accertato da questa Corte che la notifica dell'avviso di accertamento n. TYS01RD01465/2022
è stata effettuata ad una pec inesistente e comunque non riconducibile al Sig. Ricorrente_1, il quale non ha mai avuto la pec Email_4, che è quindi inesistente, ma esclusivamente Email_5 (doc. 2) come risulta dall'estratto dal registro delle imprese https://www. registroimprese.it/ini-pec. (sentenza n. 4991/2024 depositata il 18.06.2024 (RGR n. 1266/2022) passata in giudicato (doc. 3) e sentenza n. 6722/2025).
La resistente avrebbe dovuto provare che la pec Email_4 a cui sarebbe stato notificato l'avviso di accertamento n. TYS01RD01465/2022, fosse esistente e riconducibile al Sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1. In mancanza di tale prova ed a fronte della chiara esposizione della eccezione di parte ricorrente, non può ritenersi validamente notificato l'atto prodromico a quello opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in €1500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA M. TO DR la RO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA SA SI MA, Presidente
OR SARIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7389/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Sergio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 89323018053681005000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso con istanza di reclamo/mediazione (di seguito, ricorso) avverso l'avviso di presa in carico n. 29377202300009606000, asseritamente notificato in data 25.05.2023 dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, con cui è stato chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 34.572,27 per effetto dell'art. 29, comma 1, lettere b), del D.L. n. 78 del 31.05.2010. Il ruolo contenuto nel predetto avviso di presa in carico scaturisce dall'avviso di accertamento n. TYS01RD01465/2022, notificato dall'Ufficio in data 01.12.2022.
Eccepisce l'illegittimità del ruolo impugnato e dell'avvio della procedura esecutiva per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
2. Intervenuta decadenza ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Resiste l'Agenzia delle Entrate la quale eccepisce che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la notifica dell'avviso di accertamento n. TYS01RD01465/2022 è stata regolarmente e ritualmente effettuata all'indirizzo pec Email_4”, come si evince dalle ricevute di spedizione e di consegna della pec e non impugnato, con la conseguenza che, il relativo credito, deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' stato già accertato da questa Corte che la notifica dell'avviso di accertamento n. TYS01RD01465/2022
è stata effettuata ad una pec inesistente e comunque non riconducibile al Sig. Ricorrente_1, il quale non ha mai avuto la pec Email_4, che è quindi inesistente, ma esclusivamente Email_5 (doc. 2) come risulta dall'estratto dal registro delle imprese https://www. registroimprese.it/ini-pec. (sentenza n. 4991/2024 depositata il 18.06.2024 (RGR n. 1266/2022) passata in giudicato (doc. 3) e sentenza n. 6722/2025).
La resistente avrebbe dovuto provare che la pec Email_4 a cui sarebbe stato notificato l'avviso di accertamento n. TYS01RD01465/2022, fosse esistente e riconducibile al Sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1. In mancanza di tale prova ed a fronte della chiara esposizione della eccezione di parte ricorrente, non può ritenersi validamente notificato l'atto prodromico a quello opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in €1500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA M. TO DR la RO