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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 164/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 20.2.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. CRISTANTE CARLO
ATTORE
E
CF: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso come in atti dall'avv. GRILLI GINO DANILO
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni: all'udienza del 20.2.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo. Per ragioni di sinteticità, si omette la sintesi degli atti di parte, a cui si rinvia.
2. Nel presente giudizio, l'attore ha chiesto, in principalità, quanto segue:
1) accertare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 27.02.2021, invocata da Controparte_1 in via extragiudiziale;
[...]
2) accertare la sussistenza dei difetti dell'opera realizzata e, per l'effetto, condannare al pagamento del costo per Controparte_1
l'eliminazione del vizio oppure, laddove il vizio non fosse rimediabile e fosse, quindi, necessario procedere con la demolizione delle opere realizzate, condannare l'Appaltatrice anzidetta a risarcire all'odierno attore il costo di demolizione dell'intera opera;
3) accertare l'inadempimento della convenuta;
4) dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 27.02.2021 per fatto e colpa della e, per l'effetto, Controparte_1 condannare quest'ultima al risarcimento del danno sopra indicato sub
2), al risarcimento dei costi sostenuti per i professionisti coinvolti nell'appalto in oggetto e per diritti di segreteria (pari a complessivi
€6.656,17 o alla diversa – maggiore o minore – di giustizia) e alla restituzione degli importi percepiti dalla medesima convenuta in relazione al contratto risolto pari a €35.782,45, o comunque alla somma di giustizia;
oltre agli interessi legali dalla data del dovuto
(ovvero dalla data dei pagamenti eseguiti dall'attore rispettivamente il 03.03.2021 e il 31.05.2022) fino alla domanda giudiziale e agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo e oltre alla rivalutazione
2 monetaria;
con compensazione di detto importo con quanto fosse eventualmente accertato come dovuto all'Appaltatrice per le opere effettivamente e correttamente realizzato, deducendo da quest'ultimo il maggiore costo di €1.100,00 di cui alla lettera d) di pag. 8 dell'atto introduttivo;
5) ordinare a di emettere un documento fiscale a Controparte_1 storno integrale delle fatture e dei documenti fiscali dalla stessa generati in relazione al contratto di appalto di causa e quindi, con riferimento agli importi di cui alla proforma n. 5942/2021 e alle fatture nn. 4319/2022 e 15022/2022 (cfr. docc. 04-05-24-25-26-27-28) e, solo laddove fosse riconosciuto come dovuto un importo in capo alla convenuta per le opere effettivamente e concretamente realizzate, ordinare alla medesima convenuta di emettere la fattura fiscalmente corretta per detto importo;
6) disporre che, in ipotesi di inosservanza degli ordini di cui al precedente punto 5) entro un congruo termine da fissarsi da parte del
Tribunale adito, l'odierna convenuta sia condannata al risarcimento dei danni a favore del Sig. pari alle somme che lo stesso Pt_1 sarà costretto a versare all'Agenzia delle Entrate per la perdita in tutto o in parte dell'agevolazione indicata nella parte narrativa del presente atto ovvero, in alternativa, al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
2.1. La causa ha ad oggetto un contratto di appalto, con relativo computo metrico (docc. 01-02 attore), per la ristrutturazione edilizia di un'unità residenziale sita in Solesino (PD), Via Bassano del Grappa,
166, così catastalmente censita: Comune di Solesino, Catasto
Fabbricati, Foglio 5, Particella 2102, categoria C/6, Cl. 1, Consistenza
40 mq;
il contratto prevede: - il corrispettivo dei lavori in €64.338,69
(oltre Iva), di cui €390,00 per oneri della sicurezza;
- l'utilizzo dell'agevolazione fiscale per lavori di ristrutturazione al 50% mediante il c.d. “sconto in fattura” ex art. 121 D.L. n. 34/2020 e ss. mm.; - l'inizio dei lavori entro il 03.05.2021 e la consegna degli stessi entro i 150 giorni lavorativi successivi (doc. 01, art. 6 attore).
3 La cronologia offerta dall'attore dello svolgimento delle attività di esecuzione del contratto, asseritamente mai terminate, e dunque svoltesi in violazione del termine di 150 giorni sopra richiamato, è la seguente:
➢ 27.2.2021 stipula contratto, data da cui decorrono i 150gg lavorativi per la conclusione dei lavori;
➢ 19.11.2021 presentazione SCIA, con indicazione dell'inizio lavori il 29.11.2021, data non rispettata;
➢ 17.12.2021 chiede all'attore di firmare una Controparte_1 scrittura per “congelare l'acconto”, con richiesta di stipulare un nuovo contratto l'11.1.2022;
➢ Giugno 2022 inizio lavori con demolizione del preesistente;
➢ 6.8.2022 comunica al committente la Controparte_1 sospensione dei lavori nel cantiere fino a settembre in ragione delle eccessive temperature estive;
➢ 18.8.2022 uno dei subappaltatori chiede direttamente al committente altri €13.000,00 per aumento dei costi dei materiali;
➢ 02.09.2022 comunica la ripresa delle attività Controparte_1 del cantiere per il 12.9.2022;
➢ 15.9.2022 riprende il cantiere, solo fino al 20.9.2022;
[...]
rappresenta che vi sono extra lavori da pagare;
CP_1
➢ 28.9.2022 il committente intima la ripresa dei lavori entro due giorni;
➢ 30.9.2022 Facile Ristrutturare replica inviando un preventivo datato aprile 2022 per €38.000 di lavori extra capitolato;
➢ 26.10.2022 a seguito di scambio di mail, il committente chiede copia di documenti che giustifichino l'aumento dei prezzi, senza riscontro;
4 ➢ 11.11.2022 il committente contesta formalmente l'inadempimento;
➢ 27.1.2023 il committente, in sede precontenziosa, fa periziare le lavorazioni effettuate per €21.55576+IVA; Controparte_1 quantifica dette opere nella maggior somma di €42.947,34+IVA;
➢ 7.2.2023 il committente contesta i vizi emersi nella propria perizia di parte;
➢ Novembre 2023 il committente apprende l'emissione di nota di credito, mai comunicata, per €21.382,92, per risoluzione del contratto, con conseguente onere di versamento di €7.478,74 all'Agenzia delle Entrate;
➢ 6.11.2023 il committente contesta a la Controparte_1 circostanza, così come la gestione degli sconti in fattura e i calcoli dei lavori effettuati
➢ Gennaio 2024 il committente accerta che l'appaltatrice ha già compensato crediti fiscali per i lavori non accettati.
3. , nella propria comparsa di costituzione, ha svolto Controparte_1 una difesa che si appunta, sostanzialmente, sulle seguenti deduzioni- contestazioni:
- mancata tempestiva produzione dei titoli abilitativi da parte del committente (art. 2 contratto), che avrebbe impedito l'avvio delle attività;
-mancata tempestiva immissione in possesso dell'immobile nei confronti dell'appaltatore;
- mancata tempestiva comunicazione del progetto esecutivo (art. 5 contratto);
-rilievo che, a seguito del tardivo adempimento della committenza, il cantiere è stato operativo dal 9.5.2022 a luglio 2022, e che la sospensione fu dovuta a ragioni tecniche per il caldo;
5 - constatazione che già prima dell'estate emerse l'aumento dei costi
(inizio pag. 4 citazione), per aumento prezzi e necessità di erigere un ponteggio;
che, conseguentemente, l'appaltatrice non poteva procedere senza autorizzazione ex art. 1660 cc, con non imputabilità del fermo lavori protrattosi fino a settembre;
- constatazione che, a seguito delle inconcludenti interlocuzioni,
l'appaltatrice correttamente dedusse la indisponibilità della committente a procedere oltre nel rapporto, con conseguente giustificato recesso dal contratto.
Altri aspetti non sono oggetto di specifica contestazione, e vanno dunque dati per provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
4. Ciò premesso in fatto, osserva questo giudicante che le deduzioni difensive svolte da parte convenuta non appaiono sorrette da ragionevole prova, e appaiono ai limiti dell'apodittico, oltre ad essere smentite dalle risultanze dell'istruttoria.
Parte convenuta, infatti, non ha dato alcuna prova di quanto asserito, omettendo peraltro di presenziare all'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova richiesti e ammessi, da cui è stata conseguentemente dichiarata decaduta, e con condotta processuale ulteriormente valutabile ai sensi dell'art. 116, ultimo comma, ultimo inciso c.p.c., tenuto conto del complessivo comportamento assente in tutta la fase istruttoria, inclusa quella tecnica, in cui non è stato neppure nominato un consulente di parte, come si dirà infra.
Le prove orali assunte su istanza di parte attrice consentono invece di affermare con ragionevole certezza che il mancato rispetto delle tempistiche (e, in definitiva, l'impossibilità di concludere le opere) è da imputarsi esclusivamente alla cattiva gestione organizzativa dell'appaltatore.
La teste (moglie dell'attore, ma priva di diretto Testimone_1 interesse in causa, vertendosi in materia di beni esclusi dalla comunione legale, sentita in assenza di ogni contestazione da parte del convenuto, il quale nulla ha rilevato sul punto, neppure nella
6 memoria istruttoria di replica) ha confermato che il ritardo dei lavori non ha mai avuto nulla a che fare con problematiche di ordine amministrativo, mentre ha affermato che le molteplici sospensioni dei lavori avutesi nel 2022 sono da riferire ad aumenti dei costi rispetto al concordato, nonché al fatto che l'appaltatore non stava pagando le ditte che dovevano materialmente fare i lavori (“A seguito di queste interruzioni mio marito, agli inizi di agosto, è andato a lamentarsi. A un certo punto si è scoperto che i lavori non procedevano perché, secondo quanto riferito, i prezzi erano maggiori rispetto a quelli concordati;
l'impresa edile ci ha fatto un preventivo in aggiunta da pagare direttamente a loro, per circa
€13.000,00”. ADG: “si trattava dell'impresa individuata da
[...]
. ADG: “questo è successo dopo che mio marito si è andato a CP_1 lamentare a inizio agosto”. Spontaneamente: “il titolare della ditta diceva che teneva fermo il nostro cantiere perché in quello, come in altri, non veniva pagato da parlando di circa €40.000,00 di lavori Controparte_1 impagati;
in un caso so che aveva spostato materiali da un cantiere a un altro perché, non venendo pagato, si riteneva legittimato a spostare i materiali edilizi in altri cantieri suoi propri. Non ho uno scritto relativo al preventivo dei €13.000,00, l'impresario mi ha detto tale importo a voce senza darmi in mano nulla. “Un po' dopo aver ricevuto questo preventivo, è arrivato quello di fortemente in aumento rispetto a quello originario, Controparte_1 dai €13.000,00 indicati dall'impresario ce ne sono stati indicati 38 o
39.000,00”). La teste ha inoltre riferito che la disorganizzazione di fondo emergeva anche dalle comunicazioni via WhatsApp intrattenute con l'arch. , referente di Persona_1 Controparte_1
– citata come testimone da , comparsa in udienza Controparte_1 ma non escussa per mancata comparizione della parte interessata, come da verbale del 4.9.2024 – la quale avrebbe a sua volta riferito la sussistenza di problematiche attinenti al mancato pagamento dei subappaltatori.
A fronte di tali evidenze probatorie, nessuna controprova è stata fornita da controparte, la quale non ha dimostrato né che i ritardi fossero imputabili a tardivo deposito di elaborati o documentazione amministrativa, né che fossero emerse circostanze tali da comportare modifiche al prezzo pattuito – rimaste al grado di mera asserzione e
7 puntualmente contestate da parte attrice in sede di prima memoria integrativa: ne consegue che dovrà ritenersi la responsabilità di
[...]
per avere gestito la commessa in modo non CP_1 adeguatamente professionale, secondo la diligenza richiesta al professionista, con conseguente dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto (nonché inefficacia della dichiarazione di risoluzione da questa illegittimamente effettuata in assenza dei relativi presupposti).
5. La causa è stata inoltre istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, delegando a un perito del Giudice il compito di effettuare un sopralluogo sui luoghi e verificare lo stato delle lavorazioni effettuate, anche al fine di quantificarne il relativo valore;
la consulenza si è svolta alla presenza del solo consulente di parte attrice, non avendo parte convenuta nominato un proprio perito di parte. Non essendo state formulate osservazioni, il contenuto della consulenza può ritenersi pienamente utilizzabile ai fini del decidere senza necessità di ulteriore puntuale motivazione, potendosi richiamare, quanto ai passaggi argomentativi, direttamente quanto dedotto dal consulente in seno all'elaborato.
Questi, in specie, i quesiti sottoposti al consulente e gli esiti a cui si è giunti a seguito dell'attività peritale svolta:
A- effettui il consulente una ricognizione dei lavori realizzati da
[...] nel cantiere oggetto di causa e una valutazione Controparte_1 degli stessi sulla base dei prezzi di cui al contratto di appalto del
27.02.2021;
A tale quesito il consulente ha dato la seguente risposta:
“Svolta la ricognizione sui lavori realizzati da nel Controparte_1 cantiere oggetto di causa e dalla valutazione degli stessi sulla base dei prezzi di cui al contratto di appalto del 27/02/2021 ed all'allegato preventivo n.
CS_VE_140_SF del 25/02/2021, lo scrivente ha determinato un costo complessivo di opere pari ad €21.689,85 iva esclusa” [ovverosia €26.082,44 al netto dell'IVA al 10%]. Sul punto, è bene richiamare che, in prospettazione attorea i lavori effettuati erano stati quantificati in
8 €23.711,34, IVA compresa (senza considerare i vizi), e da parte convenuta in €42.947,34, IVA 10% compresa.
B- verifichi se, nella zona portico del fabbricato la platea abbia uno spessore di 30 cm anziché di 20 cm e, in caso positivo, dica se ciò incida sul profilo della staticità della futura costruzione e della conformità sotto il profilo anti-sismico, determinando, in tal caso, i costi per l'eliminazione delle problematiche riscontrate ovvero, qualora il vizio non fosse rimediabile, i costi di demolizione del manufatto esistente;
dica, inoltre, quale maggior costo, in punto di materiali, abbia comportato il maggior spessore eventualmente realizzato.
A tale quesito il consulente ha dato la seguente risposta:
B – dai rilievi eseguiti è stato riscontrato che effettivamente nella zona portico del fabbricato, la platea ha uno spessore di circa 30 cm anziché di cm
20 oltre al “magrone di sottofondazione”, come previsto nel progetto strutturale predisposto;
invece la fondazione nella zona sulla quale insistono
i pilastri ed i muri del costruendo edificio ha uno spessore di circa 30 cm anziché 35 cm, oltre al “magrone di sottofondazione. Dalle verifiche statiche eseguite si è appurato che la struttura di fondazione così realizzata è comunque verificata ed è conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni
2018 con riferimento ai relativi paragrafi dell'Eurocodice EC2. Infine, il maggior spessore della platea di fondazione, realizzato arbitrariamente dalla convenuta nella zona portico, ha comportato un aggravio di spesa di
€1.111,12 IVA esclusa” [ovverosia €1.222,23 IVA 10% inclusa]
6. Così ricapitolato il complessivo esito dell'istruttoria, ne deriva che deve essere
- dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto, con addebito alla convenuta;
- condannata la convenuta a restituire le somme in esubero rispetto a quelle già percepite in relazione alle lavorazioni effettivamente svolte;
9 - condannata la convenuta a risarcire i maggiori oneri per la realizzazione della platea, fermo restando che la inesatta esecuzione della stessa non compromette la staticità dell'edificio ed
è conforme alle NTA, e non necessita dunque di remissione in pristino;
- condannata, conseguentemente, la convenuta a rettificare i documenti fiscali emessi.
Procedendo alla quantificazione delle somme da corrispondere, si osserva quanto segue.
ha versato acconti il 03.03.2021 e il 31.05.2022, per la Parte_1 somma complessiva di € 21.231,77+€ 14.148,08 = € 35.379,85;
a tale somma a credito va aggiunto il risarcimento per i maggiori costi di costruzione della platea, pari a €1.222,23, per un credito complessivo di €36.602,08
ha svolto lavori per complessivi €26.082,44 al Controparte_1 netto dell'IVA, da dimezzare ad €13.041,22, posto che la metà è stata finanziata mediante lo sconto in fattura del 50%
Ne deriva che deve essere corrisposta all'attore la somma complessiva di €23.560,86 (€36.602,08-€13.041,22).
Quanto, invece, alla richiesta di condanna del convenuto al pagamento della ulteriore somma di €6.656,17 per il risarcimento dei costi sostenuti per i professionisti coinvolti nell'appalto in oggetto e per diritti di segreteria, la stessa non può essere accolta, in considerazione del fatto che non vi è prova che gli elaborati realizzati e la documentazione acquisita non possano essere proficuamente riutilizzati nella futura attività da affidarsi ad altro operatore economico e che, in definitiva, manchi l'elemento del danno conseguenza.
7. Quanto agli interessi sulle somme da corrispondere e alla relativa decorrenza, va richiama la giurisprudenza di legittimità a mente della quale, “Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto
10 consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente” (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6911 del 20/03/2018). Gli interessi – da corrispondersi ai sensi dell'art. 1284, IV co c.c. – saranno pertanto dovuti dalla data della domanda, ovverosia dal 26.1.2024, data della citazione.
8. Quanto invece alla rivalutazione monetaria, va richiamato il qui condiviso principio di diritto per cui, “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018). In difetto di specifiche allegazioni sul punto, la rivalutazione monetaria non andrà pertanto riconosciuta.
9. Va infine condannata la convenuta a regolarizzare la documentazione fiscale emessa in attuazione del contratto per cui è causa, mediante l'emissione di ogni storno e nuova corretta fatturazione necessaria per le somme effettivamente riconosciute come dovute nella presente sentenza. Trattandosi di obbligo di facere infungibile, appare opportuno prevedere una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., imponendo il pagamento di una penale di mora pari ad
€2.000,00 al mese per ciascun mese o frazione di ritardo nell'adempimento, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla intimazione ad adempiere.
11 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
11. Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto soccombente ne rapporto interno tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie le domande attoree nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
1.1. dichiara l'illegittimità e conseguente inefficacia della risoluzione invocata da in via extragiudiziale;
Controparte_1
1.2. dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti il 27.02.2021 per grave inadempimento imputabile a;
Controparte_1
1.3. conseguentemente, condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di €23.560,86, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.p.c. con decorrenza dal 26.1.2024 e sino al saldo, rigettando per il resto;
1.4. conseguentemente, condanna il convenuto a regolarizzare la documentazione fiscale emessa in attuazione del contratto dichiarato risolto, mediante l'emissione di ogni storno e nuova corretta fatturazione necessaria per le somme effettivamente riconosciute come dovute nella presente sentenza per le prestazioni realmente effettuate e insensibili all'intervenuta risoluzione del contratto.
Dispone, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., che il convenuto provveda nel termine di giorni 60 dall'intimazione ad adempiere, con applicazione di una penale di mora pari ad €2.000,00 al mese per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nell'adempimento, a decorrere dal primo giorno successivo allo spirare del termine assegnato.
12 2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €5.077,00 oltre spese generali al
15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato, marca di iscrizione a ruolo e spese di notifica per complessivi €792,80, come da nota spese.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto nei rapporti interni tra le parti.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 14.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 164/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 20.2.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. CRISTANTE CARLO
ATTORE
E
CF: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso come in atti dall'avv. GRILLI GINO DANILO
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni: all'udienza del 20.2.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo. Per ragioni di sinteticità, si omette la sintesi degli atti di parte, a cui si rinvia.
2. Nel presente giudizio, l'attore ha chiesto, in principalità, quanto segue:
1) accertare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 27.02.2021, invocata da Controparte_1 in via extragiudiziale;
[...]
2) accertare la sussistenza dei difetti dell'opera realizzata e, per l'effetto, condannare al pagamento del costo per Controparte_1
l'eliminazione del vizio oppure, laddove il vizio non fosse rimediabile e fosse, quindi, necessario procedere con la demolizione delle opere realizzate, condannare l'Appaltatrice anzidetta a risarcire all'odierno attore il costo di demolizione dell'intera opera;
3) accertare l'inadempimento della convenuta;
4) dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 27.02.2021 per fatto e colpa della e, per l'effetto, Controparte_1 condannare quest'ultima al risarcimento del danno sopra indicato sub
2), al risarcimento dei costi sostenuti per i professionisti coinvolti nell'appalto in oggetto e per diritti di segreteria (pari a complessivi
€6.656,17 o alla diversa – maggiore o minore – di giustizia) e alla restituzione degli importi percepiti dalla medesima convenuta in relazione al contratto risolto pari a €35.782,45, o comunque alla somma di giustizia;
oltre agli interessi legali dalla data del dovuto
(ovvero dalla data dei pagamenti eseguiti dall'attore rispettivamente il 03.03.2021 e il 31.05.2022) fino alla domanda giudiziale e agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo e oltre alla rivalutazione
2 monetaria;
con compensazione di detto importo con quanto fosse eventualmente accertato come dovuto all'Appaltatrice per le opere effettivamente e correttamente realizzato, deducendo da quest'ultimo il maggiore costo di €1.100,00 di cui alla lettera d) di pag. 8 dell'atto introduttivo;
5) ordinare a di emettere un documento fiscale a Controparte_1 storno integrale delle fatture e dei documenti fiscali dalla stessa generati in relazione al contratto di appalto di causa e quindi, con riferimento agli importi di cui alla proforma n. 5942/2021 e alle fatture nn. 4319/2022 e 15022/2022 (cfr. docc. 04-05-24-25-26-27-28) e, solo laddove fosse riconosciuto come dovuto un importo in capo alla convenuta per le opere effettivamente e concretamente realizzate, ordinare alla medesima convenuta di emettere la fattura fiscalmente corretta per detto importo;
6) disporre che, in ipotesi di inosservanza degli ordini di cui al precedente punto 5) entro un congruo termine da fissarsi da parte del
Tribunale adito, l'odierna convenuta sia condannata al risarcimento dei danni a favore del Sig. pari alle somme che lo stesso Pt_1 sarà costretto a versare all'Agenzia delle Entrate per la perdita in tutto o in parte dell'agevolazione indicata nella parte narrativa del presente atto ovvero, in alternativa, al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
2.1. La causa ha ad oggetto un contratto di appalto, con relativo computo metrico (docc. 01-02 attore), per la ristrutturazione edilizia di un'unità residenziale sita in Solesino (PD), Via Bassano del Grappa,
166, così catastalmente censita: Comune di Solesino, Catasto
Fabbricati, Foglio 5, Particella 2102, categoria C/6, Cl. 1, Consistenza
40 mq;
il contratto prevede: - il corrispettivo dei lavori in €64.338,69
(oltre Iva), di cui €390,00 per oneri della sicurezza;
- l'utilizzo dell'agevolazione fiscale per lavori di ristrutturazione al 50% mediante il c.d. “sconto in fattura” ex art. 121 D.L. n. 34/2020 e ss. mm.; - l'inizio dei lavori entro il 03.05.2021 e la consegna degli stessi entro i 150 giorni lavorativi successivi (doc. 01, art. 6 attore).
3 La cronologia offerta dall'attore dello svolgimento delle attività di esecuzione del contratto, asseritamente mai terminate, e dunque svoltesi in violazione del termine di 150 giorni sopra richiamato, è la seguente:
➢ 27.2.2021 stipula contratto, data da cui decorrono i 150gg lavorativi per la conclusione dei lavori;
➢ 19.11.2021 presentazione SCIA, con indicazione dell'inizio lavori il 29.11.2021, data non rispettata;
➢ 17.12.2021 chiede all'attore di firmare una Controparte_1 scrittura per “congelare l'acconto”, con richiesta di stipulare un nuovo contratto l'11.1.2022;
➢ Giugno 2022 inizio lavori con demolizione del preesistente;
➢ 6.8.2022 comunica al committente la Controparte_1 sospensione dei lavori nel cantiere fino a settembre in ragione delle eccessive temperature estive;
➢ 18.8.2022 uno dei subappaltatori chiede direttamente al committente altri €13.000,00 per aumento dei costi dei materiali;
➢ 02.09.2022 comunica la ripresa delle attività Controparte_1 del cantiere per il 12.9.2022;
➢ 15.9.2022 riprende il cantiere, solo fino al 20.9.2022;
[...]
rappresenta che vi sono extra lavori da pagare;
CP_1
➢ 28.9.2022 il committente intima la ripresa dei lavori entro due giorni;
➢ 30.9.2022 Facile Ristrutturare replica inviando un preventivo datato aprile 2022 per €38.000 di lavori extra capitolato;
➢ 26.10.2022 a seguito di scambio di mail, il committente chiede copia di documenti che giustifichino l'aumento dei prezzi, senza riscontro;
4 ➢ 11.11.2022 il committente contesta formalmente l'inadempimento;
➢ 27.1.2023 il committente, in sede precontenziosa, fa periziare le lavorazioni effettuate per €21.55576+IVA; Controparte_1 quantifica dette opere nella maggior somma di €42.947,34+IVA;
➢ 7.2.2023 il committente contesta i vizi emersi nella propria perizia di parte;
➢ Novembre 2023 il committente apprende l'emissione di nota di credito, mai comunicata, per €21.382,92, per risoluzione del contratto, con conseguente onere di versamento di €7.478,74 all'Agenzia delle Entrate;
➢ 6.11.2023 il committente contesta a la Controparte_1 circostanza, così come la gestione degli sconti in fattura e i calcoli dei lavori effettuati
➢ Gennaio 2024 il committente accerta che l'appaltatrice ha già compensato crediti fiscali per i lavori non accettati.
3. , nella propria comparsa di costituzione, ha svolto Controparte_1 una difesa che si appunta, sostanzialmente, sulle seguenti deduzioni- contestazioni:
- mancata tempestiva produzione dei titoli abilitativi da parte del committente (art. 2 contratto), che avrebbe impedito l'avvio delle attività;
-mancata tempestiva immissione in possesso dell'immobile nei confronti dell'appaltatore;
- mancata tempestiva comunicazione del progetto esecutivo (art. 5 contratto);
-rilievo che, a seguito del tardivo adempimento della committenza, il cantiere è stato operativo dal 9.5.2022 a luglio 2022, e che la sospensione fu dovuta a ragioni tecniche per il caldo;
5 - constatazione che già prima dell'estate emerse l'aumento dei costi
(inizio pag. 4 citazione), per aumento prezzi e necessità di erigere un ponteggio;
che, conseguentemente, l'appaltatrice non poteva procedere senza autorizzazione ex art. 1660 cc, con non imputabilità del fermo lavori protrattosi fino a settembre;
- constatazione che, a seguito delle inconcludenti interlocuzioni,
l'appaltatrice correttamente dedusse la indisponibilità della committente a procedere oltre nel rapporto, con conseguente giustificato recesso dal contratto.
Altri aspetti non sono oggetto di specifica contestazione, e vanno dunque dati per provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
4. Ciò premesso in fatto, osserva questo giudicante che le deduzioni difensive svolte da parte convenuta non appaiono sorrette da ragionevole prova, e appaiono ai limiti dell'apodittico, oltre ad essere smentite dalle risultanze dell'istruttoria.
Parte convenuta, infatti, non ha dato alcuna prova di quanto asserito, omettendo peraltro di presenziare all'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova richiesti e ammessi, da cui è stata conseguentemente dichiarata decaduta, e con condotta processuale ulteriormente valutabile ai sensi dell'art. 116, ultimo comma, ultimo inciso c.p.c., tenuto conto del complessivo comportamento assente in tutta la fase istruttoria, inclusa quella tecnica, in cui non è stato neppure nominato un consulente di parte, come si dirà infra.
Le prove orali assunte su istanza di parte attrice consentono invece di affermare con ragionevole certezza che il mancato rispetto delle tempistiche (e, in definitiva, l'impossibilità di concludere le opere) è da imputarsi esclusivamente alla cattiva gestione organizzativa dell'appaltatore.
La teste (moglie dell'attore, ma priva di diretto Testimone_1 interesse in causa, vertendosi in materia di beni esclusi dalla comunione legale, sentita in assenza di ogni contestazione da parte del convenuto, il quale nulla ha rilevato sul punto, neppure nella
6 memoria istruttoria di replica) ha confermato che il ritardo dei lavori non ha mai avuto nulla a che fare con problematiche di ordine amministrativo, mentre ha affermato che le molteplici sospensioni dei lavori avutesi nel 2022 sono da riferire ad aumenti dei costi rispetto al concordato, nonché al fatto che l'appaltatore non stava pagando le ditte che dovevano materialmente fare i lavori (“A seguito di queste interruzioni mio marito, agli inizi di agosto, è andato a lamentarsi. A un certo punto si è scoperto che i lavori non procedevano perché, secondo quanto riferito, i prezzi erano maggiori rispetto a quelli concordati;
l'impresa edile ci ha fatto un preventivo in aggiunta da pagare direttamente a loro, per circa
€13.000,00”. ADG: “si trattava dell'impresa individuata da
[...]
. ADG: “questo è successo dopo che mio marito si è andato a CP_1 lamentare a inizio agosto”. Spontaneamente: “il titolare della ditta diceva che teneva fermo il nostro cantiere perché in quello, come in altri, non veniva pagato da parlando di circa €40.000,00 di lavori Controparte_1 impagati;
in un caso so che aveva spostato materiali da un cantiere a un altro perché, non venendo pagato, si riteneva legittimato a spostare i materiali edilizi in altri cantieri suoi propri. Non ho uno scritto relativo al preventivo dei €13.000,00, l'impresario mi ha detto tale importo a voce senza darmi in mano nulla. “Un po' dopo aver ricevuto questo preventivo, è arrivato quello di fortemente in aumento rispetto a quello originario, Controparte_1 dai €13.000,00 indicati dall'impresario ce ne sono stati indicati 38 o
39.000,00”). La teste ha inoltre riferito che la disorganizzazione di fondo emergeva anche dalle comunicazioni via WhatsApp intrattenute con l'arch. , referente di Persona_1 Controparte_1
– citata come testimone da , comparsa in udienza Controparte_1 ma non escussa per mancata comparizione della parte interessata, come da verbale del 4.9.2024 – la quale avrebbe a sua volta riferito la sussistenza di problematiche attinenti al mancato pagamento dei subappaltatori.
A fronte di tali evidenze probatorie, nessuna controprova è stata fornita da controparte, la quale non ha dimostrato né che i ritardi fossero imputabili a tardivo deposito di elaborati o documentazione amministrativa, né che fossero emerse circostanze tali da comportare modifiche al prezzo pattuito – rimaste al grado di mera asserzione e
7 puntualmente contestate da parte attrice in sede di prima memoria integrativa: ne consegue che dovrà ritenersi la responsabilità di
[...]
per avere gestito la commessa in modo non CP_1 adeguatamente professionale, secondo la diligenza richiesta al professionista, con conseguente dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto (nonché inefficacia della dichiarazione di risoluzione da questa illegittimamente effettuata in assenza dei relativi presupposti).
5. La causa è stata inoltre istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, delegando a un perito del Giudice il compito di effettuare un sopralluogo sui luoghi e verificare lo stato delle lavorazioni effettuate, anche al fine di quantificarne il relativo valore;
la consulenza si è svolta alla presenza del solo consulente di parte attrice, non avendo parte convenuta nominato un proprio perito di parte. Non essendo state formulate osservazioni, il contenuto della consulenza può ritenersi pienamente utilizzabile ai fini del decidere senza necessità di ulteriore puntuale motivazione, potendosi richiamare, quanto ai passaggi argomentativi, direttamente quanto dedotto dal consulente in seno all'elaborato.
Questi, in specie, i quesiti sottoposti al consulente e gli esiti a cui si è giunti a seguito dell'attività peritale svolta:
A- effettui il consulente una ricognizione dei lavori realizzati da
[...] nel cantiere oggetto di causa e una valutazione Controparte_1 degli stessi sulla base dei prezzi di cui al contratto di appalto del
27.02.2021;
A tale quesito il consulente ha dato la seguente risposta:
“Svolta la ricognizione sui lavori realizzati da nel Controparte_1 cantiere oggetto di causa e dalla valutazione degli stessi sulla base dei prezzi di cui al contratto di appalto del 27/02/2021 ed all'allegato preventivo n.
CS_VE_140_SF del 25/02/2021, lo scrivente ha determinato un costo complessivo di opere pari ad €21.689,85 iva esclusa” [ovverosia €26.082,44 al netto dell'IVA al 10%]. Sul punto, è bene richiamare che, in prospettazione attorea i lavori effettuati erano stati quantificati in
8 €23.711,34, IVA compresa (senza considerare i vizi), e da parte convenuta in €42.947,34, IVA 10% compresa.
B- verifichi se, nella zona portico del fabbricato la platea abbia uno spessore di 30 cm anziché di 20 cm e, in caso positivo, dica se ciò incida sul profilo della staticità della futura costruzione e della conformità sotto il profilo anti-sismico, determinando, in tal caso, i costi per l'eliminazione delle problematiche riscontrate ovvero, qualora il vizio non fosse rimediabile, i costi di demolizione del manufatto esistente;
dica, inoltre, quale maggior costo, in punto di materiali, abbia comportato il maggior spessore eventualmente realizzato.
A tale quesito il consulente ha dato la seguente risposta:
B – dai rilievi eseguiti è stato riscontrato che effettivamente nella zona portico del fabbricato, la platea ha uno spessore di circa 30 cm anziché di cm
20 oltre al “magrone di sottofondazione”, come previsto nel progetto strutturale predisposto;
invece la fondazione nella zona sulla quale insistono
i pilastri ed i muri del costruendo edificio ha uno spessore di circa 30 cm anziché 35 cm, oltre al “magrone di sottofondazione. Dalle verifiche statiche eseguite si è appurato che la struttura di fondazione così realizzata è comunque verificata ed è conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni
2018 con riferimento ai relativi paragrafi dell'Eurocodice EC2. Infine, il maggior spessore della platea di fondazione, realizzato arbitrariamente dalla convenuta nella zona portico, ha comportato un aggravio di spesa di
€1.111,12 IVA esclusa” [ovverosia €1.222,23 IVA 10% inclusa]
6. Così ricapitolato il complessivo esito dell'istruttoria, ne deriva che deve essere
- dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto, con addebito alla convenuta;
- condannata la convenuta a restituire le somme in esubero rispetto a quelle già percepite in relazione alle lavorazioni effettivamente svolte;
9 - condannata la convenuta a risarcire i maggiori oneri per la realizzazione della platea, fermo restando che la inesatta esecuzione della stessa non compromette la staticità dell'edificio ed
è conforme alle NTA, e non necessita dunque di remissione in pristino;
- condannata, conseguentemente, la convenuta a rettificare i documenti fiscali emessi.
Procedendo alla quantificazione delle somme da corrispondere, si osserva quanto segue.
ha versato acconti il 03.03.2021 e il 31.05.2022, per la Parte_1 somma complessiva di € 21.231,77+€ 14.148,08 = € 35.379,85;
a tale somma a credito va aggiunto il risarcimento per i maggiori costi di costruzione della platea, pari a €1.222,23, per un credito complessivo di €36.602,08
ha svolto lavori per complessivi €26.082,44 al Controparte_1 netto dell'IVA, da dimezzare ad €13.041,22, posto che la metà è stata finanziata mediante lo sconto in fattura del 50%
Ne deriva che deve essere corrisposta all'attore la somma complessiva di €23.560,86 (€36.602,08-€13.041,22).
Quanto, invece, alla richiesta di condanna del convenuto al pagamento della ulteriore somma di €6.656,17 per il risarcimento dei costi sostenuti per i professionisti coinvolti nell'appalto in oggetto e per diritti di segreteria, la stessa non può essere accolta, in considerazione del fatto che non vi è prova che gli elaborati realizzati e la documentazione acquisita non possano essere proficuamente riutilizzati nella futura attività da affidarsi ad altro operatore economico e che, in definitiva, manchi l'elemento del danno conseguenza.
7. Quanto agli interessi sulle somme da corrispondere e alla relativa decorrenza, va richiama la giurisprudenza di legittimità a mente della quale, “Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto
10 consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente” (Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6911 del 20/03/2018). Gli interessi – da corrispondersi ai sensi dell'art. 1284, IV co c.c. – saranno pertanto dovuti dalla data della domanda, ovverosia dal 26.1.2024, data della citazione.
8. Quanto invece alla rivalutazione monetaria, va richiamato il qui condiviso principio di diritto per cui, “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018). In difetto di specifiche allegazioni sul punto, la rivalutazione monetaria non andrà pertanto riconosciuta.
9. Va infine condannata la convenuta a regolarizzare la documentazione fiscale emessa in attuazione del contratto per cui è causa, mediante l'emissione di ogni storno e nuova corretta fatturazione necessaria per le somme effettivamente riconosciute come dovute nella presente sentenza. Trattandosi di obbligo di facere infungibile, appare opportuno prevedere una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., imponendo il pagamento di una penale di mora pari ad
€2.000,00 al mese per ciascun mese o frazione di ritardo nell'adempimento, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla intimazione ad adempiere.
11 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
11. Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto soccombente ne rapporto interno tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie le domande attoree nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
1.1. dichiara l'illegittimità e conseguente inefficacia della risoluzione invocata da in via extragiudiziale;
Controparte_1
1.2. dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti il 27.02.2021 per grave inadempimento imputabile a;
Controparte_1
1.3. conseguentemente, condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di €23.560,86, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.p.c. con decorrenza dal 26.1.2024 e sino al saldo, rigettando per il resto;
1.4. conseguentemente, condanna il convenuto a regolarizzare la documentazione fiscale emessa in attuazione del contratto dichiarato risolto, mediante l'emissione di ogni storno e nuova corretta fatturazione necessaria per le somme effettivamente riconosciute come dovute nella presente sentenza per le prestazioni realmente effettuate e insensibili all'intervenuta risoluzione del contratto.
Dispone, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., che il convenuto provveda nel termine di giorni 60 dall'intimazione ad adempiere, con applicazione di una penale di mora pari ad €2.000,00 al mese per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nell'adempimento, a decorrere dal primo giorno successivo allo spirare del termine assegnato.
12 2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €5.077,00 oltre spese generali al
15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato, marca di iscrizione a ruolo e spese di notifica per complessivi €792,80, come da nota spese.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto nei rapporti interni tra le parti.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 14.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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