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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 6/2016
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 06/2016 RGAC vertente tra:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Modafferi
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
APPELLATO
1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore
APPELLATO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 697/2015 pubblicata in data 26.05.2015 nel giudizio iscritto al n. RG 1355/2011
1. Con atto di citazione del 16.03.2010 ha citato in giudizio la nonché Parte_1 CP_1 la e la per sentirli condannare Controparte_4 Controparte_3 al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro avvenuto in data
09.06.2006.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 697/2015, ha rigettato la domanda attorea.
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 7.01.2016, , ha proposto Parte_1 impugnazione avverso l'intervenuta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) dichiarare e statuire che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità della parte appellata, titolare del punto vendita in Reggio Calabria, via Micene I, in cui si sono verificati i fatti oggetto di causa;
2) conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la medesima parte appellata, in favore dell'appellante, previa declaratoria che quest'ultima ha riportato i danni alla persona individuati con la ctu per dott. ed indicati in narrativa, al risarcimento di detti danni, Per_1 nella misura di complessivi € 14.907.29 così come specificato in narrativa, ovvero in subordine nella misura che riterrà di individuare. 3) in via ancora più gradata per l'ipotesi in cui non dovesse accedere alle richieste di cui ai capi che precedono, dichiarare e statuire il concorso di colpa della parte appellata nella causazione dell'evento, adeguando di conseguenza l'entità del risarcimento, giusta la quantificazione in narrativa indicata o in quella che vorrà liquidare;
4) il tutto con interessi legali e la rivalutazione monetaria dal di
2 del sinistro al soddisfo;
5) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Nessuna delle parti appellate si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza collegiale del 23.06.2016, quale prima effettiva udienza di trattazione, rilevata l'assenza di tutte le parti, il collegio ha rinviato la causa ex art. 348 c.p.c. all'udienza del
22.09.2016. A tale udienza la Corte di Appello, prendendo atto dell'intervenuto fallimento dei ha dichiarato interrotto il giudizio (cfr. verbale udienza del Controparte_3
22.09.2016).
Successivamente, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data al difensore di parte appellante, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
2. Tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 l'appellante non ha depositato note di trattazione scritte e la causa è stata assunta in decisione senza termini;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio
2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c.;
3. Le spese del processo, non sussistendo controversia sull'estinzione, restano a carico dell'appellante che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico dell'appellante che le ha anticipate.
3 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
4
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 06/2016 RGAC vertente tra:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Modafferi
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
APPELLATO
1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore
APPELLATO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 697/2015 pubblicata in data 26.05.2015 nel giudizio iscritto al n. RG 1355/2011
1. Con atto di citazione del 16.03.2010 ha citato in giudizio la nonché Parte_1 CP_1 la e la per sentirli condannare Controparte_4 Controparte_3 al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro avvenuto in data
09.06.2006.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 697/2015, ha rigettato la domanda attorea.
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 7.01.2016, , ha proposto Parte_1 impugnazione avverso l'intervenuta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) dichiarare e statuire che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità della parte appellata, titolare del punto vendita in Reggio Calabria, via Micene I, in cui si sono verificati i fatti oggetto di causa;
2) conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la medesima parte appellata, in favore dell'appellante, previa declaratoria che quest'ultima ha riportato i danni alla persona individuati con la ctu per dott. ed indicati in narrativa, al risarcimento di detti danni, Per_1 nella misura di complessivi € 14.907.29 così come specificato in narrativa, ovvero in subordine nella misura che riterrà di individuare. 3) in via ancora più gradata per l'ipotesi in cui non dovesse accedere alle richieste di cui ai capi che precedono, dichiarare e statuire il concorso di colpa della parte appellata nella causazione dell'evento, adeguando di conseguenza l'entità del risarcimento, giusta la quantificazione in narrativa indicata o in quella che vorrà liquidare;
4) il tutto con interessi legali e la rivalutazione monetaria dal di
2 del sinistro al soddisfo;
5) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Nessuna delle parti appellate si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza collegiale del 23.06.2016, quale prima effettiva udienza di trattazione, rilevata l'assenza di tutte le parti, il collegio ha rinviato la causa ex art. 348 c.p.c. all'udienza del
22.09.2016. A tale udienza la Corte di Appello, prendendo atto dell'intervenuto fallimento dei ha dichiarato interrotto il giudizio (cfr. verbale udienza del Controparte_3
22.09.2016).
Successivamente, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data al difensore di parte appellante, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
2. Tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 l'appellante non ha depositato note di trattazione scritte e la causa è stata assunta in decisione senza termini;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio
2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c.;
3. Le spese del processo, non sussistendo controversia sull'estinzione, restano a carico dell'appellante che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico dell'appellante che le ha anticipate.
3 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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