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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/05/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione LOCAZIONE
Oggi 9 maggio 2025 preso atto delle note di trattazione scritta depositate per parte intimante/opposta dall'Avvocato SCAGLIA TERESINA e per parte intimata/opponente dall'Avvocato SORRENTINO MAURIZIO, lette le conclusioni ivi formulate, IL GIUDICE previa lettura del dispositivo decide la presente causa come da separato provvedimento.
Manda alla cancelleria.
Il Giudice
Paola Agliardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione LOCAZIONE
Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola Agliardi, all'esito dell'udienza del 9 maggio 2025 svoltasi in modalità cartolare ex art. 127-ter cpc, sulle conclusioni precisate nelle note scritte autorizzate, ha pronunciato ex artt. 429 e 447- bis cpc, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4750 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Partita Iva Codice Fiscale ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata ed assistita dall'Avvocato SCAGLIA TERESINA del Foro di Brescia, come da delega in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida;
INTIMANTE/OPPOSTA
(Codice Fiscale ) quale titolare dell'omonima Parte_2 C.F._1 impresa individuale (Partita Iva ), rappresentato ed assistito P.IVA_3 dall'Avvocato SORRENTINO MAURIZIO del Foro di Brescia, come da procura depositata in allegato al ricorso in opposizione alla convalida di sfratto per morosità ex art. 668 c.p.c.;
INTIMATO/OPPONENTE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificata, chiedeva, ad ogni effetto di legge, la Parte_1 convalida dello sfratto intimato nei confronti di , quale titolare Parte_2 dell'omonima impresa individuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificata, parte intimante deduceva, fra l'altro, il mancato pagamento da parte di , quale titolare dell'omonima impresa individuale, dei Parte_2 canoni maturati a giugno e luglio 2023 per la locazione di un immobile ad uso non abitativo in Brescia alla Via G. Di Vittorio n. 6 (catastalmente mappale 213 sub. 9 del foglio NCT/226 Cat. D/7), come da contratto del 25 febbraio 2019 regolarmente registrato. Il convenuto non si costituiva in giudizio benchè la notifica dell'intimazione avvenuta a mezzo pec all'indirizzo si fosse perfezionata Email_1 nei termini e all'udienza del 2 novembre 2023 lo sfratto veniva convalidato con esecuzione del rilascio fissata per il 30 novembre 2023. , nella sua predetta qualità, ricorreva ex articolo 668 cpc chiedendo Parte_2 di sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato e di annullare e/o dichiarare priva di effetti, revocare e/o dichiarare inammissibile e/o illegittima e/o inefficace, l'ordinanza di convalida di sfratto per “mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto per irregolarità della notificazione e comunque per caso fortuito / forza maggiore” e “infondatezza della domanda avversaria”.
A sostegno dell'opposizione , nella sua predetta qualità, eccepiva Parte_2 che l'intimazione di sfratto per morosità non risultava essergli mai stata notificata né a mezzo Ufficiale Giudiziario né a mezzo pec ( . CodiceFiscale_2
Esponeva altresì di essere rientrato in Italia il 28 novembre 2023 dopo essere stato in
Pakistan ed aver comunicato alla sig.ra , legale rappresentante della Parte_3 che avrebbe posticipato di uno/due mesi il pagamento del Parte_1 canone di locazione.
Il Giudice, valutate le ragioni del ricorrente e ritenuti sussistenti gravi motivi di necessità ed urgenza, disponeva l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio emessa in data 2 novembre 2023 con la convalida dello sfratto e fissava nuova udienza per la comparizione delle parti e per la discussione della causa.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversario ricorso in Pt_1 Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente/pregiudizialmente: dichiarare la tardività della opposizione proposta dopo 10 giorni dall'esecuzione avvenuta ex art. 608 cpc con la notifica del 12.2.2024 dell'avviso di rilascio;
revocare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di convalida.
Nel merito: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 668 cpc avversariamente proposta e rigettarla, perché infondata in fatto e in diritto;
confermare l'ordinanza del 2.11.2023 di convalida dello sfratto.
In ogni caso, in subordine, convalidare lo sfratto/risolvere il contratto di locazione per persistente inadempimento di parte conduttrice.”
All'udienza di discussione del 17 aprile 2024 il Giudice, ricorrendone i presupposti, revocava la sospensione dell'esecuzione e stante il persistere della morosità emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc fissando per l'esecuzione il giorno 31 maggio 2024; quindi disponeva mutamento del rito con onere a carico delle parti di esperire la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.
Fallito il tentativo di conciliazione davanti all'Organismo di mediazione adito come da verbale prodotto, il Giudice concedeva alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Nella propria memoria integrativa l'Avvocato SCAGLIA TERESINA per parte intimante/opposta dava atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile in data 10 ottobre 2024 e confermava la persistenza della morosità riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella memoria costitutiva.
Nella propria memoria integrativa l'Avvocato SORRENTINO MAURIZIO per parte intimata/opponente richiamava sostanzialmente il contenuto del proprio atto introduttivo e le conclusioni ivi formulate. Ritenuta chiusa la fase istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter cpc. Quindi la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha dimostrato il titolo alla base della sua pretesa creditoria Parte_1
e la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore risulta fondata in fatto ed in diritto.
Lo sfratto intimato a , quale titolare dell'omonima impresa Parte_2 individuale, con citazione per l'udienza del 26 ottobre 2023, è stato notificato in data 4 agosto 2023 all'indirizzo pec estratto dal Email_1 portale INIPEC.
Come già verificato, la predetta notifica è regolare e si è perfezionata nei modi e nei termini di legge.
Tecnicamente, dopo la spedizione, il gestore del servizio pec trasmette al mittente due messaggi che attestano la presa in consegna della richiesta di invio della mail ed il recapito della pec nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
Producendo questi due messaggi (a loro volta risultanti da pec), il mittente dimostra di aver correttamente spedito la pec al destinatario con una presunzione di conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario stesso (l'equivalente di una raccomandata a mani).
Il destinatario può dimostrare la mancata conoscenza del contenuto della pec per causa a lui non imputabile (ad esempio un errore del server o del mittente o un errore di decodifica del messaggio che lo abbia reso illeggibile) ma non può giustificare la mancata conoscenza del contenuto della pec con la mancata apertura della propria casella di posta elettronica certificata, anche se in buona fede. In questo caso infatti la notifica, ossia la comunicazione arrivata con mail all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, si considera completa, perfettamente valida e conosciuta.
Sul punto la Cassazione si è più volte pronunciata nel senso che spetta
“all'imprenditore o al professionista non solo munirsi di un indirizzo pec, ma anche assicurarsi del corretto funzionamento dello stesso, senza che si possa ritenere questo un onere che richieda una diligenza straordinaria”.
La parte che esercita un'attività d'impresa, tenuta a munirsi di un indirizzo pec (obbligatorio anche per l'imprenditore individuale) è responsabile della tenuta del proprio account. Deve quindi assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, aprirla periodicamente, controllare e leggere le mail, insomma gestire il proprio indirizzo pec con diligenza in modo da scaricare i messaggi e liberare lo spazio, se del caso delegando tale controllo, attività, manutenzione o assistenza a persone di fiducia e di esperienza.
***
Poichè nel caso in esame il ricorrente ha lamentato il fatto che, “non essendogli mai stata notificata l'intimazione di sfratto per morosità”, non ha potuto avvalersi degli strumenti che la legge mette a disposizione del conduttore intimato, il ricorso ha raggiunto il suo scopo ovvero quello di assicurare la regolare instaurazione del rapporto processuale e un'adeguata difesa delle parti. Difesa che peraltro ha portato la società locatrice, che si è costituita e ha preso posizione sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a dimostrare il reiterato inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto di locazione in essere.
Il principio per cui è il conduttore a dover provare di aver regolarmente pagato è stato ribadito anche con recenti pronunce nelle quali si legge: “In relazione alla eccezione di pagamento, giova ricordare che il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, sostenendo l'inadempimento della controparte per mancato pagamento dei canoni pattuiti, in quanto creditore è tenuto unicamente a provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento;
spetta, difatti, al debitore provare di aver adempiuto alla propria obbligazione (…)”.
Ai sensi dell'articolo 5 L. 392/78 e salvo quanto previsto dall'articolo 55 della medesima legge, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Precisato, per quanto occorrer possa, che l'articolo 55 (cosiddetto termine di grazia) per giurisprudenza maggioritaria non trova diretta applicazione nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, il richiamato articolo 1455 fissa il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento come limite minimo alla facoltà riconosciuta alla parte non inadempiente di chiedere la risoluzione del contratto.
In mancanza di una clausola risolutiva espressa validamente apposta al contratto ed invocata, la valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento spetta al giudice e l'orientamento più consolidato in giurisprudenza sul criterio in base al quale condurre il giudizio, è quello che impone una valutazione in termini di relatività, nel senso che il giudice è chiamato ad accertare in concreto la gravità dell'inadempimento mediante la combinazione sia di elementi oggettivi, ovvero l'incidenza dell'inadempimento e dei suoi effetti sull'economia complessiva del rapporto contrattuale, sia di elementi soggettivi, quali l'interesse del contraente all'esatto e tempestivo adempimento.
Il Giudice deve operare detta valutazione “in ragione dell'effettiva modalità e tempistica di esecuzione del rapporto”, considerando la posizione di entrambe le parti, quindi sia l'inadempimento di una che l'interesse all'adempimento dell'altra.
Nel caso di specie l'inadempimento del conduttore si è caratterizzato per il reiterato ritardo nel pagamento dei canoni e mancato rispetto degli obblighi contrattuali nel corso del rapporto, valutato nel suo complesso.
Anche nel corso del giudizio, pur continuando a detenere il bene con un comportamento sicuramente concludente e sintomatico della permanenza del sinallagma contrattuale (almeno sino al 10 ottobre 2024, data in cui è avvenuto il rilascio dell'immobile), l'intimato non ha correttamente adempiuto alle sue obbligazioni, con comportamenti dilatori e con reiterato ritardo nel pagamento dei canoni.
Non sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento delle domande/eccezioni formulate da , quale titolare dell'omonima impresa individuale, in Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto, mentre il reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali a suo carico, accertato anche nel corso del presente giudizio, integra i presupposti di cui agli articoli 5 L.392/78 e 1455 del codice civile e consente di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione che intercorre tra le parti per grave inadempimento dello stesso che, nella sua Parte_2 predetta qualità, va condannato al pagamento in favore della locatrice
[...] dei canoni scaduti, oltre ad interessi legali ed accessori tutti, Parte_1 maturati e non pagati sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile avvenuto in data
10 ottobre 2024.
Inoltre, per il generale principio della soccombenza, , quale titolare Parte_2 dell'omonima impresa individuale, va altresì condannato alla rifusione in favore della locatrice delle spese e competenze del giudizio che si liquidano, tenuto conto anche dell'assistenza prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs.
n.28/2010, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.T.M.
Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola Agliardi, disattesa ogni diversa istanza e respinta ogni eccezione contraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con intimazione di sfratto per Parte_1 morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificata nei confronti di , quale titolare dell'omonima impresa individuale, così Parte_2 provvede:
- accoglie la domanda proposta da e dichiara la risoluzione Parte_1 del contratto di locazione avente ad oggetto immobile ad uso non abitativo sito in
Brescia Via G. Di Vittorio n. 6 (catastalmente mappale 213 sub. 9 del foglio NCT/226
Cat. D/7), per grave inadempimento del conduttore , quale titolare Parte_2 dell'omonima impresa individuale;
- rigetta le domande/eccezioni formulate da , quale titolare Parte_2 dell'omonima impresa individuale, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- conferma, per quanto occorrer possa, la precedente ordinanza di rilascio ex art.665
c.p.c.;
- condanna , quale titolare dell'omonima impresa individuale, al Parte_2 pagamento in favore di dei canoni scaduti, oltre ad interessi Parte_1 legali ed accessori tutti, maturati e non integralmente pagati sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile (10 ottobre 2024);
- condanna , quale titolare dell'omonima impresa individuale, al Parte_2 pagamento in favore di delle spese e competenze del Parte_1 presente giudizio che si liquidano, tenuto conto anche dell'assistenza prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali,
IVA se dovuta e CPA come per legge.
Brescia, 9 maggio 2025.
IL GIUDICE
Paola Agliardi