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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6678/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6678/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DINOI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DINOI FABIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEMERARO LUIGI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SEMERARO LUIGI
CONVENUTO nonché contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva di condannare in solido i due Parte_1 convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a seguito del sinistro occorso il giorno
27.06.2018 alle ore 01.00 circa nel comune di Martina Franca, mentre si trovava sul motociclo Piaggio
Liberty targato ED24014 assicurato con la Compagnia di proprietà del Sig. CP_1 [...]
e nell'occasione condotto dal Sig. . CP_2 Parte_2
A sostegno della domanda, rappresentava di viaggiare come terzo trasportato sul predetto motociclo, indossando regolarmente il casco modello a “scodella”, quando , giunto nei pressi di via Del Parte_2
Tocco da Via De Gasperi, nell'affrontare la manovra di svolta a destra a velocità superiore ai limiti consentiti dalla legge, perdeva il controllo del motociclo terminando la corsa contro un palo ivi esistente pagina 1 di 4 sulla via Del Tocco sito sul margine destro della strada.
Caduto al suolo insieme al conducente, deduceva di aver urtato violentemente la parte sinistra del viso sull'asfalto riportando gravi lesioni fisiche per le quali era stato trasportato d'urgenza all'ospedale S.G.
Moscati di Taranto con diagnosi “trauma facciale mandibolare, con flc e frattura incisivi superiori e inferiori”.
Ciò premesso ed avendo riportato un danno biologico permanente del 14%, chiedeva di condannare i due convenuti al pagamento di euro 81.606,00 anche per spese stragiudiziali, per spese mediche sostenute pari ad euro 3.624,00, oltre euro 12.500,00 per spese future.
Ritualmente costituitasi, contestava l'effettiva verificazione del sinistro in quanto il Controparte_1 conducente, ascoltato dalla compagnia in sede stragiudiziale, aveva individuato un altro luogo rispetto a quello indicato in citazione;
evidenziava inoltre la lieve entità dei danni riportati dal motociclo. Eccepiva ancora l'inammissibilità della domanda ex art. 141 cod. ass. in assenza di coinvolgimento di un altro veicolo. Contestata la richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali ed il quantum, concludeva per il rigetto della domanda.
Seppur ritualmente citato, non si costituiva decidendo di rimanere contumace. Controparte_2
Istruita la causa con l'ascolto del teste di parte attrice e disposta la CTU medica, all'udienza del 20/03/2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente;
all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va rigettata.
Deve in primo luogo rilevarsi che, nel caso di specie, non viene in rilievo l'art. 141 cod. ass. – il quale, effettivamente, presuppone il coinvolgimento di due veicoli – risultando applicabili gli artt. 2043 e 2054
c.c. in quanto l'attore, dopo aver richiamato l'art. 2043 cc, ha chiesto la condanna in solido dei due convenuti addebitando la responsabilità del sinistro al conducente del motociclo sul quale viaggiava.
Ed invero, la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. - concorrente con quella ex art. 1681 c.c. nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.)
- e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dall'art. 18 l. n. 990/1969) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Trattasi di azioni differenti che l'ordinamento accorda al trasportato, al quale spetta in ultima analisi la scelta.
Inoltre, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di pagina 2 di 4 ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata” (così, Cass. SS UU 35318/2022).
Ebbene, a parere di questo giudice, la volontà della parte è stata inequivocabilmente quella di scegliere l'azione prevista dagli artt. 2043/2054 cc, come sopra evidenziato.
La domanda risulta quindi ammissibile ma è infondata nel merito.
In primo luogo, il conducente innanzi alla Compagnia, ha dichiarato che il sinistro si Parte_2 sarebbe verificato all'ingresso di Martina Franca, in corrispondenza del primo semaforo mentre nell'atto di citazione si fa riferimento alla via Alcide De Gasperi che si trova all'abitato del Comune di Martina Franca
(come specificato nell'atto).
Inoltre, la dimostrazione del verificarsi del sinistro con le modalità narrate è affidata esclusivamente alla prova testimoniale (del tutto generica, per quanto si dirà) in quanto non c'è stato intervento di nessuna autorità nonostante la gravità delle lesioni riportate dall'attore (lo stesso sarebbe infatti caduto urtando violentemente la parte sinistra del viso sull'asfalto, riportando un trauma facciale mandibolare con frattura di incisi inferiori e superiori).
A tal proposito, è bene evidenziare che risulta del tutto inverosimile il mancato coinvolgimento dei sanitari del 118 a fronte delle gravi lesioni riportate al viso dall'attore il quale, secondo quanto riferito da Pt_2
in sede di dichiarazioni stragiudiziali, sarebbe stato accompagnato in macchina da un amico,
[...] [...]
(a sua volta ascoltato come teste e che nulla ha riferito sul punto), che seguiva i due con una Alfa Per_1
147.
Inoltre, i danni presenti sul lato destro del motociclo raffigurati nelle foto allegate dalla compagnia (non risultano invece foto di parte attrice) appaiono di lievissima entità così come la piccola deformazione della forcella anteriore e del parafango (cfr foto a colori allegate alle memorie ex art. 183 comma 6 cpc secondo termine di parte convenuta); tutti questi lievi danni non sembrano in alcun modo compatibili con un urto violento (il conducente infatti avrebbe affrontato la manovra di svolta ad alta velocità) e con uno scarrocciamento sull'asfalto (nell'atto di citazione si afferma che a seguito del violento urto, il motociclo ed i suoi occupanti “rovinavano al suolo”).
Dunque, a fronte di un quadro probatorio così debole, non sono affatto sufficienti le deposizioni dell'unico teste escusso che ha confermato genericamente la dinamica narrata dall'attore in assenza di riscontri oggettivi. Né dal modulo di constatazione amichevole di incidente denuncia di sinistro sottoscritto da in può ritenersi provato il sinistro in quanto le affermazioni confessorie sottoscritte dal Parte_2 conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo.
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
pagina 3 di 4 Si reputa opportuno, tenuto conto delle peculiarità degli accertamenti in fatto, compensare per intero le spese di lite e quelle di c.t.u. (fermo restando il pagamento in solido delle spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa per intero le spese di lite e quelle di c.t.u.
Taranto, 08 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6678/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DINOI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DINOI FABIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEMERARO LUIGI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SEMERARO LUIGI
CONVENUTO nonché contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva di condannare in solido i due Parte_1 convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subìti a seguito del sinistro occorso il giorno
27.06.2018 alle ore 01.00 circa nel comune di Martina Franca, mentre si trovava sul motociclo Piaggio
Liberty targato ED24014 assicurato con la Compagnia di proprietà del Sig. CP_1 [...]
e nell'occasione condotto dal Sig. . CP_2 Parte_2
A sostegno della domanda, rappresentava di viaggiare come terzo trasportato sul predetto motociclo, indossando regolarmente il casco modello a “scodella”, quando , giunto nei pressi di via Del Parte_2
Tocco da Via De Gasperi, nell'affrontare la manovra di svolta a destra a velocità superiore ai limiti consentiti dalla legge, perdeva il controllo del motociclo terminando la corsa contro un palo ivi esistente pagina 1 di 4 sulla via Del Tocco sito sul margine destro della strada.
Caduto al suolo insieme al conducente, deduceva di aver urtato violentemente la parte sinistra del viso sull'asfalto riportando gravi lesioni fisiche per le quali era stato trasportato d'urgenza all'ospedale S.G.
Moscati di Taranto con diagnosi “trauma facciale mandibolare, con flc e frattura incisivi superiori e inferiori”.
Ciò premesso ed avendo riportato un danno biologico permanente del 14%, chiedeva di condannare i due convenuti al pagamento di euro 81.606,00 anche per spese stragiudiziali, per spese mediche sostenute pari ad euro 3.624,00, oltre euro 12.500,00 per spese future.
Ritualmente costituitasi, contestava l'effettiva verificazione del sinistro in quanto il Controparte_1 conducente, ascoltato dalla compagnia in sede stragiudiziale, aveva individuato un altro luogo rispetto a quello indicato in citazione;
evidenziava inoltre la lieve entità dei danni riportati dal motociclo. Eccepiva ancora l'inammissibilità della domanda ex art. 141 cod. ass. in assenza di coinvolgimento di un altro veicolo. Contestata la richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali ed il quantum, concludeva per il rigetto della domanda.
Seppur ritualmente citato, non si costituiva decidendo di rimanere contumace. Controparte_2
Istruita la causa con l'ascolto del teste di parte attrice e disposta la CTU medica, all'udienza del 20/03/2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente;
all'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va rigettata.
Deve in primo luogo rilevarsi che, nel caso di specie, non viene in rilievo l'art. 141 cod. ass. – il quale, effettivamente, presuppone il coinvolgimento di due veicoli – risultando applicabili gli artt. 2043 e 2054
c.c. in quanto l'attore, dopo aver richiamato l'art. 2043 cc, ha chiesto la condanna in solido dei due convenuti addebitando la responsabilità del sinistro al conducente del motociclo sul quale viaggiava.
Ed invero, la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. - concorrente con quella ex art. 1681 c.c. nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.)
- e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dall'art. 18 l. n. 990/1969) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Trattasi di azioni differenti che l'ordinamento accorda al trasportato, al quale spetta in ultima analisi la scelta.
Inoltre, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di pagina 2 di 4 ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata” (così, Cass. SS UU 35318/2022).
Ebbene, a parere di questo giudice, la volontà della parte è stata inequivocabilmente quella di scegliere l'azione prevista dagli artt. 2043/2054 cc, come sopra evidenziato.
La domanda risulta quindi ammissibile ma è infondata nel merito.
In primo luogo, il conducente innanzi alla Compagnia, ha dichiarato che il sinistro si Parte_2 sarebbe verificato all'ingresso di Martina Franca, in corrispondenza del primo semaforo mentre nell'atto di citazione si fa riferimento alla via Alcide De Gasperi che si trova all'abitato del Comune di Martina Franca
(come specificato nell'atto).
Inoltre, la dimostrazione del verificarsi del sinistro con le modalità narrate è affidata esclusivamente alla prova testimoniale (del tutto generica, per quanto si dirà) in quanto non c'è stato intervento di nessuna autorità nonostante la gravità delle lesioni riportate dall'attore (lo stesso sarebbe infatti caduto urtando violentemente la parte sinistra del viso sull'asfalto, riportando un trauma facciale mandibolare con frattura di incisi inferiori e superiori).
A tal proposito, è bene evidenziare che risulta del tutto inverosimile il mancato coinvolgimento dei sanitari del 118 a fronte delle gravi lesioni riportate al viso dall'attore il quale, secondo quanto riferito da Pt_2
in sede di dichiarazioni stragiudiziali, sarebbe stato accompagnato in macchina da un amico,
[...] [...]
(a sua volta ascoltato come teste e che nulla ha riferito sul punto), che seguiva i due con una Alfa Per_1
147.
Inoltre, i danni presenti sul lato destro del motociclo raffigurati nelle foto allegate dalla compagnia (non risultano invece foto di parte attrice) appaiono di lievissima entità così come la piccola deformazione della forcella anteriore e del parafango (cfr foto a colori allegate alle memorie ex art. 183 comma 6 cpc secondo termine di parte convenuta); tutti questi lievi danni non sembrano in alcun modo compatibili con un urto violento (il conducente infatti avrebbe affrontato la manovra di svolta ad alta velocità) e con uno scarrocciamento sull'asfalto (nell'atto di citazione si afferma che a seguito del violento urto, il motociclo ed i suoi occupanti “rovinavano al suolo”).
Dunque, a fronte di un quadro probatorio così debole, non sono affatto sufficienti le deposizioni dell'unico teste escusso che ha confermato genericamente la dinamica narrata dall'attore in assenza di riscontri oggettivi. Né dal modulo di constatazione amichevole di incidente denuncia di sinistro sottoscritto da in può ritenersi provato il sinistro in quanto le affermazioni confessorie sottoscritte dal Parte_2 conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo.
Conclusivamente, la domanda va rigettata.
pagina 3 di 4 Si reputa opportuno, tenuto conto delle peculiarità degli accertamenti in fatto, compensare per intero le spese di lite e quelle di c.t.u. (fermo restando il pagamento in solido delle spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa per intero le spese di lite e quelle di c.t.u.
Taranto, 08 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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