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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1609/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1609/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), e per essa la in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Mario Loy ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 53, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(TA) il 16.07.1968 e residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare che il SI.
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...], ha accettato l'eredità del SI.
(C.F. ), deceduto a LL SA (MI) in data Persona_1 C.F._2
21/7/2009, senza che venisse, in seguito, pubblicato alcun testamento e/o presentata la relativa dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre CPA ed IVA come per legge.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 05.03.2025 la per il tramite della mandataria Parte_1 agiva in giudizio nei confronti di Parte_2 Controparte_1
– quale cessionaria del credito per cui è causa da - al fine
[...] Controparte_2 di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di , Persona_1 deceduto in LL SA il 21.07.2009, da parte del resistente. Più nello specifico, la società ricorrente affermava che era creditrice di , Controparte_2 Parte_3 [...]
, e in virtù di contratto di Parte_4 Controparte_3 Controparte_1 mutuo fondiario a ministero Notaio Dott. di Monza Rep. 53.255- Racc.14.556, Persona_2 contratto sull'immobile sito in LL SA (MI), Via G. Garibaldi n. 45, censito al foglio 29, particella 161, sub 1, Cat A/3, vani 4. Con ordinanza resa in data 10.05.2022, il Tribunale di Monza aveva dichiarato l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del SI. da parte dei chiamati SI.ri , Persona_1 Parte_3
, . Parte_4 Controparte_3
Stante la mancata dichiarazione dell'accettazione dell'eredità di da parte di Persona_1
, veniva instaurato il presente procedimento. Controparte_1
Con ordinanza del 23.10.2025 il Giudice, esaminate le note in sostituzione di udienza di parte ricorrente e rilevata il perfezionamento della notifica al resistente, dichiarava la contumacia del resistente e tratteneva la causa in decisione. III. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari. La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi in merito alla qualificazione delle condotte che potrebbero integrare accettazione tacita della eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. La Corte di legittimità in particolare ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.” (in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del giorno 11 maggio 2009). Dalla documentazione versata in atti, in particolare dall'ispezione ipotecaria del 04.11.2021, risulta che è proprietario dell'immobile caduto nella successione di Controparte_1 Per_1
e sito in LL SA (MI) Via G. Garibaldi n. 45, censito al foglio 29, particella 161,
[...] sub 1, Cat A/3, vani 4, per la quota di 2/18 (doc. 4 ricorrente). In aggiunta, dal certificato storico di residenza del resistente acquisito in atti è emerso che
[...]
è residente in tale immobile dal 26.01.2024 (doc. 6 ricorrente), circostanza Controparte_1 comprovata altresì dal fatto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del presente procedimento è stata eseguita presso quella abitazione, ove l'atto è stato ritirato a mani in data 15.07.2025 da parte di , madre dichiaratasi convivente di Parte_3 Controparte_1
(v. nota di deposito ricorrente del 10.10.2025).
[...]
La voltura catastale dell'immobile caduto in successione a favore del resistente, al pari del pacifico possesso dell'immobile in questione da parte del resistente stesso, costituiscono circostanze che, nella la loro concorde valenza indiziaria, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati dai quali non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, rappresentano indici necessari e sufficienti della volontà di di accettare l'eredità del defunto ai Controparte_1 Persona_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c. III. Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico del resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nonché della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] CP_1
I) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è succeduto al Controparte_1 defunto , avendone tacitamente accettato l'eredità; Persona_1
II) Condanna a rifondere le spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 2.536,00 per compensi, oltre al 15% quale rimborso spese forfetario, .i.v.a. e c.p.a. se dovuti. Così deciso in Monza, in data 4 novembre 2025 Il Giudice Dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1609/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), e per essa la in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Mario Loy ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 53, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(TA) il 16.07.1968 e residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare che il SI.
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...], ha accettato l'eredità del SI.
(C.F. ), deceduto a LL SA (MI) in data Persona_1 C.F._2
21/7/2009, senza che venisse, in seguito, pubblicato alcun testamento e/o presentata la relativa dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre CPA ed IVA come per legge.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 05.03.2025 la per il tramite della mandataria Parte_1 agiva in giudizio nei confronti di Parte_2 Controparte_1
– quale cessionaria del credito per cui è causa da - al fine
[...] Controparte_2 di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di , Persona_1 deceduto in LL SA il 21.07.2009, da parte del resistente. Più nello specifico, la società ricorrente affermava che era creditrice di , Controparte_2 Parte_3 [...]
, e in virtù di contratto di Parte_4 Controparte_3 Controparte_1 mutuo fondiario a ministero Notaio Dott. di Monza Rep. 53.255- Racc.14.556, Persona_2 contratto sull'immobile sito in LL SA (MI), Via G. Garibaldi n. 45, censito al foglio 29, particella 161, sub 1, Cat A/3, vani 4. Con ordinanza resa in data 10.05.2022, il Tribunale di Monza aveva dichiarato l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del SI. da parte dei chiamati SI.ri , Persona_1 Parte_3
, . Parte_4 Controparte_3
Stante la mancata dichiarazione dell'accettazione dell'eredità di da parte di Persona_1
, veniva instaurato il presente procedimento. Controparte_1
Con ordinanza del 23.10.2025 il Giudice, esaminate le note in sostituzione di udienza di parte ricorrente e rilevata il perfezionamento della notifica al resistente, dichiarava la contumacia del resistente e tratteneva la causa in decisione. III. Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari. La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi in merito alla qualificazione delle condotte che potrebbero integrare accettazione tacita della eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. La Corte di legittimità in particolare ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.” (in tal senso Cass. civ. sez. 2, sent. n. 10796 del giorno 11 maggio 2009). Dalla documentazione versata in atti, in particolare dall'ispezione ipotecaria del 04.11.2021, risulta che è proprietario dell'immobile caduto nella successione di Controparte_1 Per_1
e sito in LL SA (MI) Via G. Garibaldi n. 45, censito al foglio 29, particella 161,
[...] sub 1, Cat A/3, vani 4, per la quota di 2/18 (doc. 4 ricorrente). In aggiunta, dal certificato storico di residenza del resistente acquisito in atti è emerso che
[...]
è residente in tale immobile dal 26.01.2024 (doc. 6 ricorrente), circostanza Controparte_1 comprovata altresì dal fatto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del presente procedimento è stata eseguita presso quella abitazione, ove l'atto è stato ritirato a mani in data 15.07.2025 da parte di , madre dichiaratasi convivente di Parte_3 Controparte_1
(v. nota di deposito ricorrente del 10.10.2025).
[...]
La voltura catastale dell'immobile caduto in successione a favore del resistente, al pari del pacifico possesso dell'immobile in questione da parte del resistente stesso, costituiscono circostanze che, nella la loro concorde valenza indiziaria, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati dai quali non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, rappresentano indici necessari e sufficienti della volontà di di accettare l'eredità del defunto ai Controparte_1 Persona_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c. III. Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico del resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nonché della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] CP_1
I) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è succeduto al Controparte_1 defunto , avendone tacitamente accettato l'eredità; Persona_1
II) Condanna a rifondere le spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 2.536,00 per compensi, oltre al 15% quale rimborso spese forfetario, .i.v.a. e c.p.a. se dovuti. Così deciso in Monza, in data 4 novembre 2025 Il Giudice Dott. Camilla Filauro