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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 892/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA AN MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rizzo del foro di Milano e Susanna Rita Marangoni entrambi con studio in Milano, Via Luciano Manara n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati, in forza di procura ex art. 83 c.p.c.
ricorrente contro
CP_1 in persona dell dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_2 Controparte_3
NO SI, CO BO del Foro di Rimini, giusta procura generale alle liti del 16/12/2015 per atto del Notaio , Rep. 51.428 – Racc.11.895, Persona_1 presso lo studio dei quali eleggono domicilio in Rimini, Via Gambalunga 102; convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 gennaio 2025, il sig. si è rivolto Parte_1 all'intestato Tribunale, chiedendo, nei confronti della società accogliersi CP_4 le conclusioni di seguito riportate:
“In via principale e nel merito,
− Accertare e dichiarare la illegittimità, contrarietà a norma di legge del licenziamento intimato dalla ” (CF ) con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Rimini, via Spagna 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 9.8.2024 a mezzo raccomandata, ricevuto dal lavoratore in data 10.8.2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa nonché per errato calcolo del superamento del periodo di comporto;
− Ordinare alla “ di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, presso CP_1 la sede di Marzano (PV) ovvero, in subordine, presso altra adeguata sede in Lombardia nelle vicinanze della residenza del lavoratore;
− Ordinare alla “ ” di corrispondere una somma pari all'importo delle CP_1 retribuzioni globali di fatto decorrenti dalla data del licenziamento a quello della effettiva reintegra, sulla base di €2.400,00 netti mensili;
− Condannare la convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore del ricorrente dal licenziamento alla reintegrazione. In via subordinata
- nella denegata e non ritenuta ipotesi di non accoglimento della domanda principale di reintegro del lavoratore, accertare e dichiarare la illegittimità, contrarietà a norma di legge del licenziamento intimato dalla “ e per l'effetto condannare la CP_1 al pagamento delle retribuzioni pari ad almeno 24 mensilità, in ragione CP_1 dell'anzianità del lavoratore;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” A tal fine deduceva: Deduceva parte ricorrente
-che in data 23 febbraio 2013, a seguito di affitto del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., il suo contratto di lavoro veniva ceduto alla società con sede CP_1 lavorativa in Marzano (PV) – Strada Provinciale 128 (doc .n. 1 e doc. 2);
-che, l'attività lavorativa era proseguita regolarmente e serenamente, senza alcun intoppo o incidente, fino al 20 novembre 2023 allorché gli era stato comunicato, improvvisamente, il trasferimento della sede di lavoro ad AR di Trento (TN) a distanza di ben 265 km dall'abitazione del lavoratore e della sua famiglia a mezzo lettera di trasferimento datata 14.11.2023 che si produce (doc. n. 5);
-che, affidatosi ad un legale, aveva prontamente contestava l'improvviso e ingiustificato trasferimento e precisava che, in ogni caso, dovesse essere corrisposto, al lavoratore, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio (doc. n. 6); a tale richiesta rispondeva la società con pec del 24.11.2023 (doc. n. 7) di non essere tenuta a corrispondere nulla rendendosi disponibile a riconoscere unicamente, una volta recatosi presso la sede di destinazione, a titolo di anticipato rimborso spese l'importo di € 1.000,00;
-che, temendo di perdere il lavoro ed avendo una famiglia da mantenere, decideva di presentarsi presso la nuova sede di lavoro il giorno 27.11.2023, lasciando provvisoriamente la famiglia a Milano e iniziando a dormire in hotel, confidando nel poter essere sostenuto dall'azienda nel nuovo luogo lavorativo e di poter essere raggiunto dalla famiglia non appena possibile e appena rinvenuta la soluzione abitativa, conformemente alle disposizioni di legge;
-che, presentatosi presso la sede di AR (TN), aveva incontrato il Sig.
[...]
Responsabile direttivo del sito produttivo che non neppure sapeva Tes_1 dell'arrivo del ricorrente, rimanendone sorpreso;
inoltre, dopo tre giorni, il direttore della filiale, gli aveva comunicato che il suo orario di lavoro sarebbe Persona_2 stato in mansioni notturne, dalle ore 17.00 alle 02.00 (con un'ora di pausa) della mattina circa;
-che per le condizioni lavorative (lontananza da casa e orario notturno) aveva iniziato a soffrire di un grave stato di ansia e malessere, cosicché, che in data 12.02.2024 il suo medico curante, la Dr.ssa , gli diagnostica una sindrome ansiosa Persona_3 depressiva con prognosi sino al 25.02.2024, prognosi poi prolungata sino al 10.03.2024;
-che inoltre, nel periodo di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 in cui aveva dormito presso gli alberghi della provincia di Trento, aveva dovuto anticipare tutte le notevoli spese di vitto ed alloggio (doc. n. 10) con rimborso solo dopo molto tempo e non totale;
-che fino al 7.2.2024, aveva anticipato la somma ingente di € 3.333,00, che è stata rimborsata solo in data 8.3.2024, come da busta paga in atti dopo ulteriori richieste e diffide del lavoratore (cfr. doc. n. 2);
-che a causa delle sue condizioni di salute, era stato costretto ad assentarsi continuativamente dal proprio lavoro fino a che, quando, in data 9.08.2024, la gli CP_1 aveva trasmesso comunicazione di cessazione del lavoro per superamento del periodo di comporto, ricevuta dal lavoratore in data 10.8.2024 (doc. n. 11);
-che il licenziamento deve ritenersi illegittimo in quanto atto finale della società volto ad espellere il sig. , dopo averlo trasferito senza alcun preavviso e in Parte_1 maniera del tutto arbitraria ed in totale assenza dei motivi organizzativi addotti e avergli causato una patologia da stress lavoro correlato ad oltre anni 60 di età; inoltre in quanto relativo ad un lavoratore contrattualmente anziano con emolumenti più elevati dovuti agli aumenti contrattuali maturati nel tempo ed ancora quale reazione alla comunicazione via pec da parte del suo difensore in cui veniva richiesta visita con il medico competente aziendale per il rientro al lavoro del lavoratore (doc n. 14) comunicata la volontà del lavoratore di rientrare in servizio prima del superamento del periodo di comporto.
Si è costituita, con articolata memoria, la società resistente reclamando la piena legittimità del trasferimento, disposto per necessità di nuove risorse presso la sede di AR e la sovrabbondanza presso la sede di Marzano;
la disponibilità dell'azienda a riconoscere al ricorrente le indennità previste dal CCNL, oltre ad altra somma forfettaria di € 1000, la totale assenza di prova circa il nesso causale tra le condizioni lavorative del ricorrente e la sua patologia;
la tardività della comunicazione di voler riprendere il lavoro, intervenuta a comporto già ormai decorso.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 30 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Anzitutto, corretto è il computo del periodo di assenza per malattia e, conseguentemente, può dirsi pacifico il superamento del periodo di comporto.
L'art. 186 CCNL Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (doc.8), richiamato nella lettera di assunzione (doc.1) e, quindi, applicabile al rapporto di lavoro prevede “durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 248 e 249, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 192”.
In sede di discussione il difensore di parte ricorrente ha, nuovamente, posto in discussione il CCNL applicabile al rapporto di lavoro di cui è causa, profilo, tuttavia, che si ritiene superabile proprio alla luce di quanto le parti contrattuali hanno ritenuto di prevedere nel contratto individuale.
Benchè le parti si siano interrogate su come vada calcolato il periodo di comporto laddove vi sono stati due periodi di malattia non consecutivi (comporto secco o comporto per sommatoria), la soluzione, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, chiamata a decidere proprio in ordine all'interpretazione della clausola contrattuale che, pur di altro CCNL, è del tutto identica a quella in esame, ha così stabilito:
“deve rilevarsi come l'interpretazione adottata dai giudici di appello non appaia rispondente al senso letterale delle parole usate e, specificamente, al contenuto dell'art. 175 che prevede il diritto alla conservazione del posto per un “periodo massimo di 180 giorni in un anno solare”. Non solo la disposizione non reca alcun riferimento al carattere consecutivo, cioè ininterrotto, delle assenze, ma l'utilizzo del singolare in relazione al “periodo” contraddice la possibilità di considerare consentita la conservazione del posto di lavoro a fronte di più periodi di assenza nell'anno solare, ciascuno di 180 giorni. Là dove, invece, la lettura offerta nella sentenza impugnata finisce per garantire la conservazione del posto di lavoro, in teoria, a fronte di assenza protratte per un periodo doppio rispetto a quello di 180 giorni (quindi per 360 giorni su 365) purché intervenga nel corso dell'anno una, sia pur brevissima, interruzione. Neppure appare rispettato il criterio di interpretazione sistematica delle clausole, in quanto la soluzione accolta in secondo grado non valorizza la differenza, che il contratto collettivo invece pone, tra l'ipotesi di assenze causate da un unico fattore morboso e l'ipotesi (contemplata dalla dichiarazione a verbale) in cui concorrono diversi fattori causativi delle assenze (malattia e infortunio) e, solo in tal caso, operano distinti ed autonomi periodi di comporto. (Cass. Sent. n. 7/23).
Ciò premesso, considerato anche che per anno solare si intende il periodo di 365 decorrenti da una determinata data e, nella specie, dalla data della prima malattia (15 novembre 2023), non può che concludersi che al 15 novembre 2024, le assenze per malattia del sig. fossero superiori ai 180 giorni. Parte_1
Con il superamento del periodo di comporto è data facoltà al datore di lavoro di poter procedere al licenziamento come è, nei fatti, avvenuto.
Il sig. , tuttavia, assume che il recesso datoriale sia illegittimo in quanto le Parte_1 sue assenze per malattia sono riconducibili al datore di lavoro, responsabile, a suo dire, delle condizioni morbose che l'hanno costretto a restare lontano dal luogo di lavoro.
Più in particolare, la responsabilità dell'azienda starebbe nell'aver disposto il suo trasferimento da Marzano a AR di Trento, in un luogo lontano da casa e dai suoi affetti e che gli ha comportato uno stravolgimento della propria vita;
nell'avergli assegnato un orario di lavoro notturno e nell'avergli rimborsato le spese con notevole ritardo.
Quanto al trasferimento, la legge n. 183/2010 ha introdotto due termini di decadenza per l'impugnazione. Vi è agli atti il doc. 6 di parte ricorrente, denominato impugnazione del trasferimento, atto firmato dal solo avvocato Marangoni, privo di data e che non contiene un'espressa volontà impugnatoria.
Pur in assenza della prova relativa alla data di trasmissione dell'atto e quindi della sua tempestività, atteso che la società nulla eccepisce al riguardo e che indica come giorno della ricezione il 22 novembre 2023, deve ritenersi che la missiva sia giunta in tempo.
Tuttavia, si conviene con la difesa resistente in merito al fatto che l'atto non sia riconducibile al lavoratore sig. mancando la sua firma e la procura in Parte_1 favore dell'avv.to Marangoni.
L'unica procura in atti, invero, risulta rilasciata il 26 novembre 2024 e, quindi, in data successiva alla missiva di cui sopra.
Inoltre, nel corpo dell'atto non si evince una volontà impugnatoria.
Il difensore si limita ad evidenziare le difficoltà personali del lavoratore di fronte alla decisione datoriale ed a ritenere insussistenti le comprovate ragioni tecnico- organizzative, ma poi conclude comunicando la presenza del lavoratore presso la nuova sede e rivendicando il pagamento di alcune indennità.
Come detto, non si legge nella missiva una volontà di impugnare il trasferimento, volontà che, comunque, laddove la si volesse individuare non sarebbe riconducibile al ricorrente.
Escludendo che l'atto di cui sopra possa considerarsi impugnativa stragiudiziale, il successivo ricorso del 24 gennaio 2025 risulta oltremodo tardivo e, quindi, non idoneo ad evitare la decadenza.
Il maturare della stessa comporta il consolidamento dell'atto di trasferimento e l'impossibilità che lo stesso sia sindacato.
Ciò premesso, occorre ora esaminare le ulteriori due condotte che, a dire del ricorrente, sono alla causa dello stato patologico che l'hanno costretto a rimanere assente dal lavoro: orario notturno e ritardo nel rimborso delle spese.
Quanto al primo profilo, benchè la circostanza sia controversa tra le parti (il ricorrente la deduce, mentre la società la contesta), in assenza di una qualche prova in relazione al nesso di causalità tra la stessa e la patologia del sig. , questo giudice ha Parte_1 ritenuto inutile ogni approfondimento istruttorio.
Va, invero, sottolineato come nelle relazioni mediche a firma della dr.ssa Per_4 comunque basate unicamente sull'anamnesi riferita dal paziente, lo stesso non faccia mai menzione dell'orario notturno quale situazione causa di possibile stress. Nel mentre sono indicate il trasferimento e la lontananza da casa, nulla si dice dell'orario.
Quanto poi alle spese anticipate e non rimborsate, i documenti fiscali prodotti dal ricorrente e che si riferiscono ai soli mesi di novembre e dicembre comprovano spese per un importo non superiore alle € 1500.
Con la busta paga di novembre, il sig. aveva ricevuto una somma Parte_1 aggiuntiva di € 1000, sicchè l'esposizione, poi rientrata con la busta paga di febbraio con la quale sono state rimborsate tutte le spese (così riconosce il ricorrente), non può dirsi così ingente da potersi considerare causa di uno stato ansioso depressivo.
In sede di discussione, il difensore del ricorrente ha contestato il ricevimento della somma di € 1000.
Somma che è riportata tra le voci della busta paga relativa al mese di novembre che il ricorrente non nega di aver percepito.
La possibilità di escludere dal computo del periodo di comporto le assenze per malattia è condizionata alla necessità di ricondurre le stesse alla responsabilità del datore di lavoro per aver violato gli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c.
Invero, come da tempo insegna la Suprema Corte, la responsabilità del datore di lavoro non è di tipo oggettivo, ma presuppone che i fatti commissivi o omissivi, che incombe al lavoratore indicare e provare, siano assistiti dal dolo o dalla colpa (Cass. N. 29909/21; Cass. N. 2403/22).
Nella specie, come si è detto, il trasferimento non è atto sindacabile sicchè rispetto ad esso non è possibile stabilire se disposto in maniera legittima o meno;
quanto alle ulteriori due circostanze: dell'orario non vi è alcuna valutazione in termini di nesso causale e quanto alle spese, le prove in atti sono insufficienti.
Esclusa, quindi, la possibilità di individuare una responsabilità datoriale ed accertato il superamento del periodo di comporto, il licenziamento è legittimo.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Nonostante la soccombenza, la natura delle questioni trattate e la diversa posizione delle parti giustifica una totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate tra le parti. Milano 30 giugno 2025
Il giudice del lavoro
RA AN LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA AN MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025
da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Rizzo del foro di Milano e Susanna Rita Marangoni entrambi con studio in Milano, Via Luciano Manara n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati, in forza di procura ex art. 83 c.p.c.
ricorrente contro
CP_1 in persona dell dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_2 Controparte_3
NO SI, CO BO del Foro di Rimini, giusta procura generale alle liti del 16/12/2015 per atto del Notaio , Rep. 51.428 – Racc.11.895, Persona_1 presso lo studio dei quali eleggono domicilio in Rimini, Via Gambalunga 102; convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 gennaio 2025, il sig. si è rivolto Parte_1 all'intestato Tribunale, chiedendo, nei confronti della società accogliersi CP_4 le conclusioni di seguito riportate:
“In via principale e nel merito,
− Accertare e dichiarare la illegittimità, contrarietà a norma di legge del licenziamento intimato dalla ” (CF ) con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Rimini, via Spagna 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 9.8.2024 a mezzo raccomandata, ricevuto dal lavoratore in data 10.8.2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa nonché per errato calcolo del superamento del periodo di comporto;
− Ordinare alla “ di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, presso CP_1 la sede di Marzano (PV) ovvero, in subordine, presso altra adeguata sede in Lombardia nelle vicinanze della residenza del lavoratore;
− Ordinare alla “ ” di corrispondere una somma pari all'importo delle CP_1 retribuzioni globali di fatto decorrenti dalla data del licenziamento a quello della effettiva reintegra, sulla base di €2.400,00 netti mensili;
− Condannare la convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore del ricorrente dal licenziamento alla reintegrazione. In via subordinata
- nella denegata e non ritenuta ipotesi di non accoglimento della domanda principale di reintegro del lavoratore, accertare e dichiarare la illegittimità, contrarietà a norma di legge del licenziamento intimato dalla “ e per l'effetto condannare la CP_1 al pagamento delle retribuzioni pari ad almeno 24 mensilità, in ragione CP_1 dell'anzianità del lavoratore;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” A tal fine deduceva: Deduceva parte ricorrente
-che in data 23 febbraio 2013, a seguito di affitto del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., il suo contratto di lavoro veniva ceduto alla società con sede CP_1 lavorativa in Marzano (PV) – Strada Provinciale 128 (doc .n. 1 e doc. 2);
-che, l'attività lavorativa era proseguita regolarmente e serenamente, senza alcun intoppo o incidente, fino al 20 novembre 2023 allorché gli era stato comunicato, improvvisamente, il trasferimento della sede di lavoro ad AR di Trento (TN) a distanza di ben 265 km dall'abitazione del lavoratore e della sua famiglia a mezzo lettera di trasferimento datata 14.11.2023 che si produce (doc. n. 5);
-che, affidatosi ad un legale, aveva prontamente contestava l'improvviso e ingiustificato trasferimento e precisava che, in ogni caso, dovesse essere corrisposto, al lavoratore, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio (doc. n. 6); a tale richiesta rispondeva la società con pec del 24.11.2023 (doc. n. 7) di non essere tenuta a corrispondere nulla rendendosi disponibile a riconoscere unicamente, una volta recatosi presso la sede di destinazione, a titolo di anticipato rimborso spese l'importo di € 1.000,00;
-che, temendo di perdere il lavoro ed avendo una famiglia da mantenere, decideva di presentarsi presso la nuova sede di lavoro il giorno 27.11.2023, lasciando provvisoriamente la famiglia a Milano e iniziando a dormire in hotel, confidando nel poter essere sostenuto dall'azienda nel nuovo luogo lavorativo e di poter essere raggiunto dalla famiglia non appena possibile e appena rinvenuta la soluzione abitativa, conformemente alle disposizioni di legge;
-che, presentatosi presso la sede di AR (TN), aveva incontrato il Sig.
[...]
Responsabile direttivo del sito produttivo che non neppure sapeva Tes_1 dell'arrivo del ricorrente, rimanendone sorpreso;
inoltre, dopo tre giorni, il direttore della filiale, gli aveva comunicato che il suo orario di lavoro sarebbe Persona_2 stato in mansioni notturne, dalle ore 17.00 alle 02.00 (con un'ora di pausa) della mattina circa;
-che per le condizioni lavorative (lontananza da casa e orario notturno) aveva iniziato a soffrire di un grave stato di ansia e malessere, cosicché, che in data 12.02.2024 il suo medico curante, la Dr.ssa , gli diagnostica una sindrome ansiosa Persona_3 depressiva con prognosi sino al 25.02.2024, prognosi poi prolungata sino al 10.03.2024;
-che inoltre, nel periodo di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 in cui aveva dormito presso gli alberghi della provincia di Trento, aveva dovuto anticipare tutte le notevoli spese di vitto ed alloggio (doc. n. 10) con rimborso solo dopo molto tempo e non totale;
-che fino al 7.2.2024, aveva anticipato la somma ingente di € 3.333,00, che è stata rimborsata solo in data 8.3.2024, come da busta paga in atti dopo ulteriori richieste e diffide del lavoratore (cfr. doc. n. 2);
-che a causa delle sue condizioni di salute, era stato costretto ad assentarsi continuativamente dal proprio lavoro fino a che, quando, in data 9.08.2024, la gli CP_1 aveva trasmesso comunicazione di cessazione del lavoro per superamento del periodo di comporto, ricevuta dal lavoratore in data 10.8.2024 (doc. n. 11);
-che il licenziamento deve ritenersi illegittimo in quanto atto finale della società volto ad espellere il sig. , dopo averlo trasferito senza alcun preavviso e in Parte_1 maniera del tutto arbitraria ed in totale assenza dei motivi organizzativi addotti e avergli causato una patologia da stress lavoro correlato ad oltre anni 60 di età; inoltre in quanto relativo ad un lavoratore contrattualmente anziano con emolumenti più elevati dovuti agli aumenti contrattuali maturati nel tempo ed ancora quale reazione alla comunicazione via pec da parte del suo difensore in cui veniva richiesta visita con il medico competente aziendale per il rientro al lavoro del lavoratore (doc n. 14) comunicata la volontà del lavoratore di rientrare in servizio prima del superamento del periodo di comporto.
Si è costituita, con articolata memoria, la società resistente reclamando la piena legittimità del trasferimento, disposto per necessità di nuove risorse presso la sede di AR e la sovrabbondanza presso la sede di Marzano;
la disponibilità dell'azienda a riconoscere al ricorrente le indennità previste dal CCNL, oltre ad altra somma forfettaria di € 1000, la totale assenza di prova circa il nesso causale tra le condizioni lavorative del ricorrente e la sua patologia;
la tardività della comunicazione di voler riprendere il lavoro, intervenuta a comporto già ormai decorso.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 30 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Anzitutto, corretto è il computo del periodo di assenza per malattia e, conseguentemente, può dirsi pacifico il superamento del periodo di comporto.
L'art. 186 CCNL Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (doc.8), richiamato nella lettera di assunzione (doc.1) e, quindi, applicabile al rapporto di lavoro prevede “durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 248 e 249, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 192”.
In sede di discussione il difensore di parte ricorrente ha, nuovamente, posto in discussione il CCNL applicabile al rapporto di lavoro di cui è causa, profilo, tuttavia, che si ritiene superabile proprio alla luce di quanto le parti contrattuali hanno ritenuto di prevedere nel contratto individuale.
Benchè le parti si siano interrogate su come vada calcolato il periodo di comporto laddove vi sono stati due periodi di malattia non consecutivi (comporto secco o comporto per sommatoria), la soluzione, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, chiamata a decidere proprio in ordine all'interpretazione della clausola contrattuale che, pur di altro CCNL, è del tutto identica a quella in esame, ha così stabilito:
“deve rilevarsi come l'interpretazione adottata dai giudici di appello non appaia rispondente al senso letterale delle parole usate e, specificamente, al contenuto dell'art. 175 che prevede il diritto alla conservazione del posto per un “periodo massimo di 180 giorni in un anno solare”. Non solo la disposizione non reca alcun riferimento al carattere consecutivo, cioè ininterrotto, delle assenze, ma l'utilizzo del singolare in relazione al “periodo” contraddice la possibilità di considerare consentita la conservazione del posto di lavoro a fronte di più periodi di assenza nell'anno solare, ciascuno di 180 giorni. Là dove, invece, la lettura offerta nella sentenza impugnata finisce per garantire la conservazione del posto di lavoro, in teoria, a fronte di assenza protratte per un periodo doppio rispetto a quello di 180 giorni (quindi per 360 giorni su 365) purché intervenga nel corso dell'anno una, sia pur brevissima, interruzione. Neppure appare rispettato il criterio di interpretazione sistematica delle clausole, in quanto la soluzione accolta in secondo grado non valorizza la differenza, che il contratto collettivo invece pone, tra l'ipotesi di assenze causate da un unico fattore morboso e l'ipotesi (contemplata dalla dichiarazione a verbale) in cui concorrono diversi fattori causativi delle assenze (malattia e infortunio) e, solo in tal caso, operano distinti ed autonomi periodi di comporto. (Cass. Sent. n. 7/23).
Ciò premesso, considerato anche che per anno solare si intende il periodo di 365 decorrenti da una determinata data e, nella specie, dalla data della prima malattia (15 novembre 2023), non può che concludersi che al 15 novembre 2024, le assenze per malattia del sig. fossero superiori ai 180 giorni. Parte_1
Con il superamento del periodo di comporto è data facoltà al datore di lavoro di poter procedere al licenziamento come è, nei fatti, avvenuto.
Il sig. , tuttavia, assume che il recesso datoriale sia illegittimo in quanto le Parte_1 sue assenze per malattia sono riconducibili al datore di lavoro, responsabile, a suo dire, delle condizioni morbose che l'hanno costretto a restare lontano dal luogo di lavoro.
Più in particolare, la responsabilità dell'azienda starebbe nell'aver disposto il suo trasferimento da Marzano a AR di Trento, in un luogo lontano da casa e dai suoi affetti e che gli ha comportato uno stravolgimento della propria vita;
nell'avergli assegnato un orario di lavoro notturno e nell'avergli rimborsato le spese con notevole ritardo.
Quanto al trasferimento, la legge n. 183/2010 ha introdotto due termini di decadenza per l'impugnazione. Vi è agli atti il doc. 6 di parte ricorrente, denominato impugnazione del trasferimento, atto firmato dal solo avvocato Marangoni, privo di data e che non contiene un'espressa volontà impugnatoria.
Pur in assenza della prova relativa alla data di trasmissione dell'atto e quindi della sua tempestività, atteso che la società nulla eccepisce al riguardo e che indica come giorno della ricezione il 22 novembre 2023, deve ritenersi che la missiva sia giunta in tempo.
Tuttavia, si conviene con la difesa resistente in merito al fatto che l'atto non sia riconducibile al lavoratore sig. mancando la sua firma e la procura in Parte_1 favore dell'avv.to Marangoni.
L'unica procura in atti, invero, risulta rilasciata il 26 novembre 2024 e, quindi, in data successiva alla missiva di cui sopra.
Inoltre, nel corpo dell'atto non si evince una volontà impugnatoria.
Il difensore si limita ad evidenziare le difficoltà personali del lavoratore di fronte alla decisione datoriale ed a ritenere insussistenti le comprovate ragioni tecnico- organizzative, ma poi conclude comunicando la presenza del lavoratore presso la nuova sede e rivendicando il pagamento di alcune indennità.
Come detto, non si legge nella missiva una volontà di impugnare il trasferimento, volontà che, comunque, laddove la si volesse individuare non sarebbe riconducibile al ricorrente.
Escludendo che l'atto di cui sopra possa considerarsi impugnativa stragiudiziale, il successivo ricorso del 24 gennaio 2025 risulta oltremodo tardivo e, quindi, non idoneo ad evitare la decadenza.
Il maturare della stessa comporta il consolidamento dell'atto di trasferimento e l'impossibilità che lo stesso sia sindacato.
Ciò premesso, occorre ora esaminare le ulteriori due condotte che, a dire del ricorrente, sono alla causa dello stato patologico che l'hanno costretto a rimanere assente dal lavoro: orario notturno e ritardo nel rimborso delle spese.
Quanto al primo profilo, benchè la circostanza sia controversa tra le parti (il ricorrente la deduce, mentre la società la contesta), in assenza di una qualche prova in relazione al nesso di causalità tra la stessa e la patologia del sig. , questo giudice ha Parte_1 ritenuto inutile ogni approfondimento istruttorio.
Va, invero, sottolineato come nelle relazioni mediche a firma della dr.ssa Per_4 comunque basate unicamente sull'anamnesi riferita dal paziente, lo stesso non faccia mai menzione dell'orario notturno quale situazione causa di possibile stress. Nel mentre sono indicate il trasferimento e la lontananza da casa, nulla si dice dell'orario.
Quanto poi alle spese anticipate e non rimborsate, i documenti fiscali prodotti dal ricorrente e che si riferiscono ai soli mesi di novembre e dicembre comprovano spese per un importo non superiore alle € 1500.
Con la busta paga di novembre, il sig. aveva ricevuto una somma Parte_1 aggiuntiva di € 1000, sicchè l'esposizione, poi rientrata con la busta paga di febbraio con la quale sono state rimborsate tutte le spese (così riconosce il ricorrente), non può dirsi così ingente da potersi considerare causa di uno stato ansioso depressivo.
In sede di discussione, il difensore del ricorrente ha contestato il ricevimento della somma di € 1000.
Somma che è riportata tra le voci della busta paga relativa al mese di novembre che il ricorrente non nega di aver percepito.
La possibilità di escludere dal computo del periodo di comporto le assenze per malattia è condizionata alla necessità di ricondurre le stesse alla responsabilità del datore di lavoro per aver violato gli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c.
Invero, come da tempo insegna la Suprema Corte, la responsabilità del datore di lavoro non è di tipo oggettivo, ma presuppone che i fatti commissivi o omissivi, che incombe al lavoratore indicare e provare, siano assistiti dal dolo o dalla colpa (Cass. N. 29909/21; Cass. N. 2403/22).
Nella specie, come si è detto, il trasferimento non è atto sindacabile sicchè rispetto ad esso non è possibile stabilire se disposto in maniera legittima o meno;
quanto alle ulteriori due circostanze: dell'orario non vi è alcuna valutazione in termini di nesso causale e quanto alle spese, le prove in atti sono insufficienti.
Esclusa, quindi, la possibilità di individuare una responsabilità datoriale ed accertato il superamento del periodo di comporto, il licenziamento è legittimo.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Nonostante la soccombenza, la natura delle questioni trattate e la diversa posizione delle parti giustifica una totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate tra le parti. Milano 30 giugno 2025
Il giudice del lavoro
RA AN LI