Ordinanza collegiale 20 luglio 2012
Sentenza 4 dicembre 2012
Ordinanza collegiale 7 maggio 2013
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 29/12/2025, n. 23979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23979 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13881/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 13881 del 1999, proposto da
Azienda Agricola TT ND, Azienda Agricola BE AT e IL EL, Azienda Agricola NI LV, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Roberto Corradi, Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio Amedeo Tonachella in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;
contro
Azienda di Stato - Interventi nel Mercato Agricolo – MA (oggi AGEA) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Soc Fallimento GA S.r.l., Soc Fallimento LI S.r.l., Soc SE ZZ AR UI e G Snc, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicati da MA ex art. 1, comma 1, d.l. n. 43 del 1999 nel mese di ottobre 1999;
- di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo - Aima;
Vista e richiamata l’ordinanza collegiale nr. 8514 del 2 maggio 2025, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori come meglio ivi precisato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2025 il dott. AT AT IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, le ricorrenti impugnano gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999 nel mese di ottobre 1999 - con cui MA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale (pari a 127.837.900 di Lire – Euro 660.227.65).
La parte ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte” e rappresentato di aver subito, per le annate di che trattasi, le trattenute dai primi acquirenti SE LI e GA Srl, dichiarati falliti rispettivamente con sentenza del Tribunale di Piacenza del 22 maggio 1998 e del Tribunale di Parma del 20 agosto 1999, propone, in sintesi, le seguenti censure:
- illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento, oltre all’illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998 che ha consentito ad MA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;
- violazione della normativa comunitaria in quanto le quote individuali sono state assegnate sulla base di dati inattendibili, come confermato dalle risultanze della Commissione di indagine istituita sul tema;
- mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;
- la ricorrente Azienda Agricola BE AT e IL EL argomenta circa il presupposto di aver già corrisposto al primo acquirente LI le somme relative al prelievo supplementare di che trattasi, senza che quest’ultimo abbia mai versato ad MA in ragione dell’intervenuto fallimento, così che l’eventuale pagamento di quanto richiesto con la nota impugnata avrebbe l’effetto di far gravare sulla ricorrente nuovamente il prelievo già a suo tempo pagato.
Con ordinanza n. 3426/1999, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Con ordinanza nr. 6740 del 6 luglio 2021, il Tribunale ha disposto istruttoria, ordinando ad MA (ora AGEA) di depositare relazione sui fatti di causa, circa quanto esposto dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio (pgg. II e V) e poi ribadito con la memoria depositata in giudizio il 12 maggio 2012 (“ed, in particolare, sulle iniziative assunte da MA (ora AGEA) per evitare – come sostiene la ricorrente, prendendo spunto dalla circolare 27 luglio 1999 dell’allora Ministero delle Politiche Agricole – di far gravare nuovamente sull’azienda interessata il prelievo supplementare che la stessa deduce aver a suo tempo pagato attraverso le trattenute operate dalle società LI e GA, poi dichiarate fallite rispettivamente con sentenze del Tribunale di Piacenza del 22 maggio 1998 e del Tribunale di Parma del 20 agosto 1999”).
Successivamente, con sentenza parziale nr. 10115 del 14 novembre 2012:
- si è dato atto che MA (ora AGEA), sollecitata dalla Sezione con ordinanza istruttoria n. 6740/2012, ha confermato che la ricorrente TT aveva conferito la produzione di latte al SE GA srl per la sola annata 1996/97 mentre l’azienda BE AT e IL EL avevano consegnato il latte al SE LI srl per la sola annata 1995/96;
- il Tribunale ha rilevato che, rispetto alle originarie ricorrenti, hanno manifestato interesse alla definizione della controversia, ai sensi dell’art. 1 delle norme transitorie del D.lgs n. 104 del 2010, l’azienda agricola TT ND e l’azienda agricola BE AT e IL EL, così dichiarando, per l’azienda agricola NI LV (che non aveva invece manifestato interesse alla decisione), la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 1 delle norme transitorie del D.lgs n. 104 del 2010;
- il Tribunale ha esaminato e respinto il gravame quanto alle censure meglio ivi elencate (in quanto dette questioni erano state oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 ed altre dello stesso tenore meglio richiamate), limitando così il giudizio alla sola doglianza relativa ai rapporti tra i quantitativi richiesti e quanto già corrisposto ai primi acquirenti falliti;
- in relazione a ciò, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori sui seguenti aspetti:
- a) in primo luogo (a carico delle ricorrenti), se le aziende (TT e BE/IL) avessero rispettivamente chiesto l’insinuazione al passivo nella procedura fallimentare del SE LI (per BE/IL) e del SE GA (per TT) con quale esito;
- b) in secondo luogo, circa lo stato delle due procedure fallimentari avviate presso i Tribunali di Parma e di Piacenza e se le ricorrenti, qualora ammesse al passivo, avessero ottenuto soddisfazione delle loro pretese ed in che misura (adempimento a carico sia delle parti ricorrenti sia di AGEA);
- c) in terzo luogo, se MA (ora AGEA) avesse chiesto al Tribunale di Parma l’insinuazione al passivo nella procedura fallimentare riguardante il SE GA s.r.l. per i crediti di che trattasi, ai sensi della predetta circolare del Ministero delle Politiche Agricole del 27 luglio 1999 (adempimento a carico di AGEA);
- d) con riferimento, poi, al conferimento di latte per le suddette annate (1996/97 per TT e 1995/96 per BE/IL), AGEA o le parti ricorrenti avrebbero dovuto depositare i modelli L1 compilati insieme ai primi acquirenti GA e LI, poi dichiarati falliti, per documentare l’importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare dai predetti caseifici a carico delle due aziende ricorrenti ai fini del successivo – ma non avvenuto - versamento ad MA (ora AGEA).
Con ordinanza nr. 4535 dell’11 aprile 2013, è stata quindi dichiarata la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., rilevandosi quanto segue:
- con nota depositata il 29 gennaio 2013, l’Azienda agricola TT aveva prodotto in giudizio:
a - l’istanza di ammissione al passivo del fallimento LI s.r.l.
b - la comunicazione del curatore fallimentare di avvenuta ammissione al passivo;
c - per quanto riguarda la posizione dell’Azienda agricola BE/IL, si rappresentava che il modello L-1 (per la campagna lattiera 1995/1996) non era stato reperito; tuttavia trovavano conferma i dati contenuti nella comunicazione MA oggetto di ricorso, riportante i dati alla predetta Azienda comunicati con il predetto modello L-1;
- con nota del 21 marzo 2013, AGEA aveva rappresentato che, “nei casi in cui si ravvisi che le ditte acquirenti risultino insolventi o vengano dichiarate fallite …, le Amministrazioni regionali, accertato che non si è proceduto al versamento del prelievo dovuto, seppur trattenuto ai produttori esuberanti, provvedono ad avviare la procedura relativa al recupero delle somme eventualmente dovute dalla ditta acquirente in fallimento, ovvero, ove necessario, alla insinuazione al passivo … anche per le somme dovute, alla competente Regione, a titolo di sanzioni amministrative”; altresì precisando che “qualora i produttori interessati abbiano, nel frattempo, provveduto ad insinuarsi nel passivo del primo acquirente dichiarato fallito …, gli stessi dovranno con urgenza provvedere alla rinuncia delle somme iscritte al passivo presso il Tribunale adito, … dichiarando la cessione del credito in favore della Pubblica Amministrazione (Regione)”.
Su tali basi, il Collegio riteneva pregiudiziale la definizione della vicenda fallimentare rispetto alla delibazione del punto controverso nel presente processo, disponendo quindi la sospensione del giudizio da riassumersi “nelle forme e con l’osservanza dei termini di cui all’art. 80 c.p.a.”.
Nel prosieguo, con ordinanza nr. 2733 del 27 febbraio 2024, è stata disposta la ricostruzione del fascicolo, ponendo a carico delle parti l’onere di depositare, in formato digitale, con relative attestazioni di conformità, tutti gli atti e i documenti prodotti in cartaceo fino alla data del 31 dicembre 2017, per quanto in loro possesso.
L’MA (ora AGEA) ha depositato propri documenti il 9 aprile 2024, senza indicazione alcuna circa l’esito dei giudizi inerenti il fallimento dei primi acquirenti.
La parte ricorrente ha depositato copia del ricorso, della memoria del 12 maggio 2012 e dell’istanza di fissazione d’udienza, l’11 aprile 2024; inoltre, con memoria ex art. 73 del c.p.a., la ricorrente ha dedotto circa l’accoglimento del gravame, prospettando lo scrutinio del ricorso con riferimento all’intervenuta pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza della VII^ Sezione del 27 giugno 2019, nel procedimento C-348/2018 sulla base della quale l’art. 2, parag. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3590/92, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, non avrebbe consentito agli Stati membri di effettuare la compensazione tra gli sforamenti e le sotto-produzioni rispetto alle quote individuali assegnate ai produttori secondo il sistema delineato dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 (volto a dare preferenza a talune categorie di produttori eccedentari, che ne beneficiano in via prioritaria); ciò determinerebbe la disapplicazione della suddetta norma interna, con conseguente caducazione degli atti e provvedimenti adottati sulla sua base; caducazione che andrebbe rilevata anche ex officio, prescindendo da una specifica doglianza di parte (Tar Lazio, Sezione Quinta 04/07/2024, n.13514; Consiglio di Stato Sez. VI, 07/10/2024, n. 8015).
Con ordinanza nr. 8514 del 2 maggio 2025 di questa sezione è stato rilevato che:
- “ nella odierna fattispecie, nella quale il processo è sospeso ex art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., dalla ricostruzione del fascicolo non emergono ancora le necessarie condizioni che consentono di ritenere attualmente proseguibile il giudizio ”; “ - la istanza di fissazione di udienza di cui al deposito dell’11 aprile 2024 non appare sufficiente ai fini degli adempimenti di cui all’art. 80, comma 1, del c.p.a. in quanto non contiene alcun riferimento né alla disposta sospensione, né alle ragioni che consentirebbero la sua riassunzione ”; e su tali basi, “ al fine di accertare la persistenza delle ragioni che hanno determinato la sospensione del giudizio ed anche ai fini di accertare l'eventuale sopravvenienza di cause estintive del giudizio (in dipendenza da possibili decadenze dalla facoltà di chiederne la riassunzione) ”, il Tribunale ha invitato le parti “ ex art. 80, comma 3 bis ed art. 73 del c.p.a., a dedurre circa i rilievi che sono stati esposti ai punti che precedono, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria ”, precisandosi che “ nel medesimo termine è in facoltà della parte ricorrente produrre una rituale istanza di fissazione d’udienza ex art. 80 comma 1 del c.p.a., laddove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti ”, decorso il quale sarebbe stata “ fissata d’ufficio apposita udienza pubblica ex art. 80, comma 3 bis del c.p.a., all’esito della quale si riserva sin d’ora ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese ”.
Nel prosieguo, con comunicazione della Segreteria generale del 1° dicembre 2025 è stato trasmesso alla Sezione il fascicolo cartaceo del processo, nel frattempo rinvenuto.
Inoltre, l’avvocato Fabrizio Tomaselli, in qualità di procuratore dell’impresa agricola TT ND, a nome di quest’ultima parte, ha depositato una memoria con la quale per quest’ultima è stata dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso (memoria del 5 dicembre 2025).
Nella pubblica udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio deve prendere atto del rinvenimento del fascicolo cartaceo, il quale risulta comunque incompleto.
Inoltre, il Collegio prende atto anche dell’avvenuta dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse dell’Azienda TT, dovendosi quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso quanto a quest’ultima parte, con evidenti ragioni per disporre la compensazione delle spese.
Quanto all’azienda agricola NI LV è stata dichiarata la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 1 delle norme transitorie del D.lgs n. 104 del 2010 (con la sentenza parziale nr. 10115/2012, richiamata in parte narrativa), senza opposizione.
Pertanto, degli originari ricorrenti residua ad oggi solo la posizione dell’azienda agricola BE AT e IL EL.
Quest’ultima, allo stato, risulta rappresentata solo dall’avvocato Roberto Catanzariti (in procura nel ricorso), poiché di un successivo difensore, avvocato Roberto Corradi, è annotata una rinuncia al mandato nel fascicolo digitale (datata 9 agosto 2014, ma senza il relativo documento, come pure non si rinviene la procura).
Per l’azienda BE/IL, dunque, non è possibile allo stato assumere alcuna decisione in quanto le precedenti comunicazioni indirizzate all’avvocato Tomaselli non possono considerarsi rituali nei suoi confronti; inoltre, dall’esame delle copie cartacee del fascicolo di causa rinvenute (come da comunicazione del 1° dicembre 2025 della Segreteria generale) successivamente al deposito delle copie digitali curato dalle parti in esito all’ordinanza istruttoria nr. 02733/2024, non si evincono ricevute di consegna delle comunicazioni di cancelleria al difensore originale avvocato Roberto Catanzariti o a quello successivamente subentrato avvocato Roberto Corradi; né dette comunicazioni risultano in alcun modo dalle copie digitali degli originali analogici che le parti hanno prodotto a seguito della ricostruzione del fascicolo di cui all’ordinanza nr. 02733/2024 del 12 febbraio 2024.
Il Collegio, pertanto, stante la non completa sussistenza, allo stato, di tutte le informazioni necessarie alla rituale trattazione della causa, ritiene opportuno rinnovare gli incombenti istruttori di cui all’ordinanza nr. 8514/2025 nei confronti della sola parte azienda agricola BE AT e IL EL, comunicando copia della presente sentenza parziale al difensore avvocato Roberto Catanzariti, tramite la Segreteria della Sezione; e rinviando le parti alla udienza del 5 giugno 2026 per la decisione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse quanto alla parte ricorrente Azienda Agricola TT ND, con compensazione delle spese di lite;
- rimette in termini il difensore della parte ricorrente Azienda Agricola BE AT e IL EL, avvocato Roberto Catanzariti, rinnovando gli incombenti istruttori di cui all’ordinanza nr. 8514/2025 con decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva, come in motivazione;
- rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 5 giugno 2026, riservando all’esito ogni altra decisione in rito, come nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria gli adempimenti di cui in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
AT AT IN, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AT IN | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO