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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/10/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 221/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 221/2025 sub. 1, nei confronti di (c.f. e partita IVA: Controparte_1
), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Carpi P.IVA_1
(MO), Via Degli Scariolanti, n. 1;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 28.8.2025, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di €
40.221,51 dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 13976/2024 (R.G. n.
39369/2024) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, corredato dal decreto di esecutorietà per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c. rilasciato in data
8.1.2025, oltre all'atto di precetto notificato in data 23.1.2025 e successivo tentativo di pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo.
La notifica si perfezionava regolarmente, a mezzo PEC inviata a cura della
Cancelleria, in data 2.9.2025.
Si costituiva la debitrice chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo: i) il mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 2 CCII;
ii) l'inesistenza dello stato di insolvenza.
Il ricorrente, alla udienza innanzi al Relatore, chiedeva in via alternativa aprirsi la liquidazione controllata.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, basti apprezzarsi la memoria di costituzione della convenuta nella quale la stessa ammette di avere debiti per € 867.852 nell'esercizio 2024 e per € 875.987 nell'esercizio 2023; l'assunto, il quale trova riscontro documentale, è ampiamente sufficiente a smentire l'eccezione sollevata dalla convenuta;
esso preclude inoltre l'esame della domanda di liquidazione controllata.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito vantato dal ricorrente è pari € 40.221,51.
A ciò si aggiunga che, a seguito di informative acquisite ex art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti verso creditori istituzionali, di cui €
123.678,29 nei confronti di già cartellati, € 10.622,22 nei confronti di CP_2
Contr non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione. Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b), CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La debitrice è in stato di liquidazione volontaria (circostanza che, a dire della stessa, precluderebbe l'insolvenza: vedi pag. 4 comparsa).
Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 5), aveva avuto modo di chiarire che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. n. 13644/2013), con la conseguenza che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. n. 25167/2016; in termini
Cass. n. 18137/2018 e successive conformi). Nel caso in esame, dall'esame Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30.9.2025 e depositata dalla stessa debitrice, a fronte di un attivo pari ad € 161.762, risultano debiti per €
368.080, con un patrimonio netto negativo per € 206.318.
L'attivo, inoltre, è costituito per la gran parte da crediti (in ipotesi esigibili, in quanto “scaduti”), sulle cui concrete possibilità di incasso manca qualsiasi approfondimento. Neppure sono chiare, sotto il diverso profilo del passivo, le ragioni del drastico abbattimento di esso (da oltre € 860.000,00 a circa €
350.000,00) nel breve giro di un esercizio.
Insomma, i dati forniti, oltre a corroborare la tesi della ricorrente, sono in ogni caso inidonei – in quanto del tutto inattendibili – a consegnare una situazione economico-patrimoniale trasparente della convenuta.
Da ciò si desume la sostanziale impossibilità della società debitrice di far fronte alla cospicua esposizione debitoria accumulata, in assenza di prova, il cui onere grava sul debitore, di elementi attivi sufficienti e prontamente liquidabili.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. e partita IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rapp.te pro tempore, corrente in Carpi (MO), Via Degli Scariolanti, n. 1;
Nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 05.2.2026 ore 11.40, fissato entro il termine perentorio di non oltre
120 giorni dalla data di deposito della sentenza abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
dispone che la fissata udienza di verifica del passivo si celebri attraverso collegamento audiovisivo al seguente link : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_ZjQ4NjMzMzMtZWI2MS00YzM0LWJkNGItNzE4YjgyNjZmZm
v2/0? C.F._1 [...]
CodiceFiscale_2
[...]
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 221/2025 sub. 1, nei confronti di (c.f. e partita IVA: Controparte_1
), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Carpi P.IVA_1
(MO), Via Degli Scariolanti, n. 1;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 28.8.2025, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di €
40.221,51 dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 13976/2024 (R.G. n.
39369/2024) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, corredato dal decreto di esecutorietà per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c. rilasciato in data
8.1.2025, oltre all'atto di precetto notificato in data 23.1.2025 e successivo tentativo di pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo.
La notifica si perfezionava regolarmente, a mezzo PEC inviata a cura della
Cancelleria, in data 2.9.2025.
Si costituiva la debitrice chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo: i) il mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 2 CCII;
ii) l'inesistenza dello stato di insolvenza.
Il ricorrente, alla udienza innanzi al Relatore, chiedeva in via alternativa aprirsi la liquidazione controllata.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, basti apprezzarsi la memoria di costituzione della convenuta nella quale la stessa ammette di avere debiti per € 867.852 nell'esercizio 2024 e per € 875.987 nell'esercizio 2023; l'assunto, il quale trova riscontro documentale, è ampiamente sufficiente a smentire l'eccezione sollevata dalla convenuta;
esso preclude inoltre l'esame della domanda di liquidazione controllata.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito vantato dal ricorrente è pari € 40.221,51.
A ciò si aggiunga che, a seguito di informative acquisite ex art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti verso creditori istituzionali, di cui €
123.678,29 nei confronti di già cartellati, € 10.622,22 nei confronti di CP_2
Contr non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione. Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b), CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La debitrice è in stato di liquidazione volontaria (circostanza che, a dire della stessa, precluderebbe l'insolvenza: vedi pag. 4 comparsa).
Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 5), aveva avuto modo di chiarire che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. n. 13644/2013), con la conseguenza che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. n. 25167/2016; in termini
Cass. n. 18137/2018 e successive conformi). Nel caso in esame, dall'esame Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30.9.2025 e depositata dalla stessa debitrice, a fronte di un attivo pari ad € 161.762, risultano debiti per €
368.080, con un patrimonio netto negativo per € 206.318.
L'attivo, inoltre, è costituito per la gran parte da crediti (in ipotesi esigibili, in quanto “scaduti”), sulle cui concrete possibilità di incasso manca qualsiasi approfondimento. Neppure sono chiare, sotto il diverso profilo del passivo, le ragioni del drastico abbattimento di esso (da oltre € 860.000,00 a circa €
350.000,00) nel breve giro di un esercizio.
Insomma, i dati forniti, oltre a corroborare la tesi della ricorrente, sono in ogni caso inidonei – in quanto del tutto inattendibili – a consegnare una situazione economico-patrimoniale trasparente della convenuta.
Da ciò si desume la sostanziale impossibilità della società debitrice di far fronte alla cospicua esposizione debitoria accumulata, in assenza di prova, il cui onere grava sul debitore, di elementi attivi sufficienti e prontamente liquidabili.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. e partita IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rapp.te pro tempore, corrente in Carpi (MO), Via Degli Scariolanti, n. 1;
Nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 05.2.2026 ore 11.40, fissato entro il termine perentorio di non oltre
120 giorni dalla data di deposito della sentenza abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
dispone che la fissata udienza di verifica del passivo si celebri attraverso collegamento audiovisivo al seguente link : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_ZjQ4NjMzMzMtZWI2MS00YzM0LWJkNGItNzE4YjgyNjZmZm
v2/0? C.F._1 [...]
CodiceFiscale_2
[...]
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo