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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/09/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554/2023
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE UNICA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.re Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 554/2023 RG promossa da
, CF , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Foschea
- Opponente -
Contro
, CF nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mariastella Iraci, elettivamente domiciliato in Caltagirone, in via Dante Alighieri n. 73
- Resistente –
E nei confronti di
, nata a [...] il [...], CF , rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'avv. Salvatore Mannuzza, elettivamente domiciliata in Grammichele, via Ruggero Settimo n.
147.
- Altro Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via pec il 30.05.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 11/05/2023, con cui ha intimato al Controparte_1 medesimo il rilascio del terreno identificato al NCT del comune di Caltagirone al foglio 208, particelle 85,75,78 e 191, con annesso fabbricato rurale identificato in catasto al foglio 208, particella 190, classe 4, categoria A/4, nonché il pagamento di € 2.850,94 a titolo di indennità da occupazione abusiva e spese.
Premetteva l'opponente:
1 ✓ Che l'atto di precetto è stato notificato unitamente all'ordinanza del Tribunale di Caltagirone emanata il 15.03.2023, nell'ambito del procedimento sommario iscritto al n. 1046.2019 RG.
✓ Che la citata ordinanza ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 22.08.2016 avente ad oggetto gli immobili sopra descritti, nonché
l'ordine di restituire i medesimi oltre alla condanna alle spese di lite nella misura di 1/3.
Ciò premesso, l'opponente deduceva in via riconvenzionale:
✓ La compensazione della somma richiesta con il precetto opposto con la maggior somma dovuta per avere effettuato, nei sette anni di detenzione dell'immobile, delle migliorie che hanno reso il fondo più sicuro e pregiato rispetto alle condizioni in cui era stato consegnato.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito: Parte_1
➢ In via preliminare la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto.
➢ Nel merito, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'esecuzione di interventi di ristrutturazione straordinaria sull'immobile citato, pari a € 10.000,00 e di lavori di ordinaria manutenzione pari a € 4.000,00, la compensazione di tali importi con le somme richieste da parte opposta e per l'effetto condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
11.200,00 o in quella somma maggiore o minore, al netto della compensazione con le somme precettate, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Costituitosi in giudizio, , chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo: Controparte_1
➢ L'infondatezza della richiesta di rimborso degli interventi di ordinaria amministrazione apportati sul terreno e di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto il fabbricato annesso, atteso che i medesimi non sono dovuti se effettuati durante la vigenza del contratto preliminare di compravendita, tanto meno dopo la risoluzione del contratto.
Perfezionato il contradittorio, il Tribunale con ordinanza del 23.11.2023, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto. Concessi termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, la causa veniva istruita tramite escussione testimoniale e quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre dichiarare la contumacia di che regolarmente citata non si è CP_2 costituita.
Occorre evidenziare, propedeuticamente, che nei procedimenti di opposizione all'esecuzione, come nel caso di specie, si introduce, nell'ambito della procedura esecutiva, un'incidente di cognizione mediante il quale il debitore opponente esercita un'azione di mero accertamento negativo (Cass. n.
16610 del 28.07.2011) attraverso la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (Cass. n. 20989 del 27.11.2012), adducendo l'originaria inesistenza del titolo
2 esecutivo ovvero la sopravvenuta inefficacia dello stesso antecedentemente all'esecuzione forzata o durante il suo svolgimento. Nelle opposizioni all'esecuzione la legittimazione attiva è attribuita al debitore esecutato e/o intimato che sarà onerato, nella sua veste di attore, dal dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697
c.c. Legittimato passivo, invece, è il creditore che ha intimato il precetto o ha iniziato l'esecuzione.
Fatta questa doverosa premessa, si rileva che l'opposizione proposta da è infondata Parte_1
e non può trovare accoglimento in questa sede e va, pertanto, rigettata per le seguenti considerazioni. Il ricorrente, infatti, ha chiesto in via riconvenzionale la compensazione del quantum precettato con la maggiore somma che sarebbe stata dal medesimo sopportata per migliorie apportate all'immobile promesso in vendita di cui al preliminare del 22.08.2016, dichiarato risolto dall'ordinanza del Tribunale di Caltagirone n. 205.2023 (n. 1046.2019 RG) su cui si fonda l'intimazione opposta in questa sede. Tuttavia, tali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito del procedimento sommario n. 1046.2019 RG ovvero in un eventuale reclamo all'ordinanza n. 205.2023 resa all'esito dello stesso. Ed invero, rappresenta un principio di diritto ormai consolidato quello secondo il quale ogni questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione, da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione. Tale orientamento è stato più volte ribadito dai Giudici Ermellini, i quali hanno avuto modo di sottolineare che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (ex multibus, Cass. Sez. III, Sentenza
n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522; Sez. III, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415;
Sez. III, Sentenza n. 17903 del 18/10/2012, Rv. 624321; Sez. III n. 22090 del 02.08.2021). Per quanto riguarda il merito delle contestazioni sollevate si osserva quanto segue. Come è noto, nel contratto preliminare di vendita immobiliare, le parti possono decidere, prima della stipula del contratto definitivo, di anticiparne gli effetti attraverso la materiale disponibilità del bene promesso in favore del promissario acquirente. In tal caso, la posizione della parte, che antecedentemente alla conclusione del preliminare, usufruisce della res immobilis, non è assimilabile a quella del possessore di buona fede, ma a quella del detentore qualificato. Da ciò consegue che il medesimo, nel corso del periodo di vigenza del contratto preliminare, non potrà avere diritto al rimborso per eventuali migliorie apportate all'immobile promesso in vendita, a meno che non dimostri che tali lavori siano stati eseguiti con il consenso del proprietario. Pertanto, al promissario acquirente immesso nella disponibilità del bene promesso in vendita, non spetta né il diritto all'indennità per i
3 miglioramenti di cui all'art. 1150 c.c., né quello di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., che l'ordinamento attribuisce unicamente al possessore di buona fede e non anche al detentore qualificato. La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che, La previsione di cui all'articolo 1150 del codice civile, la quale attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa- è di natura eccezionale e non può essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato, qual è il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita, cui pertanto non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'articolo 1150 del codice civile né quello di ritenzione previsto dall'articolo 1152 del codice civile, dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore ancorché qualificato.(Corte di Cassazione, civile, Ordinanza del 13 ottobre 2022, n. 29924.). Alla luce delle superiori considerazioni, il contenuto delle deposizioni testimoniali deve considerarsi irrilevante ai fini del decidere. Pertanto, l'opposizione a precetto proposta da deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono Parte_1 liquidate ex d. 55.14 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione di . Parte_1
- Condanna a pagare in favore di , le spese processuali Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 5.097,00 oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 09.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE UNICA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.re Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 554/2023 RG promossa da
, CF , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Foschea
- Opponente -
Contro
, CF nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mariastella Iraci, elettivamente domiciliato in Caltagirone, in via Dante Alighieri n. 73
- Resistente –
E nei confronti di
, nata a [...] il [...], CF , rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'avv. Salvatore Mannuzza, elettivamente domiciliata in Grammichele, via Ruggero Settimo n.
147.
- Altro Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via pec il 30.05.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 11/05/2023, con cui ha intimato al Controparte_1 medesimo il rilascio del terreno identificato al NCT del comune di Caltagirone al foglio 208, particelle 85,75,78 e 191, con annesso fabbricato rurale identificato in catasto al foglio 208, particella 190, classe 4, categoria A/4, nonché il pagamento di € 2.850,94 a titolo di indennità da occupazione abusiva e spese.
Premetteva l'opponente:
1 ✓ Che l'atto di precetto è stato notificato unitamente all'ordinanza del Tribunale di Caltagirone emanata il 15.03.2023, nell'ambito del procedimento sommario iscritto al n. 1046.2019 RG.
✓ Che la citata ordinanza ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 22.08.2016 avente ad oggetto gli immobili sopra descritti, nonché
l'ordine di restituire i medesimi oltre alla condanna alle spese di lite nella misura di 1/3.
Ciò premesso, l'opponente deduceva in via riconvenzionale:
✓ La compensazione della somma richiesta con il precetto opposto con la maggior somma dovuta per avere effettuato, nei sette anni di detenzione dell'immobile, delle migliorie che hanno reso il fondo più sicuro e pregiato rispetto alle condizioni in cui era stato consegnato.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito: Parte_1
➢ In via preliminare la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto.
➢ Nel merito, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'esecuzione di interventi di ristrutturazione straordinaria sull'immobile citato, pari a € 10.000,00 e di lavori di ordinaria manutenzione pari a € 4.000,00, la compensazione di tali importi con le somme richieste da parte opposta e per l'effetto condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
11.200,00 o in quella somma maggiore o minore, al netto della compensazione con le somme precettate, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Costituitosi in giudizio, , chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo: Controparte_1
➢ L'infondatezza della richiesta di rimborso degli interventi di ordinaria amministrazione apportati sul terreno e di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto il fabbricato annesso, atteso che i medesimi non sono dovuti se effettuati durante la vigenza del contratto preliminare di compravendita, tanto meno dopo la risoluzione del contratto.
Perfezionato il contradittorio, il Tribunale con ordinanza del 23.11.2023, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto. Concessi termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, la causa veniva istruita tramite escussione testimoniale e quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre dichiarare la contumacia di che regolarmente citata non si è CP_2 costituita.
Occorre evidenziare, propedeuticamente, che nei procedimenti di opposizione all'esecuzione, come nel caso di specie, si introduce, nell'ambito della procedura esecutiva, un'incidente di cognizione mediante il quale il debitore opponente esercita un'azione di mero accertamento negativo (Cass. n.
16610 del 28.07.2011) attraverso la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (Cass. n. 20989 del 27.11.2012), adducendo l'originaria inesistenza del titolo
2 esecutivo ovvero la sopravvenuta inefficacia dello stesso antecedentemente all'esecuzione forzata o durante il suo svolgimento. Nelle opposizioni all'esecuzione la legittimazione attiva è attribuita al debitore esecutato e/o intimato che sarà onerato, nella sua veste di attore, dal dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697
c.c. Legittimato passivo, invece, è il creditore che ha intimato il precetto o ha iniziato l'esecuzione.
Fatta questa doverosa premessa, si rileva che l'opposizione proposta da è infondata Parte_1
e non può trovare accoglimento in questa sede e va, pertanto, rigettata per le seguenti considerazioni. Il ricorrente, infatti, ha chiesto in via riconvenzionale la compensazione del quantum precettato con la maggiore somma che sarebbe stata dal medesimo sopportata per migliorie apportate all'immobile promesso in vendita di cui al preliminare del 22.08.2016, dichiarato risolto dall'ordinanza del Tribunale di Caltagirone n. 205.2023 (n. 1046.2019 RG) su cui si fonda l'intimazione opposta in questa sede. Tuttavia, tali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito del procedimento sommario n. 1046.2019 RG ovvero in un eventuale reclamo all'ordinanza n. 205.2023 resa all'esito dello stesso. Ed invero, rappresenta un principio di diritto ormai consolidato quello secondo il quale ogni questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione, da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione. Tale orientamento è stato più volte ribadito dai Giudici Ermellini, i quali hanno avuto modo di sottolineare che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (ex multibus, Cass. Sez. III, Sentenza
n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522; Sez. III, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415;
Sez. III, Sentenza n. 17903 del 18/10/2012, Rv. 624321; Sez. III n. 22090 del 02.08.2021). Per quanto riguarda il merito delle contestazioni sollevate si osserva quanto segue. Come è noto, nel contratto preliminare di vendita immobiliare, le parti possono decidere, prima della stipula del contratto definitivo, di anticiparne gli effetti attraverso la materiale disponibilità del bene promesso in favore del promissario acquirente. In tal caso, la posizione della parte, che antecedentemente alla conclusione del preliminare, usufruisce della res immobilis, non è assimilabile a quella del possessore di buona fede, ma a quella del detentore qualificato. Da ciò consegue che il medesimo, nel corso del periodo di vigenza del contratto preliminare, non potrà avere diritto al rimborso per eventuali migliorie apportate all'immobile promesso in vendita, a meno che non dimostri che tali lavori siano stati eseguiti con il consenso del proprietario. Pertanto, al promissario acquirente immesso nella disponibilità del bene promesso in vendita, non spetta né il diritto all'indennità per i
3 miglioramenti di cui all'art. 1150 c.c., né quello di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., che l'ordinamento attribuisce unicamente al possessore di buona fede e non anche al detentore qualificato. La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che, La previsione di cui all'articolo 1150 del codice civile, la quale attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa- è di natura eccezionale e non può essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato, qual è il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita, cui pertanto non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'articolo 1150 del codice civile né quello di ritenzione previsto dall'articolo 1152 del codice civile, dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore ancorché qualificato.(Corte di Cassazione, civile, Ordinanza del 13 ottobre 2022, n. 29924.). Alla luce delle superiori considerazioni, il contenuto delle deposizioni testimoniali deve considerarsi irrilevante ai fini del decidere. Pertanto, l'opposizione a precetto proposta da deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono Parte_1 liquidate ex d. 55.14 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione di . Parte_1
- Condanna a pagare in favore di , le spese processuali Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 5.097,00 oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 09.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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