TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1975/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO MORINI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. SERENA CRESTI CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di , non comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, Parte_1 deve ritenersi aver concluso come da atto di citazione, e pertanto chiedendo «- Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 539/2024 del 11/07/2024 (RG n. 1369/2024) notificata il 29.07.2024;- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la CP TÀ . al pagamento di € 32.532,52, per le ragioni di cui sopra;
- disporre ogni conseguente CP_1 statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio».
All'udienza del 17 giugno 2025 il procuratore di ha concluso chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e in riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi il credito della per l'importo ulteriore di € 17.790,00 e condannare CP_1 Parte_1 al pagamento dell'ulteriore somma, con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
a ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di CP_1 Parte_1 dell'ingiunzione n. 539/2024 del 11/07/2024 per la somma di € 23.373,00 oltre interessi, spese della
[...] procedura liquidate in € 880,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, veva allegato e dedotto: CP_1
- di aver eseguito in favore di prestazioni di bonifica e smaltimento rifiuti, Parte_1 come da fatture n. 2449 del 31/12/2023 per € 19.553,00 e n. 157 del 31/01/2024 per € 3.820,00;
- che le suddette fatture risultavano rimaste insolute, per un credito complessivo pari a € 23.373,00;
- che il credito era certo, liquido ed esigibile, fondato su documentazione fiscale regolarmente emessa e trasmessa tramite sistema di interscambio.
Ha proposto opposizione con atto di citazione la , chiedendo la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 539/2024, e la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 32.532,52.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Parte_1
- che era a sua volta debitrice nei suoi confronti per un importo complessivo di CP_1
€ 32.532,52, derivante dalle fatture n. 298 del 30/11/2023 (€ 15.506,20), n. 314 del 29/12/2023 (€ 15.788,02) e n. 20 del 31/01/2024 (€ 1.238,30);
- che tali crediti erano certi, liquidi ed esigibili e che, pertanto, doveva essere dichiarata la compensazione giudiziale con il credito azionato da CP_1
- che, in via riconvenzionale, doveva essere accertato e dichiarato il proprio credito e condannata al pagamento della somma di € 32.532,52. CP_1
Non costituendosi in giudio la parte convenuta, riscontrata la mancata prova della regolarità della notifica, con provvedimento del 31.12.24 ex art. 171 bis è stata ordinata la rinnovazione della notificazione. L'opponente ha depositato nota il 7.1.25 chiedendo accertarsi la regolarità della notificazione, istanza rigettata dal g.i. mancando, comunque, la prova della regolarità della notificazione.
Si è tempestivamente costituito in giudizio la convenuta opposta che ha esposto: CP_1
- che il proprio credito nei confronti di era superiore a quello oggetto del Parte_1 decreto ingiuntivo, ammontando complessivamente a € 50.323,00, comprensivo anche della fattura n. 2244 del 30/11/2023 per € 26.950,00;
- che l'opponente non aveva fornito prova dell'effettivo pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
- che i crediti opposti in compensazione non erano assistiti da prova della loro certezza, liquidità ed esigibilità;
pagina 2 di 6 - che, in via riconvenzionale, doveva essere accertato il proprio credito residuo di € 17.790,48, quale differenza tra il credito complessivo di € 50.323,00 e l'importo di € 32.532,52 oggetto di compensazione, con condanna dell'opponente al relativo pagamento.
L'opposta ha, quindi, concluso chiedendo « IN VIA PRINCIPALE: - Rigettare l'opposizione proposta da e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 539/2024; IN VIA Parte_1
RICONVENZIONALE: - Accertare e dichiarare il credito di nei confronti di CP_1 Parte_1 per l'ulteriore importo di € 17.790,48, quale differenza tra il credito complessivo di € 50.323,00 e
[...]
l'importo di € 32.532,52 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e - Per l'effetto, condannare
[...] al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 17.790,48, oltre interessi Parte_1 CP_1 legali dalla domanda al saldo;
IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., opposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Con ordinanza del 14 aprile 2025, è stata disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissando l'udienza ex art. 281-duodecies c.p.c. per il giorno 6 maggio 2025.
All'udienza del 6 maggio 2025 è comparsa la sola parte convenuta opposta, che ha chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 17 giugno 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'opposizione è fondata e deve, pertanto essere accolta.
La parte opponente non ha svolto alcuna contestazione dell'an e del quantum della pretesa della
.. per la somma, in linea capitale, di € 23.373,00, limitandosi ad eccepire la CP_1 compensazione giudiziale, formulando altresì domanda riconvenzionale, con un proprio controcredito ammontante, complessivamente, ad € 32.532,52.
Anche la convenuta opposta non ha contestato, nel merito, la pretesa , Parte_1 limitandosi a contestarne, del tutto genericamente, l'assenza di «prova della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti opposti in compensazione», e a contrastare l'eccezione di compensazione — dopo aver dedotto l'esistenza di un proprio ulteriore credito di € 26.950,00 — sull'assunto che «il credito vantato da (€ 50.323,00) è significativamente superiore al preteso controcredito (€ CP_1
32.532,52)», nondimeno chiedendo, la condanna dell'opponente, “in via riconvenzionale” al pagamento «dell'ulteriore somma di € 17.790,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo».
In difetto di qualsivoglia contestazione del credito oggetto della riconvenzionale dell'opponente, la domanda riconvenzionale deve essere accolta, dal che consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi operare, come si osserverà in prosieguo la compensazione dei reciproci crediti. pagina 3 di 6 2. La domanda riconvenzionale della convenuta opposta è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Preliminarmente deve osservarsi che la domanda riconvenzionale della convenuta opposta deve ritenersi avere ad oggetto l'intero importo di cui alla fattura 2244 del 30.11.23 (€ 26.950,00), non azionata in via monitoria, in quanto la somma domandata (€ 17.790,48) in sede di conclusioni della comparsa di costituzione risulta pari al saldo netto di tutte le poste che le parti affermano reciprocamente dovute, dal che ricavasi che il pagamento della somma di cui alla fattura n. 2244 è richiesta per intero.
Merita, dipoi, segnalare che la domanda riconvenzionale della convenuta opposta deve ritenersi ammissibile, in quanto conseguenza della domanda riconvenzionale dell'attrice, non occorrendo, pertanto, indagare se la domanda del convenuto opposto si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023).
L'attrice in opposizione, non comparsa alle successive udienze, nulla ha contestato in merito alla pretesa della controparte, che deve, pertanto, ritenersi meritevole di accoglimento.
3. In considerazione delle suesposte considerazioni, occorre determinare il saldo netto di tutte le fatture emesse dalle parti e fatte oggetto delle domande introdotte nel presente giudizio, atteso che ambedue le parti — l'opponente esplicitamente, l'opposta implicitamente per il tramite del calcolo sopra evidenziato
— hanno invocato la compensazione.
3.1. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1241 c.c. «quando due persone sono obbligate l'una verso
l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono»; l'art. 1242 c.c. soggiunge che «la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza»; l'art. 1243 c.c., dipoi, al primo comma disciplina nei seguenti termini la compensazione legale «la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquide ed esigibili», consentendo, al comma secondo, la compensazione giudiziale ove non sussistano tali presupposti. Infine, l'art. 1249 c.c., quanto alla compensazione di più debiti, rinvia all'art. 1193, co. 2, ai sensi del quale «il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti».
3.2. Orbene, tanto premesso in diritto, le fatture emesse dalle parti, in ordine cronologico di scadenza, sono le seguenti.
Numero Fattura Data Importo (€) Emittente Scadenza
2244 30/11/2023 26.950,00 31.12.23 CP_1
2449 31/12/2023 19.553,00 31.1.24 CP_1
pagina 4 di 6 Numero Fattura Data Importo (€) Emittente Scadenza
298 30/11/2023 15.506,20 10.2.24 Parte_1
157 31/01/2024 3.820,00 29.2.24 CP_1
314 29/12/2023 15.788,02 10.3.24 Parte_1
20 31/01/2024 1.238,30 10.4.24 Parte_1
Tutti i crediti reciprocamente vantati, in difetto di specifiche contestazioni di controparte, debbono ritenersi liquidi e, al momento della proposizione delle rispettive domande, anche esigibili: può pertanto, operare la compensazione legale.
Osservato che tutti i debiti, per quanto consta dall'esame delle fatture, risultano egualmente garantiti ed egualmente onerosi, tenuto conto delle rispettive scadenze, e della antichità di ciascuno, deve osservarsi che il debito di cui alla fattura 298 risulta compensato, in parte, con il debito di cui alla fattura 2244. Il debito di cui alla fattura 314 con il residuo del debito di cui alla fattura 2244, nonché, in parte, con il debito di cui alla fattura 2249, e il debito di cui alla fattura 20, in parte, con il debito di cui alla medesima fattura 2249. Il debito residuo a carico della nei confronti della Parte_1 CP_1 ammonta a complessivi € 17.790,48, ed è riconducibile alla fattura 157 e, in parte, alla fattura 2449.
Poiché la parte convenuta opposta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha limitato la propria richiesta ad € 17.790,00, e non ha chiesto il pagamento di interessi (domanda svolta in costituzione e da ritenersi, pertanto, rinunciata), tale, operata la compensazione, è la statuizione di condanna da emettersi all'esito del presente giudizio.
4. Devesi infine statuire in ordine alle spese di lite.
4.1. In considerazione della revoca del decreto ingiuntivo opposto per compensazione con il maggior controcredito dell'opponente, le spese di lite del procedimento monitorio debbono dichiararsi irripetibili.
4.2. Quanto alla fase di merito, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale ed esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'intervenuto mutamento del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 539/2024 pronunciato pagina 5 di 6 l'11.7.24;
2. accoglie le domande riconvenzionali reciprocamente proposte da e Parte_1
CP_1
3. dato atto della compensazione legale dei debiti reciproci, condanna Parte_1 al pagamento in favore di ella somma di € 17.790,00; CP_1
4. dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio e condanna Parte_1
a rimborsare a e spese di lite della presente fase, che si liquidano in € 1.699,00 CP_1 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1975/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO MORINI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. SERENA CRESTI CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di , non comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, Parte_1 deve ritenersi aver concluso come da atto di citazione, e pertanto chiedendo «- Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 539/2024 del 11/07/2024 (RG n. 1369/2024) notificata il 29.07.2024;- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la CP TÀ . al pagamento di € 32.532,52, per le ragioni di cui sopra;
- disporre ogni conseguente CP_1 statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio».
All'udienza del 17 giugno 2025 il procuratore di ha concluso chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e in riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi il credito della per l'importo ulteriore di € 17.790,00 e condannare CP_1 Parte_1 al pagamento dell'ulteriore somma, con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
a ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di CP_1 Parte_1 dell'ingiunzione n. 539/2024 del 11/07/2024 per la somma di € 23.373,00 oltre interessi, spese della
[...] procedura liquidate in € 880,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, veva allegato e dedotto: CP_1
- di aver eseguito in favore di prestazioni di bonifica e smaltimento rifiuti, Parte_1 come da fatture n. 2449 del 31/12/2023 per € 19.553,00 e n. 157 del 31/01/2024 per € 3.820,00;
- che le suddette fatture risultavano rimaste insolute, per un credito complessivo pari a € 23.373,00;
- che il credito era certo, liquido ed esigibile, fondato su documentazione fiscale regolarmente emessa e trasmessa tramite sistema di interscambio.
Ha proposto opposizione con atto di citazione la , chiedendo la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 539/2024, e la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 32.532,52.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: Parte_1
- che era a sua volta debitrice nei suoi confronti per un importo complessivo di CP_1
€ 32.532,52, derivante dalle fatture n. 298 del 30/11/2023 (€ 15.506,20), n. 314 del 29/12/2023 (€ 15.788,02) e n. 20 del 31/01/2024 (€ 1.238,30);
- che tali crediti erano certi, liquidi ed esigibili e che, pertanto, doveva essere dichiarata la compensazione giudiziale con il credito azionato da CP_1
- che, in via riconvenzionale, doveva essere accertato e dichiarato il proprio credito e condannata al pagamento della somma di € 32.532,52. CP_1
Non costituendosi in giudio la parte convenuta, riscontrata la mancata prova della regolarità della notifica, con provvedimento del 31.12.24 ex art. 171 bis è stata ordinata la rinnovazione della notificazione. L'opponente ha depositato nota il 7.1.25 chiedendo accertarsi la regolarità della notificazione, istanza rigettata dal g.i. mancando, comunque, la prova della regolarità della notificazione.
Si è tempestivamente costituito in giudizio la convenuta opposta che ha esposto: CP_1
- che il proprio credito nei confronti di era superiore a quello oggetto del Parte_1 decreto ingiuntivo, ammontando complessivamente a € 50.323,00, comprensivo anche della fattura n. 2244 del 30/11/2023 per € 26.950,00;
- che l'opponente non aveva fornito prova dell'effettivo pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
- che i crediti opposti in compensazione non erano assistiti da prova della loro certezza, liquidità ed esigibilità;
pagina 2 di 6 - che, in via riconvenzionale, doveva essere accertato il proprio credito residuo di € 17.790,48, quale differenza tra il credito complessivo di € 50.323,00 e l'importo di € 32.532,52 oggetto di compensazione, con condanna dell'opponente al relativo pagamento.
L'opposta ha, quindi, concluso chiedendo « IN VIA PRINCIPALE: - Rigettare l'opposizione proposta da e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 539/2024; IN VIA Parte_1
RICONVENZIONALE: - Accertare e dichiarare il credito di nei confronti di CP_1 Parte_1 per l'ulteriore importo di € 17.790,48, quale differenza tra il credito complessivo di € 50.323,00 e
[...]
l'importo di € 32.532,52 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e - Per l'effetto, condannare
[...] al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 17.790,48, oltre interessi Parte_1 CP_1 legali dalla domanda al saldo;
IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., opposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Con ordinanza del 14 aprile 2025, è stata disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissando l'udienza ex art. 281-duodecies c.p.c. per il giorno 6 maggio 2025.
All'udienza del 6 maggio 2025 è comparsa la sola parte convenuta opposta, che ha chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 17 giugno 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'opposizione è fondata e deve, pertanto essere accolta.
La parte opponente non ha svolto alcuna contestazione dell'an e del quantum della pretesa della
.. per la somma, in linea capitale, di € 23.373,00, limitandosi ad eccepire la CP_1 compensazione giudiziale, formulando altresì domanda riconvenzionale, con un proprio controcredito ammontante, complessivamente, ad € 32.532,52.
Anche la convenuta opposta non ha contestato, nel merito, la pretesa , Parte_1 limitandosi a contestarne, del tutto genericamente, l'assenza di «prova della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti opposti in compensazione», e a contrastare l'eccezione di compensazione — dopo aver dedotto l'esistenza di un proprio ulteriore credito di € 26.950,00 — sull'assunto che «il credito vantato da (€ 50.323,00) è significativamente superiore al preteso controcredito (€ CP_1
32.532,52)», nondimeno chiedendo, la condanna dell'opponente, “in via riconvenzionale” al pagamento «dell'ulteriore somma di € 17.790,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo».
In difetto di qualsivoglia contestazione del credito oggetto della riconvenzionale dell'opponente, la domanda riconvenzionale deve essere accolta, dal che consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi operare, come si osserverà in prosieguo la compensazione dei reciproci crediti. pagina 3 di 6 2. La domanda riconvenzionale della convenuta opposta è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Preliminarmente deve osservarsi che la domanda riconvenzionale della convenuta opposta deve ritenersi avere ad oggetto l'intero importo di cui alla fattura 2244 del 30.11.23 (€ 26.950,00), non azionata in via monitoria, in quanto la somma domandata (€ 17.790,48) in sede di conclusioni della comparsa di costituzione risulta pari al saldo netto di tutte le poste che le parti affermano reciprocamente dovute, dal che ricavasi che il pagamento della somma di cui alla fattura n. 2244 è richiesta per intero.
Merita, dipoi, segnalare che la domanda riconvenzionale della convenuta opposta deve ritenersi ammissibile, in quanto conseguenza della domanda riconvenzionale dell'attrice, non occorrendo, pertanto, indagare se la domanda del convenuto opposto si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023).
L'attrice in opposizione, non comparsa alle successive udienze, nulla ha contestato in merito alla pretesa della controparte, che deve, pertanto, ritenersi meritevole di accoglimento.
3. In considerazione delle suesposte considerazioni, occorre determinare il saldo netto di tutte le fatture emesse dalle parti e fatte oggetto delle domande introdotte nel presente giudizio, atteso che ambedue le parti — l'opponente esplicitamente, l'opposta implicitamente per il tramite del calcolo sopra evidenziato
— hanno invocato la compensazione.
3.1. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1241 c.c. «quando due persone sono obbligate l'una verso
l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono»; l'art. 1242 c.c. soggiunge che «la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza»; l'art. 1243 c.c., dipoi, al primo comma disciplina nei seguenti termini la compensazione legale «la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquide ed esigibili», consentendo, al comma secondo, la compensazione giudiziale ove non sussistano tali presupposti. Infine, l'art. 1249 c.c., quanto alla compensazione di più debiti, rinvia all'art. 1193, co. 2, ai sensi del quale «il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti».
3.2. Orbene, tanto premesso in diritto, le fatture emesse dalle parti, in ordine cronologico di scadenza, sono le seguenti.
Numero Fattura Data Importo (€) Emittente Scadenza
2244 30/11/2023 26.950,00 31.12.23 CP_1
2449 31/12/2023 19.553,00 31.1.24 CP_1
pagina 4 di 6 Numero Fattura Data Importo (€) Emittente Scadenza
298 30/11/2023 15.506,20 10.2.24 Parte_1
157 31/01/2024 3.820,00 29.2.24 CP_1
314 29/12/2023 15.788,02 10.3.24 Parte_1
20 31/01/2024 1.238,30 10.4.24 Parte_1
Tutti i crediti reciprocamente vantati, in difetto di specifiche contestazioni di controparte, debbono ritenersi liquidi e, al momento della proposizione delle rispettive domande, anche esigibili: può pertanto, operare la compensazione legale.
Osservato che tutti i debiti, per quanto consta dall'esame delle fatture, risultano egualmente garantiti ed egualmente onerosi, tenuto conto delle rispettive scadenze, e della antichità di ciascuno, deve osservarsi che il debito di cui alla fattura 298 risulta compensato, in parte, con il debito di cui alla fattura 2244. Il debito di cui alla fattura 314 con il residuo del debito di cui alla fattura 2244, nonché, in parte, con il debito di cui alla fattura 2249, e il debito di cui alla fattura 20, in parte, con il debito di cui alla medesima fattura 2249. Il debito residuo a carico della nei confronti della Parte_1 CP_1 ammonta a complessivi € 17.790,48, ed è riconducibile alla fattura 157 e, in parte, alla fattura 2449.
Poiché la parte convenuta opposta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha limitato la propria richiesta ad € 17.790,00, e non ha chiesto il pagamento di interessi (domanda svolta in costituzione e da ritenersi, pertanto, rinunciata), tale, operata la compensazione, è la statuizione di condanna da emettersi all'esito del presente giudizio.
4. Devesi infine statuire in ordine alle spese di lite.
4.1. In considerazione della revoca del decreto ingiuntivo opposto per compensazione con il maggior controcredito dell'opponente, le spese di lite del procedimento monitorio debbono dichiararsi irripetibili.
4.2. Quanto alla fase di merito, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale ed esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'intervenuto mutamento del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 539/2024 pronunciato pagina 5 di 6 l'11.7.24;
2. accoglie le domande riconvenzionali reciprocamente proposte da e Parte_1
CP_1
3. dato atto della compensazione legale dei debiti reciproci, condanna Parte_1 al pagamento in favore di ella somma di € 17.790,00; CP_1
4. dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio e condanna Parte_1
a rimborsare a e spese di lite della presente fase, che si liquidano in € 1.699,00 CP_1 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6