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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2572/2015 e 2968/2017 R.G. promosse da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in VIA UNIONE C.F._1
SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio degli avv.ti SERGIO
FONTANA (c.f. ) e SALVATORE FONTANA (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono, congiuntamente C.F._3
e disgiuntamente, per procura in atti ricorrente
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Catania al Viale Odorico da Pordenone n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in VIALE
SCALA GRECA n. 199/C, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO GRECO, rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. ANTONINO LONGO (c.f. ) C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
In estrema sintesi, con i ricorsi introduttivi delle cause riunite Pt_1
iscritta all dal 1994, ha affermato
[...] Controparte_2 di avere lavorato quale vicecaposervizio e redattore esperto, o in subordine quale redattore, alle dipendenze della Controparte_1 dal 2001, e con gli orari indicati in ricorso, e ha chiesto le differenze retributive e il tfr ritenuti spettanti.
La ricorrente ha esposto: Pt_1
• di aver intrapreso il proprio rapporto lavorativo con la società resistente nel settembre 2001, in nero, percependo € 300,00 mensili in contanti;
• che dal settembre 2002 il rapporto lavorativo, pur di chiara natura subordinata, veniva inquadrato nelle forme del lavoro autonomo;
• che a decorrere dall'anno 2010 la ricorrente veniva formalmente assunta, per la prima volta, a tempo determinato per la durata di 3 mesi e con la qualifica di “pubblicista” e le mansioni di “collaboratore”; e che anche negli anni successivi si alternavano rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con rapporti di lavoro autonomo, pur rimanendo immutate le mansioni svolte, senza soluzione di continuità;
• che dal settembre 2001 ha scritto, sotto il Parte_1 coordinamento dei capiservizio della redazione di Siracusa, migliaia di articoli di cronaca pubblicati nelle pagine de “La Sicilia” dedicate alla cronaca di Siracusa;
• che a partire dal giugno 2010 aveva, altresì, la Parte_1 responsabilità di curare, sempre secondo le disposizioni dei capiservizio, l'impostazione delle pagine (il cd. menabò) della cronaca di Siracusa, e per adempiere a tali mansioni ha avuto libero accesso al cd. desk, ossia una postazione computer presente in redazione, utilizzabile attraverso una password in
2 esclusivo possesso del caposervizio, del vicecaposervizio e dei redattori. ha concluso, pertanto, chiedendo il pagamento delle Parte_1 affermate differenze retributive in ragione della prestazione lavorativa di fatto svolta rispetto a quella formale di inquadramento (la quantificazione operata in ricorso è parti ad € 418.669,14). Si è costituita in giudizio la , Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha eccepito:
• che a decorrere dal settembre 2002 e sino al giugno 2010 prestava la propria attività quale lavoratore Parte_1 autonomo esterno - non in esclusiva - avente ad oggetto la stesura di singoli articoli, notizie o flash, coordinandosi con la redazione di Siracusa senza mai, tuttavia, operare o prestare la propria attività all'interno della predetta redazione e senza mai contribuire alla preparazione ed elaborazione delle pagine di cronaca locale né all'impostazione dei relativi menabò;
• che, comunque, le pretese della ricorrente per il periodo compreso tra il 2001 e il 25.06.2010 erano inammissibili per intervenuta conciliazione sindacale;
• che a far data dal 28.06.2010 veniva assunta Parte_1 dalla società odierna resistente in qualità di “pubblicista” a tempo determinato per tre mesi, con scadenza fissata al
27.09.2010, allo scopo di “sostituire lavoratori in ferie”;
• che successivamente, scaduto il predetto contratto a tempo determinato e venute meno le ragioni sostitutive che avevano portato alla sua assunzione a termine, ha Parte_1 continuato a prestare la propria attività lavorativa di natura autonoma in favore della società odierna resistente, senza vincoli di subordinazione, gerarchici e/o direttivi;
• che, quindi, in data 29.06.2011 le parti sottoscrivevano un altro contratto a tempo determinato sempre della durata di tre mesi, con scadenza fissata al 30.09.2011, per le medesime ragioni di sostituzione di giornalisti in ferie e per le medesime mansioni di pubblicista collaboratore fisso;
che anche in tale caso, una volta cessate le ragioni di carattere sostitutivo e scaduto il contratto, la nel periodo successivo tornava a Pt_1 prestare la propria opera con carattere di autonomia ed
3 emettendo le relative fatture per l'opera prestata;
che nuovamente, in data 29.06.2012 veniva sottoscritto un nuovo contratto a termine di durata trimestrale, per il periodo estivo dal 03.07.2012 al 02.10.2012, sempre per la sostituzione di lavoratori in ferie e per le medesime mansioni, e successivamente, finito il periodo trimestrale di cui sopra, la prestava la propria opera professionale in favore della Pt_1 quale lavoratrice Controparte_1 autonoma;
che in data 27.05.2013, poi - mutate le esigenze della redazione decentrata di Siracusa - la società odierna resistente assumeva a tempo determinato per la Parte_1 durata di un anno con mansioni di “corrispondente” con sede nella città di Siracusa e inquadramento nella fascia “c” ex art. 12 CCNL giornalisti;
che il predetto contratto a tempo determinato veniva prorogato in data 31.05.2014 per ulteriori
7 mesi con scadenza, quindi, fissata al 31.12.2014; che, infine, in data 21.01.2015, le parti stipulavano un ulteriore contratto a tempo determinato per le medesime mansioni di
“corrispondente” dalla città di Siracusa e inquadramento nella fascia “c” ex art. 12 CCNL giornalisti con decorrenza dal 23.01.2015 e sino al 22.01.2016;
• che il rapporto si è complessivamente svolto secondo le modalità sopra descritte e secondo i periodi di lavoro a tempo determinato e autonomo pattuiti.
La ha, anche, rilevato che il Controparte_1 primo atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere solo in data
2.11.2015, quando la ricorrente ha notificato alla società resistente il ricorso introduttivo del proc. n. 2572/2015, con la conseguenza che erano in ogni caso prescritti i crediti richiesti dalla ricorrente con riferimento al periodo da settembre 2001 al 2 novembre 2010.
Va, preliminarmente, rilevato che in data 25.06.2010 le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale (doc. 6 allegato alla memoria responsiva), per mezzo del quale ha accettato Parte_1 somma a titolo transattivo rinunciando espressamente ad ogni rivendicazione, anche economica, comunque ricollegabile al rapporto di lavoro intercorso sino a tale data.
Le rinunce e le transazioni contenute in un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale sono inoppugnabili ex art. 2113, comma 4,
4 c.c. a condizione che il lavoratore abbia beneficiato di effettiva assistenza da parte dell'organizzazione sindacale e che la conciliazione si sia svolta nelle sedi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (Trib.
Roma, 08/05/2019, n. 4354, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 2019,
4, 611; conf, Trib. Roma, sez. lav., 19/09/2023, n. 7962, in Redazione
Giuffrè 2024, 11; Cass. , sez. lav., 05/09/2023, n. 25796; Cass. , sez. lav.,
23/10/2013, n. 24024).
Il verbale di conciliazione del 25.06.2010 non è mai stato posto in discussione;
deriva l'inammissibilità delle pretese anteriori al 25.06.2010. Con riferimento ai periodi per il quali la domanda è ammissibile (dal
25.06.2010) parte ricorrente ha affermato:
• la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, con sottoposizione alla etero direzione da parte dell'editore sotto il profilo organizzativo, gerarchico e disciplinare, con vincolo di orario, di esclusività, obbligo di giustificare le eventuali assenze e di concordare con i suoi superiori i giorni di riposo settimanali;
• lo svolgimento delle mansioni di vicecaposervizio e redattore esperto, o in subordine di redattore;
• di avere osservato i seguenti orari di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00, con un giorno varabile di riposo settimanale;
ciò fino all'ottobre 2013, mentre dal novembre 2013 la giornata lavorativa finiva alle ore 22.00; precisando di avere goduto annualmente di sei giorni di ferie durante il periodo estivo e di quattro giorni di ferie durante il periodo natalizio.
Ciò posto, si osserva che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato
(Trib. Roma, sez. lav., 16/07/2019, n. 7118, in Redazione Giuffrè 2019);
l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato deve essere dimostrata da parte del lavoratore secondo i principi generali sanciti dall'art. 2697 c. c. sull'onere della prova (Trib. Roma, sez. lav., 11/04/2019,
n. 3677, in Redazione Giuffrè 2019; Trib. Bari, sez. lav., 11/04/2019, n.
1678, in Redazione Giuffrè 2019); in tema di contenzioso di lavoro, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del suo diritto
5 (Trib. Bari, sez. lav., 26/03/2019, n. 1403, in Redazione Giuffrè 2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazione va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione (Trib. Lecce, sez. lav., 30/05/2018, n. 1874, in
Redazione Giuffrè 2019).
Per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - presupposto indispensabile per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso – occorre quindi la prova rigorosa che la prestazione lavorativa è stata eseguita in regime di subordinazione, ovvero in stato di pieno assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in vista delle finalità produttive perseguite;
potere che si estrinseca in specifici ordini e non in semplici direttive, che sono compatibili con il lavoro autonomo, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo sulla esecuzione dell'attività lavorativa (Trib. Roma, sez. lav., 20/02/2019, n.
1663, in Redazione Giuffrè 2019).
Sono, poi, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Trib. Velletri, sez. lav., 15/10/2020, n. 1057, in Redazione Giuffrè 2020); in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso (Trib.
Prato, sez. lav., 04/09/2020, n. 73, in Redazione Giuffrè 2020); incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. (Trib. Sassari, sez. lav., 27/08/2020, n. 215, in Redazione Giuffrè 2020).
E' stata espletata istruttoria orale. La teste (citata da parte ricorrente), giornalista della Tes_1 redazione di Siracusa del quotidiano “La Sicilia” dal 1990, ha dichiarato che la sig.ra “si occupava di cronaca della provincia di Siracusa”, Pt_1
6 “esercitava a sua attività sotto il coordinamento dei capiservizio”, ha avuto libero accesso al c.d. desk, una postazione computer presente in redazione, utilizzabile attraverso una password in esclusivo possesso del caposervizio, del vice caposervizio e dei redattori, per leggere ed eventualmente correggere i titoli, gli articoli, le fotografie e, in definitiva, per impostare graficamente le pagine del quotidiano “La Sicilia” dedicate alla cronaca di Siracusa”, specificando che “la sig.ra era in possesso di una Pt_1 password che le consentiva di accedere autonomamente al desk
(postazione lavorativa), decidendo autonomamente il titolo di un articolo, anche se questo veniva alla fine sottoposto al vaglio del caporedattore che poteva modificarlo”. Con riferimento all'orario lavorativo osservato dalla ricorrente, la teste ha dichiarato che “gli orari di lavoro per tutti noi sono sempre Tes_1 stati elastici e flessibili in base alle esigenze di lavoro, per cui non esisteva un orario di lavoro predeterminato”; a chiarimento ha precisato che
“l'attività veniva espletata mediamente 5 ore al giorno. Preciso che il sabato si lavorava normalmente in redazione, salvo che quel giorno non toccava il giorno libero”; la teste ha riferito con riferimento alle assenze, che “Non c'era nessun obbligo” di comunicazione, “però per ragioni di educazione la dott.ssa comunicava le proprie assenze. Preciso che il Pt_1 giorno di riposo veniva concordato con il capo servizio” precisando altresì che “i rapporti erano quotidiani con la redazione” e che “la proposta della
era sempre sottoposta al vaglio del caposervizio”. Pt_1
Il teste (citato da parte ricorrente), Testimone_2 corrispondente per il quotidiano “La Sicilia” dal 2002 al 2015, non ha fornito elementi di particolare rilievo, atteso che per la sua attività di corrispondenza non lavorava in redazione;
ha comunque riferito che “era la che dava a me la misura dell'articolo, dopo aver fatto io la Pt_1 segnalazione, in base all'importanza della notizia. Ciò è avvenuta durante tutta la mia attività di corrispondenza”. Il teste (citato da entrambe le parti) ha Testimone_3 preliminarmente riferito di aver lavorato presso la redazione di Siracusa quale responsabile dal 2001 sino a tutto il 2011, per cui la sua conoscenza dei fatti è ovviamente limitata a questo periodo;
ha confermato gli orari di lavoro indicati dalla ricorrente, precisando però “che la ricorrente aveva flessibilità nel programmare i propri turni lavorativi adattandoli alle esigenze di servizio. Nel pomeriggio non sempre veniva in redazione”; specificando che “le veniva fornita la password per accedere al
7 computer”; e che “La preparava una bozza della pagina della Pt_1 cronaca che però di volta in volta subiva l'approvazione del caposervizio”. La teste (citata da parte ricorrente), in servizio Testimone_4 presso la redazione di Siracusa del quotidiano “La Sicilia” dal dicembre 2006 al luglio 2015, ha confermato che la ricorrente aveva la responsabilità di curare l'impostazione delle pagine (il cd. menabò) della cronaca di Siracusa, e che per adempiere a tali mansioni ha avuto libero accesso al cd. desk, precisando che “Io non avevo accesso al desk e non mi veniva fornita la password. La sì”; con riferimento all'orario lavorativo, ha Pt_1 osservato che “posso dire con certezza che l'orario osservato un po' da tutti iniziava alle 9,30 per cessare alle 18,30 con la dovuta pausa pranzo”; in relazione all'obbligo di giustificare le assenze, ha dichiarato: “Si, è vero. Tutti giustificavamo le assenze ma non avevamo obbligo di presentare certificati medici”. La teste (citata da parte resistente), Testimone_5 caposervizio della redazione di Siracusa de “la Sicilia” dall'ottobre 2013 all'ottobre 2017, ha precisato di potere rispondere solo dall'ottobre 2013, ha confermato che “la aveva un accesso autonomo al desk”, ha Pt_1 precisato che “la nostra giornata di lavoro non prevede orario fisso ma può durare tutta la giornata o anche meno, dipendendo dalle esigenze del quotidiano. L'orario di lavoro era legato a situazioni quotidiane contingenti”; con riferimento all'obbligo di giustificare le assenze, la teste dichiarava che “Non vi era un obbligo scritto di giustificare le assenze ma era opportuno concordare il giorno di riposo settimanale per esigenze di servizio”. Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali assunte (nonché dagli ulteriori elementi in atti) emerge la sussistenza di vincolo di subordinazione;
sono presenti, infatti, molteplici elementi della subordinazione: la continuità della prestazione (Cass. , sez. lav.,
07/06/2024, n. 15955); l'assenza di una struttura imprenditoriale del lavoratore (Cass. , sez. un., 29/02/2024, n. 5441); l'inserimento del lavoratore, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa (Trib. Teramo, sez. lav.,
20/03/2023, n. 146, in Redazione Giuffrè 2023, 123); il versamento regolare della retribuzione e il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo aziendale (Cass., sez. un., 29/02/2024, n. 5441); inoltre, la prestazione si è svolta in luogo e con attrezzatura forniti dal datore di lavoro, i giorni di lavoro erano dettati dal datore di lavoro,
8 l'attività doveva essere svolta nelle fasce orarie prestabilite (Corte Appello
Sassari, sez. lav., 08/02/2023, n. 26, in Redazione Giuffrè 2023, 90) - fasce orarie comunque dipendenti dalle esigenze del quotidiano (e, quindi, del datore di lavoro), senza possibilità per la lavoratrice di organizzarsi autonomamente.
E', quindi, stata disposta << CTU ai fini della quantificazione delle somme eventualmente spettanti alla ricorrente , limitatamente Parte_1 al periodo 25/06/2010 – 22/01/2016 successivo alla stipula del verbale di conciliazione in atti, a titolo di differenze retributive da lavoro ordinario, straordinario, ferie maturate e non godute e tredicesima mensilità e T.F.R. mai corrisposto, secondo queste due ipotesi di lavoro: a) secondo gli orari indicati in ricorso, alla quinta pagina;
b) secondo altro orario emerso dalla prova testimoniale assunta – 9.30/13.30 e 15.30/18.30, dal lunedì al sabato
- cfr. teste in combinato con l'orario indicato dalla Testimone_4 ricorrente); tenendo conto delle retribuzioni che la ricorrente afferma avere ricevuto (quinta e sesta pagina del ricorso) ed, esaminata la documentazione in atti, di eventuali ulteriori corresponsioni ivi risultanti, e tenendo conto, ai fini della quantificazione delle voci retributive, dell'inquadramento contrattuale della ricorrente, emergente dalla documentazione in atti (e, peraltro, indicato alla pagina 3 del ricorso) >>.
La CTU è frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame;
si rileva, peraltro, che le parti non hanno sollevato nessuna osservazione alla CTU nel termine allo scopo fissato.
Il CTU ha in particolare esaminato la seguente documentazione in atti:
▪ Contratto di lavoro a termine datato 25/06/2010;
▪ Contratto di lavoro a termine datato 29/06/2011;
▪ Contratto di lavoro a termine datato 29/06/2012;
▪ Contratto di lavoro a tempo determinato datato 27/05/2013;
▪ Proroga contratto a termine datato 31/05/2014;
▪ Contratto di lavoro a tempo determinato datato 21/01/2015;
▪ Buste paga 2010-2016;
▪ Certificazione dei compensi 2010 – 2013;
▪ CUD 2011 -2014;
▪ CCNL per i giornalisti professionisti dipendenti da editori di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive private.
9 Il CTU << Dall'esame dei “contratti di lavoro a termine” e delle
“buste paga”, ha evinto periodo per periodo, gli inquadramenti contrattuali della ricorrente (v. tabella a p. 4 della perizia). Dall'esame delle
“certificazioni compensi” sono stati individuati gli importi lordi dichiarati a pg. 5 e 6 del ricorso percepiti al netto delle ritenute. Per l'anno 2010, l'importo certificato di euro 16.875,00 per nove mensilità è stato ragguagliato alle mensilità del 2010, oggetto di ricalcolo. Dall'esame dei
“CUD” sono state riscontrate le somme percepite dalla ricorrente per i contratti di lavoro a tempo determinato, ed indicate in ricorso.
Si rappresenta che i CUD risultano prodotti fino all'anno 2014, ossia per i redditi percepiti nell'anno 2013. Poiché le somme percepite nell'anno 2014 sono state indicate in ricorso al netto delle ritenute, la scrivente, sulla base delle ritenute applicate dalla società e dedotte dalle buste paga in atti, ha provveduto a lordizzare tali somme.
Così come previsto dal CCNL di categoria, la retribuzione giornaliera è stata ottenuta dividendo quella mensile per il divisore convenzionale “26”; la retribuzione oraria è stata ottenuta dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei.
Secondo quanto disposto all'art. 36 (Pubblicisti delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza) del CCNL di categoria, “fino al 31 marzo 2011 il pubblicista nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza ha diritto per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda ad una maggiorazione del 6% calcolata sulla retribuzione minima riferita all'orario settimanale di 18 ore. A decorrere dal 1° aprile
2011 ha diritto ad una maggiorazione calcolata sulla retribuzione minima riferita all'orario settimanale di 18 ore e fino ad un massimo di 15 maggiorazioni. La maggiorazione sarà pari al 6% e maturerà: per le prime tre maggiorazioni per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda;
per le maggiorazioni successive alla terza per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda. La maggiorazione verrà calcolata sulla retribuzione minima di cui sopra e in vigore al momento della maturazione.
La maggiorazione verrà corrisposta dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità”. Pertanto, in applicazione di quanto sopra, la scrivente ha ragguagliato a 18 ore la retribuzione minima riferita a 24 ore settimanali e calcolato sul risultato il 6% per maggiorazione anzianità spettante secondo
10 le cadenze periodiche indicate nel succitato articolo. La 13^ mensilità è stata calcolata nella misura pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile. In merito alle ferie non godute, si è tenuto conto di quanto dichiarato a pag. 5 del ricorso, considerando quindi godute annualmente 6 giornate di ferie durante il periodo estivo e 4 giornate nel periodo natalizio.
Il lavoro domenicale è stato determinato nella misura di 3 o 4 domeniche lavorate in un mese, considerando, quindi, un giorno variabile di riposo settimanale, così come riportato in ricorso. Per le giornate di lavoro domenicale è stata applicata una maggiorazione del 55% alla paga giornaliera >>.
Il CTU, in ottemperanza al mandato, ha sviluppato DUE IPOTESI di calcolo:
Nella PRIMA IPOTESI, è stato considerato il seguente orario di lavoro indicato in ricorso: dal settembre 2001 fino all'ottobre 2013, dal lunedì alla domenica dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,00 con un giorno variabile di riposo settimanale;
dal novembre 2013 sino ad oggi, fino alle 22,00.
Nella SECONDA IPOTESI, è stato considerato l'orario di lavoro emerso dalla prova testimoniale assunta – cfr. teste Testimone_4 specificato in mandato: dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30, dal lunedì al sabato.
Nelle pp. 7-28 – a cui si rinvia - è operato lo sviluppo dei conteggi, accompagnato a tabelle di calcolo.
Alle pp. 29-30 della perizia sono riportate le conclusioni:
<< Dall'esito degli accertamenti contabili, risultano conteggiate a favore della ricorrente:
- Per la prima ipotesi di calcolo, differenze retributive pari ad € 41.060,75 a titolo di lavoro ordinario, straordinario, ferie maturate e non godute, e tredicesima mensilità, ed € 11.093,69 a titolo di t.f.r., per un totale complessivo di euro 52.154,44.
- Per la seconda ipotesi di calcolo, differenze retributive pari ad
€19.938,11 a titolo di lavoro ordinario, straordinario, ferie maturate e non godute, e tredicesima mensilità, ed €8.090,12 a titolo di t.f.r., per un totale complessivo di euro 28.036,23 >>.
Nel caso in esame, come visto, a fronte di un sostanzialmente certo impegno mattutino della lavoratrice, non è stato possibile individuare una precisa collocazione temporale dell'impegno lavorativo pomeridiano, perché “la nostra giornata di lavoro non prevede orario fisso ma può
11 durare tutta la giornata o anche meno, dipendendo dalle esigenze del quotidiano. L'orario di lavoro era legato a situazioni quotidiane contingenti” (teste ; i turni lavorativi si adattavano alle esigenze Tes_5 di servizio (teste ; “gli orari di lavoro per tutti noi sono sempre stati Tes_3 elastici e flessibili in base alle esigenze di lavoro, per cui non esisteva un orario di lavoro predeterminato” (teste ). Tes_1
In definitiva, emerge che la ricorrente non ha potuto contare su una predeterminazione dell'orario di lavoro, e anzi ha dovuto far fronte alle non programmabili esigenze del datore di lavoro per un numero imprecisato di ore nell'arco della giornata lavorativa;
per tali ragioni la lavoratrice ha diritto anche alle retribuzioni corrispondenti alle ore non lavorate, attesa la costante disponibilità di fatto impostale (arg. ex Cass. , sez. lav.,
07/07/2000, n. 9134) e, pertanto, va adottata la prima ipotesi di calcolo indicata dal CTU.
Va, infine, rilevato che la resistente Controparte_1 ha evidenziato che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato
[...] posto in essere solo in data 2.11.2015, quando la ricorrente ha notificato alla società resistente il ricorso introduttivo del proc. n. 2572/2015, eccependo tempestivamente e ritualmente la prescrizione dei crediti richiesti dalla ricorrente con riferimento al periodo da settembre 2001 al 2 novembre 2010.
Si osserva, in materia di prescrizione, che in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo (Cass. , sez. lav., 11/06/2009, n. 13588); il mero deposito in cancelleria del ricorso non è, infatti, idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (Cass. 23/09/2022, n. 27944): a mente dell'art. 2943 c.c., l'effetto interruttivo scaturisce dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, la norma presupponendo la conoscenza o la conoscibilità dell'atto, ex artt. 1333,1335 c.c., da parte del destinatario - in altri termini, è alla recettizietà della domanda giudiziale che sono ricollegati gli effetti sostanziali (cfr. Trib. Pisa, 01/10/2020, n.
859, in Redazione Giuffrè 2020).
Ex art. 2948 c.c. i crediti oggetto del presente giudizio sono soggetti alla prescrizione quinquennale (cfr. Corte Appello Roma, sez. lav.,
12 01/12/2021, n. 4065, in Redazione Giuffrè 2022, 72; Trib. Bologna, sez. lav., 24/05/2018, n. 435, in Redazione Giuffrè 2018); inoltre da tale norma si ricava che la decorrenza del termine prescrizionale comincia dal momento della maturazione del credito vantato dal lavoratore unicamente per quei rapporti di lavoro che siano garantiti dalla stabilità reale ossia per i quali, in presenza di oltre quindici dipendenti, è applicabile la L. n. 300 del
1970, art. 18; per gli atri rapporti di lavoro, invece, il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla conclusione del rapporto di lavoro (Corte Appello
Ancona, sez. lav., 09/05/2018, n. 58, in Redazione Giuffrè 2019).
Nel caso in esame, a tutta evidenza il rapporto di lavoro si è svolto in assenza di un regime di stabilità reale (non è mai stato formalmente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), con la conseguenza che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
del resto,
Cass. , sez. lav., 13/10/2022, n. 29981, precisa che detto principio (per cui la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso) si applica anche ai crediti del lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato.
Nessuna prescrizione è, pertanto, maturata.
Consegue da tutto quanto sopra che il ricorso merita accoglimento limitatamente al periodo dal 25 giugno 2010, e secondo quanto si rinviene nella prima ipotesi di calcolo indicata dal CTU;
la Controparte_1 va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva
[...] somma di € 52.154,44, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate nella misura della metà, stante la solo parziale fondatezza della domanda di parte ricorrente;
la rimanente metà segue la soccombenza, ed è liquidata come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate – da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
13 Il Giudice, pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 2572/2015
e 2968/2017 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la
[...] al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 52.154,44, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
compensa le spese di lite per metà e condanna la
[...] al rimborso in favore della ricorrente della residua Controparte_1 terzo delle spese di lite, residua metà liquidata nella somma di € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; che distrae in favore degli avv.ti Sergio Fontana e Salvatore Fontana;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta.
Siracusa, 17/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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