Art. 7. 1. All' art. 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , le parole "entro dieci giorni" sono sostituite dalle parole "entro trenta giorni".
2. All' art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 1 la societa' e gli enti del gruppo facente capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.".
3. All' art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:
a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino a creditore pignoratizio o all'usufruttuario;
c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerente;
d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.".
4. All' art. 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , il comma 2 e' sostituito come segue:
"2. Ai fini della presente legge una societa' si considera controllata nei casi previsti dall' art. 2359 del codice civile . Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto.
Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.".
2. All' art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 1 la societa' e gli enti del gruppo facente capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.".
3. All' art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:
a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino a creditore pignoratizio o all'usufruttuario;
c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerente;
d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.".
4. All' art. 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 20 , il comma 2 e' sostituito come segue:
"2. Ai fini della presente legge una societa' si considera controllata nei casi previsti dall' art. 2359 del codice civile . Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto.
Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.".