Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2025, proposto dai dott.ri FR Cammilleri e RO IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Grassini, il quale agisce anche nei termini appresso specificati per proprio conto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Gestione Liquidatoria ex Asl n. 4 Basso Molise, in persona del Direttore Generale dell’A.S.RE.M., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, n. 16/2024 del 26/01/2024 – reso nel giudizio n. 59/2024 R.G..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. UI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 256/2012 del 29.03.2012 il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, su domanda di una serie di dirigenti medici del S.S.N. (trai quali quelli in epigrafe), ha condannato l’A.S.RE.M., quale ente preposto alla gestione liquidatoria della disciolta ASL n. 4-Basso Molise, “ alla rideterminazione del fondo di risultato a far data dal 16.2.2002 secondo quanto previsto dall’art. 61 CCNL 94/97 – cui rinviano anche gli artt. 52 CCNL 98/2001 e 51 CCNL 2002/2003 – da riferire, dove si richiama alle “quote storiche spettanti a ciascun ruolo”, alle quote originariamente determinate in astratto per ciascun ruolo ai sensi degli artt. 57 e seguenti del DPR 384/90, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo ” (cfr. la citata sentenza n. 256/2012).
Successivamente, con la sentenza n. 175/2015 del 2.10.2015, la Corte d’Appello di Campobasso, sempre in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’A.S.RE.M. avverso la citata sentenza n. 256/2012, nonché l’appello incidentale avanzato dagli interessati in epigrafe.
Infine, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’A.S.RE.M. avverso la citata sentenza n. 175/2015 della Corte d’Appello, con l’ordinanza n. 6474 del 28.02.2022, la quale è stata munita di formula esecutiva in data 7.03.2022.
1.1. Non avendo l’A.S.RE.M. provveduto al pagamento dovuto nonostante le numerose diffide, gli stessi interessati, facendo poi valere il titolo consistente nelle Deliberazioni del Commissario Liquidatore n. 9 del 7.06.2022 e n. 18 del 4.10.2022, con le quali veniva riconosciuto, ai sensi dell’art 1988 cod.civ., il debito nei confronti di ciascun interessato, hanno proposto dinanzi al Tribunale di Larino - Sez. Lavoro un ricorso per decreto ingiuntivo contro la Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 – Basso Molise, in persona del Direttore Generale A.S.RE.M. nella sua qualità di Commissario Liquidatore.
E il Tribunale di Larino, con il decreto ingiuntivo n. 16/2024 del 26/01/2024, ha così ordinato, alla Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 – Basso Molise ivi convenuta, di pagare agli interessati, “ per le causali di cui al ricorso ” i seguenti importi:
- “ a ER FR la somma di euro 7.778,42 ”
- “ a IO RO la somma di euro 7.743,72 ”;
- a tutti i sunnominati, inoltre, anche gli interessi come da domanda, ossia a decorrere dal 31.12.2005 e fino all’effettivo soddisfo;
- e infine all’avvocato Ennio Grassini, ivi dichiaratosi antistatario, il pagamento delle spese della procedura monitoria, liquidate in “ € 500,00 per compensi, euro 118,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ” (cfr. il D.I. del Tribunale di Larino n. 16/2024 cit. a seguito della correzione dell’errore materiale del 30.01.2024; all. n. 14 alla produzione della parte ricorrente del 9.10.2025).
1.2. Gli interessati hanno quindi notificato all’A.S.RE.M. il predetto decreto ingiuntivo n. 16/2024, con PEC del 8.02.2024 comunicazione inoltrata all’indirizzo asrem@pec.it.
Sebbene il decreto ingiuntivo non sia risultato formalmente opposto, l’A.S.RE.M. ha comunque omesso di pagare quanto dovuto.
Successivamente, il Tribunale di Larino con il decreto n. 829/2025 del 22.03.2024, ha dichiarato l’esecutività del citato decreto ingiuntivo, che è stato quindi di nuovo notificato, stavolta in forma esecutiva, in data 3.04.2024 all’indirizzo PEC asrem@pec.it .
2. Non essendo medio tempore intervenuto il pagamento di quanto richiesto, gli odierni ricorrenti, come in epigrafe individuati, con il presente ricorso hanno dunque agito per ottenere l’ottemperanza del dianzi citato decreto ingiuntivo esecutivo n. 16/2024, domandando a questo T.A.R. di:
- « Accertare e dichiarare l’inadempimento da parte della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise, in persona del Direttore Generale ASREM nella qualità di Commissario Liquidatore, imposto dai giudicati di cui ai su indicati provvedimenti emessi dal Tribunale di Larino »;
- « Accogliere il ricorso ed ordinare all'Amministrazione intimata e per essa al Direttore Generale della ASREM, nella veste di Commissario liquidatore, di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sui citati provvedimenti con obbligo di corrispondere ai ricorrenti le somme dovute, nei seguenti termini: 1.- RI RA, € 7.778,42 oltre interessi dal 31/12/2005; 2.- OL ER, € 7.743,72 oltre interessi dal 31/12/2005; 3. Avv. Ennio Grassini per spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 500,00 complessivi per compensi, euro 118,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge oltre alle successive occorrende, distratte in favore dell'avvocato Ennio Grassini previo accoglimento istanza di correzione distrazione spese cron. 294/24 rg. 59/2024-1, p, previa adozione dei relativi provvedimenti amministrativi a ciò finalizzati, con i relativi accessori, il tutto nella misura e secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere »;
- « Nominare fin da ora un Commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione, affinché assuma tutti gli atti necessari al fine di procedere al pagamento delle richiamate somme, alla scadenza del predetto termine »;
- « Condannare la stessa al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. per ogni giorno di ritardo, stante la perdurante inerzia ultrannuale »;
- « Condannare la stessa al pagamento delle competenze e spese di lite del presente giudizio, ivi considerando la sia la maggiorazione per il maggior numero delle parti che la maggiorazione del 30 % per l’utilizzo di tecniche informatiche, oltre spese generali al 15 %, rimborso contributo unificato. IVA e CPA » (disponendone la distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario) (cfr. le conclusioni del ricorso).
3. L’Amministrazione intimata, sebbene regolarmente raggiunta dalla notifica del ricorso all’indirizzo PEC asrem@pec.it , non si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’25 febbraio 2025 nessuno è comparso e, dato atto del fatto che il difensore delle parti ricorrenti aveva depositato una istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 16/2024 del 26.01.2024 del Tribunale di Larino (accertata con decreto di esecutorietà n. 829/2025 del 22.03.2024) e, altresì, al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, a far data dalla notifica del titolo esecutivo a mezzo della PEC dell’3.04.2024, inoltrata all’indirizzo asrem@pec.it (indirizzo istituzionalmente riferibile al Direttore Generale dell’A.S.RE.M. in qualità di Commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise) (cfr. gli allegati agli atti del giudizio).
Infatti, come abbondantemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza, rientrando quindi nell’ambito applicativo del disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli “ altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario ”.
6. Il ricorso è altresì fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento volto a dimostrare l’integrale adempimento, da parte del Commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise, di quanto imposto dal decreto ingiuntivo.
7. Accertato l’obbligo del Direttore Generale dell’A.S.RE.M., in qualità di Commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise, di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, va dunque ordinatogli di provvedere al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, degli importi indicati al precedente paragrafo 1.1, ossia i seguenti importi:
- “ a ER FR la somma di euro 7.778,42 ”
- “ a IO RO la somma di euro 7.743,72 ”;
- a tutti i sunnominati, inoltre, anche gli interessi come da domanda, ossia a decorrere dal 31.12.2005 e fino all’effettivo soddisfo;
- e infine all’avvocato Ennio Grassini, ivi dichiaratosi antistatario, il pagamento delle spese della procedura monitoria, liquidate in “ € 500,00 per compensi, euro 118,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ” (cfr. il D.I. del Tribunale di Larino n. 16/2024 cit. a seguito della correzione dell’errore materiale del 30.01.2024; all. n. 14 alla produzione della parte ricorrente del 9.10.2025).
Il complessivo pagamento dovuto dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
8. Per l’eventuale persistere dell’inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta , ratione muneris , il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., senza compenso e con facoltà di delega ad un funzionario di adeguata professionalità del suo Ufficio, il quale dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora il Commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise non abbia ancora adempiuto alla scadenza del termine qui fissato per il pagamento ancora insoluto.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
9. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell’avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi anche in questa sede antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Direttore Generale dell’A.S.RE.M., nella sua qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, provvedendo al pagamento, in favore dei ricorrenti, di tutto quanto rispettivamente dovuto in base al suddetto titolo esecutivo giudiziale;
- dispone pertanto che la Gestione Liquidatoria ex Asl n. 4 Basso Molise, in persona del Direttore Generale dell’A.S.RE.M., adempia all’obbligo così determinato, eseguendo i corrispondenti pagamenti nel termine ultimativo di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta , anche ratione muneris , il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., o un funzionario del suo Ufficio all’uopo delegato, il quale, senza compenso, in caso di perdurante inadempimento, provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione;
- condanna la Gestione Liquidatoria ex Asl n. 4 Basso Molise, in persona del Direttore Generale dell’A.S.RE.M., al pagamento delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidandole in € 800,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dell’antescritto procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI LL, Presidente FF, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UI LL |
IL SEGRETARIO