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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1589/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003533790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003533790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 12.02.2026, in atti.
Resistente: come da memorie illustrative, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2024 00035337 90 000, notificata in data 23.09.2025, l'Agenzia delle Entrate IO, per conto della Regione Calabria, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 754,04, relativa all'omesso versamento della tassa auto anni 2019 e 2021.
Con ricorso in data 21.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di IB Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 21.11.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 19.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 12.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 21.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico, relativamente alla tassa anno 2019. Infatti, agli atti risulta la prova della notifica dell'avviso da parte della Regione Calabria in data
03.03.2022 (cfr. il fascicolo telematico della resistente Agenzia).
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartella in oggetto anno 2019, il termine di prescrizione triennale, anche in considerazione della sospensione per l'emergenza Covid 19 ex art. 68, comma 4 bis, con proroga di 24 mesi, posto che in data 23.09.2025 è stata notificata la cartella impugnata: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato (cioè, entro il 31.12.2025).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (nella specie, l'avviso di accertamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito anno 2019) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005). In riferimento, poi, alla tassa automobilistica anno 2021, effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2021.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
23.09.2025, quindi nei termini di legge, cioè 31.12.2025, anche in considerazione della sospensione per l'emergenza Covid 19 ex art. 68, comma 4 bis, con proroga di 24 mesi.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di IB Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 21.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO e della Regione Calabria, ritualmente notificato in data 21.11.2025 e depositato in data
19.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 150,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali
15%, se dovute come per legge.
Così deciso in IB Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1589/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003533790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240003533790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 12.02.2026, in atti.
Resistente: come da memorie illustrative, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2024 00035337 90 000, notificata in data 23.09.2025, l'Agenzia delle Entrate IO, per conto della Regione Calabria, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 754,04, relativa all'omesso versamento della tassa auto anni 2019 e 2021.
Con ricorso in data 21.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di IB Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 21.11.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 19.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 12.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 21.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico, relativamente alla tassa anno 2019. Infatti, agli atti risulta la prova della notifica dell'avviso da parte della Regione Calabria in data
03.03.2022 (cfr. il fascicolo telematico della resistente Agenzia).
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartella in oggetto anno 2019, il termine di prescrizione triennale, anche in considerazione della sospensione per l'emergenza Covid 19 ex art. 68, comma 4 bis, con proroga di 24 mesi, posto che in data 23.09.2025 è stata notificata la cartella impugnata: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato (cioè, entro il 31.12.2025).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (nella specie, l'avviso di accertamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito anno 2019) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005). In riferimento, poi, alla tassa automobilistica anno 2021, effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2021.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
23.09.2025, quindi nei termini di legge, cioè 31.12.2025, anche in considerazione della sospensione per l'emergenza Covid 19 ex art. 68, comma 4 bis, con proroga di 24 mesi.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di IB Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 21.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO e della Regione Calabria, ritualmente notificato in data 21.11.2025 e depositato in data
19.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 150,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali
15%, se dovute come per legge.
Così deciso in IB Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella