Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00481/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2024, proposto da
Nt Green Building S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Oronzo Valentino Maggiulli, Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
- della nota del 24 aprile 2024 del Comune di Lecce, di diniego alla variante in corso d’opera al p.d.c. n. 419/2021;
- della nota prot. n. 43651 del 5 marzo 2024 del Comune di Lecce;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società Nt Green Building ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della nota dirigenziale in data 24.4.2024, con cui il Comune di Lecce ha denegato la variante in corso d’opera al p.d.c. n. 419/2021;
Premesso, altresì, che la ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- la società NT Green Building S.r.l. è “proprietaria, in forza di atto di compravendita del 14.11.2022 di un immobile sito in Lecce, quartiere Santa Rosa”;
- in data 12.6.2023, la ricorrente “otteneva la voltura del permesso di costruire n. 419/2021, già rilasciato … alla … s.r.l., quale precedente società promissaria acquirente dello stesso, “ per un intervento di demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione di un edificio a prevalente destinazione residenziale, ai sensi della L.R. n. 14/09 e s.m.i. (piano casa) ””;
- con successiva istanza del 31.12.2023, “l’odierna ricorrente richiedeva il rilascio del permesso di costruire di variante in corso d’opera di cui al suddetto p.d.c. n. 419/2021, consistente nell’ampliamento volumetrico mediante sopraelevazione al piano quarto del predetto erigendo fabbricato”;
- in particolare, “come si evince per tabulas dalla allegata relazione tecnica, “… (omissis) … La previsione di progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente con realizzazione di nuovo volume a destinazione prevalentemente residenziale […] con bonus volumetrico del 35% in aumento alla volumetria esistente. Volume lordo di progetto pari a mc 2.215,64. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio costituito 4 piani fuori terra + piano terra rialzato ed un piano interrato ””;
- con nota prot. n. 43651 del 5.3.2024, il Comune comunicava i seguenti motivi ostativi all’accoglimento della istanza di variante al p.d.c. del 2021: “ 1) La proposta progettuale prevede un aumento volumetrico mediante la sopraelevazione al piano quarto dell’immobile in oggetto, per una volumetria complessiva pari a mc. 2215,64 inferiore a mc. 2658,25, rinvenienti dall’applicazione della L.R. n. 38/2021, mediante demolizione e ricostruzione, prevista nel P.d.C. n. 419/2021; 2) Ad oggi, a seguito della sentenza n. 17 del 10.02.2023 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, 2 e 3 della Legge Regione Puglia 30/11/2021, n. 38, recante “Modifiche alla L.R. n. 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15/11/2007 n. 33 (recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”, non può più essere sfruttato il volume residuo ammissibile ai sensi della predetta legge regionale; 3) L’incentivo volumetrico del 10% previsto dal protocollo ITACA con punteggio 10, si applica sull’indice della zona di intervento, che nella fattispecie risulta pari a 3,2 mc/mq, pertanto con una superficie fondiaria pari a mq 322,00 il volume edificabile risulta di mq 1034,40 a cui sommando l’incentivo del 10% previsto dal protocollo ITACA, pari a mc 103,44, risulta una volumetria totale realizzabile pari a mc. 1133,44, di gran lunga inferiore a mc 2215,65, previsti con la presente proposta progettuale ”;
- in data 13.3.2024, la ricorrente presentava le proprie osservazioni;
- “il Comune resistente, pur ritenendo parzialmente condivisibili le osservazioni presentate dalla ricorrente (ovvero accoglibile “ il punto “3” delle stesse, in quanto di fatto la richiesta di ampliamento non prevede l’applicazione del protocollo ITACA ”), denegava definitivamente il rilascio del titolo edilizio de quo , reiterando i medesimi motivi ostativi espressi nel preavviso di rigetto del 5 marzo 2024, “ con eccezione del punto “3” degli stessi ””;
Rilevato che la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- il Comune “ha emanato l’atto senza valutare in modo adeguato le osservazioni presentate”, con particolare riferimento al fatto che, con le predette osservazioni, era stato specificamente segnalato che il “ substrato normativo sul quale si fonda la richiesta di variante presentata il 31 dicembre 2023 questo va individuato nella legge regionale n° 36 del 19.12.2023, entrata in vigore il 21 dicembre 2023. Siffatto testo legislativo prevede, all’art. 2, lett. c), un aumento volumetrico del 35%”, norma tuttora in vigore ”, con la precisazione che “ il comma II dell’art. 4, infatti, dispone che “Il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'articolo 2 non richiede l'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 nel caso in cui i Comuni hanno già approvato il Documento programmatico di rigenerazione 5 urbana ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 21/2008 che individua, all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del D.M. 1444/1968, specifici ambiti che necessitano di interventi di rigenerazione urbana ”;
- non convincono le controdeduzioni contenute nella relazione istruttoria del 28.3.2024, con cui il Comune, nel pronunciarsi “sul fatto che l'odierna istanza di permesso di costruire è da intendersi riferita alla L.R. n. 36/2023”, ha ritenuto che “la sessa legge all'art. 4, comma 1, prescrive che il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'art. 2 è subordinato all'approvazione di una deliberazione del Consiglio Comunale, che non risulta ad oggi ancora emanata dall'Amministrazione Comunale, pertanto la stessa legge non risulta applicabile”;
- in particolare, il Comune ha omesso di considerare che “l’art. 4, comma 2, dispone che “ Il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'articolo 2 non richiede l'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 nel caso in cui i Comuni hanno già approvato il Documento programmatico di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 21/2008 che individua, all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del D.M. 1444/1968, specifici ambiti che necessitano di interventi di rigenerazione urbana ””, la qual cosa si è verificata nel caso di specie, dal momento che il “Comune di Lecce ha già approvato con Del. C.C. 7 gennaio 2019 n. 8 il Documento programmatico di rigenerazione urbana ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 21/2008”;
- avendo denegato l’istanza nel presupposto che “il riconoscimento degli incentivi volumetrici richiede l’approvazione della deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20”, il Comune, in definitiva, “ha impedito al privato di accedere ad un beneficio previsto dalla legge per effetto di un proprio inadempimento”;
- in ogni caso, “il Comune – a fronte di una richiesta avanzata sulla base di una disposizione primaria – a tutto concedere, avrebbe dovuto sospendere il procedimento, in attesa del pronunciamento da parte del Consiglio Comunale, anziché denegare definitivamente il rilascio della variante in corso d’opera”;
Rilevato, altresì, che l’Amministrazione comunale ha svolto le seguenti difese:
- “la società ricorrente ha già beneficiato degli incentivi di cui al Piano casa … e, quindi, è esclusa in radice la possibilità di usufruire degli incentivi volumetrici di cui alla legge regionale n. 36/2023”;
- “il Comune di Lecce effettivamente ha approvato e successivamente integrato il Documento programmatico di rigenerazione urbana, ma ciò non consente di applicare la deroga prevista dall’art. 4 comma 2 in quanto nel caso di specie il fabbricato per cui controparte richiede un’ulteriore sopraelevazione non rientra negli ambiti edificati in cui promuovere interventi di rigenerazione urbana”;
- “per l’immobile per cui oggi è causa è stato già rilasciato in data 21 dicembre 2021 permesso di costruire n. 419/2021 “… ai sensi della L.R. n. 14/09 …”, con la conseguenza che non è possibile “usufruire degli incentivi volumetrici di cui alla legge regionale n. 36/2023 avendo la società ricorrente già beneficiato degli incentivi di cui al Piano caso di cui alla legge regionale n. 14/2009”;
Considerato che:
- con le proprie osservazioni procedimentali, la società ricorrente ha puntualmente precisato che l’incremento volumetrico oggetto dalla variante era stato richiesto ai sensi dell’art. 2, lett. c), della legge regionale n. 36/2023, sicché le motivazioni del provvedimento di diniego che, senza ulteriori indicazioni, si appuntano in via immediata e diretta sugli effetti della sentenza n. 17/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. n. 38/2021, recante modifiche alla l.r. n. 14/2009 e alla l.r. n. 33/2007, non risultano pertinenti, e comunque non sono state opportunamente esplicitate quanto alla rispettiva valenza ostativa all’accoglimento della richiesta di variante al p.d.c. del 2021;
- né può attribuirsi dirimente rilevanza ostativa alla circostanza indicata nella relazione istruttoria del 28.3.2024, pure richiamata nel provvedimento impugnato, con cui il Comune ha opposto che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l.r. n. 36/2023, “ il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'art. 2 è subordinato all'approvazione di una deliberazione del Consiglio Comunale, che non risulta ad oggi ancora emanata dall'Amministrazione Comunale ”, dal momento che il successivo comma 2 dell’art. 4 della legge prevede che il “ riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti dall'articolo 2 non richiede l'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 nel caso in cui i Comuni hanno già approvato il Documento programmatico di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 21/2008 che individua, all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d.m. 1444/1968, specifici ambiti che necessitano di interventi di rigenerazione urbana ”;
- nel caso di specie, è pacifico che il Comune abbia adottato il Documento programmatico di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 21/2008, sicché il dirigente competente non poteva limitarsi ad opporre la mancata approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale richiesta dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 36/2023, ma avrebbe dovuto prendere atto della (e opportunamente valutare la) avvenuta adozione del Documento programmatico di rigenerazione urbana ai sensi della previsione eccettuativa di cui al secondo comma del medesimo articolo;
Considerato, altresì, che:
- le eccezioni articolate in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione comunale non trovano alcun riscontro nelle premesse del provvedimento impugnato e nei presupposti atti istruttori, sicché si risolvono nella indebita integrazione postuma della relativa motivazione;
- in particolare, l’affermazione secondo cui, nel caso di specie, il fabbricato “non rientra negli ambiti edificati in cui promuovere interventi di rigenerazione urbana”, che è stata documentalmente contestata dalla ricorrente (cfr. pag. 4 della memoria di replica in data 17.2.2026), avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento e valutazione nel corso del procedimento amministrativo, che invece sul punto è assolutamente lacunoso;
Ritenuto, per le anzi dette ragioni, che il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando l’obbligo del Comune di Lecce di rideterminarsi sulla istanza presentata dalla ricorrente all’esito di appositi approfondimenti istruttori e motivazionali che tengano conto delle carenze innanzi riscontrate;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota dirigenziale del 24.4.2024, recante il diniego della istanza di variante al p.d.c. n. 419/2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
SI RO, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI RO | NT SC |
IL SEGRETARIO